TRIB
Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21855 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...] rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
ROTOLO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CP_1
MICALI ANTONELLA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/12/2024 e , Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 10/06/1999 dalla cui unione non nascevano figli, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 22.02.2023, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 1952/2023 del 14.03.2023 chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “
1. La SI.ra si impegna a CP_1 corrispondere al SI. l'importo omnicomprensivo di Euro #500,00# (dicesi Parte_1 cinquecento/00 euro), a titolo di “compensazione definitiva per arredo rimasto indiviso in favore del SI. che verrà versato al SI. tramite il suo difensore a mezzo Pt_1 Parte_1
bonifico bancario, essendo lo stesso privo di conto corrente, entro e non oltre la data fissata per il deposito di note scritte di trattazione;
2. I coniugi dichiarano di essere allo stato entrambi auto- sufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento che potesse loro competere per legge;
3. Le spese legali del presente procedimento sono a totale carico della SI.ra
[...]
. I compensi dei rispettivi difensori viene già concordemente determinato in Euro 500,00 CP_1
omnia, per diritti e onorari, oltre alla cassa avvocati 4% (Iva e ritenuta non dovuti in quanto entrambi in regime di forfettario) - Contributo unificato di Euro 43,00 a carico della SI.
[...]
. Le spese legali dell'avv. Francesco Rotolo verranno distratte a favore del difensore CP_1
stesso;
4. I coniugi dichiarano e riconoscono di avere definito i loro rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, salvo l'esatto puntuale adempimento delle obbligazioni sopra assunte.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così
2 provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 10/06/1999 (atto n.64 ,parte I s., Ufficio XX, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
3