Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 4576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4576 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N.25233/2018 R.G.Cont.
T R I B U N A L E
D I N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza riservata all'udienza del 24/1/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.25233/2018 R.G.
tra
, , eletto dom in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Napoli via Gioacchino Rossini 17 presso l'avv.to Salvatore Malatesta, dal quale sono rapp e dif giusta procura alle liti in atti Attori
e
, nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] ( ), coniugi, residenti in [...]C.F._2
Quarto (NA) alla via Scarlatti n. 18, rappresentati e difesi dall'avv. Girolamo Carandente Giarrusso
( giusta procura in atti C.F._3
Convenuti
nonché
, nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...]C.F._4
(Na) alla Via Pratella n. 23 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Dei Missionari 11, presso
procura in atti Terza chiamata in causa nonché
, nato a [...] il [...], C.F. residente in [...]C.F._6
Quarto (NA) alla Via Pessina n. 16, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Gran Sasso n. 27/b,
presso lo Studio dell'Avvocato Valeria Trignano - C.F. , che lo rappresenta e C.F._7
difende in virtù di procura in atti Terzo chiamato in causa
Oggetto: abusi edilizi e risarcimento danni conclusioni per le parti : come da atti introduttivi e verbale del 24/1/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
La presente controversia ha ad oggetto le domande avanzate da , Parte_1 Parte_2
, nei confronti di , e ,
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1 CP_2
successivamente alla chiamata in causa, anche di , volta ad ottenere le seguenti P_
statuizioni anche nel contraddittorio con : “A) accertare che i convenuti Controparte_4
hanno determinato all'interno del terreno di loro proprietà un'alterazione dell'originario stato dei luoghi con un livellamento in danno della pendenza naturale necessaria al defluvio delle acque verso la ER;
B) accertare, che, in conseguenza del livellamento del terreno Parte_5
posto in essere ed in prossimità della proprietà e , non vi è Parte_6 Parte_7
più la pendenza naturale del terreno, in origine presente, necessaria al defluvio delle acque verso la
SA ; C) per l'effetto condannare i convenuti in solido fra loro ad un obbligo di Parte_5 fare consistente in un intervento di ridefinizione delle pendenze del terreno di proprietà di essi convenuti verso la ER , dunque ricreando il vecchio defluvio delle acque Parte_5
piovane; D) condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento dei seguenti danni: 1)
relativamente alla domanda giudiziale proposta dai sigg.ri , al pagamento Parte_6
della somma di euro 33.017,49, oltre IVA, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria, oltre €
500,00 per il costo della relazione tecnica di parte;
2) ) relativamente alla domanda giudiziale proposta dai sigg.ri , al pagamento della somma di euro 5.869,09 oltre IVA, cui si Parte_7
aggiunga il costo della relazione di parte, a firma Geom. di euro 400,00, oltre interessi legali Pt_8
e danni da svalutazione monetaria;
E) condannare i convenuti in solido fra di loro, al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione al procuratore, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge”.
Premesso che le domande sono state compiutamente specificate con riferimento al petitum e alla causa petendi e che è stato espletato il tentativo di mediazione, va nel merito evidenziato che gli attori ed agiscono quali usufruttuari dell'immobile sito in Quarto Parte_1 Parte_2
(NA) alla SA Giacinto Gigante n. 6 composto da un appartamento di quattro vani ed accessori al piano terra rialzato e due locali al sottostante piano seminterrato, riportato in Catasto
fabbricati di Quarto (NA) al foglio n. 16, p.lla n. 1009, sub 1. Piano S1-T, Scala U, Cat. A7 , Classe 1,
vani 8, di cui è nudo proprietario il figlio dal 26/11/2008, come da contratto Controparte_4
di donazione in atti;
a loro volta e agiscono nella qualità di Parte_4 Parte_3
comproprietari di un fabbricato per civile abitazione sito in Quarto, via Attilio Pratella 17/19
individuato nel N.C.E.U. del Comune di Quarto, al foglio n. 16, p.lla n. 188, Sub n. 7, Categoria A/2,
classe 3, consistenza n. 6,5 vani come da negozio di compravendita del 20/7/2010 in atti;
infine parti convenute e chiamata in causa sono e comproprietari del Controparte_1 CP_2
fondo individuato nel N.C.T. del Comune di Quarto (NA), al foglio n. 16, p.lla n. 1700, qualità
frutteto, classe 3, superficie are 07,55 nonché , proprietaria del fondo individuato P_
