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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 05/11/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 87 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), residenti a [...]; C.F._2
(c.f. ), residente ad Arborea Parte_3 C.F._3
(OR) e (c.f. , residente a Parte_4 C.F._4
BI (OR), tutti elettivamente domiciliati a Cagliari, presso l'avv. Andrea
Dedoni che, unitamente all'avv. Ibba Marcello, li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, appellanti contro
(p.i. ), con sede a Cagliari ed Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 23 elettivamente domiciliata a Oristano, presso l'avv. Enrico Maria Meloni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti, appellata
e contro
(p.i. ), con sede legale a Conegliano Controparte_2 P.IVA_2
(TV), e per essa, (p.i. ), con sede Controparte_3 P.IVA_3
legale a Milano, elettivamente domiciliata a Cagliari, presso l'avv. Micaela
Monni, rappresentata e difesa dall'avv. Arnaldi Andrea Davide in virtù di procura alle liti in atti, appellata
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Cagliari n.330/20: Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi sopra esposti:
In via preliminare:
1) accertata la sussistenza di gravi motivi, sospendere ai sensi dell'art.649
c.p.c., la provvisoria esecuzione accordata al decreto ingiuntivo n.119/16 emesso dal Tribunale Civile di Oristano, ovvero in caso di mancato accoglimento dell'istanza, procedere alla sospensione parziale del decreto ingiuntivo fino alla concorrenza della somma di €.195.430,99;
Nel merito in via principale:
2) dichiarare la nullità degli atti di fideiussione sottoscritti dagli odierni pagina 2 di 23 opponenti e per l'effetto rigettare l'avversa domanda fatta valere in sede monitoria in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via subordinata:
3) rigettare l'avversa domanda fatta valere in sede monitoria in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
4) accertare la reale situazione contabile del conto corrente n.0861/40314 del intestato alla nonché il reale saldo Controparte_1 Parte_5
del conto corrente, previa eliminazione degli interessi non dovuti, anche per capitalizzazione anatocistica, eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, delle spese forfettarie e ogni altra commissione bancaria e dei giorni di valuta non espressamente pattuiti;
5) per l'effetto determinare l'effettiva somma dovuta dagli opponenti nei limiti delle garanzie fideiussorie prestate;
In ogni caso:
6) con vittoria di spese e competenze del giudizio, per le quali si chiede fin da ora la distrazione in favore dei sottoscritti difensori.
Nell'interesse del voglia la Corte d'appello Controparte_1
adita, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, previe tutte le opportune declaratorie:
In via preliminare:
1. dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 345 c.p.c.;
pagina 3 di 23 In via principale:
2. rigettare l'appello perché infondato, in fatto ed in diritto.
In via subordinata, in accoglimento delle domande formulate in primo grado, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni formulate dal voglia Controparte_1
I. in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli opponenti, nella loro qualità di fideiussori omnibus a prima richiesta, a far valere e a esercitare diritti facenti capo al debitore garantito nei confronti del di lui creditore, in quanto estranei alla propria sfera giuridica e, pertanto, a sollevare questioni in merito alla legittimità della pretesa e alla corretta determinazione del saldo debitorio, non sollevate dal debitore;
II. in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda di parte opponente per decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto, nonché in considerazione delle ulteriori eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado;
III. in via pregiudiziale e/o preliminare subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., in subordine decennale ordinaria, di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di storno/o di riaccredito contabile e/o di rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti e/o versamenti costituenti pagamento che la controparte assume essere indebiti e/o illegittimi, con riguardo al conto pagina 4 di 23 corrente n. 0861/40314 dedotto in giudizio, risalenti ad oltre cinque anni, in subordine dieci, dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e, pertanto, anteriori rispettivamente al 21.06.2011, in subordine al
21.06.2006; in specie dovranno dichiararsi prescritte le avverse domande con riguardo agli addebiti e/o accrediti e/o versamenti che costituiscono pagamento avvenuti per i titoli contestati ex adverso, ossia per interessi, capitalizzazione trimestrale, commissioni, valute, spese e per qualsivoglia ulteriore titolo, per l'inutile decorso del quinquennio, in subordine del decennio, decorrente da ciascun pagamento a seguito del quale abbia avuto luogo l'attribuzione di somme in favore della banca per ciascun titolo contestato da controparte, avvenuto per mezzo di addebiti/versamenti e/o accrediti su conto passivo;
ovvero, per i periodi in cui il rapporto era assistito da apertura di credito, a mezzo delle rimesse extrafido solutorie, nella loro integrità o per la parte di esse che rivestisse natura solutoria, secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la Sentenza n. 24418/2010; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. degli interessi creditori eventualmente maturati in favore del correntista sulle somme che, in denegata ipotesi, fossero acclarate da decontare dal saldo debitorio;
IV. nel merito, dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, rigettare ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, anche istruttoria, per tutti i motivi eccepiti e dedotti, confermando in ogni caso, il D.I. opposto;
V. in denegata ipotesi, in ogni caso, condannare gli opponenti al pagamento a favore della banca delle somme che risulteranno dovute, come precisate nel ricorso per decreto ingiuntivo, nel presente atto e in corso di causa, o, in pagina 5 di 23 subordine, della somma eventualmente diversa, maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso del giudizio, tenuto conto delle prescrizioni sopra eccepite e tenuto conto nel ricalcolo di tutti gli importi dovuti a titolo di interessi convenzionali e in forza della altre condizioni contrattuali vigenti tra le parti, a favore del quantomeno dal 12.03.2010 Controparte_1
all'attualità – diritto in relazione al quale, per quanto necessario, si formula espressa eccezione riconvenzionale – in deteriore ipotesi, nella misura non contestata, per le ragioni tutte di cui alla precedente parte motiva, in tutti i casi, con interessi e oneri di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze professionali con riguardo a entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, oneri contribuitivi e fiscali.
