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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/12/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1944/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, elettivamente domiciliati in Rotondi, Via I Maggio, n. 3, presso lo studio
[...] dell'Avv. Rosario Stingone, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTI contro
elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Santo, n. 10/A, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. David Mozzicafreddo, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Toffoletto, dall'Avv. Marco Pesenti, dall'Avv. Christian Romeo, dall'Avv. Luciana Cipolla, dall'Avv. Flora Lettenmayer e dall'Avv. Simona Daminelli, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA e per essa, quale mandataria, lettivamente Controparte_2 CP_3 domiciliata a Perugia, Via Baglioni, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Luca Patalini, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 23.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con atto di citazione, e Parte_1 Parte_2 Pt_3 hanno proposto opposizione al precetto agli stessi notificato in data 21.05.2025,
[...] relativo al pagamento delle spese di lite liquidate con Sentenza del Tribunale di Roma, n. 947 del 20.01.2025, per l'importo complessivo di Euro 29.526,75. In particolare, hanno rappresentato gli opponenti:
- di aver accettato proposta transattiva del 24.03.2025, formulata da CP_3
quale mandataria di cessionaria del credito, per la
[...] Controparte_2 definizione della posizione debitoria, recante altresì la previsione della compensazione delle spese di lite;
- che, nella conclusione di tale transazione, ha operato in CP_3 rappresentanza di con conseguente opponibilità alla medesima Controparte_1 della pattuizione relativa alla compensazione delle spese di lite;
- che, in caso di mancato riscontro del potere di rappresentanza, CP_3 avrebbe agito come rappresentante senza potere, con conseguente obbligo risarcitorio;
- che, in caso di mancato riscontro della spendita del nome altrui, la pattuizione relativa alla compensazione delle spese di lite dovrebbe essere intesa come promessa del fatto del terzo, con conseguente obbligazione risarcitoria della promittente. Pertanto, gli opponenti hanno chiesto la dichiarazione di nullità del precetto e di non debenza delle somme richieste, in via subordinata l'accertamento della responsabilità di per aver agito come rappresentante senza potere, in via ulteriormente CP_3 subordinata l'accertamento della responsabilità di e Controparte_2 CP_3 per il danno cagionato agli opponenti in relazione alla promessa del fatto del terzo.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 evidenziando che il credito relativo alle spese di giudizio, liquidate con Sentenza del Tribunale di Roma, n. 947 del 20.01.2025, era estraneo al contratto di cessione in favore di e non poteva conseguentemente formare oggetto della transazione Controparte_2 conclusa dai debitori con la cessionaria. Conseguentemente, l'opposta ha chiesto la conferma del precetto opposto e il rigetto delle domande proposte dagli opponenti.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e Controparte_2 per essa, quale mandataria, confermando l'estraneità del credito relativo CP_3 alle spese di lite dall'ambito oggettivo del contratto di cessione concluso, evidenziando di non aver speso potere rappresentativo nei confronti di nella Controparte_1 conclusione dell'accordo transattivo, contestando la configurabilità di ogni ipotesi di responsabilità a proprio carico. Conseguentemente, la convenuta ha chiesto il rigetto delle diverse domande spiegate dagli opponenti. 3
All'udienza del 23.12.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la causa ha formato oggetto di discussione orale ed è stata trattenuta in decisione.
Con riguardo al precetto opposto, deve premettersi che il relativo credito trova fondamento nel titolo di formazione giudiziale costituito dalla Sentenza del Tribunale di Roma, n. 947 del 20.01.2025, con espressa liquidazione in favore dell'opposta CP_1
[...]
