Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00430/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Pipicella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Reggio Calabria, in persona del Questore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento del 04.06.2024 notificato il 06.06.2024 con cui il Questore di Reggio di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di revoca dell’avviso orale di cui al decreto n. RCPQ00/2022/08055 emesso il 17.04.2023;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 2.09.2024 e depositato in data 16.09.2024, il ricorrente ha premesso di essere destinatario dell’avviso orale di cui al decreto n. RCPQ00/2022/09055 del 17.04.2023, adottato dal Questore di Reggio Calabria in ragione: dei suoi risalenti (2005-2009-2010) pregiudizi/precedenti penali, avuto specifico riguardo, in tema di ricettazione (art. 648 c.p.), alla sentenza penale della Corte di Appello di Reggio Calabria del 16.06.2009; della sua più recente sottoposizione (in data 3.11.2022) alla misura della custodia cautelare in carcere da parte del Tribunale di Torino (procedimento penale n. -OMISSIS-/2021 R.G.N.R.), sempre per reati della stessa natura (artt. 624, 625, 648 e 648 bis, ovvero furto aggravato di veicoli, ricettazione e riciclaggio degli stessi); delle sue frequentazioni/contatti con soggetti pregiudicati/controindicati per reati contro il patrimonio, ordine pubblico, la persona, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica ed in materia stupefacenti e armi.
1.1 Tali elementi di fatto, in uno alla circostanza che il ricorrente, nei cinque anni antecedenti al 2023, aveva dichiarato un reddito non adeguato al proprio autonomo sostentamento, venivano ritenuti sintomatici della sua “dedizione” e “naturale propensione” alle condotte antigiuridiche, così da determinare il Questore di Reggio Calabria all’adozione del summenzionato avviso orale, ex artt. 1 e 3 D.lgs. n. 159/2011.
2. In data 18.04.2024, il ricorrente, giusta il disposto di cui all’art. 3 comma 3 citato D.lgs., chiedeva la revoca della suddetta misura di prevenzione personale sul presupposto di avere, medio tempore , radicalmente mutato la propria condotta di vita, essendosi determinato:
- nonostante la sua riferita innocenza, al risarcimento, in favore delle persone offese, dei danni derivanti dai reati addebitatigli dall’Autorità Giudiziaria penale di Torino nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-/2021 R.G.N.R.;
- a chiedere la propria cancellazione dall’albo degli avvocati presso il Tribunale di Locri, astenendosi dall’esercizio del patrocinio legale in ambito penale, così da non avere rapporti, ancorché professionali, con soggetti pregiudicati/controindicati;
- a svolgere attività lavorativa di natura dipendente, per otto ore giornaliere, presso il panificio del sig. -OMISSIS-, a fronte di una busta paga di € 1.350,00 euro al mese, a cui aggiungere i proventi della cogestione del “panificio di famiglia”.
Tali sopravvenute iniziative, in uno al lasso di tempo intercorso (1 anno), comproverebbero il corretto stile di vita del ricorrente, il quale avrebbe acquisto la disponibilità di legittime fonti di sostentamento, così da legittimare la revoca della misura.
3. Tuttavia, con il provvedimento in epigrafe indicato, il Questore di Reggio Calabria rigettava siffatta richiesta di revoca, evidenziando come la definizione, in data 10.02.2023, del procedimento penale n. -OMISSIS-/2021 R.G.N.R., da parte del Tribunale di Torino, fosse avvenuta nel senso di non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilità (ovvero per mancanza di querela, previa riqualificazione dei fatti di reato da ricettazione a furto) e non già nel senso dell’assoluzione del ricorrente il quale, nel corso del procedimento, aveva ammesso la propria responsabilità in merito al furto delle autovetture, fornendo una versione dei fatti ritenuta dal giudice “ corroborata dalle dichiarazioni del coimputato ”.
Ad avviso del Questore, le considerazioni di pericolosità sociale sottese all’avviso orale n. RCPQ00/2022/09055 del 17.04.2023, anche in ragione del breve lasso di tempo intercorso, sarebbero, dunque, ancora attuali.
4. Il ricorrente ha impugnato il diniego di revoca in epigrafe, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE DELL'ART. 4 L. 1423/56 - VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL'INATTUALITA' DELLA PERICOLOSITA' SOCIALE”;
Nel rigettare la richiesta di revoca, il Questore di Reggio Calabria non avrebbe affatto preso in considerazione i comportamenti virtuosi tenuti in epoca successiva all’adozione della misura di prevenzione, risalente al 2023, avuto particolare riguardo all’assenza di ulteriori contatti con soggetti controindicati, all’intervenuto risarcimento dei danni nei confronti delle persone offese dai reati addebitatigli dall’A.G. penale di Torino, nonché allo stravolgimento delle proprie attitudini lavorative (da libero professionista, esercente l’attività di avvocato in campo penale, a dipendente di un panificio).
Il diniego in contestazione sarebbe, dunque, affetto da grave deficit istruttorio, palesato da una motivazione inadeguata circa la pretesa persistenza della pericolosità sociale, siccome desunta, in via esclusiva, dagli ormai datati pregiudizi penali dell’istante e dal tempo trascorso rispetto all’adozione della misura oggetto di revoca (erroneamente ritenuto insufficiente, specie a fronte delle positive sopravvenienze nello stile di vita dell’interessato).
- “CONTRADDITTORIETA' DEL PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI REGGIO CALABRIA E IL PROVVEDIMENTO DELLO STESSO DI RINNOVO DEL PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA.”;
Il Questore di Reggio Calabria non avrebbe potuto ragionevolmente addurre a giustificazione della persistente pericolosità sociale il precedente penale in tema di ricettazione, risalente al 2009 (sentenza di condanna resa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, oggetto di riabilitazione), avendo lo stesso Questore, dal 2007 fino all’ottobre del 2023, rinnovato il porto di fucile, ad uso caccia, di cui il ricorrente era titolare e, quindi, anche in epoca successiva alla notifica dell’avviso di garanzia relativo al procedimento penale n. -OMISSIS-/2021 R.G.N.R., con implicita valutazione favorevole circa la relativa affidabilità.
5. In data 16.10.2024, la Questura di Reggio Calabria si è costituita con memoria di mera forma, corredata da documentazione, tra cui la sentenza penale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2023, resa nei confronti dell’odierno ricorrente, in sede di giudizio abbreviato, dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino.
6. Con ordinanza n. 220 del 24.10.2024, non appellata, il Collegio ha rigettato la misura cautelare, previa valutazione dell’insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora .
7. In occasione della pubblica udienza del 7 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
9. L’apprezzamento della complessiva infondatezza del gravame passa dalla sia pur breve ricognizione dei tratti distintivi della misura di prevenzione speciale di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1 e 3 D.lgs. n. 159/2011, a norma dei quali, per quanto qui di interesse, “ coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi” ovvero coloro che “ per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose ” - così lettere a) e b) dell’art. 1 citato D.lgs. – possono essere avvisati oralmente dal Questore " che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano ", con conseguente avviso " a tenere una condotta conforme alla legge " (art. 3 commi 1 e 2 citato D.lgs.).
Trattasi di una misura di prevenzione speciale, implicante un giudizio di pericolosità sociale fondato su elementi obiettivamente rivelatori di una personalità incline a comportamenti asociali o antisociali, la cui ratio legis è, per l’appunto, quella di prevenire, con una logica anticipatoria, la commissione di siffatti comportamenti ( cfr . T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 25/10/2024, n. 5681; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 11/07/2024, n. 2493; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 19/04/2024, n. 291).
Proprio in ragione della relativa funzione, cautelare e preventiva, il potere amministrativo in discussione, per giurisprudenza consolidata, anche della Sezione, ha natura a discrezionale e, come tale, al pari del potere interdittivo riservato al Prefetto dagli artt. 84 e ss. citato D.lgs., può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto in caso di travisamento dei fatti, manifesta illogicità ed irragionevolezza (cfr. T.A.R., Calabria, Reggio Calabria, 27/04/2023, n. 355).
10. Nel caso in esame, siffatta valutazione di pericolosità sociale dell’odierno ricorrente risulta cristallizzata nel decreto questorile n. RCPQ00/2022/09055 del 17.04.2023, ed analiticamente motivata in ragione:
- dei suoi risalenti (2005-2009-2010) pregiudizi/precedenti penali, avuto specifico riguardo, in tema di ricettazione (art. 648 c.p.), alla sentenza penale della Corte di Appello di Reggio Calabria del 16.06.2009;
- della sua più recente sottoposizione (in data 3.11.2022) alla misura della custodia cautelare in carcere da parte del Tribunale di Torino (procedimento penale n. -OMISSIS-/2021 R.G.N.R.), sempre per reati della stessa natura (artt. 624, 625, 648 e 648 bis, ovvero furto aggravato di veicoli, ricettazione e riciclaggio degli stessi);
- delle sue frequentazioni/contatti con soggetti pregiudicati/controindicati per reati contro il patrimonio, ordine pubblico, la persona, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica ed in materia stupefacenti e armi.
Tali pregnanti circostanze, in uno al fatto che il ricorrente, nei cinque anni antecedenti al 2023, aveva dichiarato un reddito non adeguato al proprio autonomo sostentamento, venivano ritenute sintomatiche della sua “dedizione” e “naturale propensione” alle condotte antigiuridiche, così da determinare il Questore ad avvisarlo circa la necessità di tenere una condotta conforme alla legge (art. 3 commi 1 e 2 citato D.lgs.).
11. L’avviso orale n. RCPQ00/2022/09055 del 17.04.2023 non è stato impugnato, con conseguente acquiescenza, da parte del ricorrente, in ordine alla complessiva sintomaticità di tutte le circostanze di fatto ivi puntualmente indicate in ordine alla sua pericolosità sociale.
12. Ciò di cui, in questa sede, ci si duole è che il Questore di Reggio Calabria abbia rigettato la richiesta di revoca del predetto avviso orale, presentata in data 18.04.2024, in considerazione, secondo la prospettazione ricorsuale, dei datati precedenti penali del ricorrente e del breve lasso di tempo intercorso rispetto all’adozione della misura, senza prendere in considerazione i sopravvenuti comportamenti virtuosi da quest’ultimo posti in essere a comprova del mutamento del suo stile di vita.
13. Le censure in parole non colgono nel segno in quanto non in linea con le effettive ragioni sottese alla valutazione questorile circa la persistente pericolosità sociale del ricorrente.
Vero è che, giusta il disposto di cui all’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 159/2011, la persona alla quale è stato rivolto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca, sicché l’eventuale ristrettezza del lasso di tempo intercorso rispetto all’adozione della misura non legittima sit et simpliciter il Questore al rigetto dell’istanza.
È, tuttavia, altrettanto vero che, l’eventuale decorrenza – come nella specie - di un lasso temporale ristretto può essere debitamente valorizzata dall’amministrazione in ragione della pregnanza, ovvero della significatività in malam partem , degli elementi di fatto complessivamente ritenute sintomatici, per il futuro, della pericolosità sociale dell’avvisato.
Nel caso di specie, il Questore di Reggio Calabria ha, nella sostanza, ritenuto che i comportamenti tenuti in epoca successiva all’adozione dell’avviso orale, avuto specifico riguardo agli sviluppi del procedimento penale n. -OMISSIS-/2021 R.G.N.R., definito dal Tribunale di Torino, non siano affatto sintomatici del venir meno della proclività a delinquere dell’avvisato.
13.1 Più precisamente, il Questore ha valorizzato come, nel corso del procedimento penale in questione, quest’ultimo abbia ammesso la propria responsabilità penale, con dichiarazione considerata, in sede di definizione del giudizio abbreviato, veridica anche in quanto corroborata dal coimputato.
Tale procedimento penale risulta definito con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2023, dichiarativa di non doversi procedere per mancanza di querela, adottata dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino, previa riqualificazione dei fatti di reato da riciclaggio, ex art. 648 bis c.p., a furto, ex artt. 624, 625 n. 2 e 7 c.p., e constatazione della rinuncia da parte delle persone offese - a cui, nelle more del processo, il ricorrente ha risarcito i danni - alla proposizione della querela.
Nel corpo della sentenza in parola è dato leggere quanto appresso:
« Il presente procedimento trae origine da un'articolata indagine relativa al furto di autoveicoli, commessi nel torinese nel periodo 2020/2021, e alla successiva "ripulitura" mediante apposizione di targhe e/o altri elementi identificativi.
[…]
All'udienza del 10 febbraio 2023 l'imputato -OMISSIS- ha spontaneamente dichiarato: "ho rubato due Pajero Mitsubishi. Uno l'ho rubato nell'aprile 2019 a danno della signora -OMISSIS-. L'auto è sempre stata nella mia disponibilità fino al sequestro penale. Nel novembre dicembre 2020 l'auto si ruppe e rifeci un furto di analoga auto parcheggiata in corso Regina. Stesso modello. Era davanti ai vigili del fuoco. Contattai -OMISSIS- e ci siamo visti e gli ho fatto vedere l'auto poi prendendola. Lui l'ha portata in Via Cossa. Ora ho risarcito il danno con più di quanto mi chiesero. Acquisterò l'auto della signora -OMISSIS-. Poi ce ne siamo andati poi lo hanno arrestato e io sono salito per prendere l'auto. Mi sono accorto che un'auto aveva una microspia e ho demolito l'auto del signor Strano pagata per intero al medesimo ".
