Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea silla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali firmata a Ginevra il 9 luglio 1956.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea silla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali firmata a Ginevra il 9 luglio 1956.