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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1254 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. GAMBINO SALVATORE); Parte_1
– ricorrente –
E nato a [...] il [...] (Avv. GAMBINO SALVATORE); Controparte_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva apponendo il visto
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con istanza del 22/05/2025 le parti - non legate da vincolo matrimoniale - hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo in merito all'affidamento, visita e mantenimento del figlio minore , nato a [...] Persona_1 il 17/11/2022, conformemente agli accordi dalle medesime indicati in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, che in questa sede integralmente si riportano: “a. disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del minore ER
, con domicilio prevalente presso la madre;
[...]
b. entrambi i genitori provvederanno all'educazione e all'istruzione della prole, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia;
c. considerata la tenera età del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore ogni qualvolta lo desideri, senza diritto di pernottamento presso la di lui abitazione, fino al compimento del terzo anno di età. Successivamente a tale periodo saranno riconosciuti al sig anche i pernottamenti con il figlio minore;
Controparte_1
d. in caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé il minore due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e fine settimana alterni, da concordare con la madre, dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica, con l'obbligo di prelevare e riaccompagnare il bambino presso l'abitazione materna, tenendo sempre in debita considerazione le esigenze del figlio;
e. sempre in caso disaccordo, durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé il minore dalle ore 16:00 del 24 dicembre sino alle ore 16:00 del 30 dicembre (senza pernottamento sino al compimento del 3° anno di età); in questo caso la madre terrà con sé il minore per le festività di fine anno, ossia dal
30 dicembre al 06 gennaio. Viceversa, l'anno successivo, se il minore trascorrerà con la madre le festività natalizie, il padre potrà tenere con sé il figlio dal pomeriggio del 30 dicembre al pomeriggio del 06 gennaio (senza pernottamento sino al compimento del 3° anno di età);
f. sempre in caso di disaccordo, durante le festività pasquali il bambino trascorrerà con il padre, ad anni alterni, o il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasquetta;
g. stessa identica cosa avverrà per le festività del 25 aprile e del giorno 1 maggio: quando il minore trascorrerà il 25 aprile con la madre, il padre potrà tenerla con sé per il giorno 1 maggio;
viceversa, l'anno successivo;
h. sempre in caso di disaccordo, durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi (senza pernottamento sino al compimento del
3° anno di età), tra i mesi di luglio ed agosto, secondo un calendario concordato con la madre entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno e che tenga conto degli impegni lavorativi di entrambi;
i. il giorno del compleanno del minore ciascun genitore trascorrerà alternativamente con il figlio il pranzo o la cena;
nel giorni del compleanno di ciascun genitore il minore trascorrerà con quest'ultimo la giornata, compatibilmente agli impegni assunti nell'interesse del minore medesimo;
j. i presenti accordi potranno subire modifiche, previo accordo tra i genitori, sia in virtù delle esigenze lavorative di ciascuno di loro, sia in occasioni di particolari eventi familiari (matrimoni, compleanni, ecc.) od anche per impegni sociali o relativi ad attività ludiche o sportive (palestra, corsi di danza, corsi di musica, ecc.) del figlio;
k. le parti concordano che il sig sarà tenuto a corrispondere a titolo Controparte_1 di mantenimento mensile per il sostentamento del minore la somma pari ad almeno €
200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annua secondo gli indici Istat;
l. le parti concordano il comune obbligo di sostenere nella misura pari al 50% le spese straordinarie necessarie nell'interesse del minore, purché debitamente concordate e documentate. Ai fini di una corretta identificazione di tali voci di spesa verrà utilizzato il criterio indicato nel protocollo d'intesa adottato dall'intestato Tribunale;
m. le spese relative a viaggi o vacanze che il minore farà insieme ai genitori saranno poste a carico di ciascuno di essi senza che alcun contributo possa essere richiesto all'altro;
n. le parti saranno libere di fissare la propria residenza ovunque vorranno e potranno liberamente mutare residenza o domicilio senza reciproco consenso salvo l'obbligo di darsi comunicazione degli eventuali mutamenti di residenza o domicilio soltanto al fine dell'adempimento delle obbligazioni assunte con questo atto (medico di famiglia della minore, questioni scolastiche o ludiche e, in generale, per qualsiasi questione inerente la bambina);
o. le suddette clausole si considerano esecutive a far data dalla sottoscrizione del presente accordo nel rispetto del diritto del minore alla piena e completa realizzazione del principio della bi-genitorialità;
p. le parti esprimono sin da adesso il consenso al rilascio dei permessi necessari per il passaporto del bambino.”
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore delle parti;
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore delle parti sia regolato come da previsioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo il 30/06/2025 .
