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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/07/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1366 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa ZI Cajani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 1366 /2023, promossa da:
e (P.I. ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con sede in Castiglione Olona (VA), Via Adda 6/10, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO BIASOLO presso il cui studio in Venegono
Superiore (VA) Via Monte Rosa n.1 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
GEOM. (C.F. ) con studio in AR ES Controparte_1 C.F._1
(VA) via Milano n.8
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: contratto di prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertare e dichiarare la responsabilità professionale e l'inadempimento del Geom. CP_1
per i fatti e ragioni esposti negli atti di causa e, per gli effetti,
[...] Condannare il Geom. (C.F.: ), con studio in AR Controparte_1 C.F._1
ES (VA), Via Milano 8, al risarcimento dei danni subiti da Parte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che si
[...] quantificano in Euro 28.775,63, o della diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia ed equa a seguito dell'esperita istruttoria. Condannare il Geom.
[...]
al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per il mancato riscontro dell'invito alla CP_1 negoziazione assistita, da liquidarsi in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudice adito.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
La (di seguito, per comodità, , Parte_3 Parte_3 esperito con esito negativo il procedimento di negoziazione assistita di cui al D.L. n.132 del
12.9.2014 convertito con L. n.162 del 10.11.2014, ha convenuto in giudizio il Geom.
[...]
per ottenere una pronuncia che, previo accertamento della sua responsabilità CP_1 professionale, lo condanni al risarcimento del danno patito quantificato in € 28.775,63.
A sostegno della domanda articolata parte attrice ha dedotto: di aver deciso di sostituire la caldaia installata nell'immobile sito in Castiglione Olona in cui ha posto la sua sede e di essersi rivolta a tal fine alla F.LI di aver incaricato il Geom. di occuparsi di tutto Controparte_2 Controparte_1 quanto necessario per richiedere ed ottenere il c.d. “bonus termico” previsto dal D.M. 16.2.2016; di non aver mai ricevuto tale agevolazione fiscale nonostante il completamento delle opere di sostituzione, il relativo collaudo e i diversi solleciti a tal fine indirizzati al convenuto il quale, dapprima, avrebbe fornito rassicurazioni in ordine all'avvenuto inoltro di tutta la documentazione necessaria per poi non riscontrare più le comunicazioni a lui indirizzate.
Il Geom. , sebbene destinatario di regolare notifica, non si è costituito in giudizio e Controparte_1 pertanto all'udienza del 15.11.2023 è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni, interrogatorio formale del convenuto contumace e CTU per poi essere assegnata alla scrivente e trattenuta in decisione all'udienza del
17.6.2025, previo deposito da parte attrice della comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
2. Il merito
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito indicate.
2 In ragione dell'istruttoria espletata deve ritenersi provato l'avvenuto conferimento da parte della al Geom. , a seguito della sostituzione della caldaia presso la sede di Parte_3 CP_1
Castiglione Olona, dell'incarico di curare in nome e per conto dell'attrice la procedura telematica diretta ad ottenere il riconoscimento e l'erogazione del “c.d. bonus termico” previsto dal D.M.
16.2.2016.
In particolare devono essere richiamate le dichiarazioni sul punto rese dai testimoni Tes_1
socio della F.LI Prevosti S.n.c. che ha eseguito l'intervento di sostituzione (cfr. risposta al
[...] capitolo n.4: Vero che, a seguito dell'offerta del 11/12/2019 che si rammostra al teste (doc 2 opere Parte concordate.pdf -fascicolo parte attrice), incaricava il Geom. con studio Controparte_1 professionale in AR ES (VA), Via Milano 8 di curare la procedura telematica per l'ottenimento del c.d. “bonus termico” previsto dal DM 16/02/2016? confermo la circostanza capitolata) nonché di lavoratrice dipendente della società attrice (cfr. risposta al Persona_1 capitolo n.4: confermo la circostanza capitolata. Adr: l'accordo era verbale).
L'accettazione dell'incarico da parte del convenuto emerge anche chiaramente dalla pec dallo stesso inviata alla il 27.6.2022 con la quale ha riferito sullo stato di avanzamento della pratica Parte_3
(cfr. doc n. 7 fascicolo di parte attrice).
L'attività istruttoria espletata ha poi permesso di accertare: l'effettiva sostituzione della pompa di calore (cfr. dichiarazione testimoniali in risposta al capitolo n.7 di cui al verbale d'udienza del
6.2.2024), la ricezione da parte del Geom. di tutta la documentazione necessaria per la CP_1 presentazione della domanda (cfr. dichiarazioni testimoniali in risposta ai capitoli di prova nn. 8 e 9 di cui al verbale d'udienza del 6.2.2024) e la sua effettiva presentazione (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice).
Ad ulteriore conferma della veridicità delle allegazioni attoree soccorre la condotta processuale tenuta dal convenuto il quale, ritualmente notiziato dell'ordinanza ammissiva del suo interrogatorio formale, non è comparso (cfr. ex multis Cass. Civ. 28293/2009).
Lo stesso poi, non costituendosi in giudizio, non ha assolto l'onere della prova su di lui gravante, avente ad oggetto la dimostrazione dell'esatto adempimento o di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo delle obbligazioni assunte.
Infatti, come è noto, ogni volta in cui si invochi la responsabilità contrattuale, spetta al creditore che agisce per la risoluzione o il risarcimento del danno o l'adempimento del contratto la prova del titolo posto a fondamento della domanda, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della
3 controparte sulla quale grava l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ. S.U. 13533/2001).
Quanto al danno risarcibile, la CTU espletata in corso di causa ha accertato che l'impianto installato possiede le caratteristiche tecniche necessarie per beneficiare del c.d. “bonus termico” che avrebbe comportato per l'attrice un rimborso pari al 65% della spesa sostenuta per l'efficientamento energetico.
Il costo di detto intervento è stato pari a € 40.270,20 e conseguentemente la somma rimborsabile era di € 28.775,63 (cfr. doc. 4 e 5 fascicolo di parte attrice nonché la relazione peritale in atti).
Dalla relazione peritale si evince altresì l'inadempimento del convenuto il quale avrebbe dovuto depositare nel portale GSE tutti i documenti entro il 15.2.2021, tenuto conto che la normativa di riferimento prevede un termine a pena di decadenza per il completamento della pratica pari a sessanta giorni dalla fine dei lavori.
Sul punto appare opportuno evidenziare che la condotta tenuta dall'attrice non risulta censurabile, posto che la non è in possesso delle credenziali per accedere all'account con il quale è Parte_3 stata inoltrata sul portale la domanda a suo nome (cfr. dichiarazioni testimoniali rese in risposta al capitolo n.6 di cui al verbale d'udienza del 6.2.2024) né poteva presentare un'ulteriore richiesta, essendo già stata depositata in sua rappresentanza dal convenuto (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice).
Deve quindi ritenersi che se il convenuto avesse diligentemente adempiuto le obbligazioni assunte nei confronti della questa, per la sostituzione della caldaia, avrebbe potuto beneficiare di Parte_3 un rimborso pari a € 28.775,63, somma che deve quindi essere risarcita dal Professionista inadempiente.
Tenuto conto che il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito di valore e non di valuta, la somma liquidata è soggetta ad automatica rivalutazione monetaria a partire dal febbraio 2021 – momento in cui si è cristaLIzzato l'inadempimento contrattuale con la decadenza dal beneficio fiscale - e sulla somma via via rivalutata devono essere riconosciuti, anche d'ufficio, gli interessi compensativi, al tasso legale (cfr. Cass. Civ. 39376/2021, Cass. Civ.
1627/2022 e Cass. Civ. 9612/2022).
3. Conclusioni
La domanda attorea è fondata e pertanto il convenuto deve essere condannato a risarcire l'importo di € 28.775,63 oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.
4 Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, previsti per le cause con valore compreso tra € 26.001,00 ed €
52.000,00 e con riconoscimento di tutte le fasi. La sola fase decisionale viene diminuita nella misura del 50%, tenuto conto dell'attività processuale concretamente espletata in considerazione della contumacia della controparte.
Le predette vengono poste a carico del convenuto soccombente ex art. 91 c.p.c.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico del convenuto soccombente.
Nessuna condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. merita di essere pronunciata, essendo stata la mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita già tenuta in considerazione ai fini della liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa così provvede:
1. CONDANNA il Geom. a corrispondere a Controparte_1 Parte_3
l'importo di € 28.775,63 oltre rivalutazione monetaria dal febbraio
[...]
2021 ed interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma via via rivalutata sino al passaggio in giudicato della presente sentenza;
2. CONDANNA il Geom. a rifondere a Controparte_1 Parte_3 le spese di lite liquidate in € 545,00 per spese, € 4.711,00 per compensi, oltre al
[...] rimborso delle spese generali al 15%, iva se dovuta e c.p.a. come per legge;
3. PONE definitivamente a carico del Geom. le spese di CTU liquidate con Controparte_1 separato decreto.
Varese, 16 luglio 2025
Il Giudice
ZI AN
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa ZI Cajani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 1366 /2023, promossa da:
e (P.I. ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con sede in Castiglione Olona (VA), Via Adda 6/10, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO BIASOLO presso il cui studio in Venegono
Superiore (VA) Via Monte Rosa n.1 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
GEOM. (C.F. ) con studio in AR ES Controparte_1 C.F._1
(VA) via Milano n.8
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: contratto di prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertare e dichiarare la responsabilità professionale e l'inadempimento del Geom. CP_1
per i fatti e ragioni esposti negli atti di causa e, per gli effetti,
[...] Condannare il Geom. (C.F.: ), con studio in AR Controparte_1 C.F._1
ES (VA), Via Milano 8, al risarcimento dei danni subiti da Parte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che si
[...] quantificano in Euro 28.775,63, o della diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia ed equa a seguito dell'esperita istruttoria. Condannare il Geom.
[...]
al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per il mancato riscontro dell'invito alla CP_1 negoziazione assistita, da liquidarsi in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudice adito.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
La (di seguito, per comodità, , Parte_3 Parte_3 esperito con esito negativo il procedimento di negoziazione assistita di cui al D.L. n.132 del
12.9.2014 convertito con L. n.162 del 10.11.2014, ha convenuto in giudizio il Geom.
[...]
per ottenere una pronuncia che, previo accertamento della sua responsabilità CP_1 professionale, lo condanni al risarcimento del danno patito quantificato in € 28.775,63.
A sostegno della domanda articolata parte attrice ha dedotto: di aver deciso di sostituire la caldaia installata nell'immobile sito in Castiglione Olona in cui ha posto la sua sede e di essersi rivolta a tal fine alla F.LI di aver incaricato il Geom. di occuparsi di tutto Controparte_2 Controparte_1 quanto necessario per richiedere ed ottenere il c.d. “bonus termico” previsto dal D.M. 16.2.2016; di non aver mai ricevuto tale agevolazione fiscale nonostante il completamento delle opere di sostituzione, il relativo collaudo e i diversi solleciti a tal fine indirizzati al convenuto il quale, dapprima, avrebbe fornito rassicurazioni in ordine all'avvenuto inoltro di tutta la documentazione necessaria per poi non riscontrare più le comunicazioni a lui indirizzate.
Il Geom. , sebbene destinatario di regolare notifica, non si è costituito in giudizio e Controparte_1 pertanto all'udienza del 15.11.2023 è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni, interrogatorio formale del convenuto contumace e CTU per poi essere assegnata alla scrivente e trattenuta in decisione all'udienza del
17.6.2025, previo deposito da parte attrice della comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
2. Il merito
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito indicate.
2 In ragione dell'istruttoria espletata deve ritenersi provato l'avvenuto conferimento da parte della al Geom. , a seguito della sostituzione della caldaia presso la sede di Parte_3 CP_1
Castiglione Olona, dell'incarico di curare in nome e per conto dell'attrice la procedura telematica diretta ad ottenere il riconoscimento e l'erogazione del “c.d. bonus termico” previsto dal D.M.
16.2.2016.
In particolare devono essere richiamate le dichiarazioni sul punto rese dai testimoni Tes_1
socio della F.LI Prevosti S.n.c. che ha eseguito l'intervento di sostituzione (cfr. risposta al
[...] capitolo n.4: Vero che, a seguito dell'offerta del 11/12/2019 che si rammostra al teste (doc 2 opere Parte concordate.pdf -fascicolo parte attrice), incaricava il Geom. con studio Controparte_1 professionale in AR ES (VA), Via Milano 8 di curare la procedura telematica per l'ottenimento del c.d. “bonus termico” previsto dal DM 16/02/2016? confermo la circostanza capitolata) nonché di lavoratrice dipendente della società attrice (cfr. risposta al Persona_1 capitolo n.4: confermo la circostanza capitolata. Adr: l'accordo era verbale).
L'accettazione dell'incarico da parte del convenuto emerge anche chiaramente dalla pec dallo stesso inviata alla il 27.6.2022 con la quale ha riferito sullo stato di avanzamento della pratica Parte_3
(cfr. doc n. 7 fascicolo di parte attrice).
L'attività istruttoria espletata ha poi permesso di accertare: l'effettiva sostituzione della pompa di calore (cfr. dichiarazione testimoniali in risposta al capitolo n.7 di cui al verbale d'udienza del
6.2.2024), la ricezione da parte del Geom. di tutta la documentazione necessaria per la CP_1 presentazione della domanda (cfr. dichiarazioni testimoniali in risposta ai capitoli di prova nn. 8 e 9 di cui al verbale d'udienza del 6.2.2024) e la sua effettiva presentazione (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice).