nel N.C.T. del Comune di Quarto (NA), al foglio . 16, plla n. 1699, qualità Frutteto, Class 3,
superficie are 08,96 come da contratto di compravendita del 27/7/2018 ( cfr in tema di legittimazione e titolarità passiva in base all'oggetto delle domande sent Cass n.458/2016, n
17602/2015, ) . Chiarite le titolarità attive e passive, verificate anche dal C.T.U. agronomo nella Persona_1
sua perizia del 5/12/2024, deve osservarsi che i rassegnano le conclusioni Controparte_5
sopra riportate assumendo che l'immobile p.lla 1009 è sottoposto ad un fondo sovrastante,
adibito a frutteto, di proprietà , , identificati al Controparte_1 CP_2 P_
N.C.T. al foglio 16, p.lle 1699 e 1700 ; che detto fondo, in origine uno, era morfologicamente a gradoni;
che successivamente, il gradone sovrastante è stato sterrato e riportato sul gradone a confine con la unità immobiliare di proprietà degli attori, fino ad ottenere un livello quasi pianeggiante;
che il “fondo dominante” è utilizzato in modo improprio dai proprietari, in quanto non v'è presenza di colture o alberi da frutta, ma l'esistenza di un accesso carrabile ed inoltre,
attraverso una scala in muratura, si accede al fabbricato ubicato sulla particella limitrofa;
che in esso sono presenti un rudere e materiali di risulta residui dell'abbattimento di un piccolo corpo di fabbrica esistente che gravava di peso sul terreno;
che nella particella 1009, di proprietà di essi attori e di seguito denominato “fondo servente”, è stato costruito un muro di confine avente originariamente la funzione di separare la stessa particella dal “fondo dominante” e successivamente al livellamento del “fondo dominante” è stata ispessita la sezione dello stesso ed è stata aumentata l'altezza per assumere la funzione di muro di sostegno
(cfr relazione tecnica) affinché gli attori potessero garantirsi una protezione da un eventuale ribaltamento
del muro, provocato dalla spinta del terreno aggiunto, dalla costruzione del corpo di fabbrica e dal passaggio e sosta di autovetture e autocarri;
che durante gli eventi pluviometrici gli odierni attori lamentano danni persistenti nell'area di corte che circonda la loro proprietà, consistenti in dilavamenti di acqua e terreno che fuoriescono dai fori di areazione del muro di sostegno,
provocando grossi fastidi, disagi e danni economici costanti;
che le problematiche riscontrate dagli attori e , possono così essere descritte: nell'area di corte che circonda Parte_2 Parte_1
il fabbricato di proprietà degli attori v'è deposito di terreno e detriti;
tale situazione è generata dal defluire dell'acqua all'interno dei fori di drenaggio del muro, proveniente dal “fondo dominante”.
Esso, infatti, come innanzi accennato, è stato variato nella sua morfologia a causa di sterri e riporti artificiali che hanno posto la condizione di non permettere al terreno di assumere la sua naturale pendenza d'equilibrio; si aggiunga che lo stesso non è utilizzato all'uso agricolo e tanto è causa dei lamentati danni;
se esso fosse utilizzato per finalità a cui è destinato, l'eccesso di acqua sarebbe assorbito dalle stesse piantagioni senza defluire trascinando con sé terreno e detriti, in questo modo sarebbe impedito l'insorgere di pericolose sovrapressioni idrauliche con conseguente aumento del terreno che il muro deve sostenere;
che durante gli eventi meteorologici il terreno ed i detriti fuoriescono dai fori di areazione del muro di sostegno, adagiandosi sull'area di corte, per poi essere trascinati nei pozzetti di raccolta delle acque pluviali;
che gli attori, dunque, sono costretti ad incaricare un operaio per far ripulire i detti pozzetti nonché ad effettuare il trasporto e rifiuto dei materiali;
che detta operazione è diventata di ordinaria manutenzione, nel senso che deve essere eseguita ogni volta che si verificano eventi pluviometrici, e tanto ha determinato anche un aggravio di costi, senza considerare che il deposito dei materiali potrebbe determinare danni al sistema fognario comunale;
che dalla relazione tecnica redatta dal Geom. risulta Pt_8
che gli attori si trovano costantemente a dover sostenere costi per la pulizia dell'area di corte della proprietà, pari ad € 7.724,36; inoltre gli attori dovranno sostenere il costo per la messa in sicurezza del muro di contenimento pari ad € 10.074,38, quello per le pratiche Comunali e del
Genio Civile, pari ad € 7.500,00; che è da considerare il mancato utilizzo dell'area di corte che sarà
occupata dai contrafforti che da vita ad una voce di danno pari ad € 7.718,36. In totale il danno subito dagli attori, è di complessivi € 33.017,49, oltre IVA, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria, oltre € 500,00 per il costo della relazione tecnica di parte.
A loro volta gli attori assumono che all'interno del loro immobile, p.lla 188, a Parte_9
seguito dell'abbattimento di un manufatto murario adiacente, dalle dimensioni di mt. 4,30 x 4,30,
avvenuto in data 22.03.2018, peraltro in maniera violenta con l'ausilio di una pala meccanica, si è
determinato un movimento anomalo della struttura e si sono verificate lesioni alla muratura del disimpegno e alla controsoffittatura al piano primo;
che sono, inoltre, comparsi fenomeni infiltrativi dovuti alla presenza di fori nella muratura perimetrale in tufo che servivano all'ancoraggio ed ammorsamento sia del solaio che della muratura portante del manufatto abbattuto attraverso gli stessi, in occasione di eventi pluviometrici, l'acqua affiora all'interno degli ambienti;
che all'interno della unità immobiliare di proprietà di essi attori sono state riscontrate delle problematiche di infiltrazioni che hanno causato macchie di umidità ben visibili e screpolatura di pittura e intonaco alla parte perimetrale del disimpegno al piano primo;
tale stato di fatto ha reso insalubre e antiestetico l'ambiente; che dai sopralluoghi eseguiti risulta quanto segue: percorrendo una scala esterna condominiale presente nel cortile comune, posta in adiacenza all'immobile stesso, si evidenzia che a confine con la proprietà degli attori insiste del materiale di risulta proveniente da una costruzione in muratura di lapillo e tufo che è stata demolita in modo violento, senza adoperare le adeguate metodologie di abbattimento;
che l'immobile di proprietà è stato gravemente danneggiato da una ruspa utilizzata dai Parte_7
convenuti in data 22.03.2018 in occasione dell'abbattimento del casotto in muratura descritto;
in tale circostanza il , unitamente ad altre persone, procedeva alla demolizione del CP_1
manufatto mediante l'utilizzo di una pala meccanica con benna dentata comunemente denominata “ruspa”; che con detto macchinario il abbatteva le murature ed il CP_1
cordolo in calcestruzzo armato che sorreggeva il solaio in putrelle e tavelloni del manufatto,
saldamente ancorato al muro perimetrale della proprietà ; che tale operazione ha Parte_7
lasciato dei fori che favoriscono il passaggio dell'acqua durante gli eventi pluviometrici;
a tanto si aggiunga che la operazione di abbattimento del manufatto limitrofo ha causato sollecitazioni improvvise ed anomale di taglio/trazione, con conseguente comparsa di un preoccupante quadro fessurativo in prossimità della muratura del disimpegno e della controsoffittatura che risulta essersi staccata dalla stessa;
che tutti gli innanzi descritti danni provocati dai convenuti ai sono stati descritti in una relazione tecnica di parte e sono stati quantificati in Parte_7
complessivi € 5.869,09 oltre IVA, oltre il costo della relazione di € 400,00; che da relazioni tecniche, entrambe a firma Geom. risulta che il problema delle infiltrazioni di acqua Per_2
provenienti dal terreno di proprietà potrebbe essere risolto attraverso Parte_10
intervento di ridefinizione delle pendenze del detto terreno verso la SA Giacinto Gigante,
dunque ricreando il vecchio defluvio delle acque piovane, abbassando la quota del terreno e,
quindi del cancello scorrevole ubicato in basso lungo la detta via, oltre a creare una cunetta a ridosso del muro di contenimento con la proprietà a nord del lotto in questione, con pendenza sempre verso SA Giacinto Gigante;
in tal modo si eviterebbe il ristagno di acqua piovana che a lungo andare potrebbe creare danni ulteriori alle proprietà degli attori. Tali essendo le allegazioni attoree, la lite è di natura sostanzialmente tecnica e va risolta alla luce della documentazione prodotta e soprattutto della relazione redatta dal C.T.U. nel corso del processo, considerate però anche le risultanze dell'elaborato redatto dal medesimo ausiliario nel precedente giudizio n. 71054/2003 definito con la sentenza del Tribunale di Napoli, divenuta cosa giudicata, n. 7886/2016 intentato da ed nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_2
, ed avente ad oggetto sempre la p.lla 1009 ed attenendo, le doglianze, allo sbancamento dei
[...]
