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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 21/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 90 del ruolo 2022, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza non definitiva n. 472/2019 e la sentenza definitiva n. 456/2021, rispettivamente pubblicate dal Tribunale di
Trieste il 24.7.2019 e il 20.7.2021, in punto: contratti bancari;
causa vertente
TRA
, in persona del liquidatore, e Parte_1
, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Diego Parte_2
D'Alessandro ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Trieste per mandati alle liti estesi su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Giancaio Sardo per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi
1 dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, respinta ogni avversaria domanda, eccezione, deduzione e istanza, in riforma delle impugnate sentenze n. 472/2019 e 456/2021 del Tribunale di
Trieste, nel merito: accertare e dichiarare che la somma azionata in via monitoria, rideterminata dal Tribunale di Trieste in euro 50.685,64, non
è dovuta per le ragioni tutte enunciate negli atti di causa e nei superiori motivi d'appello e per l'effetto respingere l'avversaria domanda di condanna o, quantomeno, ridurre l'importo a quanto di giustizia. In via riconvenzionale: a) accertare e dichiarare l'illegittimità dello storno dell'assegno n. 739485219 e dell'iscrizione della alla Parte_1
CAI e, per l'effetto, condannare la al pagamento in CP_1
favore della di euro Parte_1
100.000,00, o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, per le ragioni tutte enunciate negli atti di causa, nonché di euro
8.000,00, o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, per l'impossibilità di utilizzare gli assegni quale strumento di pagamento per sei mesi, di euro 75,00 quale penale ex art. 2 l. 386/90
ed euro 92,21 per spese notarili, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'addebito di euro 927,89 sul c/c n. 820081 intestato alla e, per Parte_1
l'effetto, condannare la al pagamento in favore della CP_1
di euro 927,89, oltre interessi e rivalutazione oppure Parte_1
a rideterminare il saldo finale di conto corrente previa espunzione
2 dell'addebito di euro 927,89 del 21.6.2013; c) accertare e dichiarare la nullità degli addebiti eseguiti a titolo di interessi debitori (e/o interessi passivi) sul conto corrente di corrispondenza e su tutti i conti anticipi con cessione del credito della e, per l'effetto, Parte_1
rideterminare il saldo del conto corrente n. 820081 al 20.8.2014, o alla diversa data ritenuta di giustizia, espungendo dal conteggio tutti gli addebiti illegittimamente eseguiti. Spese di lite di primo e secondo grado integralmente rifuse. In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la prima del 25.10.2012 godeva di ottima reputazione a Parte_1
livello bancario ma dopo tale data la sua reputazione è notevolmente peggiorata, tanto che gli istituti di credito si rifiutavano di concedere o rinnovare linee di credito? 2) Vero che la prima Parte_1
dell'agosto 2012 lavorava prevalentemente come subappaltatrice in appalti pubblici? 3) Vero che tutti i lavori eseguiti in favore dei soggetti indicati nella lista clienti per gli anni 2011 e 2012 (sub docc. 20 e 21
che si esbiscono al teste) sono stati eseguiti dalla in Parte_1
qualità di subappaltatrice in appalti pubblici? 4) Vero che a seguito dell'iscrizione del nominativo della presso la CAI la Parte_1
società si è ritrovata nell'impossibilità di stipulare contratti di subappalto in appalti pubblici e di partecipare a gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici? 5) Vero che il valore dell'azienda
- tenuto conto dei contratti in essere, dell'avviamento, del know how e dell'immagine della - prima del 25.10.2012 era pari Parte_1
ad euro 500.000,00 mentre dopo tale data il valore dell'azienda era pari ad € 10.000,00? 6) Vero che la riduzione del valore dell'azienda è
3 dovuta alla segnalazione alla CAI eseguita in data 25.10.2012? 7) Vero
che la segnalazione alla CAI del 25.10.2012 ha compromesso l'immagine della alla quale da quel momento non Parte_1
sono più stati assegnati i contratti di subappalto in quanto essa veniva ritenuta finanziariamente instabile? Si indicano come testi il sig.
, di San Michele al Tagliamento, e il sig. Testimone_1 [...]
, di San Michele al Tagliamento, su tutti i capitoli di prova. Si Tes_2
chiede disporsi c.t.u. per la rideterminazione del saldo finale del c/c n.
820081 previa espunzione dell'addebito di euro 929,89 effettuato in data 21.6.2013 e di tutti gli interessi debitori conteggiati sui conti anticipi;
per la rideterminazione del saldo finale del c/c n. 820081
facendo coincidere la chiusura del conto corrente con la revoca del fido e dei conti anticipi;
per la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente sofferti dalla per effetto Parte_1
dell'illegittima segnalazione alla CAI.”
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione comunque reietta: 1)
confermare la sentenza del Tribunale di Trieste n. 472/2019 depositata il 24/7/2019 e per l'effetto: rigettare le domande formulate da formulate alle lettere a), b) c) Parte_1
d) delle conclusioni trascritte in epigrafe;
rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio e la domanda di nullità della fideiussione ex art. 2 l. 287/1990 formulate da;
disporre come da Parte_2
separata ordinanza – quanto alla determinazione del credito ingiunto e alle restanti domande degli opponenti – per la prosecuzione del
4 giudizio, al cui esito si riserva la pronuncia in ordine alle spese di lite;
2) confermare la sentenza del Tribunale di Trieste n. 456/2021
depositata il 20/7/2021 ad eccezione del capo relativo all'ammontare del saldo passivo del conto corrente n. 760/820081 rideterminato in euro 49.734,19 e per l'effetto condannare Parte_1
e , in solido tra loro, al pagamento, in
[...] Parte_2
favore di della somma di euro 49.734,19 oltre Controparte_1
agli interessi al tasso legale dal 21/8/2014 al saldo;
compensare le spese di lite relative al giudizio di primo grado in ragione del 30% e condannare le opponenti in solido tra loro alla rifusione in favore dell'opposta del residuo 70% che liquida in euro 5.077,80 per compensi, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA – se dovuta – ex lege, nonché alla rifusione del 70% delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
porre definitivamente gli oneri di c.t.u. del giudizio di primo grado a carico delle opponenti, in solido tra loro, per il 70% e dell'opposta per il 30%; con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in qualità di debitrice Parte_1
principale, e , in qualità di garante, avevano Parte_2
proposto, con distinti atti di citazione successivamente riuniti,
opposizione al decreto ingiuntivo n. 917/2015 del Tribunale di Trieste
con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 69.5540,65 - con limite per la garante CP_1
fino ad euro 60.000,00 - corrispondente al saldo debitorio del c.c. n.
760/820081 oltre agli interessi convenzionali e alle spese della
5 procedura monitoria.