Il coimputato -OMISSIS- ha reso le seguenti spontanee dichiarazioni: "per il capo di imputazione contestato a -OMISSIS-, mi ha contattato -OMISSIS- a fine dicembre 2020 fine gennaio 2021 e a fine gennaio poco prima del mio arresto lamundo mi ha portato in corso Regina prima dei vigili e mi ha fatto vedere un fuoristrada parcheggiato che ho rubato e portato in via Pietro Cossa in una traversa. -OMISSIS- doveva aggiustare un fuoristrada che precedentemente aveva rubato lui poco prima. Gli serviva un'auto nuova "».
Ed ancora: « Ritiene questo giudice che non vi siano motivi per discostarsi dalle valutazioni. della Pubblica Accusa in punto qualificazione giuridica dei fatti. Invero, il delitto di riciclaggio risulta integrato fuori dei casi di concorso nel reato presupposto. L'imputato, ammettendo la propria responsabilità in merito al furto delle autovetture Mitsubishi Pajero, ha fornito una versione dei fatti alternativa e verosimile, corroborata dalle dichiarazioni del coimputato, e non vi sono elementi che consentano di disattenderla.
Si rileva peraltro come a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 150/2022, sia mutato il regime di procedibilità dei delitti suddetti, divenuti procedibili a querela. Orbene, le persone offese, informate della facoltà di esercitare il proprio diritto di querela, vi hanno espressamente rinunciato.
Ne discende la pronuncia sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di valida querela ».
14. Rebus sic stantibus risulta scevra dai vizi dedotti in ricorso (I gruppo di censure) la valutazione discrezionale operata dal Questore di Reggio Calabria, secondo cui la chiara ammissione della responsabilità penale da parte ricorrente in ordine ai gravi reati di furto sopra indicati, è tale da far ritenere ancora attuale, a distanza di un anno dall’avviso orale, la valutazione circa la sua tendenza a delinquere.
Ciò tanto più in ragione delle specifiche modalità con cui tali fatti di reato sono stati, recentemente, commessi e delle relative finalità, in linea ed in continuità con una cronicizzata tendenza a porre in essere delitti contro il patrimonio della medesima indole, se si considera che la prima sentenza di condanna, definitiva, per ricettazione, risale al 2009.
14.1 Quanto poi alla pretesa contraddittorietà (II gruppo di censure) tra la valutazione di siffatta persistente pericolosità sociale e quella di affidabilità sottesa al rinnovo, dal 2007 al 2023, del porto d’armi uso caccia, la stessa è del tutto inesistente in quanto, proprio a partire dal 2023, il ricorrente, per un verso, è stato sottoposto alla misura di prevenzione speciale dell’avviso orale, ex art. 3 D.lgs. n. 159/2011 e, altro verso, non gli è più stato coerentemente consentito di maneggiare armi.
15. L’inconsistenza di tutte le censure poste a base del ricorso, tese a contestare la mancata valutazione, da parte del Questore, degli altri comportamenti che, a detta del ricorrente, comproverebbero la sua redenzione da logiche delinquenziali, è, del resto, disvelata dalle stesse considerazioni svolte nell’odierna sede giurisdizionale, al fine di giustificare la richiesta di tutela cautelare, rigettata da questo Tribunale.
Ed invero, il ricorrente, per un verso si duole del fatto che il Questore, in sede di riesame, non abbia preso in adeguata considerazione la sua intenzione di allontanarsi da soggetti controindicati/pregiudicati, al punto da decidere di abbandonare l’esercizio della professione di avvocato penalista, per dedicarsi a quella di dipendente di una panetteria (l’iscrizione all’albo degli avvocati presso il Tribunale di Locri è, allo stato, in essere). Per altro verso, però, è lo stesso ricorrente ad argomentare a richiesta cautelare, ex art. 55 c.p.a., identificando il pregiudizio patito con quello di “ apparire agli occhi dei propri clienti un persona inaffidabile e socialmente pericoloso”. Siffatto provvedimento, peraltro, non gli consentirebbe di fatto di “ svolgere attività lavorativa in quanto occupandosi prevalentemente di procedimenti penali (operazione "Cripto" tra i tanti tutt'ora pendente), non gli consente di avere contatti con pregiudicati, pur essendo propri clienti per timore che come già sostenuto dal Questore, il controllo potrebbe essere considerato indice di pericolosità sociale, allungando di chissà quanto ancora la revoca dell'avviso orale”.
16. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Questura di Reggio Calabria, della complessiva somma di € 1.500,00 a titolo di spese di lite, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Alberto Romeo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.