Articolo 10 della Legge 5 aprile 1964, n. 284
Articolo 9Articolo 11
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31 maggio 1964
Art. 10. Attribuzioni del personale della carriera esecutiva

Il personale della carriera esecutiva provvede alla tenuta dei registri, delle rubriche, del protocollo e dell'archivio; e puo' essere adibito ad altre mansioni ivi compresa quella di dattilografia, qualora esigenze di servizio lo richiedano.
Entrata in vigore il 31 maggio 1964