La debitrice principale aveva eccepito 1) l'illegittimità della revoca del fido, della chiusura del conto anticipi e della chiusura del conto corrente in assenza di giusta causa, con conseguente inesigibilità dell'importo ingiunto;
2) l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi con storno del pagamento di un assegno bancario di euro 750,00, con richiesta di rifusione di danni patrimoniali e all'immagine; 3)
l'illegittimità della mancata esecuzione, anch'essa produttiva di danni risarcibili, nel mese di agosto 2012, di alcuni r.i.d., pur in presenza di provvista;
4) l'illegittima applicazione al conto corrente principale e a tutti i conti anticipi con cessione di credito, di interessi usurari, nonché
la nullità per contrasto di norme imperative della commissione massimo scoperto.
L'opponente società aveva inoltre chiesto in via riconvenzionale la condanna della banca al pagamento di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da compromissione dell'attività economica e all'immagine, di euro 8.000,00 per l'impossibilità di utilizzo semestrale degli assegni bancari, nonché alla restituzione delle somme corrisposte in misura eccedente agli interessi usurari e alla commissioni di massimo scoperto illegittimamente addebitate nel corso del rapporto, delle somme di euro 75,00 e 92,21 corrisposte a titolo di penale e spese notarili, della somma di euro 3.500,00 relativa al mancato pagamento dei r.i.d. e di quella di euro 927,00 illegittimamente trattenuta a seguito di pignoramento.
si era costituita resistendo alle pretese attoree e Controparte_1
rilevando che le operazioni di giroconto erano dipese da una mera
6 gestione contabile interna della posizione dell'opponente una volta passata a sofferenza, che il recesso era stato regolarmente comunicato con raccomandata a.r. e che lo storno dell'assegno di euro 750,00, con conseguente segnalazione in Centrale Rischi, era legittimo, essendo,
alla data del pagamento, il conto incapiente.
La garante aveva a sua volta eccepito la nullità del Parte_2
decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Tribunale di
Trieste, sostenendo di aver sottoscritto un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione e di avere agito non quale imprenditrice, ma in veste di consumatore, con conseguente competenza del Tribunale di Pordenone, luogo di sua residenza;
nel merito aveva fatto proprie le medesime contestazioni svolte dalla debitrice principale ed aveva inoltre eccepito la Parte_1
nullità dei conti di appoggio collegati al conto corrente di corrispondenza per mancato rispetto della forma scritta ex art. 117 d.lgs.
385/1993 e omessa informazione circa le condizioni applicate.
si era del pari costituita resistendo Controparte_1
all'opposizione ed eccependo l'infondatezza delle eccezioni sollevate.
Radicatosi il contraddittorio, Parte_1
aveva altresì eccepito la nullità degli addebiti per “spese forfettarie”;
l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto addebitate dal quarto trimestre 2006 al quarto trimestre 2009 per complessivi euro
1.947,40 stante la nullità per indeterminatezza della corrispondente pattuizione contrattuale e per difetto di causa;
la nullità degli addebiti delle commissioni di massimo scoperto nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. 185/2008, conv. con mod.
7 dalla L. 2/2009; la nullità per carenza di causa degli “oneri gestione sconfino” addebitati nel quarto trimestre 2006, nel primo e secondo trimestre 2007, nel secondo, terzo e quarto trimestre 2008 e nei primi due trimestri del 2009 per complessivi euro 208,00; l'illegittimità degli addebiti a titolo di “corrispettivo messa a disposizione fondi” dal terzo trimestre 2009 al terzo trimestre 2012 per complessivi euro 4.258,97,
nonché a titolo di “commissioni sugli affidamenti” dal quarto trimestre
2012 al secondo trimestre 2013 per complessivi euro 1.307,78, e a titolo di commissioni di istruttoria veloce nel secondo trimestre 2013, nel primo trimestre 2014 e alla chiusura del conto (20.8.2014) per complessivi Euro 200,00; la nullità degli addebiti per interessi debitori
(per fido, eccedenza fido e credito effetti) applicati dal secondo trimestre 2012 sino alla chiusura del conto corrente in quanto superiori a quelli previsti dal contratto di conto corrente;
l'apertura dal 2006 al
2014 di numerosi conti anticipi con cessione di credito in violazione del requisito formale prescritto dall'art. 117, comma 1, del d.lgs. 385/1993.
La garante aveva a sua volta altresì eccepito la Parte_2
nullità o inefficacia di tutte le clausole aventi ad oggetto condizioni indicate dall'art. 1341, comma 2, cod. civ. in quanto prive di apposita sottoscrizione e la nullità della fideiussione ex art. 2 l. 287/1990, e si era associata alle aggiuntive eccezioni di nullità degli addebiti sollevate dalla debitrice principale.
Nel corso del giudizio era stata emessa una prima sentenza non definitiva, pubblicata in data 24.7.2019, con la quale erano state respinte le domande della debitrice principale relative all'illegittimo storno dell'assegno e alla corrispondente domanda risarcitoria legata
8 all'impossibilità di utilizzo degli assegni per sei mesi;
all'illegittimità
del mancato pagamento dei r.i.d. dd. 10.8.2012, 15.8.2012 e 10.9.2012
e alla condanna della banca al pagamento di euro 3.500,00;
all'illegittimità dell'addebito di euro 927,89; all'applicazione di interessi usurari;
erano state inoltre respinte anche l'eccezione di incompetenza per territorio e la domanda di nullità della fideiussione ex art. 2 l. 287/1990.
Successivamente era stato espletato un accertamento tecnico volto al ricalcolo del saldo finale del conto corrente, da eseguirsi escludendo gli addebiti: 1) a titolo di commissione di massimo scoperto dal quarto trimestre del 2006 sino al quarto trimestre 2009; 2) a titolo di spese forfettarie dalla data di accensione del conto corrente sino al quarto trimestre del 2012; 3) a titolo di “corrispettivo messa a disposizione fondi” dal terzo trimestre 2009 al terzo trimestre 2012; 4) a titolo di
“commissioni sugli affidamenti” dal quarto trimestre 2012 al secondo trimestre 2013; 5) a titolo di “commissione istruttoria veloce” nel secondo trimestre 2013, nel primo trimestre 2014 e alla chiusura del conto (20.8.2014); 6) di euro 255,50 pari alla differenza tra l'importo di euro 60.421,50 addebitato in data 30.7-4.8.2014 a seguito di giroconto dal conto anticipi n. 821313 e quello di euro 60.166,00; era stato altresì richiesto all'ausiliario di ricalcolare al tasso determinato contrattualmente gli addebiti a titolo di interessi debitori applicati per fido, eccedenza fido e credito effetti dal secondo trimestre 2012 alla chiusura del conto corrente e al tasso sostitutivo di cui al settimo comma dell'art. 117 T.u.b. gli addebiti a titolo di interessi debitori applicati sui conti anticipi nel corso dell'intero rapporto e sino alla chiusura.
9 Espletato detto incombente, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 20.7.2021 con la quale, revocato il decreto ingiuntivo, gli opponenti erano stati condannati al pagamento del minore importo di euro 50.685,64, oltre agli interessi al tasso convenzionale del 5% annuo dal 21.8.2014 al saldo, mentre le spese processuali e quelle dell'accertamento tecnico erano state compensate al 30% e poste per la restante parte a carico degli opponenti in solido.
Tali decisioni erano state gravate da Parte_1
e , con atto di citazione notificato a
[...] Parte_2
mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 21 febbraio 2022; si era costituita resistendo Controparte_1
all'impugnazione nei termini esposti in epigrafe;
radicatosi il contraddittorio era stato disposto un accertamento contabile e all'esito,
al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c., la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno proposto sei motivi con i quali hanno censurato la decisione di primo grado rilevando:
1) che era stata erroneamente respinta l'eccezione relativa all'illegittimità della revoca del fido e della chiusura del conto corrente,
stante l'inesigibilità del saldo al 20.8.2014 per mancanza di valido recesso, nonché la mancanza della giusta causa e del preavviso di quindici giorni previsto ex lege;
2) che non si era tenuto conto della illegittimità del recesso dal conto anticipi fatture, non comunicato alla correntista secondo quanto contrattualmente previsto, da cui derivava, anche in considerazione
10 dell'assenza di tentativi di recupero da parte della banca nei confronti dei debitori ceduti, l'inesigibilità dell'importo poi addebitato di euro
60.421,50;
3) che l'assegno di euro 750,00 era stato erroneamente ritenuto privo di provvista e che andava pertanto accolta la pretesa risarcitoria relativa al mancato pagamento e alla conseguente segnalazione presso la Centrale
Allarme Interbancaria della Banca d'Italia;
4) che era stata erroneamente respinta la pretesa risarcitoria per l'illegittimo addebito di euro 927,89 conseguente alla dichiarazione di quantità resa in sede di pignoramento presso terzi, perché al momento del pignoramento – considerando gli estratti emessi dalla banca – il conto corrente versava in una situazione debitoria nei confronti della banca;
5) che gli interessi applicati ai conti anticipi non andavano rideterminati mediante applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, commi 4
e 7, del d.lgs. 385/1993, essendo tali contratti nulli per mancato rispetto della forma scritta;
6) che gli importi eventualmente dovuti dalla garante
[...]
andavano rideterminati tenendo conto delle eccezioni e Parte_2
delle domande riconvenzionali formulate dalla debitrice principale
Parte_1
* * *
Quanto al primo motivo, con l'impugnata decisione era stato osservato che il diritto di recesso della banca dal contratto di conto corrente e dall'apertura di credito trovava fonte convenzionale;
che con l'invio della lettera raccomandata del 22-24.9.2014, contenente la richiesta di
11 pagamento entro un giorno del saldo debitore del conto corrente n.
760/820081, la banca aveva manifestato l'implicita ma inequivoca volontà di revocare anche l'affidamento, come emergeva dal testuale riferimento alla “intervenuta revoca degli affidamenti a suo tempo concessi alla società” e alla menzione del “passaggio a sofferenza” del saldo debitore del conto corrente;
che sussisteva il giustificato motivo idoneo a fondare l'efficacia immediata del recesso, rilevando in tal senso la segnalazione da parte di altri istituti di credito presso la
Centrale Rischi per sconfinamenti per complessivi euro 85.000,00 nel mese di luglio 2014.
Gli appellanti avevano censurato tali statuizioni deducendo che la lettera di costituzione in mora non poteva valere come manifestazione della volontà di recedere;
che la banca aveva in ogni caso erroneamente chiesto il pagamento del saldo finale al 20.8.2014, perché il rapporto non poteva considerarsi sciolto anteriormente al 25.9.2014, giorno successivo al ricevimento della lettera raccomandata;
che in assenza di giustificato motivo la chiusura del rapporto andava in ogni caso collocata al 9.10.2014, ovvero al decorso del termine previsto dall'art. 1845 cod. civ.; che lo sconfinamento di euro 85.000,00 rilevato nel luglio 2014 non integrava giustificato motivo, in quanto determinato non altro che dall'illegittima revoca degli affidamenti da parte dell'odierna appellata, non avendo le altre banche modificato le somme accordate;
che dall'illegittimità del recesso doveva conseguire il rigetto della pretesa creditoria della banca o in subordine la rideterminazione del saldo finale del conto corrente alla data di effettiva chiusura e, in caso di coincidenza delle date di revoca del fido e chiusura del conto -
12 in ragione dell'unica comunicazione ricevuta il 24.9.2014 - il ricalcolo del saldo finale mediante l'ausilio di idonea c.t.u.
Allo stesso modo, con il secondo motivo gli appellanti avevano dedotto che essendo di fatto mancato un effettivo recesso dal conto anticipi,
l'importo di euro 60.166,00 non poteva ritenersi esigibile o che, in via subordinata, l'addebito del saldo nel conto corrente di corrispondenza doveva avvenire nella stessa data di chiusura di quest'ultimo.
Ciò premesso, i primi due motivi devono ritenersi fondati con riferimento alla data di efficacia del recesso, non potendo ritenersi comprovata la presenza della giusta causa alla quale l'art. 1845 cod. civ.
subordina la possibilità di recesso anticipato, dovendo in tal senso essere rilevato che il saldo negativo era stato nella fattispecie determinato non altro che dalla intervenuta revoca degli affidamenti e non anche dalla sussistenza di una contemporanea situazione di effettiva decozione o illiquidità della correntista, rimasta allo stato indimostrata e risultando altresì documentata nella visura della Centrale
di allarme interbancaria un'unica segnalazione da parte della odierna appellata.
Attesa la sua natura recettizia, il recesso comunicato con lettera del
24.9.2014 poteva dunque ritenersi efficace unicamente al decorso del termine di quindici giorni, con effettiva chiusura del rapporto al
9.10.2014, conseguendone per l'effetto non già una assoluta inesigibilità del credito azionato dalla banca, ma bensì la necessità del ricalcolo degli addebiti effettuati a titolo di interessi debitori per fido,
eccedenza fido e credito effetti di fatto applicati dal secondo trimestre
2012 alla data di effettiva chiusura del conto corrente.
13 Analogamente dovrà procedersi quanto al ricalcolo degli interessi passivi relativi al collegato conto anticipi, inscindibilmente collegato al conto corrente ordinario e come tale inevitabilmente attinto nella sfera di generale efficacia dell'anzidetta comunicazione.
Sono invece infondati gli ulteriori motivi.