In ipotesi siffatte, va evidenziato che “non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso” (Cass. 14.02.2020, n. 3716, conf. Cass. 18.02.2015, n. 3277, Cass. 14.02.2013, n. 3667, Cass. 24.07.2012, n. 12911). Nel caso di specie, gli opponenti hanno dedotto fatto impeditivo successivo alla formazione del titolo giudiziale, costituito dalla conclusione di contratto di transazione, mediante accettazione della proposta del 24.03.2025, recante la pattuizione di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti (cfr. docc. 5 e 6, allegati alla citazione). Tuttavia, l'indicata transazione risulta stipulata dagli opponenti non con CP_1
espressamente indicata nel titolo di formazione giudiziale come titolare del
[...] credito relativo alle spese di lite, in quanto parte processuale del relativo giudizio, ma con rappresentata dalla mandataria in qualità di Controparte_2 CP_3 cessionaria del rapporto sostanziale. Inoltre, va evidenziato che la cessione del credito, oggetto del giudizio in cui è stata adottata la statuizione sulle spese di lite, è avvenuta da in favore di Controparte_1 tramite contratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data Controparte_2
18.11.2021, inidoneo a ricomprendere il credito relativo alle spese processuali, per le plurime ragioni di seguito indicate. In primo luogo, deve generalmente ritenersi che “nella cessione dei diritti ed azioni, accessori al diritto ceduto, non rientrano le spese processuali spettanti al suo dante causa, che le ha effettivamente sostenute” (Cass. 25.02.2009, n. 4483, conf. Cass. 23.02.2006, n. 3998). Nel caso in esame, non sussistono argomenti per affermare una diversa conclusione, non emergendo l'inclusione del credito relativo alle spese di lite nella cessione conclusa e risultando le spese processuali effettivamente sostenute dalla cedente. In secondo luogo, va considerata l'anteriorità del contratto di cessione rispetto alla liquidazione delle spese processuali, così da precludere la possibilità di ritenere che l'accordo di cessione possa aver disciplinato un credito non esistente al momento della stipulazione. Conseguentemente, deve riscontrarsi la titolarità del credito relativo alle spese processuali in capo a e non in capo a rappresentata Controparte_1 Controparte_2 4
dalla mandataria nella stipulazione del contratto di transazione con gli CP_3 opponenti. Ulteriormente, ferma la titolarità del credito relativo alla spese processuali in capo a va aggiunto che nel contratto di transazione stipulato dagli opponenti Controparte_1 non risulta la spendita da parte di di potere rappresentativo nei confronti CP_3 della creditrice effettiva, la stessa essendosi qualificata esclusivamente come mandataria di Controparte_2
Pertanto, risultando priva della titolarità del credito oggetto della Controparte_2 presente causa e non avendo speso potere rappresentativo nei confronti CP_3 della effettiva titolare, la transazione stipulata dagli opponenti, stante il principio di relatività degli effetti del contratto, deve ritenersi inidonea a produrre effetti nei confronti della società opposta e ad incidere sul credito relativo alle spese di lite oggetto del precetto. Conseguentemente, in considerazione dell'esistenza del titolo di formazione giudiziale sul credito azionato e dell'insussistenza di vicende estintive, impeditive o modificative del diritto successive alla formazione del titolo ed incidenti sul credito dell'opposta, l'opposizione spiegata deve essere respinta.
Fermo quanto indicato, va analizzata la domanda risarcitoria proposta dagli opponenti nei confronti di per aver operato come rappresentante senza potere di CP_3
nell'ambito della conclusione del contratto di transazione del Controparte_1
24.03.2025, così da indurre gli opponenti a confidare senza colpa nell'efficacia del contratto nei confronti dell'opposta, con conseguente integrazione della fattispecie disciplinata dall'art. 1398 c.c. Tale domanda risulta manifestamente infondata, considerando che, dal tenore testuale dell'accordo concluso, emerge con evidenza la partecipazione di CP_3 esclusivamente come mandataria di senza alcuna menzione della Controparte_2 spendita di potere rappresentativo nei confronti di Controparte_1
Ugualmente, si sono a tal fine rilevati inidonei i capitoli di prova orale articolati dagli opponenti, in quanto privi della specifica indicazione della contrattazione da parte di come asserita rappresentante di circostanza peraltro in CP_3 Controparte_1 contrasto rispetto al tenore letterale del contratto di transazione sottoscritto. Conseguentemente, mancando ogni forma di spendita del nome di da Controparte_1 parte di la domanda risarcitoria articolata dagli opponenti deve essere CP_3 respinta.