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1254 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. GAMBINO SALVATORE); Parte_1
– ricorrente –
E nato a [...] il [...] (Avv. GAMBINO SALVATORE); Controparte_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva apponendo il visto
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con istanza del 22/05/2025 le parti - non legate da vincolo matrimoniale - hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo in merito all'affidamento, visita e mantenimento del figlio minore , nato a [...] Persona_1 il 17/11/2022, conformemente agli accordi dalle medesime indicati in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, che in questa sede integralmente si riportano: “a. disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del minore ER
, con domicilio prevalente presso la madre;
[...]
b. entrambi i genitori provvederanno all'educazione e all'istruzione della prole, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia;
c. considerata la tenera età del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore ogni qualvolta lo desideri, senza diritto di pernottamento presso la di lui abitazione, fino al compimento del terzo anno di età. Successivamente a tale periodo saranno riconosciuti al sig anche i pernottamenti con il figlio minore;
Controparte_1
d. in caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé il minore due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e fine settimana alterni, da concordare con la madre, dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica, con l'obbligo di prelevare e riaccompagnare il bambino presso l'abitazione materna, tenendo sempre in debita considerazione le esigenze del figlio;
e. sempre in caso disaccordo, durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé il minore dalle ore 16:00 del 24 dicembre sino alle ore 16:00 del 30 dicembre (senza pernottamento sino al compimento del 3° anno di età); in questo caso la madre terrà con sé il minore per le festività di fine anno, ossia dal
30 dicembre al 06 gennaio. Viceversa, l'anno successivo, se il minore trascorrerà con la madre le festività natalizie, il padre potrà tenere con sé il figlio dal pomeriggio del 30 dicembre al pomeriggio del 06 gennaio (senza pernottamento sino al compimento del 3° anno di età);
f. sempre in caso di disaccordo, durante le festività pasquali il bambino trascorrerà con il padre, ad anni alterni, o il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasquetta;
g. stessa identica cosa avverrà per le festività del 25 aprile e del giorno 1 maggio: quando il minore trascorrerà il 25 aprile con la madre, il padre potrà tenerla con sé per il giorno 1 maggio;
viceversa, l'anno successivo;
h. sempre in caso di disaccordo, durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi (senza pernottamento sino al compimento del
3° anno di età), tra i mesi di luglio ed agosto, secondo un calendario concordato con la madre entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno e che tenga conto degli impegni lavorativi di entrambi;
i. il giorno del compleanno del minore ciascun genitore trascorrerà alternativamente con il figlio il pranzo o la cena;
nel giorni del compleanno di ciascun genitore il minore trascorrerà con quest'ultimo la giornata, compatibilmente agli impegni assunti nell'interesse del minore medesimo;
j. i presenti accordi potranno subire modifiche, previo accordo tra i genitori, sia in virtù delle esigenze lavorative di ciascuno di loro, sia in occasioni di particolari eventi familiari (matrimoni, compleanni, ecc.) od anche per impegni sociali o relativi ad attività ludiche o sportive (palestra, corsi di danza, corsi di musica, ecc.) del figlio;
k. le parti concordano che il sig sarà tenuto a corrispondere a titolo Controparte_1 di mantenimento mensile per il sostentamento del minore la somma pari ad almeno €
200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annua secondo gli indici Istat;
l. le parti concordano il comune obbligo di sostenere nella misura pari al 50% le spese straordinarie necessarie nell'interesse del minore, purché debitamente concordate e documentate. Ai fini di una corretta identificazione di tali voci di spesa verrà utilizzato il criterio indicato nel protocollo d'intesa adottato dall'intestato Tribunale;
m. le spese relative a viaggi o vacanze che il minore farà insieme ai genitori saranno poste a carico di ciascuno di essi senza che alcun contributo possa essere richiesto all'altro;
n. le parti saranno libere di fissare la propria residenza ovunque vorranno e potranno liberamente mutare residenza o domicilio senza reciproco consenso salvo l'obbligo di darsi comunicazione degli eventuali mutamenti di residenza o domicilio soltanto al fine dell'adempimento delle obbligazioni assunte con questo atto (medico di famiglia della minore, questioni scolastiche o ludiche e, in generale, per qualsiasi questione inerente la bambina);
o. le suddette clausole si considerano esecutive a far data dalla sottoscrizione del presente accordo nel rispetto del diritto del minore alla piena e completa realizzazione del principio della bi-genitorialità;
p. le parti esprimono sin da adesso il consenso al rilascio dei permessi necessari per il passaporto del bambino.”
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore delle parti;
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore delle parti sia regolato come da previsioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo il 30/06/2025 .
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.