Quanto al terzo motivo gli appellanti hanno dedotto: che alla data del
7.8.2012 in cui era stato portato all'incasso l'assegno di euro 750,00 il fido accordato, pari ad euro 10.000,00, era ancora operativo;
che invece,
quanto al pignoramento presso terzi notificato a carico della correntista nella stessa data del 7.8.2012, il conto corrente, in ragione di un parziale utilizzo del fido accordato, recava un saldo negativo di euro 3.498,36;
che la banca aveva omesso di incamerare l'importo di euro 4.938,75
accreditato a mezzo bonifico in data 9.8.2012 in pagamento di una fattura il cui credito era stato ceduto dalla correntista alla banca;
che per effetto di tale condotta il saldo del conto corrente era divenuto apparentemente positivo per euro 927,89 e la banca aveva quindi negligentemente rilasciato la dichiarazione positiva di quantità ex art. 547 c.p.c. a favore del creditore procedente.
Gli appellanti hanno dunque lamentato che dall'illegittimo storno dell'assegno di euro 750,00 era derivata l'irrogazione delle sanzioni di cui alla legge 386/90 e la successiva segnalazione della correntista presso la Centrale di Allarme Interbancaria, fonte di ulteriori pregiudizi.
Ciò posto, l'infondatezza delle doglianze proposte deriva dal fatto che per effetto della notifica del pignoramento presso terzi la banca era soggetta agli obblighi di custodia previsti dall'art. 546 c.p.c.
relativamente alla somma precettata aumentata della metà il che, in
14 considerazione delle condizioni contabili del conto corrente le precludeva – anche in presenza di un affidamento in essere, peraltro utilizzabile soltanto a seguito di disposizione della correntista, effettiva beneficiaria della linea di credito - la possibilità di procedere in favore del terzo portatore al pagamento dell'assegno di euro 750,00 presentato per l'incasso.
Parimenti preclusa per la banca, per le medesime ragioni, era in tale situazione anche la facoltà di trattenere, a soddisfazione del proprio credito derivante dalla anticipazione su fattura, l'importo bonificato dal terzo in via preferenziale sul creditore pignoratizio.
La segnalazione presso la Centrale di Allarme Interbancaria non può
dunque ritenersi fonte di ingiusto pregiudizio, risultando effettuata in via meramente consequenziale all'impossibilità di pagamento dell'assegno sottesa agli anzidetti agli obblighi di custodia previsti dall'art. 546 c.p.c.
Da tali considerazioni consegue, ad un tempo, anche l'infondatezza del quarto motivo, costituendo l'accredito nel conto corrente dell'importo di euro 4.938,75 non altro che l'effetto della indisponibilità delle somme riferibili ai rapporti intrattenuti con la correntista conseguente agli obblighi di custodia ai quali la banca era divenuta soggetta una volta raggiunta dal pignoramento presso terzi, operazione da cui era conseguito il passaggio del saldo al valore positivo di euro 927,89.
È altresì infondato il quinto motivo, con il quale gli appellanti avevano lamentato che interessi applicati ai conti anticipi non andavano rideterminati mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117,
comma 7, del d.lgs. 385/1993, essendo rivenienti da contratti nulli per
15 mancato rispetto della forma scritta.
Nella fattispecie, infatti, il conto anticipi, costituendo uno strumento accessorio e funzionale al conto corrente di corrispondenza, finalizzato a dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti, e risultando pertanto - come riconosciuto nello stesso atto di appello (pag. 35) – in esso già regolato e disciplinato, non necessitava, essendo privo di autonomia, della stipula per iscritto di un nuovo contratto.
In presenza della mancata indicazione del tasso d'interesse, deve pertanto ritenersi correttamente applicata la sanzione prevista dai commi 4 e 7 dell'art. 117 del d.lgs. 385/1993.
I rilievi relativi alla posizione della garante non costituiscono, da ultimo, un autonomo motivo di gravame, esaurendosi in un mero richiamo al principio di accessorietà.
Ciò premesso, va a questo punto evidenziato che al fine di verificare la congruità della somma richiesta da con il ricorso Controparte_1
per decreto ingiuntivo, è stato disposto - in conseguenza di quanto rappresentato in relazione ai primi due motivi - un supplemento di indagine volto a ricalcolare al tasso determinato contrattualmente gli addebiti a titolo di interessi debitori (per fido, eccedenza fido e credito effetti) applicati dal secondo trimestre 2012 alla chiusura del conto corrente, e al tasso sostitutivo di cui al settimo comma dell'art. 117
T.u.b. gli addebiti a titolo di interessi debitori applicati sui conti anticipi nel corso dell'intero rapporto e sino alla chiusura, considerando quale data di chiusura del conto corrente e del conto anticipi quella del 9
ottobre 2014.
All'esito di tale accertamento va quindi evidenziato:
16 che con il ricorso per decreto ingiuntivo erano stati richiesti euro
69.540,65 (con limite per la garante ad euro 60.000,00);
che la decisione impugnata aveva revocato il decreto ingiuntivo,
determinando “in euro 50.685,64 il saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 760/820081”;
che all'esito del ricalcolo disposto in appello è emerso un minor debito pari ad euro 49.734,19 (con conseguente riduzione rispetto alla richiesta originaria pari ad euro 19.804,46 quanto alla correntista debitrice, e ad euro 10.265,81 quanto alla garante).
Ne consegue dunque che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
ferma la revoca del decreto ingiuntivo, l'importo in linea capitale di euro 50.685,64 indicato nel dispositivo andrà ridotto ad euro 49.734,19.
Quanto al regolamento delle spese del doppio grado, le stesse, calcolate in conformità allo scaglione di valore applicabile in relazione alla somma effettivamente attribuita, andranno compensate per un terzo,
attesa la parziale soccombenza reciproca, e poste per la restante parte a carico delle odierne appellanti;
allo stesso modo dovrà provvedersi quanto agli oneri relativi agli accertamenti tecnici espletati nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile in grado di appello proposta da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 CP_1
avverso la sentenza non definitiva n. 472/2019 e la sentenza
[...]
definitiva n. 456/2021, rispettivamente pubblicate dal Tribunale di
Trieste il 24.7.2019 e il 20.7.2021, ogni diversa domanda ed eccezione
17 disattesa e reietta, così provvede:
In parziale riforma della sentenza definitiva n. 456/2021, ridetermina l'importo in linea capitale indicato nel dispositivo in quello di euro
49.734,19, ferme le restanti statuizioni;
Compensa per un terzo tra le parti le spese del doppio grado e per l'effetto condanna le parti appellanti in solido alla rifusione della restante parte, spese che liquida, per la quota, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 4.000,00 per ciascun grado, oltre a spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge ed oltre ai due terzi delle spese già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
Pone in via definitiva gli oneri degli accertamenti tecnici di ufficio, già
liquidati come in atti, per un terzo a carico dell'appellata e per due terzi a carico degli appellanti in solido.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 90 del ruolo 2022, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza non definitiva n. 472/2019 e la sentenza definitiva n. 456/2021, rispettivamente pubblicate dal Tribunale di
Trieste il 24.7.2019 e il 20.7.2021, in punto: contratti bancari;
causa vertente
TRA
, in persona del liquidatore, e Parte_1
, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Diego Parte_2
D'Alessandro ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Trieste per mandati alle liti estesi su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Giancaio Sardo per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi
1 dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, respinta ogni avversaria domanda, eccezione, deduzione e istanza, in riforma delle impugnate sentenze n. 472/2019 e 456/2021 del Tribunale di
Trieste, nel merito: accertare e dichiarare che la somma azionata in via monitoria, rideterminata dal Tribunale di Trieste in euro 50.685,64, non
è dovuta per le ragioni tutte enunciate negli atti di causa e nei superiori motivi d'appello e per l'effetto respingere l'avversaria domanda di condanna o, quantomeno, ridurre l'importo a quanto di giustizia. In via riconvenzionale: a) accertare e dichiarare l'illegittimità dello storno dell'assegno n. 739485219 e dell'iscrizione della alla Parte_1
CAI e, per l'effetto, condannare la al pagamento in CP_1
favore della di euro Parte_1
100.000,00, o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, per le ragioni tutte enunciate negli atti di causa, nonché di euro
8.000,00, o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, per l'impossibilità di utilizzare gli assegni quale strumento di pagamento per sei mesi, di euro 75,00 quale penale ex art. 2 l. 386/90
ed euro 92,21 per spese notarili, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'addebito di euro 927,89 sul c/c n. 820081 intestato alla e, per Parte_1
l'effetto, condannare la al pagamento in favore della CP_1
di euro 927,89, oltre interessi e rivalutazione oppure Parte_1
a rideterminare il saldo finale di conto corrente previa espunzione
2 dell'addebito di euro 927,89 del 21.6.2013; c) accertare e dichiarare la nullità degli addebiti eseguiti a titolo di interessi debitori (e/o interessi passivi) sul conto corrente di corrispondenza e su tutti i conti anticipi con cessione del credito della e, per l'effetto, Parte_1
rideterminare il saldo del conto corrente n. 820081 al 20.8.2014, o alla diversa data ritenuta di giustizia, espungendo dal conteggio tutti gli addebiti illegittimamente eseguiti. Spese di lite di primo e secondo grado integralmente rifuse. In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la prima del 25.10.2012 godeva di ottima reputazione a Parte_1
livello bancario ma dopo tale data la sua reputazione è notevolmente peggiorata, tanto che gli istituti di credito si rifiutavano di concedere o rinnovare linee di credito? 2) Vero che la prima Parte_1
dell'agosto 2012 lavorava prevalentemente come subappaltatrice in appalti pubblici? 3) Vero che tutti i lavori eseguiti in favore dei soggetti indicati nella lista clienti per gli anni 2011 e 2012 (sub docc. 20 e 21
che si esbiscono al teste) sono stati eseguiti dalla in Parte_1
qualità di subappaltatrice in appalti pubblici? 4) Vero che a seguito dell'iscrizione del nominativo della presso la CAI la Parte_1
società si è ritrovata nell'impossibilità di stipulare contratti di subappalto in appalti pubblici e di partecipare a gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici? 5) Vero che il valore dell'azienda
- tenuto conto dei contratti in essere, dell'avviamento, del know how e dell'immagine della - prima del 25.10.2012 era pari Parte_1
ad euro 500.000,00 mentre dopo tale data il valore dell'azienda era pari ad € 10.000,00? 6) Vero che la riduzione del valore dell'azienda è
3 dovuta alla segnalazione alla CAI eseguita in data 25.10.2012? 7) Vero
che la segnalazione alla CAI del 25.10.2012 ha compromesso l'immagine della alla quale da quel momento non Parte_1
sono più stati assegnati i contratti di subappalto in quanto essa veniva ritenuta finanziariamente instabile? Si indicano come testi il sig.
, di San Michele al Tagliamento, e il sig. Testimone_1 [...]
, di San Michele al Tagliamento, su tutti i capitoli di prova. Si Tes_2
chiede disporsi c.t.u. per la rideterminazione del saldo finale del c/c n.
820081 previa espunzione dell'addebito di euro 929,89 effettuato in data 21.6.2013 e di tutti gli interessi debitori conteggiati sui conti anticipi;
per la rideterminazione del saldo finale del c/c n. 820081
facendo coincidere la chiusura del conto corrente con la revoca del fido e dei conti anticipi;
per la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente sofferti dalla per effetto Parte_1
dell'illegittima segnalazione alla CAI.”
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione comunque reietta: 1)
confermare la sentenza del Tribunale di Trieste n. 472/2019 depositata il 24/7/2019 e per l'effetto: rigettare le domande formulate da formulate alle lettere a), b) c) Parte_1
d) delle conclusioni trascritte in epigrafe;
rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio e la domanda di nullità della fideiussione ex art. 2 l. 287/1990 formulate da;
disporre come da Parte_2
separata ordinanza – quanto alla determinazione del credito ingiunto e alle restanti domande degli opponenti – per la prosecuzione del
4 giudizio, al cui esito si riserva la pronuncia in ordine alle spese di lite;
2) confermare la sentenza del Tribunale di Trieste n. 456/2021
depositata il 20/7/2021 ad eccezione del capo relativo all'ammontare del saldo passivo del conto corrente n. 760/820081 rideterminato in euro 49.734,19 e per l'effetto condannare Parte_1
e , in solido tra loro, al pagamento, in
[...] Parte_2
favore di della somma di euro 49.734,19 oltre Controparte_1
agli interessi al tasso legale dal 21/8/2014 al saldo;
compensare le spese di lite relative al giudizio di primo grado in ragione del 30% e condannare le opponenti in solido tra loro alla rifusione in favore dell'opposta del residuo 70% che liquida in euro 5.077,80 per compensi, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA – se dovuta – ex lege, nonché alla rifusione del 70% delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
porre definitivamente gli oneri di c.t.u. del giudizio di primo grado a carico delle opponenti, in solido tra loro, per il 70% e dell'opposta per il 30%; con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in qualità di debitrice Parte_1
principale, e , in qualità di garante, avevano Parte_2
proposto, con distinti atti di citazione successivamente riuniti,
opposizione al decreto ingiuntivo n. 917/2015 del Tribunale di Trieste
con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 69.5540,65 - con limite per la garante CP_1
fino ad euro 60.000,00 - corrispondente al saldo debitorio del c.c. n.
760/820081 oltre agli interessi convenzionali e alle spese della
5 procedura monitoria.
La debitrice principale aveva eccepito 1) l'illegittimità della revoca del fido, della chiusura del conto anticipi e della chiusura del conto corrente in assenza di giusta causa, con conseguente inesigibilità dell'importo ingiunto;
2) l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi con storno del pagamento di un assegno bancario di euro 750,00, con richiesta di rifusione di danni patrimoniali e all'immagine; 3)
l'illegittimità della mancata esecuzione, anch'essa produttiva di danni risarcibili, nel mese di agosto 2012, di alcuni r.i.d., pur in presenza di provvista;
4) l'illegittima applicazione al conto corrente principale e a tutti i conti anticipi con cessione di credito, di interessi usurari, nonché
la nullità per contrasto di norme imperative della commissione massimo scoperto.
L'opponente società aveva inoltre chiesto in via riconvenzionale la condanna della banca al pagamento di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da compromissione dell'attività economica e all'immagine, di euro 8.000,00 per l'impossibilità di utilizzo semestrale degli assegni bancari, nonché alla restituzione delle somme corrisposte in misura eccedente agli interessi usurari e alla commissioni di massimo scoperto illegittimamente addebitate nel corso del rapporto, delle somme di euro 75,00 e 92,21 corrisposte a titolo di penale e spese notarili, della somma di euro 3.500,00 relativa al mancato pagamento dei r.i.d. e di quella di euro 927,00 illegittimamente trattenuta a seguito di pignoramento.
si era costituita resistendo alle pretese attoree e Controparte_1
rilevando che le operazioni di giroconto erano dipese da una mera
6 gestione contabile interna della posizione dell'opponente una volta passata a sofferenza, che il recesso era stato regolarmente comunicato con raccomandata a.r. e che lo storno dell'assegno di euro 750,00, con conseguente segnalazione in Centrale Rischi, era legittimo, essendo,
alla data del pagamento, il conto incapiente.
La garante aveva a sua volta eccepito la nullità del Parte_2
decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Tribunale di
Trieste, sostenendo di aver sottoscritto un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione e di avere agito non quale imprenditrice, ma in veste di consumatore, con conseguente competenza del Tribunale di Pordenone, luogo di sua residenza;
nel merito aveva fatto proprie le medesime contestazioni svolte dalla debitrice principale ed aveva inoltre eccepito la Parte_1
nullità dei conti di appoggio collegati al conto corrente di corrispondenza per mancato rispetto della forma scritta ex art. 117 d.lgs.
385/1993 e omessa informazione circa le condizioni applicate.
si era del pari costituita resistendo Controparte_1
all'opposizione ed eccependo l'infondatezza delle eccezioni sollevate.
Radicatosi il contraddittorio, Parte_1
aveva altresì eccepito la nullità degli addebiti per “spese forfettarie”;
l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto addebitate dal quarto trimestre 2006 al quarto trimestre 2009 per complessivi euro
1.947,40 stante la nullità per indeterminatezza della corrispondente pattuizione contrattuale e per difetto di causa;
la nullità degli addebiti delle commissioni di massimo scoperto nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. 185/2008, conv. con mod.
7 dalla L. 2/2009; la nullità per carenza di causa degli “oneri gestione sconfino” addebitati nel quarto trimestre 2006, nel primo e secondo trimestre 2007, nel secondo, terzo e quarto trimestre 2008 e nei primi due trimestri del 2009 per complessivi euro 208,00; l'illegittimità degli addebiti a titolo di “corrispettivo messa a disposizione fondi” dal terzo trimestre 2009 al terzo trimestre 2012 per complessivi euro 4.258,97,
nonché a titolo di “commissioni sugli affidamenti” dal quarto trimestre
2012 al secondo trimestre 2013 per complessivi euro 1.307,78, e a titolo di commissioni di istruttoria veloce nel secondo trimestre 2013, nel primo trimestre 2014 e alla chiusura del conto (20.8.2014) per complessivi Euro 200,00; la nullità degli addebiti per interessi debitori
(per fido, eccedenza fido e credito effetti) applicati dal secondo trimestre 2012 sino alla chiusura del conto corrente in quanto superiori a quelli previsti dal contratto di conto corrente;
l'apertura dal 2006 al
2014 di numerosi conti anticipi con cessione di credito in violazione del requisito formale prescritto dall'art. 117, comma 1, del d.lgs. 385/1993.
La garante aveva a sua volta altresì eccepito la Parte_2
nullità o inefficacia di tutte le clausole aventi ad oggetto condizioni indicate dall'art. 1341, comma 2, cod. civ. in quanto prive di apposita sottoscrizione e la nullità della fideiussione ex art. 2 l. 287/1990, e si era associata alle aggiuntive eccezioni di nullità degli addebiti sollevate dalla debitrice principale.
Nel corso del giudizio era stata emessa una prima sentenza non definitiva, pubblicata in data 24.7.2019, con la quale erano state respinte le domande della debitrice principale relative all'illegittimo storno dell'assegno e alla corrispondente domanda risarcitoria legata
8 all'impossibilità di utilizzo degli assegni per sei mesi;
all'illegittimità
del mancato pagamento dei r.i.d. dd. 10.8.2012, 15.8.2012 e 10.9.2012
e alla condanna della banca al pagamento di euro 3.500,00;
all'illegittimità dell'addebito di euro 927,89; all'applicazione di interessi usurari;
erano state inoltre respinte anche l'eccezione di incompetenza per territorio e la domanda di nullità della fideiussione ex art. 2 l. 287/1990.
Successivamente era stato espletato un accertamento tecnico volto al ricalcolo del saldo finale del conto corrente, da eseguirsi escludendo gli addebiti: 1) a titolo di commissione di massimo scoperto dal quarto trimestre del 2006 sino al quarto trimestre 2009; 2) a titolo di spese forfettarie dalla data di accensione del conto corrente sino al quarto trimestre del 2012; 3) a titolo di “corrispettivo messa a disposizione fondi” dal terzo trimestre 2009 al terzo trimestre 2012; 4) a titolo di
“commissioni sugli affidamenti” dal quarto trimestre 2012 al secondo trimestre 2013; 5) a titolo di “commissione istruttoria veloce” nel secondo trimestre 2013, nel primo trimestre 2014 e alla chiusura del conto (20.8.2014); 6) di euro 255,50 pari alla differenza tra l'importo di euro 60.421,50 addebitato in data 30.7-4.8.2014 a seguito di giroconto dal conto anticipi n. 821313 e quello di euro 60.166,00; era stato altresì richiesto all'ausiliario di ricalcolare al tasso determinato contrattualmente gli addebiti a titolo di interessi debitori applicati per fido, eccedenza fido e credito effetti dal secondo trimestre 2012 alla chiusura del conto corrente e al tasso sostitutivo di cui al settimo comma dell'art. 117 T.u.b. gli addebiti a titolo di interessi debitori applicati sui conti anticipi nel corso dell'intero rapporto e sino alla chiusura.
9 Espletato detto incombente, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 20.7.2021 con la quale, revocato il decreto ingiuntivo, gli opponenti erano stati condannati al pagamento del minore importo di euro 50.685,64, oltre agli interessi al tasso convenzionale del 5% annuo dal 21.8.2014 al saldo, mentre le spese processuali e quelle dell'accertamento tecnico erano state compensate al 30% e poste per la restante parte a carico degli opponenti in solido.
Tali decisioni erano state gravate da Parte_1
e , con atto di citazione notificato a
[...] Parte_2
mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 21 febbraio 2022; si era costituita resistendo Controparte_1
all'impugnazione nei termini esposti in epigrafe;
radicatosi il contraddittorio era stato disposto un accertamento contabile e all'esito,
al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c., la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno proposto sei motivi con i quali hanno censurato la decisione di primo grado rilevando:
1) che era stata erroneamente respinta l'eccezione relativa all'illegittimità della revoca del fido e della chiusura del conto corrente,
stante l'inesigibilità del saldo al 20.8.2014 per mancanza di valido recesso, nonché la mancanza della giusta causa e del preavviso di quindici giorni previsto ex lege;
2) che non si era tenuto conto della illegittimità del recesso dal conto anticipi fatture, non comunicato alla correntista secondo quanto contrattualmente previsto, da cui derivava, anche in considerazione
10 dell'assenza di tentativi di recupero da parte della banca nei confronti dei debitori ceduti, l'inesigibilità dell'importo poi addebitato di euro
60.421,50;
3) che l'assegno di euro 750,00 era stato erroneamente ritenuto privo di provvista e che andava pertanto accolta la pretesa risarcitoria relativa al mancato pagamento e alla conseguente segnalazione presso la Centrale
Allarme Interbancaria della Banca d'Italia;
4) che era stata erroneamente respinta la pretesa risarcitoria per l'illegittimo addebito di euro 927,89 conseguente alla dichiarazione di quantità resa in sede di pignoramento presso terzi, perché al momento del pignoramento – considerando gli estratti emessi dalla banca – il conto corrente versava in una situazione debitoria nei confronti della banca;
5) che gli interessi applicati ai conti anticipi non andavano rideterminati mediante applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, commi 4
e 7, del d.lgs. 385/1993, essendo tali contratti nulli per mancato rispetto della forma scritta;
6) che gli importi eventualmente dovuti dalla garante
[...]
andavano rideterminati tenendo conto delle eccezioni e Parte_2
delle domande riconvenzionali formulate dalla debitrice principale
Parte_1
* * *
Quanto al primo motivo, con l'impugnata decisione era stato osservato che il diritto di recesso della banca dal contratto di conto corrente e dall'apertura di credito trovava fonte convenzionale;
che con l'invio della lettera raccomandata del 22-24.9.2014, contenente la richiesta di
11 pagamento entro un giorno del saldo debitore del conto corrente n.
760/820081, la banca aveva manifestato l'implicita ma inequivoca volontà di revocare anche l'affidamento, come emergeva dal testuale riferimento alla “intervenuta revoca degli affidamenti a suo tempo concessi alla società” e alla menzione del “passaggio a sofferenza” del saldo debitore del conto corrente;
che sussisteva il giustificato motivo idoneo a fondare l'efficacia immediata del recesso, rilevando in tal senso la segnalazione da parte di altri istituti di credito presso la
Centrale Rischi per sconfinamenti per complessivi euro 85.000,00 nel mese di luglio 2014.
Gli appellanti avevano censurato tali statuizioni deducendo che la lettera di costituzione in mora non poteva valere come manifestazione della volontà di recedere;
che la banca aveva in ogni caso erroneamente chiesto il pagamento del saldo finale al 20.8.2014, perché il rapporto non poteva considerarsi sciolto anteriormente al 25.9.2014, giorno successivo al ricevimento della lettera raccomandata;
che in assenza di giustificato motivo la chiusura del rapporto andava in ogni caso collocata al 9.10.2014, ovvero al decorso del termine previsto dall'art. 1845 cod. civ.; che lo sconfinamento di euro 85.000,00 rilevato nel luglio 2014 non integrava giustificato motivo, in quanto determinato non altro che dall'illegittima revoca degli affidamenti da parte dell'odierna appellata, non avendo le altre banche modificato le somme accordate;
che dall'illegittimità del recesso doveva conseguire il rigetto della pretesa creditoria della banca o in subordine la rideterminazione del saldo finale del conto corrente alla data di effettiva chiusura e, in caso di coincidenza delle date di revoca del fido e chiusura del conto -
12 in ragione dell'unica comunicazione ricevuta il 24.9.2014 - il ricalcolo del saldo finale mediante l'ausilio di idonea c.t.u.
Allo stesso modo, con il secondo motivo gli appellanti avevano dedotto che essendo di fatto mancato un effettivo recesso dal conto anticipi,
l'importo di euro 60.166,00 non poteva ritenersi esigibile o che, in via subordinata, l'addebito del saldo nel conto corrente di corrispondenza doveva avvenire nella stessa data di chiusura di quest'ultimo.
Ciò premesso, i primi due motivi devono ritenersi fondati con riferimento alla data di efficacia del recesso, non potendo ritenersi comprovata la presenza della giusta causa alla quale l'art. 1845 cod. civ.
subordina la possibilità di recesso anticipato, dovendo in tal senso essere rilevato che il saldo negativo era stato nella fattispecie determinato non altro che dalla intervenuta revoca degli affidamenti e non anche dalla sussistenza di una contemporanea situazione di effettiva decozione o illiquidità della correntista, rimasta allo stato indimostrata e risultando altresì documentata nella visura della Centrale
di allarme interbancaria un'unica segnalazione da parte della odierna appellata.
Attesa la sua natura recettizia, il recesso comunicato con lettera del
24.9.2014 poteva dunque ritenersi efficace unicamente al decorso del termine di quindici giorni, con effettiva chiusura del rapporto al
9.10.2014, conseguendone per l'effetto non già una assoluta inesigibilità del credito azionato dalla banca, ma bensì la necessità del ricalcolo degli addebiti effettuati a titolo di interessi debitori per fido,
eccedenza fido e credito effetti di fatto applicati dal secondo trimestre
2012 alla data di effettiva chiusura del conto corrente.
13 Analogamente dovrà procedersi quanto al ricalcolo degli interessi passivi relativi al collegato conto anticipi, inscindibilmente collegato al conto corrente ordinario e come tale inevitabilmente attinto nella sfera di generale efficacia dell'anzidetta comunicazione.
Sono invece infondati gli ulteriori motivi.
Quanto al terzo motivo gli appellanti hanno dedotto: che alla data del
7.8.2012 in cui era stato portato all'incasso l'assegno di euro 750,00 il fido accordato, pari ad euro 10.000,00, era ancora operativo;
che invece,
quanto al pignoramento presso terzi notificato a carico della correntista nella stessa data del 7.8.2012, il conto corrente, in ragione di un parziale utilizzo del fido accordato, recava un saldo negativo di euro 3.498,36;
che la banca aveva omesso di incamerare l'importo di euro 4.938,75
accreditato a mezzo bonifico in data 9.8.2012 in pagamento di una fattura il cui credito era stato ceduto dalla correntista alla banca;
che per effetto di tale condotta il saldo del conto corrente era divenuto apparentemente positivo per euro 927,89 e la banca aveva quindi negligentemente rilasciato la dichiarazione positiva di quantità ex art. 547 c.p.c. a favore del creditore procedente.
Gli appellanti hanno dunque lamentato che dall'illegittimo storno dell'assegno di euro 750,00 era derivata l'irrogazione delle sanzioni di cui alla legge 386/90 e la successiva segnalazione della correntista presso la Centrale di Allarme Interbancaria, fonte di ulteriori pregiudizi.
Ciò posto, l'infondatezza delle doglianze proposte deriva dal fatto che per effetto della notifica del pignoramento presso terzi la banca era soggetta agli obblighi di custodia previsti dall'art. 546 c.p.c.
relativamente alla somma precettata aumentata della metà il che, in
14 considerazione delle condizioni contabili del conto corrente le precludeva – anche in presenza di un affidamento in essere, peraltro utilizzabile soltanto a seguito di disposizione della correntista, effettiva beneficiaria della linea di credito - la possibilità di procedere in favore del terzo portatore al pagamento dell'assegno di euro 750,00 presentato per l'incasso.
Parimenti preclusa per la banca, per le medesime ragioni, era in tale situazione anche la facoltà di trattenere, a soddisfazione del proprio credito derivante dalla anticipazione su fattura, l'importo bonificato dal terzo in via preferenziale sul creditore pignoratizio.
La segnalazione presso la Centrale di Allarme Interbancaria non può
dunque ritenersi fonte di ingiusto pregiudizio, risultando effettuata in via meramente consequenziale all'impossibilità di pagamento dell'assegno sottesa agli anzidetti agli obblighi di custodia previsti dall'art. 546 c.p.c.
Da tali considerazioni consegue, ad un tempo, anche l'infondatezza del quarto motivo, costituendo l'accredito nel conto corrente dell'importo di euro 4.938,75 non altro che l'effetto della indisponibilità delle somme riferibili ai rapporti intrattenuti con la correntista conseguente agli obblighi di custodia ai quali la banca era divenuta soggetta una volta raggiunta dal pignoramento presso terzi, operazione da cui era conseguito il passaggio del saldo al valore positivo di euro 927,89.
È altresì infondato il quinto motivo, con il quale gli appellanti avevano lamentato che interessi applicati ai conti anticipi non andavano rideterminati mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117,
comma 7, del d.lgs. 385/1993, essendo rivenienti da contratti nulli per
15 mancato rispetto della forma scritta.
Nella fattispecie, infatti, il conto anticipi, costituendo uno strumento accessorio e funzionale al conto corrente di corrispondenza, finalizzato a dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti, e risultando pertanto - come riconosciuto nello stesso atto di appello (pag. 35) – in esso già regolato e disciplinato, non necessitava, essendo privo di autonomia, della stipula per iscritto di un nuovo contratto.
In presenza della mancata indicazione del tasso d'interesse, deve pertanto ritenersi correttamente applicata la sanzione prevista dai commi 4 e 7 dell'art. 117 del d.lgs. 385/1993.
I rilievi relativi alla posizione della garante non costituiscono, da ultimo, un autonomo motivo di gravame, esaurendosi in un mero richiamo al principio di accessorietà.
Ciò premesso, va a questo punto evidenziato che al fine di verificare la congruità della somma richiesta da con il ricorso Controparte_1
per decreto ingiuntivo, è stato disposto - in conseguenza di quanto rappresentato in relazione ai primi due motivi - un supplemento di indagine volto a ricalcolare al tasso determinato contrattualmente gli addebiti a titolo di interessi debitori (per fido, eccedenza fido e credito effetti) applicati dal secondo trimestre 2012 alla chiusura del conto corrente, e al tasso sostitutivo di cui al settimo comma dell'art. 117
T.u.b. gli addebiti a titolo di interessi debitori applicati sui conti anticipi nel corso dell'intero rapporto e sino alla chiusura, considerando quale data di chiusura del conto corrente e del conto anticipi quella del 9
ottobre 2014.
All'esito di tale accertamento va quindi evidenziato:
16 che con il ricorso per decreto ingiuntivo erano stati richiesti euro
69.540,65 (con limite per la garante ad euro 60.000,00);
che la decisione impugnata aveva revocato il decreto ingiuntivo,
determinando “in euro 50.685,64 il saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 760/820081”;
che all'esito del ricalcolo disposto in appello è emerso un minor debito pari ad euro 49.734,19 (con conseguente riduzione rispetto alla richiesta originaria pari ad euro 19.804,46 quanto alla correntista debitrice, e ad euro 10.265,81 quanto alla garante).
Ne consegue dunque che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
ferma la revoca del decreto ingiuntivo, l'importo in linea capitale di euro 50.685,64 indicato nel dispositivo andrà ridotto ad euro 49.734,19.
Quanto al regolamento delle spese del doppio grado, le stesse, calcolate in conformità allo scaglione di valore applicabile in relazione alla somma effettivamente attribuita, andranno compensate per un terzo,
attesa la parziale soccombenza reciproca, e poste per la restante parte a carico delle odierne appellanti;
allo stesso modo dovrà provvedersi quanto agli oneri relativi agli accertamenti tecnici espletati nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile in grado di appello proposta da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 CP_1
avverso la sentenza non definitiva n. 472/2019 e la sentenza
[...]
definitiva n. 456/2021, rispettivamente pubblicate dal Tribunale di
Trieste il 24.7.2019 e il 20.7.2021, ogni diversa domanda ed eccezione
17 disattesa e reietta, così provvede:
In parziale riforma della sentenza definitiva n. 456/2021, ridetermina l'importo in linea capitale indicato nel dispositivo in quello di euro
49.734,19, ferme le restanti statuizioni;
Compensa per un terzo tra le parti le spese del doppio grado e per l'effetto condanna le parti appellanti in solido alla rifusione della restante parte, spese che liquida, per la quota, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 4.000,00 per ciascun grado, oltre a spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge ed oltre ai due terzi delle spese già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
Pone in via definitiva gli oneri degli accertamenti tecnici di ufficio, già
liquidati come in atti, per un terzo a carico dell'appellata e per due terzi a carico degli appellanti in solido.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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