In via subordinata, gli opponenti hanno chiesto la qualificazione della previsione del contratto di transazione relativa alla compensazione delle spese di lite nei termini di promessa del fatto del terzo, con conseguente produzione degli effetti risarcitori o indennitari previsti dall'art. 1381 c.c. 5
In particolare, le parti hanno espressamente previsto, in sede di transazione del 24.03.2025, che “per quanto concerne la causa R.G. 23951/2017 (riunite R.G. n. 9352/2018, n. 24923/2017, n. 5370/2017) Tribunale di Roma, resta inteso che le parti rinunceranno agli effetti della sentenza emessa in data 20.01.2025, n. 947/2025, impegnandosi sin da ora, a fronte del corretto adempimento del presente accordo, a non proporre appello. Le spese di giudizio rimarranno integralmente compensate tra le parti” (cfr. doc. 5, allegato alla citazione). Plurimi e convergenti indici interpretativi impongono di qualificare tale pattuizione, contenuta in contratto di transazione intercorrente tra gli opponenti e CP_2
(e per essa la mandataria , al quale destinataria
[...] CP_3 Controparte_1 della liquidazione delle spese di lite e parte del relativo procedimento, è rimasta estranea, nei termini della promessa dell'obbligazione del terzo. In relazione all'indice di cui all'art. 1362, comma 1, c.c., deve essere tenuto conto della correlazione tra il termine “parti” e i termini “sentenza emessa” e “spese del giudizio”, così da riscontrare la volontà dei contraenti di riferire la pattuizione della rinuncia agli effetti della sentenza e della compensazione delle spese del giudizio alle parti del relativo procedimento, ossia ai soggetti fisiologicamente destinatari degli effetti della sentenza emessa e della liquidazione delle spese di lite. Inoltre, risulta rilevante la coniugazione da parte dei contraenti dei verbi utilizzati al modo indicativo e al tempo futuro semplice, così da denotare l'intenzione di disciplinare una obbligazione futura, tale in quanto da assumersi da parte di un soggetto diverso rispetto alle parti della transazione. Conseguentemente, venendo in rilievo previsione relativa ad effetti rinunciativi riferiti a soggetti terzi rispetto ai contraenti della transazione, la pattuizione deve essere qualificata come promessa relativa all'assunzione di obbligazione da parte del terzo. In relazione all'indice di cui all'art. 1363 c.c., la richiamata pattuizione deve essere letta in correlazione con le previsioni relative alla rinuncia al vincolo della solidarietà professionale di cui all'art. 12 della L. n. 247 del 2012 da parte dei legali che hanno assistito le parti del giudizio intercorso, nonché all'assenso alla cancellazione delle ipoteche correlativamente iscritte, da ciò evincendosi la previsione di effetti obbligatori riguardanti non solo i contraenti della transazione, ma anche la posizione del terzo
Controparte_1
In relazione all'indice di cui all'art. 1367 c.c., la previsione riportata, ove riferita esclusivamente alla posizione di risulterebbe priva di effetto, non Controparte_2 potendosi prevedere la compensazione delle spese di lite da parte di un soggetto che è rimasto estraneo rispetto al giudizio in cui dette spese sono state liquidate. Diversamente, l'interpretazione della pattuizione come riferita alla promessa di consentire la compensazione delle spese di lite, liquidate in favore dell'opposta, a beneficio degli opponenti, permette di assegnare rilevanza ed effetti alla clausola inserita nel contratto. 6
In relazione all'indice di cui all'art. 1370 c.c., va evidenziato che il contratto di transazione risulta stipulato tramite modulo o formulario intestato a che CP_3 ha operato come mandataria di con la sola sottoscrizione in calce da Controparte_2 parte degli opponenti per l'accettazione, con conseguente applicazione del criterio interpretativo contrario al predisponente, relativo alla qualificazione della pattuizione nei termini della promessa del fatto del terzo. In relazione all'indice di cui all'art. 1366 c.c., va riscontrata la contrarietà a buona fede dell'interpretazione della previsione, relativa alla compensazione delle spese di lite dell'intercorso giudizio tra le parti, in modo da esporre i contraenti alla permanente debenza dei relativi importi, senza alcun intervento da parte della società che ha predisposto la transazione sottoscritta. Pertanto, qualificata la pattuizione come promessa da parte di (e per Controparte_2 essa della mandataria della compensazione delle spese di lite da parte di CP_3
occorre analizzare se la promittente abbia adempiuto alla propria Controparte_1 obbligazione, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenesse il comportamento promesso. A tal riguardo, è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che “con la promessa del fatto del terzo di cui all'art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante sì sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Con la conseguenza che, qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno;
qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di dare, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo” (Cass. 21.11.2014, n. 24853, conf. Cass. 12.07.2023, n. 19873, Cass. 21.11.2014, n. 24853, Cass. 24.11.2003, n. 1137, Cass. 05.09.1997, n. 8614). Nel caso di specie, nulla ha finanche dedotto (e per essa della Controparte_2 mandataria quanto all'adempimento dell'obbligazione primaria sulla CP_3 stessa gravante, consistente nell'adoperarsi affinché la titolare delle spese di lite addivenisse alla compensazione delle stesse, dovendosi conseguentemente riscontrare l'inadempimento della medesima. In particolare, non risulta alcuna interlocuzione tra la convenuta e Controparte_1 finalizzata al raggiungimento di accordo quanto alle spese di lite oggetto del 7
procedimento intercorso, né alcun tentativo realizzato dalla convenuta per conseguire il risultato descritto. Inoltre, risulta evidente il nesso di causalità tra l'inadempimento della convenuta e il danno subito dagli opponenti, consistente nella persistenza a carico dei medesimi dell'obbligazione di pagamento degli importi liquidati a titolo di spese di lite, in luogo della pattuita compensazione. Conseguentemente, l'indicata domanda risarcitoria articolata dagli opponenti nei confronti di (e per essa della mandataria deve Controparte_2 CP_3 trovare accoglimento.
