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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19279/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434880 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434880 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434880 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434880 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434880 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434880 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16 dicembre 2024 a Roma Capitale, il contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte, l'avviso di accertamento n. 112401434880, notificatogli in data 18 ottobre 2024, per omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni compresi tra il 2018 ed il 2023, per un importo di € 2.578,41 oltre a sanzioni, interessi ed accessori vari (per un totale di euro 4.123,00) in relazione al box- auto, sito in Indirizzo_1, individuato in Catasto a Dati_Catastali_1, sub. 501, categoria C6, avente una superficie utile di mq.36.
In particolare, il ricorrente eccepiva l'errata determinazione della superficie imponibile del locale- box, su base catastale e non calpestabile, comprensiva dei muri perimetrali ed indicata nell'avviso di accertamento in mq. 44; lamentava l'errata attribuzione dell'utenza come categoria non domestica n.11 (studio professionale), quando in realtà il box era utilizzato come utenza domestica per il ricovero della sua autovettura con concessione comunale di passo carrabile per l'accesso; eccepiva l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di emettere l'avviso di accertamento per gli anni 2018 e 2019.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva in via principale l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento de quo con vittoria di spese;
in subordine chiedeva l'annullamento totale dell'atto impugnato (TARI, TEFA, sanzioni ed interessi) per gli anni 2018 e 2019, nonché la rideterminazione degli importi dovuti per gli anni
2020, 2021, 2022 e 2023 sulla base della categoria di utenza domestica e di una superficie imponibile di mq. 36, sempre con vittoria di spese.
Roma Capitale si costituiva in data 27 novembre 2025, chiedendo in via principale il rigetto del ricorso con vittoria di spese, ovvero, in subordine, l' accoglimento parziale del ricorso con spese compensate, rideterminando la superfice imponibile in mq. 35 (pari all'80% della superficie catastale) con attribuzione della categoria tariffaria 04 (magazzini, autorimesse) coerente con la categoria catastale C/6 e con riserva di emettere un nuovo avviso di accertamento, sulla base della diversa superficie accertata, con ricalcolo del quantum complessivamente richiesto (per imposta, sanzioni ed interessi).
All'esito dell'udienza del 28 novembre 2025 – in cui il difensore del ricorrente accettava il contraddittorio con controparte a fronte della tardiva costituzione (del giorno prima) di Roma Capitale – la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in parte e va accolto nei termini sotto esposti.
Roma Capitale ha, infatti, riconosciuto in mq. 35 (rispetto agli iniziali mq.44) la superficie imponibile dell'immobile, soggetta a TARI e TEFA, e, come detto, si è riservata di emettere un nuovo accertamento esecutivo per ricalcolare le imposte, gli interessi e le sanzioni dovute dal contribuente che aveva, comunque, omesso di presentare la prescritta dichiarazione TARI per periodo di riferimento (2018/2023).
Non sussiste la decadenza (rectius, la prescrizione quinquennale) del potere impositivo dell'Amministrazione capitolina, eccepita dal ricorrente per l'anno 2018 in quanto il pagamento della TARI e della TEFA per detto esercizio poteva essere eseguito fino al 2019.
Infatti, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti.
Nella fattispecie l'avviso di accertamento è stato notificato il 18 ottobre 2024 e la prescrizione della pretesa fiscale (sia per il 2018 che per il 2019) non è maturata.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) accoglie in parte il ricorso, come indicato in motivazione;
2) spese compensate.
Roma 28 novembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19279/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434880 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434880 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434880 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434880 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434880 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434880 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16 dicembre 2024 a Roma Capitale, il contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte, l'avviso di accertamento n. 112401434880, notificatogli in data 18 ottobre 2024, per omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni compresi tra il 2018 ed il 2023, per un importo di € 2.578,41 oltre a sanzioni, interessi ed accessori vari (per un totale di euro 4.123,00) in relazione al box- auto, sito in Indirizzo_1, individuato in Catasto a Dati_Catastali_1, sub. 501, categoria C6, avente una superficie utile di mq.36.
In particolare, il ricorrente eccepiva l'errata determinazione della superficie imponibile del locale- box, su base catastale e non calpestabile, comprensiva dei muri perimetrali ed indicata nell'avviso di accertamento in mq. 44; lamentava l'errata attribuzione dell'utenza come categoria non domestica n.11 (studio professionale), quando in realtà il box era utilizzato come utenza domestica per il ricovero della sua autovettura con concessione comunale di passo carrabile per l'accesso; eccepiva l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di emettere l'avviso di accertamento per gli anni 2018 e 2019.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva in via principale l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento de quo con vittoria di spese;
in subordine chiedeva l'annullamento totale dell'atto impugnato (TARI, TEFA, sanzioni ed interessi) per gli anni 2018 e 2019, nonché la rideterminazione degli importi dovuti per gli anni
2020, 2021, 2022 e 2023 sulla base della categoria di utenza domestica e di una superficie imponibile di mq. 36, sempre con vittoria di spese.
Roma Capitale si costituiva in data 27 novembre 2025, chiedendo in via principale il rigetto del ricorso con vittoria di spese, ovvero, in subordine, l' accoglimento parziale del ricorso con spese compensate, rideterminando la superfice imponibile in mq. 35 (pari all'80% della superficie catastale) con attribuzione della categoria tariffaria 04 (magazzini, autorimesse) coerente con la categoria catastale C/6 e con riserva di emettere un nuovo avviso di accertamento, sulla base della diversa superficie accertata, con ricalcolo del quantum complessivamente richiesto (per imposta, sanzioni ed interessi).
All'esito dell'udienza del 28 novembre 2025 – in cui il difensore del ricorrente accettava il contraddittorio con controparte a fronte della tardiva costituzione (del giorno prima) di Roma Capitale – la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in parte e va accolto nei termini sotto esposti.
Roma Capitale ha, infatti, riconosciuto in mq. 35 (rispetto agli iniziali mq.44) la superficie imponibile dell'immobile, soggetta a TARI e TEFA, e, come detto, si è riservata di emettere un nuovo accertamento esecutivo per ricalcolare le imposte, gli interessi e le sanzioni dovute dal contribuente che aveva, comunque, omesso di presentare la prescritta dichiarazione TARI per periodo di riferimento (2018/2023).
Non sussiste la decadenza (rectius, la prescrizione quinquennale) del potere impositivo dell'Amministrazione capitolina, eccepita dal ricorrente per l'anno 2018 in quanto il pagamento della TARI e della TEFA per detto esercizio poteva essere eseguito fino al 2019.
Infatti, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti.
Nella fattispecie l'avviso di accertamento è stato notificato il 18 ottobre 2024 e la prescrizione della pretesa fiscale (sia per il 2018 che per il 2019) non è maturata.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) accoglie in parte il ricorso, come indicato in motivazione;
2) spese compensate.
Roma 28 novembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei