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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/07/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott.
Carlo Gabutti, nella causa iscritta al n. 1182 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
( nato a Parte_1 C.F._1
Cinquefrondi RC) il 08.09.1974 ed ivi residente a[...] int. 8, e nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2
residente a[...], elettivamente domiciliati in
Reggio Calabria (RC) alla Via Argine Dx Calopinace n. 20, presso e nello studio legale dell'avv. Antonino Battaglia (CF: ), C.F._2
giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Palmi Via Volta n. 2, CP_2
presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto
Fuochi (c.f. ), per procura generale come in atti;
CodiceFiscale_3
Resistente
Contr Avente ad oggetto: contribuzione figurativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/04/2024, i ricorrenti in epigrafe, premettevano di essere stati avviati al lavoro presso: Parte_3
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria (oggi Città Metropolitana di
Reggio quale lavoratore di pubblica utilità (LPU) dal 03.05.1999 al 03.05.2000, nonché dal 26 Giugno 2000 al 31 gennaio 2001, nonché dal 17 Aprile 2001 al 31
Gennaio 2002, nonché dal 01 Febbraio 2002 al 31 Luglio 2009, svolgendo in tutti i casi lavoro di pubblica utilità; e ex Parte_2
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria (oggi Città Metropolitana di
Reggio quale lavoratore di pubblica utilità (LPU) dal 03.05.1999 al 03.05.2000, nonché dal 26 Giugno 2000 al 31 gennaio 2001, nonché dal 17 Aprile 2001 al 31
Gennaio 2002, nonché dal 01 Febbraio 2002 al 31 Luglio 2009, svolgendo in tutti i casi lavoro di pubblica utilità ex art. 2 D.Lgs. n. 468/1997, riferivano di aver domandato all' l'accreditamento della contribuzione figurativa relativa CP_2
ai predetti periodi di impiego nel progetto di pubblica utilità (LPU); tale richiesta era rimasta senza esito.
A fondamento della propria pretesa richiamavano l'art. 8, comma 19, D.Lgs. n.
468/1997 dettato in tema di lavori socialmente utili (LSU) e la giurisprudenza di legittimità e di merito che ravvisava tra le due categorie un rapporto di genus
(LSU) a species (LPU).
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo l'accoglimento della domanda siccome formulata CP_2
nelle suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' CP_2
chiedendo, preliminarmente, l'integrazione del contraddittorio con il Ministero del Lavoro, nonché con l'ente utilizzatore dei progetti. Eccepiva, ancora in via preliminare, la carenza di interesse ad agire, in mancanza di una domanda per prestazioni pensionistiche.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, ribadendo la diversità tra
LSU e LPU, in quanto la legge prevedeva solo a favore dei primi l'accredito della contribuzione figurativa;
diversità confermata dal D.Lgs. n. 81/2000 che poneva a carico dell' solo l'assegno mensile a favore dei LSU, essendo CP_2
quello previsto per i LPU stato posto a carico degli enti utilizzatori.
In subordine, rilevava che la contribuzione figurativa accreditabile dall'ufficio non avrebbe potuto superare il periodo massimo di 12 mesi di attività prevista per i progetti per i quali l' aveva erogato l'assegno. CP_2
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva discussa sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi e decisa come da sentenza letta in udienza al termine della camera di consiglio.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sull'irregolarità del contraddittorio, posto che il Ministero del Lavoro e l'ente utilizzatore del progetto non sono litisconsorti necessari nel presente giudizio, vertendo la controversia unicamente sull'accertamento del diritto all'accredito dei contributivi figurativi, senza alcun obbligo o onere a carico del Ministero e dell'ente utilizzatore del progetto.
In merito alla eccepita carenza di interesse, si richiama il principio espresso dalla
Suprema Corte per il quale “In riferimento alla domanda di accertamento della
c.d. posizione assicurativa, la quale si sostanzia in una domanda di accertamento del diritto alla tutela assicurativa per un determinato periodo di tempo, sussiste l'interesse ad agire nei casi nei quali vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, che può sussistere anche in mancanza della maturazione del diritto ad ottenere l'erogazione di determinate prestazioni assicurative” (cfr. Cass. sez. lav., 04/12/2002, n.