Stante il rigetto dell'opposizione a precetto articolata, risulta assorbita la domanda riconvenzionale proposta da espressamente subordinata Controparte_1 all'accoglimento delle domande formulate dagli opponenti nei confronti della medesima.
Le spese di lite sostenute da sono poste, in base al principio di causalità Controparte_1
e soccombenza, a carico degli opponenti, in solido tra loro, stante l'identità della posizione processuale assunta, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata. Le spese di lite sostenute dagli opponenti sono poste in base al principio di causalità e soccombenza, a carico di (e per essa della mandataria Controparte_2 CP_3
e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del
[...] livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione a precetto spiegata dagli opponenti nei confronti di
Controparte_1
- Condanna (e per essa la mandataria al Controparte_2 CP_3 pagamento in favore degli opponenti di quanto dai medesimi dovuto per il precetto opposto;
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_1
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per
[...] compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna (e per essa la mandataria , al Controparte_2 CP_3 pagamento, in favore del difensore degli opponenti, dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge. Tivoli, 24.12.2025
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Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 1944/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, elettivamente domiciliati in Rotondi, Via I Maggio, n. 3, presso lo studio
[...] dell'Avv. Rosario Stingone, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTI contro
elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Santo, n. 10/A, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. David Mozzicafreddo, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Toffoletto, dall'Avv. Marco Pesenti, dall'Avv. Christian Romeo, dall'Avv. Luciana Cipolla, dall'Avv. Flora Lettenmayer e dall'Avv. Simona Daminelli, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA e per essa, quale mandataria, lettivamente Controparte_2 CP_3 domiciliata a Perugia, Via Baglioni, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Luca Patalini, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 23.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con atto di citazione, e Parte_1 Parte_2 Pt_3 hanno proposto opposizione al precetto agli stessi notificato in data 21.05.2025,
[...] relativo al pagamento delle spese di lite liquidate con Sentenza del Tribunale di Roma, n. 947 del 20.01.2025, per l'importo complessivo di Euro 29.526,75. In particolare, hanno rappresentato gli opponenti:
- di aver accettato proposta transattiva del 24.03.2025, formulata da CP_3
quale mandataria di cessionaria del credito, per la
[...] Controparte_2 definizione della posizione debitoria, recante altresì la previsione della compensazione delle spese di lite;
- che, nella conclusione di tale transazione, ha operato in CP_3 rappresentanza di con conseguente opponibilità alla medesima Controparte_1 della pattuizione relativa alla compensazione delle spese di lite;
- che, in caso di mancato riscontro del potere di rappresentanza, CP_3 avrebbe agito come rappresentante senza potere, con conseguente obbligo risarcitorio;
- che, in caso di mancato riscontro della spendita del nome altrui, la pattuizione relativa alla compensazione delle spese di lite dovrebbe essere intesa come promessa del fatto del terzo, con conseguente obbligazione risarcitoria della promittente. Pertanto, gli opponenti hanno chiesto la dichiarazione di nullità del precetto e di non debenza delle somme richieste, in via subordinata l'accertamento della responsabilità di per aver agito come rappresentante senza potere, in via ulteriormente CP_3 subordinata l'accertamento della responsabilità di e Controparte_2 CP_3 per il danno cagionato agli opponenti in relazione alla promessa del fatto del terzo.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 evidenziando che il credito relativo alle spese di giudizio, liquidate con Sentenza del Tribunale di Roma, n. 947 del 20.01.2025, era estraneo al contratto di cessione in favore di e non poteva conseguentemente formare oggetto della transazione Controparte_2 conclusa dai debitori con la cessionaria. Conseguentemente, l'opposta ha chiesto la conferma del precetto opposto e il rigetto delle domande proposte dagli opponenti.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e Controparte_2 per essa, quale mandataria, confermando l'estraneità del credito relativo CP_3 alle spese di lite dall'ambito oggettivo del contratto di cessione concluso, evidenziando di non aver speso potere rappresentativo nei confronti di nella Controparte_1 conclusione dell'accordo transattivo, contestando la configurabilità di ogni ipotesi di responsabilità a proprio carico. Conseguentemente, la convenuta ha chiesto il rigetto delle diverse domande spiegate dagli opponenti. 3
All'udienza del 23.12.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la causa ha formato oggetto di discussione orale ed è stata trattenuta in decisione.