terrazzamenti presenti nella proprietà di parte convenuta e ad un innaturale deflusso delle acque provenienti anche dal deposito realizzato della in aderenza a quello dei CP_2 Parte_11
.
[...]
Il perito d'ufficio , rispettando il quesito del giudice di cui all'udienza del 17/5/2024 (“… tenuto conto anche della sua precedente perizia riportata nella sentenza n. 7886/2016 divenuta pacificamente cosa giudicata, nonché tenuto conto delle statuizioni ivi contenute, verifichi il mutamento dei luoghi rediga una planimetria chiara dei luoghi ivi comprese le proprietà di
, ricostruisca le vicende dei muri e dei fondi, chiarisca se sussistano le doglianze Parte_9
lamentate dagli attori , distinguendo le diverse proprietà e i diritti di usufrutto , precisi le cause e le percentuali di responsabilità sulla base delle modifiche apportate ai luoghi come evincibili dai documenti in atti e dalla perizia del 2016 , descriva compiutamente i lavori a farsi per eliminare i danni e il loro ammontare”) ha distinto le attività materiali oggetto del precedente giudicato, dalle eventuali modifiche apportate sui luoghi dalle parti in causa ed inoltre ha vagliato le ulteriori doglianze dei pervenendo alle pag. 105 e ss , alle seguenti conclusioni: “Con la Parte_7
presente C.T.U. invece, rispetto a quanto rilevato nella precedente C.T.U. del 2014, sono state rilevate variazioni sia all'interno della proprietà sia all'interno delle Controparte_5
attuali proprietà , ( ex intera proprietà ). Per entrambi Parte_12 CP_1
le proprietà, le variazioni riscontrate sono state tutte sopra elencate ed esaminate. Tuttavia
occorre considerare che per la proprietà nel complesso le variazioni Controparte_5
hanno riguardato: un aumento dell'altezza del muro di contenimento, passato da ml 2,70 ( rilevata nella precedente C.T.U. ), a ml 4,26 ( rilevata con la presente C.T.U.), per il primo muro posto a diretto contatto con il terrapieno della proprietà , mentre per il secondo muro posto a P_
ridosso del primo appena indicato, è stata rilevata un'altezza di ml 1,93 ed esteso per una lunghezza di ml 18,80 con una larghezza di ml 0,53. Allo stato attuale, è stato poi rilevato un secondo tratto di muro di contenimento ( prima inesistente ) con altezza di ml 4,26 e dello spessore di ml 0,47, per una lunghezza di ml 7,10 quale prolungamento del tratto di muro preesistente, per cui complessivamente l'intero muro di contenimento esteso lungo tutto il lato Sud della proprietà
, risulta esteso per una lunghezza di ml 25,90. Appare evidente che tali incrementi Parte_1
apportati al muro di contenimento, sia in altezza che in lunghezza, certamente finiscono per compromettere la stabilità propria dello stesso muro , comportando inevitabilmente maggior rischi di instabilità propria in tutte le sollecitazioni a cui sono esposte i muri di contenimento.
Considerando pure che l'intero muro di contenimento, è stato realizzato senza alcun permesso,
autorizzazione o altro da parte delle competenti autorità amministrative locali, e quindi senza presentare i dovuti calcoli di progetto relativi allo stesso muro. In pratica il casotto con annesso forno posto sul lato Sud-Ovest della proprietà , poggiava su un terrapieno il cui piano Parte_1
di calpestio risultava a circa ml 1,50 dal piano di calpestio del fondo confinante e di proprietà
, lo stesso terrapieno, si estendeva per circa ml 7,10. La presenza di detto terrapieno, P_
assicurava quindi un maggiore ancoraggio al muro di contenimento posto sulla restante parte del lato Sud della proprietà e che risultava essere non solo di lunghezza più ridotta, Parte_1
rispetto a quella attuale, ma pure di altezza inferiore rispetto a quella attuale e quindi più stabile.