17223). Occorre evidenziare come non trova applicazione, nella fattispecie, gli istituti della decadenza e della procedibilità della domanda non vertendosi in materia di prestazioni economiche.
Con riferimento al secondo profilo, trattasi di controversia concernente, non una determinata prestazione, ma l'esistenza del diritto alla pensione, come tale pacificamente imprescrittibile.
Nel merito, la domanda è fondata.
Come già rilevato da pregresse pronunzie di codesto Tribunale (cfr. da ultimo sent. n. 359/2018) e della Corte d'Appello di Reggio Calabria (cfr. ex multis sent. n. 1056/2015) – cui il giudicante reputa di dover dare continuità –
l'accredito dei contributi figurativi era previsto dall'art. 8 comma 19 D.Lgs. n.
468/1997 – poi modificata dal D.Lgs. n. 81/2000 non applicabile ratione temporis al caso che occupa – secondo cui “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma
3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento (…)”.
Sebbene la norma sia dettata espressamente per i LSU, va condivisa l'interpretazione, costituzionalmente orientata, per la quale tra LSU e LPU sussiste un rapporto di genus a species tenuto conto che la normativa di cui al D.Lgs. n. 468/1997 (e le successive modifiche ed integrazioni) debba considerarsi come avente portata generale riguardo le attività socialmente utili
(globalmente considerate in relazione al tipo di contributo lavorativo offerto alla comunità).
Tanto è stato a più riprese confermato dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 d.lg. n. 468 del 1997 fornisce una definizione di portata generale dei lavori socialmente utili, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonché dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d'impiego, in conformità dell'intento demandato dalla legge-delega - consistente nella revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili - e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal d.lg. n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2 d.lg. n. 468 del 1997 - che delinea i settori di attività per i «progetti di lavoro di pubblica utilità» - e quello di cui all'art. 3 d.lg. n. 280 del 1997 - diretto ad individuare i « lavori di pubblica utilità » in funzione della « creazione di occupazione » in uno specifico bacino di impiego - si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, sicché che l'incremento dell'assegno, nella misura e nei termini determinati dall'art. 45, comma 9, l. n.
144 del 1999 trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal d.lg. n. 280 del 1997 (principio affermato ai sensi dell'art. 360- bis, comma
1, c.p.c.)” (cfr. Cass. 22/12/2011, n. 28540, Cass. 30/03/2015, n. 6383, Cass., sez. lav., 29/04/2016, n. 8573).
Pertanto, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, il diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa previsto per i LSU deve riconoscersi anche ai LPU.
Ciò posto, è provato per tabulas, e comunque pacifico, che il ricorrente abbia prestato attività come LPU, sicché, per quanto sopra argomentato, ha diritto all'accredito contributivo per i seguenti periodi: dal 25.01.1999 al 25.01.2000, dal 12.06.2000 al 31.01.2001 e dal 18.04.2001 al 31.12.2014.
Quanto, infine, all'assunto dell' per cui la contribuzione figurativa non può CP_2
superare i 12 mesi di attività previsti per i progetti in questione (art, 3 D.Lgs. n.
280/1997), va dato atto con il D.Lgs. n. 81/2000 si è consentita la prosecuzione delle attività in questione oltre detto termine. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4 comma 1 stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Carlo Gabutti quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti
[...]
e al riconoscimento della Parte_1 Parte_2
contribuzione figurativa per il periodo di impiego nei progetti di pubblica utilità presso Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria
(oggi Città Metropolitana di Reggio quale lavoratore di pubblica utilità
(LPU);
- per l'effetto, condanna l' all'accreditamento in favore dei sigg.ri CP_2 [...]
e della Parte_1 Parte_2
contribuzione figurativa relativa ai seguenti periodi: dal 03.05.1999 al
03.05.2000, nonché dal 26 Giugno 2000 al 31 gennaio 2001, nonché dal
17 Aprile 2001 al 31 Gennaio 2002, nonché dal 01 Febbraio 2002 al 31
Luglio 2009;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_2
complessivi € 1.500,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi, 24/07/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott.