Con riguardo al precetto opposto, deve premettersi che il relativo credito trova fondamento nel titolo di formazione giudiziale costituito dalla Sentenza del Tribunale di Roma, n. 947 del 20.01.2025, con espressa liquidazione in favore dell'opposta CP_1
[...]
In ipotesi siffatte, va evidenziato che “non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso” (Cass. 14.02.2020, n. 3716, conf. Cass. 18.02.2015, n. 3277, Cass. 14.02.2013, n. 3667, Cass. 24.07.2012, n. 12911). Nel caso di specie, gli opponenti hanno dedotto fatto impeditivo successivo alla formazione del titolo giudiziale, costituito dalla conclusione di contratto di transazione, mediante accettazione della proposta del 24.03.2025, recante la pattuizione di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti (cfr. docc. 5 e 6, allegati alla citazione). Tuttavia, l'indicata transazione risulta stipulata dagli opponenti non con CP_1
espressamente indicata nel titolo di formazione giudiziale come titolare del
[...] credito relativo alle spese di lite, in quanto parte processuale del relativo giudizio, ma con rappresentata dalla mandataria in qualità di Controparte_2 CP_3 cessionaria del rapporto sostanziale. Inoltre, va evidenziato che la cessione del credito, oggetto del giudizio in cui è stata adottata la statuizione sulle spese di lite, è avvenuta da in favore di Controparte_1 tramite contratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data Controparte_2
18.11.2021, inidoneo a ricomprendere il credito relativo alle spese processuali, per le plurime ragioni di seguito indicate. In primo luogo, deve generalmente ritenersi che “nella cessione dei diritti ed azioni, accessori al diritto ceduto, non rientrano le spese processuali spettanti al suo dante causa, che le ha effettivamente sostenute” (Cass. 25.02.2009, n. 4483, conf. Cass. 23.02.2006, n. 3998). Nel caso in esame, non sussistono argomenti per affermare una diversa conclusione, non emergendo l'inclusione del credito relativo alle spese di lite nella cessione conclusa e risultando le spese processuali effettivamente sostenute dalla cedente. In secondo luogo, va considerata l'anteriorità del contratto di cessione rispetto alla liquidazione delle spese processuali, così da precludere la possibilità di ritenere che l'accordo di cessione possa aver disciplinato un credito non esistente al momento della stipulazione. Conseguentemente, deve riscontrarsi la titolarità del credito relativo alle spese processuali in capo a e non in capo a rappresentata Controparte_1 Controparte_2 4
dalla mandataria nella stipulazione del contratto di transazione con gli CP_3 opponenti. Ulteriormente, ferma la titolarità del credito relativo alla spese processuali in capo a va aggiunto che nel contratto di transazione stipulato dagli opponenti Controparte_1 non risulta la spendita da parte di di potere rappresentativo nei confronti CP_3 della creditrice effettiva, la stessa essendosi qualificata esclusivamente come mandataria di Controparte_2
Pertanto, risultando priva della titolarità del credito oggetto della Controparte_2 presente causa e non avendo speso potere rappresentativo nei confronti CP_3 della effettiva titolare, la transazione stipulata dagli opponenti, stante il principio di relatività degli effetti del contratto, deve ritenersi inidonea a produrre effetti nei confronti della società opposta e ad incidere sul credito relativo alle spese di lite oggetto del precetto. Conseguentemente, in considerazione dell'esistenza del titolo di formazione giudiziale sul credito azionato e dell'insussistenza di vicende estintive, impeditive o modificative del diritto successive alla formazione del titolo ed incidenti sul credito dell'opposta, l'opposizione spiegata deve essere respinta.
Fermo quanto indicato, va analizzata la domanda risarcitoria proposta dagli opponenti nei confronti di per aver operato come rappresentante senza potere di CP_3
nell'ambito della conclusione del contratto di transazione del Controparte_1
24.03.2025, così da indurre gli opponenti a confidare senza colpa nell'efficacia del contratto nei confronti dell'opposta, con conseguente integrazione della fattispecie disciplinata dall'art. 1398 c.c. Tale domanda risulta manifestamente infondata, considerando che, dal tenore testuale dell'accordo concluso, emerge con evidenza la partecipazione di CP_3 esclusivamente come mandataria di senza alcuna menzione della Controparte_2 spendita di potere rappresentativo nei confronti di Controparte_1
Ugualmente, si sono a tal fine rilevati inidonei i capitoli di prova orale articolati dagli opponenti, in quanto privi della specifica indicazione della contrattazione da parte di come asserita rappresentante di circostanza peraltro in CP_3 Controparte_1 contrasto rispetto al tenore letterale del contratto di transazione sottoscritto. Conseguentemente, mancando ogni forma di spendita del nome di da Controparte_1 parte di la domanda risarcitoria articolata dagli opponenti deve essere CP_3 respinta.
In via subordinata, gli opponenti hanno chiesto la qualificazione della previsione del contratto di transazione relativa alla compensazione delle spese di lite nei termini di promessa del fatto del terzo, con conseguente produzione degli effetti risarcitori o indennitari previsti dall'art. 1381 c.c. 5
In particolare, le parti hanno espressamente previsto, in sede di transazione del 24.03.2025, che “per quanto concerne la causa R.G. 23951/2017 (riunite R.G. n. 9352/2018, n. 24923/2017, n. 5370/2017) Tribunale di Roma, resta inteso che le parti rinunceranno agli effetti della sentenza emessa in data 20.01.2025, n. 947/2025, impegnandosi sin da ora, a fronte del corretto adempimento del presente accordo, a non proporre appello. Le spese di giudizio rimarranno integralmente compensate tra le parti” (cfr. doc. 5, allegato alla citazione). Plurimi e convergenti indici interpretativi impongono di qualificare tale pattuizione, contenuta in contratto di transazione intercorrente tra gli opponenti e CP_2
(e per essa la mandataria , al quale destinataria
[...] CP_3 Controparte_1 della liquidazione delle spese di lite e parte del relativo procedimento, è rimasta estranea, nei termini della promessa dell'obbligazione del terzo. In relazione all'indice di cui all'art. 1362, comma 1, c.c., deve essere tenuto conto della correlazione tra il termine “parti” e i termini “sentenza emessa” e “spese del giudizio”, così da riscontrare la volontà dei contraenti di riferire la pattuizione della rinuncia agli effetti della sentenza e della compensazione delle spese del giudizio alle parti del relativo procedimento, ossia ai soggetti fisiologicamente destinatari degli effetti della sentenza emessa e della liquidazione delle spese di lite. Inoltre, risulta rilevante la coniugazione da parte dei contraenti dei verbi utilizzati al modo indicativo e al tempo futuro semplice, così da denotare l'intenzione di disciplinare una obbligazione futura, tale in quanto da assumersi da parte di un soggetto diverso rispetto alle parti della transazione. Conseguentemente, venendo in rilievo previsione relativa ad effetti rinunciativi riferiti a soggetti terzi rispetto ai contraenti della transazione, la pattuizione deve essere qualificata come promessa relativa all'assunzione di obbligazione da parte del terzo. In relazione all'indice di cui all'art. 1363 c.c., la richiamata pattuizione deve essere letta in correlazione con le previsioni relative alla rinuncia al vincolo della solidarietà professionale di cui all'art. 12 della L. n. 247 del 2012 da parte dei legali che hanno assistito le parti del giudizio intercorso, nonché all'assenso alla cancellazione delle ipoteche correlativamente iscritte, da ciò evincendosi la previsione di effetti obbligatori riguardanti non solo i contraenti della transazione, ma anche la posizione del terzo
Controparte_1
In relazione all'indice di cui all'art. 1367 c.c., la previsione riportata, ove riferita esclusivamente alla posizione di risulterebbe priva di effetto, non Controparte_2 potendosi prevedere la compensazione delle spese di lite da parte di un soggetto che è rimasto estraneo rispetto al giudizio in cui dette spese sono state liquidate. Diversamente, l'interpretazione della pattuizione come riferita alla promessa di consentire la compensazione delle spese di lite, liquidate in favore dell'opposta, a beneficio degli opponenti, permette di assegnare rilevanza ed effetti alla clausola inserita nel contratto. 6
In relazione all'indice di cui all'art. 1370 c.c., va evidenziato che il contratto di transazione risulta stipulato tramite modulo o formulario intestato a che CP_3 ha operato come mandataria di con la sola sottoscrizione in calce da Controparte_2 parte degli opponenti per l'accettazione, con conseguente applicazione del criterio interpretativo contrario al predisponente, relativo alla qualificazione della pattuizione nei termini della promessa del fatto del terzo. In relazione all'indice di cui all'art. 1366 c.c., va riscontrata la contrarietà a buona fede dell'interpretazione della previsione, relativa alla compensazione delle spese di lite dell'intercorso giudizio tra le parti, in modo da esporre i contraenti alla permanente debenza dei relativi importi, senza alcun intervento da parte della società che ha predisposto la transazione sottoscritta. Pertanto, qualificata la pattuizione come promessa da parte di (e per Controparte_2 essa della mandataria della compensazione delle spese di lite da parte di CP_3
occorre analizzare se la promittente abbia adempiuto alla propria Controparte_1 obbligazione, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenesse il comportamento promesso. A tal riguardo, è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che “con la promessa del fatto del terzo di cui all'art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante sì sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Con la conseguenza che, qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno;
qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di dare, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo” (Cass. 21.11.2014, n. 24853, conf. Cass. 12.07.2023, n. 19873, Cass. 21.11.2014, n. 24853, Cass. 24.11.2003, n. 1137, Cass. 05.09.1997, n. 8614). Nel caso di specie, nulla ha finanche dedotto (e per essa della Controparte_2 mandataria quanto all'adempimento dell'obbligazione primaria sulla CP_3 stessa gravante, consistente nell'adoperarsi affinché la titolare delle spese di lite addivenisse alla compensazione delle stesse, dovendosi conseguentemente riscontrare l'inadempimento della medesima. In particolare, non risulta alcuna interlocuzione tra la convenuta e Controparte_1 finalizzata al raggiungimento di accordo quanto alle spese di lite oggetto del 7
procedimento intercorso, né alcun tentativo realizzato dalla convenuta per conseguire il risultato descritto. Inoltre, risulta evidente il nesso di causalità tra l'inadempimento della convenuta e il danno subito dagli opponenti, consistente nella persistenza a carico dei medesimi dell'obbligazione di pagamento degli importi liquidati a titolo di spese di lite, in luogo della pattuita compensazione. Conseguentemente, l'indicata domanda risarcitoria articolata dagli opponenti nei confronti di (e per essa della mandataria deve Controparte_2 CP_3 trovare accoglimento.
Stante il rigetto dell'opposizione a precetto articolata, risulta assorbita la domanda riconvenzionale proposta da espressamente subordinata Controparte_1 all'accoglimento delle domande formulate dagli opponenti nei confronti della medesima.
Le spese di lite sostenute da sono poste, in base al principio di causalità Controparte_1
e soccombenza, a carico degli opponenti, in solido tra loro, stante l'identità della posizione processuale assunta, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata. Le spese di lite sostenute dagli opponenti sono poste in base al principio di causalità e soccombenza, a carico di (e per essa della mandataria Controparte_2 CP_3
e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del
[...] livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione a precetto spiegata dagli opponenti nei confronti di
Controparte_1
- Condanna (e per essa la mandataria al Controparte_2 CP_3 pagamento in favore degli opponenti di quanto dai medesimi dovuto per il precetto opposto;
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_1
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per
[...] compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna (e per essa la mandataria , al Controparte_2 CP_3 pagamento, in favore del difensore degli opponenti, dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge. Tivoli, 24.12.2025
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Il Giudice Valerio Ceccarelli