La rimozione del casotto con annesso forno, ha comportato pure la rimozione del terrapieno su cui poggiavano gli stessi manufatti. Detto terrapieno, risultava con altezza di circa ml 2,76, rispetto all'attuale piano di calpestio del cortile. Da considerare che le cosiddette feritoie sono state rilevate principalmente sul nuovo tratto di muro di contenimento realizzato di recente ed in prolungamento a quello preesistente, mentre su questo ultimo, è stato rilevato che molte delle feritoie preesistenti sono state abolite. Ancora nel corso della precedente C.T.U., come già sopra indicato, Sul lato Sud-
Ovest della proprietà , veniva rilevata e risultava un casotto con annesso forno, posto Parte_1
proprio a ridosso della linea di confine, con la parete Sud, sopraelevata rispetto al piano di campagna dell'attuale fondo . Questo certamente costituiva un serio ostacolo al libero P_
deflusso delle acque piovane in eccesso provenienti dal fondo confinate posto superiormente.
Attualmente invece tale ostacolo non esiste più ed il muro di contenimento realizzato proprio là
dove prima esisteva il casotto con annesso forno, risulta con il bordo superiore, sollevato di soli 0,04 centimetri ( sul lato estremo Sud-Ovest ) dal piano di campagna del fondo , anche P_
se poi tale dislivello progressivamente aumenta man mano che ci si sposta vero il lato Est. La
rimozione del casotto con annesso forno e dello stesso terrapieno su cui poggiavano gli stessi manufatti, ha comportato inevitabilmente sia pure temporaneamente, un rientro, cioè una modesta retrocessione del fronte stesso del terrapieno del fondo , proprio per consentire P_
la realizzazione del nuovo tratto di muro di contenimento. Quindi certamente si creava una intercapedine tra il muro di contenimento appena poi realizzato ed il terrapieno del confinate fondo . La stessa intercapedine certamente veniva poi colmata con terra di riporto, il cui P_
assestamento certamente ha richiesto del tempo e magari non risulta ancora del tutto assestato,
motivo per cui si sono verificate e si possono verificare fuoriuscite di terreno dalle feritoie poste sulla parete del muro di contenimento, ma il fenomeno certamente va attenuandosi nel tempo. Del
resto le feritoie assolvono a quella che è la loro funzione propria, anzi guai se non sono predisposte.
In corso di C.T.U. anche a seguito di piogge, all'interno del cortile di proprietà dei SI.ri non sono stati rilevati residui di detriti, fango o altro. Inoltre non si Controparte_5
esclude che eventuali residui di fango o detriti, nel corso di piogge precedenti ed abbondanti, siano potuti provenire pure dall'aiuola posta all'interno del fondo sopra Parte_11
descritta, il cui lato Sud confina proprio con il cortile posto alla base del muro di contenimento e che lateralmente non risulta delimitata da cordoletto o altro, inoltre presenta una leggera pendenza proprio verso il lato Sud. Tale aiuola è stata ricavata proprio a seguito della rimozione del casotto con annesso forno e del terrapieno su cui poggiavano detti manufatti, all'interno della stessa proprietà – . Per quanto riguarda invece i fondi di parte Parte_2 Parte_1
convenuta, esistono dei manufatti all'interno della proprietà per una superficie CP_1
complessiva di mq 72,86 ed altri manufatti sono stati rilevati all'interno della proprietà P_
per una superficie complessiva di mq 36,81. In pratica la superficie coperta dovuta ai manufatti e quindi sottratta alla coltivazione e quindi al diretto assorbimento dell'acque piovane all'interno dell'ex fondo (attuale fondo + fondo ), risulta di mq CP_1 CP_1 P_
109,67. Nel corso della precedente C.T.U., veniva rilevata una superficie coperta dai manufatti di mq 210,66. Appare evidente che attualmente risulta una diminuzione della superficie coperta all'interno di quello che era il precedente fondo e dovuta ai vari manufatti rilevati, CP_1 per mq 100,99. Da considerare pure che nel corso della attuale C.T.U., è stato rilevato che la prima lenza di terreno all'intero del fondo e posta a diretto confine con la proprietà P_
, presenta una vistosa pendenza vero il lato Est, cioè verso la strada di accesso, il cui Parte_1
piano di campagna risulta poi sottoposto rispetto al bordo superiore del muro di contenimento di proprietà che nel suo interno, vi sono stati ricavati due canali di Controparte_5
raccolta delle acque piovane, che confluiscono e convogliano in un unico punto di raccolta dove poi attraverso un apposito tubo di plastica interrato e del diametro di ml 0,10, convogliano sulla strada di accesso. Eventualmente le acque dovessero tracimare dai canali sopra indicati, comunque finiscono poi per defluire verso la strada di accesso. Quindi ritengo che allo stato attuale sussistono le condizioni sufficiente perché le acque piovane in eccesso, provenienti dai fondi e Parte_13
posti più a monte , una volta confluiti verso i canali di raccolta sopra indicati, possano P_
essere tranquillamente convogliate sulla strada di accesso e quindi allontanate dal muro di contenimento. Sulla base di quanto rilevato in corso di C.T.U. e sopra riportato, emerge che allo stato attuale, non esistono danni diretti al muro di contenimento. Circa la fuoriuscita di fango detriti dalle feritoie del nuovo muro di contenimento realizzato dai SI.ri Parte_11
certamente subito dopo la realizzazione del muro di contenimento sono stati di
[...]
maggiore entità a causa di un assestamento progressivo della terra di riporto posta a ridosso della parete del muro all'interno della Prop. e che con il tempo tendono ad attenuarsi, P_
ammesso che tali residui di fango o detriti provengono esclusivamente dalle feritoie del muro.
Certamente il muro così come si presenta, non desta sicurezza alcuna, proprio perché realizzato senza alcuna autorizzazione da parte delle competenti autorità Tecnico-amministrative locali, ma soprattutto proprio perché realizzato senza l'approvazione dei calcoli di progetto relativi al dimensionamento dello stesso. Ma in tutto questo, emerge in maniera chiara, che le responsabilità
di quanto tutto verificatosi e che possa verificarsi, sono esclusivamente dei SI.ri Parte_11
proprio perchè hanno portato variazioni di notevole entità all'interno della loro
[...]
proprietà ed a confine con la proprietà che risulta sopraelevata, come pure quella del P_
SI. , rispetto alla proprietà di parte attrice. Logicamente quanto sopra riportato, CP_1
fa riferimento a quanto tutto rilevato e riscontrato allo stato attuale. In un futuro, magari tutto può cambiare a seguito di eventuali variazioni che possono comportare ulteriori aggiunte o detrazioni nelle proprietà delle rispettive parti in causa. Per quanto riguarda invece la proprietà
– , è da considerare che la parte attrice lamenta danni al fabbricato di sua Pt_4 Pt_3
proprietà, a seguito della rimozione di un casotto prima posto all'interno della proprietà , P_
a ridosso della parete del fabbricato di sua proprietà. Da considerare che in pratica si è trattato della rimozione di un modestissimo casotto, anzi di una parte del casotto preesistente, in quanto una parte già era stata demolita da parte dei SI.ri a seguito della Controparte_5
rimozione dei manufatti posti all'interno della loro proprietà, della rimozione di un terrapieno e della realizzazione di un muro di contenimento. In pratica si trattava di un casotto delle dimensioni di ml 4,30 x 2,80 con altezza interna di circa ml 2,85 . Lo stesso casotto, risultava in aderenza al fabbricato della SI.ra , ma non appoggiato. La demolizione del casotto sembra che veniva Pt_4
fatta facendo uso di un escavatore, certamente di modeste dimensioni. Gli stessi residui del casotto, sono quelli ancora riscontrati sul posto e sopra indicati. Alla parete esterna del fabbricato di proprietà della Sg.ra , non risultano danni di alcun tipo, è stato semplicemente rilevato il Pt_4
distacco di una piccola parte di intonaco di dimensioni assai modeste ml 0,35 x 0,25, anche se non
è stato accertate in quale circostanza si verificava il distacco di tale parte di intonaco. Inoltre non risultano graffi, lesioni o altro che dimostrino che la pila dell'escavatore sia venuta a contatto con la parete del fabbricato. Si è trattato quindi della demolizione di un manufatto di più che modeste dimensioni, il cui crollo, certamente non poteva provocare gli effetti di un tremolio o di un terremoto tale da compromettere la stabilità del fabbricato di proprietà della SI.ra . Anzi Pt_4
in proposito occorre segnalare che gli immobili in esame, risultano in un'area che negli ultimi anni
è interessata da continue scosse di terremoto vero e proprio, causa il bradisismo della vicino
ZU (NA). Inoltre non sono stati rilevati segni di infiltrazioni di acqua provenienti dal fondo di proprietà della SI.ra , sulla parete interrata dello stesso fabbricato e tanto meno sulla P_
parete esterna di questo ultimo. In pratica sulla parete esterna del fabbricato di proprietà della
SI.ra non sono stati rilevati segni alcuni di inumidimento, rigonfiamenti di Parte_4
intonaco, di infiltrazione alcuna o altro, sia nella parte interrate e controllata tramite lo scavo eseguito, sia nella parte superiore al piano di campagna del fondo di proprietà della SI.ra
. Appare evidente che le infiltrazioni di acqua, con conseguente inumidimento alla P_
parete interna del fabbricato di proprietà della SI.ra , siano dovuti proprio ad infiltrazioni Pt_4 di acqua provenienti dal terrazzo posto superiormente al fabbricato, il quale si presenta calpestabile, ricoperto da mattonelle, come già sopra indicato.”.