Ad ulteriore conferma della veridicità delle allegazioni attoree soccorre la condotta processuale tenuta dal convenuto il quale, ritualmente notiziato dell'ordinanza ammissiva del suo interrogatorio formale, non è comparso (cfr. ex multis Cass. Civ. 28293/2009).
Lo stesso poi, non costituendosi in giudizio, non ha assolto l'onere della prova su di lui gravante, avente ad oggetto la dimostrazione dell'esatto adempimento o di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo delle obbligazioni assunte.
Infatti, come è noto, ogni volta in cui si invochi la responsabilità contrattuale, spetta al creditore che agisce per la risoluzione o il risarcimento del danno o l'adempimento del contratto la prova del titolo posto a fondamento della domanda, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della
3 controparte sulla quale grava l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ. S.U. 13533/2001).
Quanto al danno risarcibile, la CTU espletata in corso di causa ha accertato che l'impianto installato possiede le caratteristiche tecniche necessarie per beneficiare del c.d. “bonus termico” che avrebbe comportato per l'attrice un rimborso pari al 65% della spesa sostenuta per l'efficientamento energetico.
Il costo di detto intervento è stato pari a € 40.270,20 e conseguentemente la somma rimborsabile era di € 28.775,63 (cfr. doc. 4 e 5 fascicolo di parte attrice nonché la relazione peritale in atti).
Dalla relazione peritale si evince altresì l'inadempimento del convenuto il quale avrebbe dovuto depositare nel portale GSE tutti i documenti entro il 15.2.2021, tenuto conto che la normativa di riferimento prevede un termine a pena di decadenza per il completamento della pratica pari a sessanta giorni dalla fine dei lavori.
Sul punto appare opportuno evidenziare che la condotta tenuta dall'attrice non risulta censurabile, posto che la non è in possesso delle credenziali per accedere all'account con il quale è Parte_3 stata inoltrata sul portale la domanda a suo nome (cfr. dichiarazioni testimoniali rese in risposta al capitolo n.6 di cui al verbale d'udienza del 6.2.2024) né poteva presentare un'ulteriore richiesta, essendo già stata depositata in sua rappresentanza dal convenuto (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice).
Deve quindi ritenersi che se il convenuto avesse diligentemente adempiuto le obbligazioni assunte nei confronti della questa, per la sostituzione della caldaia, avrebbe potuto beneficiare di Parte_3 un rimborso pari a € 28.775,63, somma che deve quindi essere risarcita dal Professionista inadempiente.
Tenuto conto che il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito di valore e non di valuta, la somma liquidata è soggetta ad automatica rivalutazione monetaria a partire dal febbraio 2021 – momento in cui si è cristaLIzzato l'inadempimento contrattuale con la decadenza dal beneficio fiscale - e sulla somma via via rivalutata devono essere riconosciuti, anche d'ufficio, gli interessi compensativi, al tasso legale (cfr. Cass. Civ. 39376/2021, Cass. Civ.
1627/2022 e Cass. Civ. 9612/2022).
3. Conclusioni
La domanda attorea è fondata e pertanto il convenuto deve essere condannato a risarcire l'importo di € 28.775,63 oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.
4 Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, previsti per le cause con valore compreso tra € 26.001,00 ed €
52.000,00 e con riconoscimento di tutte le fasi. La sola fase decisionale viene diminuita nella misura del 50%, tenuto conto dell'attività processuale concretamente espletata in considerazione della contumacia della controparte.
Le predette vengono poste a carico del convenuto soccombente ex art. 91 c.p.c.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico del convenuto soccombente.
Nessuna condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. merita di essere pronunciata, essendo stata la mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita già tenuta in considerazione ai fini della liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa così provvede:
1. CONDANNA il Geom. a corrispondere a Controparte_1 Parte_3
l'importo di € 28.775,63 oltre rivalutazione monetaria dal febbraio
[...]
2021 ed interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma via via rivalutata sino al passaggio in giudicato della presente sentenza;
2. CONDANNA il Geom. a rifondere a Controparte_1 Parte_3 le spese di lite liquidate in € 545,00 per spese, € 4.711,00 per compensi, oltre al
[...] rimborso delle spese generali al 15%, iva se dovuta e c.p.a. come per legge;
3. PONE definitivamente a carico del Geom. le spese di CTU liquidate con Controparte_1 separato decreto.
Varese, 16 luglio 2025
Il Giudice
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