Carlo Gabutti, nella causa iscritta al n. 1182 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
( nato a Parte_1 C.F._1
Cinquefrondi RC) il 08.09.1974 ed ivi residente a[...] int. 8, e nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2
residente a[...], elettivamente domiciliati in
Reggio Calabria (RC) alla Via Argine Dx Calopinace n. 20, presso e nello studio legale dell'avv. Antonino Battaglia (CF: ), C.F._2
giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Palmi Via Volta n. 2, CP_2
presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto
Fuochi (c.f. ), per procura generale come in atti;
CodiceFiscale_3
Resistente
Contr Avente ad oggetto: contribuzione figurativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/04/2024, i ricorrenti in epigrafe, premettevano di essere stati avviati al lavoro presso: Parte_3
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria (oggi Città Metropolitana di
Reggio quale lavoratore di pubblica utilità (LPU) dal 03.05.1999 al 03.05.2000, nonché dal 26 Giugno 2000 al 31 gennaio 2001, nonché dal 17 Aprile 2001 al 31
Gennaio 2002, nonché dal 01 Febbraio 2002 al 31 Luglio 2009, svolgendo in tutti i casi lavoro di pubblica utilità; e ex Parte_2
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria (oggi Città Metropolitana di
Reggio quale lavoratore di pubblica utilità (LPU) dal 03.05.1999 al 03.05.2000, nonché dal 26 Giugno 2000 al 31 gennaio 2001, nonché dal 17 Aprile 2001 al 31
Gennaio 2002, nonché dal 01 Febbraio 2002 al 31 Luglio 2009, svolgendo in tutti i casi lavoro di pubblica utilità ex art. 2 D.Lgs. n. 468/1997, riferivano di aver domandato all' l'accreditamento della contribuzione figurativa relativa CP_2
ai predetti periodi di impiego nel progetto di pubblica utilità (LPU); tale richiesta era rimasta senza esito.
A fondamento della propria pretesa richiamavano l'art. 8, comma 19, D.Lgs. n.
468/1997 dettato in tema di lavori socialmente utili (LSU) e la giurisprudenza di legittimità e di merito che ravvisava tra le due categorie un rapporto di genus
(LSU) a species (LPU).
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo l'accoglimento della domanda siccome formulata CP_2
nelle suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' CP_2
chiedendo, preliminarmente, l'integrazione del contraddittorio con il Ministero del Lavoro, nonché con l'ente utilizzatore dei progetti. Eccepiva, ancora in via preliminare, la carenza di interesse ad agire, in mancanza di una domanda per prestazioni pensionistiche.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, ribadendo la diversità tra
LSU e LPU, in quanto la legge prevedeva solo a favore dei primi l'accredito della contribuzione figurativa;
diversità confermata dal D.Lgs. n. 81/2000 che poneva a carico dell' solo l'assegno mensile a favore dei LSU, essendo CP_2
quello previsto per i LPU stato posto a carico degli enti utilizzatori.
In subordine, rilevava che la contribuzione figurativa accreditabile dall'ufficio non avrebbe potuto superare il periodo massimo di 12 mesi di attività prevista per i progetti per i quali l' aveva erogato l'assegno. CP_2
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva discussa sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi e decisa come da sentenza letta in udienza al termine della camera di consiglio.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sull'irregolarità del contraddittorio, posto che il Ministero del Lavoro e l'ente utilizzatore del progetto non sono litisconsorti necessari nel presente giudizio, vertendo la controversia unicamente sull'accertamento del diritto all'accredito dei contributivi figurativi, senza alcun obbligo o onere a carico del Ministero e dell'ente utilizzatore del progetto.
In merito alla eccepita carenza di interesse, si richiama il principio espresso dalla
Suprema Corte per il quale “In riferimento alla domanda di accertamento della
c.d. posizione assicurativa, la quale si sostanzia in una domanda di accertamento del diritto alla tutela assicurativa per un determinato periodo di tempo, sussiste l'interesse ad agire nei casi nei quali vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, che può sussistere anche in mancanza della maturazione del diritto ad ottenere l'erogazione di determinate prestazioni assicurative” (cfr. Cass. sez. lav., 04/12/2002, n.