Ora, se si valuta che non può essere oggetto della presente decisone tutto ci che è coperto dal giudicato della sentenza n 7886/2016, che sussiste la titolarità passiva in capo sia ai Parte_14
che alla essendo interessate tutte le p.lle a monte dei fondi attorei ed avendo ad
[...] P_
oggetto, la causa, fatti anche antecedenti al trasferimento di una parte del fondo alla , P_
che il C.T.U. chiamato a chiarimenti prima del deposito della relazione e con riferimento alle modalità di svolgimento delle indagini, all'udienza del 12/11/2024, ha chiarito che: “Il padre della era presente sui fondi della figlia e ho sempre evitato di fare polemiche con le parti e alla P_
fine aveva una delega La presenza di non ha inciso sugli Controparte_6 Controparte_6
accertamenti Prima di eseguire il rilievo topografico ho eseguito accertamenti preliminari per individuare i vertici da rilevare e li ho evidenziati con vernice rossa Il rilievo altimetrico non era necessario per rispondere ai quesiti Lo stato dei luoghi è cambiato nella proprietà solo nel P_
senso che è stato rimosso un massetto di cemento e tale azione, positiva, consente al terreno di assorbire acqua in eccesso e poi è stato realizzato un massetto in cemento alla base del fabbricato che potrebbe incidere negativamente perché una superfice non assorbe più acqua. I P_
canaletti nella proprietà già c'erano ma pieni di erba e poi sono stati sistemati in corso di P_
causa cioè liberati dall'erba nel corso della ctu. Ho acquisito documenti dalle parti invece di andare dalla PA ma non sono stati contestati dalle controparti. Mi riservo di esaminare i documenti nuovi che le parti mi depositeranno con le note critiche .Quanto alle foto , preciso che ho memorizzato lo stato dei luoghi all'inizio delle operazioni per sono in grado di descrivere tutti i mutamenti nel corso della perizia come apportati dalle parti . Quanto ai collaboratori i CTP hanno collaborato ma ho controllato tutte le operazioni e sarò preciso nella relazione. Preciso che per misurare l'altezza delle scarpate i ho utilizzato un LONGIMETRO .Mi riservo di chiarire tutto nella relazione.”, può
senz'altro concludersi nel senso che anche a seguito di opere e lavori edili posti in essere nelle p.lle di proprietà di tutte le parti in causa, ad oggi non risultano sussistere danni o pericoli nelle proprietà attoree imputabili ai convenuti e alla e comunque all'attuale stato delle P_
particelle 1699 e 1700, di tal che non sussistono i presupposti per l'accoglimento né delle domande avanzate da di né delle domande avanzate da Controparte_5 Parte_9 relativamente alle quali non risulta appurato che la causa sia da rinvenirsi nelle proprietà
. Parte_15
Quanto alle spese di lite, di C.T.U., liquidate come nel separato decreto, vanno poste a carico di tutte le parti costituite in parti uguali mentre le altre spese di lite vanno in toto compensate stante il rigetto delle domande ma anche il mutamento dello stato dei luoghi in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta le domande .
Pone le spese di C.T.U. liquidate come nel separato decreto, a carico di tutte le parti costituite in parti uguali e compensa le altre spese di lite.
Napoli 9/5/2025 IL G.U.