Sentenza 31 gennaio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 31/01/2012, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00058/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01879/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2000, proposto da:
TE UA, rappresentato e difeso dall'avv. Virginio Palazzo, con il quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in LA, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Sperlonga, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 163 del 2 ottobre 2000 in tema di reiezione domanda di condono edilizio;
della nota 6.11.2000, n. 18362 con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 21.11.2000, tempestivamente depositato, il sig. UA TE ha impugnato l’ordinanza n. 163/2000 in epigrafe indicata, con cui il Responsabile del Servizio del Comune di Sperlonga gli ha respinto l’istanza di condono edilizio dal medesimo avanzata, sul rilievo che: “ la domanda di condono edilizio … e’ palesemente infedele (la domanda mq 30 a destinazione abitativa contrasta con il rapporto della Polizia Municipale n. 1299/97) ”.
E’ stata, altresì, impugnata la nota 6.11.2000, n. 18362 a mezzo della quale lo stesso Responsabile dichiarava improcedibile l’istanza prodotta dall’interessato, tendente ad ottenere il parere ex art. 32 della L. 47/85.
Avverso detti atti comunali è stato proposto il presente ricorso, con cui sono stati dedotti i seguenti vizi: violazione della L. 7.8.1990, n. 241 ed eccesso di potere per falsità di presupposto, carenza di motivazione.
Il Comune di Sperlonga non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 12.1.2012, la causa è stata trattenuta a sentenza.
DIRITTO
Oggetto del presente giudizio è il diniego del condono edilizio (notificato il 2/10/2000), reso nel presupposto della domanda allegatamente infedele “ (la domanda mq 30 a destinazione abitativa contrasta con il rapporto della Polizia Municipale n. 1299/97) ”
.Il ricorso è infondato.
Rileva, in proposito, il Collegio che l’Autorità comunale ha fatto buon governo delle norme e dei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “ i provvedimenti di diniego del condono edilizio non devono essere preceduti dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, perché i procedimenti finalizzati alla sanatoria degli abusi edilizi sono avviati su istanza di parte (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 10 dicembre 2009 , n. 8608).
Né è dato riscontrare nel provvedimento di diniego, in questa sede impugnato, alcun difetto di motivazione o travisamento dei presupposti, tenuto conto che il visto diniego è stato adottato a conclusione di una adeguata istruttoria, e che gli esiti della stessa ricalcano fedelmente quanto emerge dagli atti degli organi accertatori (cfr. rapporto n. 1299/97), a cui ha fatto seguito la comunicazione della notizia di reato n. 372/1 del 22.9.1997, sfociata nella sentenza di condanna – con ordine di demolizione – da arte del GIP di LA in data 24.4.1998.
Segnatamente emerge da tale documentazione che il manufatto accertato ha sostituito i due box in lamiera già in precedenza denunziati, rendendo la domanda di condono effettivamente infedele.
Deve poi ritenersi immune da censure la ulteriore nota impugnata con cui il responsabile del servizio ha dichiarato improcedibile l’istanza avanzata dall’interessato tendente ad ottenere il parere ex art. 32 della L. 47/85, per la semplice ragione che la domanda di condono edilizio era già stata respinta dall’Autorità comunale.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese, non essendosi costituita il Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2012
IL SEGRETARIO