17223). Occorre evidenziare come non trova applicazione, nella fattispecie, gli istituti della decadenza e della procedibilità della domanda non vertendosi in materia di prestazioni economiche.
Con riferimento al secondo profilo, trattasi di controversia concernente, non una determinata prestazione, ma l'esistenza del diritto alla pensione, come tale pacificamente imprescrittibile.
Nel merito, la domanda è fondata.
Come già rilevato da pregresse pronunzie di codesto Tribunale (cfr. da ultimo sent. n. 359/2018) e della Corte d'Appello di Reggio Calabria (cfr. ex multis sent. n. 1056/2015) – cui il giudicante reputa di dover dare continuità –
l'accredito dei contributi figurativi era previsto dall'art. 8 comma 19 D.Lgs. n.
468/1997 – poi modificata dal D.Lgs. n. 81/2000 non applicabile ratione temporis al caso che occupa – secondo cui “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma
3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento (…)”.
Sebbene la norma sia dettata espressamente per i LSU, va condivisa l'interpretazione, costituzionalmente orientata, per la quale tra LSU e LPU sussiste un rapporto di genus a species tenuto conto che la normativa di cui al D.Lgs. n. 468/1997 (e le successive modifiche ed integrazioni) debba considerarsi come avente portata generale riguardo le attività socialmente utili
(globalmente considerate in relazione al tipo di contributo lavorativo offerto alla comunità).
Tanto è stato a più riprese confermato dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 d.lg. n. 468 del 1997 fornisce una definizione di portata generale dei lavori socialmente utili, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonché dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d'impiego, in conformità dell'intento demandato dalla legge-delega - consistente nella revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili - e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal d.lg. n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2 d.lg. n. 468 del 1997 - che delinea i settori di attività per i «progetti di lavoro di pubblica utilità» - e quello di cui all'art. 3 d.lg. n. 280 del 1997 - diretto ad individuare i « lavori di pubblica utilità » in funzione della « creazione di occupazione » in uno specifico bacino di impiego - si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, sicché che l'incremento dell'assegno, nella misura e nei termini determinati dall'art. 45, comma 9, l. n.
144 del 1999 trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal d.lg. n. 280 del 1997 (principio affermato ai sensi dell'art. 360- bis, comma
1, c.p.c.)” (cfr. Cass. 22/12/2011, n. 28540, Cass. 30/03/2015, n. 6383, Cass., sez. lav., 29/04/2016, n. 8573).
Pertanto, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, il diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa previsto per i LSU deve riconoscersi anche ai LPU.
Ciò posto, è provato per tabulas, e comunque pacifico, che il ricorrente abbia prestato attività come LPU, sicché, per quanto sopra argomentato, ha diritto all'accredito contributivo per i seguenti periodi: dal 25.01.1999 al 25.01.2000, dal 12.06.2000 al 31.01.2001 e dal 18.04.2001 al 31.12.2014.
Quanto, infine, all'assunto dell' per cui la contribuzione figurativa non può CP_2
superare i 12 mesi di attività previsti per i progetti in questione (art, 3 D.Lgs. n.
280/1997), va dato atto con il D.Lgs. n. 81/2000 si è consentita la prosecuzione delle attività in questione oltre detto termine. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4 comma 1 stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Carlo Gabutti quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti
[...]
e al riconoscimento della Parte_1 Parte_2
contribuzione figurativa per il periodo di impiego nei progetti di pubblica utilità presso Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria
(oggi Città Metropolitana di Reggio quale lavoratore di pubblica utilità
(LPU);
- per l'effetto, condanna l' all'accreditamento in favore dei sigg.ri CP_2 [...]
e della Parte_1 Parte_2
contribuzione figurativa relativa ai seguenti periodi: dal 03.05.1999 al
03.05.2000, nonché dal 26 Giugno 2000 al 31 gennaio 2001, nonché dal
17 Aprile 2001 al 31 Gennaio 2002, nonché dal 01 Febbraio 2002 al 31
Luglio 2009;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_2
complessivi € 1.500,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi, 24/07/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti