Articolo 1 della Legge 14 ottobre 1960, n. 1219
Articolo 2
Versione
15 novembre 1960
Art. 1.
All' articolo 1, comma primo, della legge 27 febbraio 1958, n. 173 , le parole: "e' concessa fino al 31 dicembre 1960" sono sostituite con le parole: "e' concessa fino al 31 dicembre 1963".
Nell'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge le parole: "dopo il 30 giugno 1959" sono modificate in: "dopo il 30 giugno 1962".
Entrata in vigore il 15 novembre 1960