TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/10/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3431/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa CA DI Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 26/05/2025, da:
(CF ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/10/1981, e
(CF ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. MASSERINI SILVIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per il giorno 08/10/2025, il procuratore comune delle parti ha depositato una nota scritta nella quale ha chiesto l'accoglimento delle condizioni enunciate in ricorso (v. note del 29/09/2025).
1 Ebbene, merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore (n. a Bergamo Persona_1 il 12/02/2020), nato dalla convivenza more uxorio delle parti, posto che dette condizioni non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene dunque di poter recepire integralmente le condizioni concordate dalla coppia genitoriale.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. data la tenera età del bambino.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/10/2025.
Il Presidente estensore
CA DI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa CA DI Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 26/05/2025, da:
(CF ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/10/1981, e
(CF ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. MASSERINI SILVIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per il giorno 08/10/2025, il procuratore comune delle parti ha depositato una nota scritta nella quale ha chiesto l'accoglimento delle condizioni enunciate in ricorso (v. note del 29/09/2025).
1 Ebbene, merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore (n. a Bergamo Persona_1 il 12/02/2020), nato dalla convivenza more uxorio delle parti, posto che dette condizioni non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene dunque di poter recepire integralmente le condizioni concordate dalla coppia genitoriale.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. data la tenera età del bambino.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/10/2025.
Il Presidente estensore
CA DI
2