Nell'interesse di voglia la Corte d'Appello adita, ogni Controparte_2
contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione:
in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 313/2020 (Tribunale di Oristano) e, dunque, il decreto ingiuntivo n. 119/16 (Tribunale di Oristano);
- dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 348-bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 313/2020 (Tribunale di Oristano) e, dunque, il decreto ingiuntivo n. 119/16 (Tribunale di Oristano);
- in ogni caso, rigettare l'avversa richiesta di sospensione, parziale e/o totale, dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 313/2020 (Tribunale di Oristano) e, dunque, del decreto ingiuntivo n. 119/16 (Tribunale di Oristano), per assenza pagina 6 di 23 dei presupposti di legge;
nel merito:
- respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dagli Appellanti con il presente Atto di citazione in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza n. 313/2020 emessa dal Tribunale di Oristano del 13 luglio 2020, pubblicata il 15 luglio
2020 e, dunque, il decreto ingiuntivo n. 119/16 (Tribunale di Oristano);
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse accogliere uno qualsiasi dei motivi di appello formulati dagli
Appellanti, accogliere le conclusioni già assunte da Controparte_1
nel giudizio di primo grado – da intendersi integralmente ritrascritte - anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta
Corte in ogni caso - con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Col decreto ingiuntivo n. 938 del 13 aprile 2016, il Tribunale di
Oristano ingiunse a , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4
, in qualità di fideiussori della il pagamento, in Parte_2 Parte_5
favore del di euro 271.425,76, oltre agli interessi al Controparte_1
tasso legale maturati a decorrere dal 4 giugno 2014 sino all'effettivo pagamento nonché delle spese della procedura monitoria, importo corrispondente all'esposizione debitoria maturata dalla società in relazione al conto corrente bancario n. 0861/40314, acceso presso la filiale del CP_1
pagina 7 di 23 di Oristano. CP_1
Nel ricorso monitorio, il dichiarò di avere proceduto al Controparte_1
ricalcolo delle somme dovute, provvedendo alla rettifica del saldo passivo finale mediante l'applicazione del tasso legale in luogo di quello convenzionale, alla neutralizzazione degli effetti della capitalizzazione periodica degli interessi nonché all'esclusione delle commissioni di massimo scoperto in ragione del mancato reperimento della documentazione contrattuale contenente la regolamentazione pattizia applicabile al periodo compreso tra il
19 luglio 1996 e il 12 marzo 2010 e all'applicazione delle condizioni pattuite per iscritto per il periodo successivo.
Gli ingiunti proposero opposizione, contestando, in particolare, la correttezza del conteggio effettuato dalla banca, in quanto basato sull'applicazione del tasso legale e non già dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., nonché l'indebita applicazione dei giorni valuta, in quanto, in assenza di una specifica pattuizione scritta, si sarebbero dovuti trovare applicazione i criteri di decorrenza stabiliti dall'art. 120 T.U.B.
Il resistette, eccependo -per quanto rileva in questa sede- Controparte_1
il difetto di legittimazione attiva degli opponenti in merito alla formulazione di eccezioni relative al rapporto principale, atteso che al fideiussore a prima richiesta non sarebbe consentito esercitare diritti facenti capo al debitore garantito sulla base della loro estraneità alla sua sfera giuridica.
Con la sentenza n. 313, pubblicata il 15 luglio 2020, il Tribunale rigettò
l'opposizione.
Rilevato che, solo con la comparsa conclusionale, gli opponenti avevano pagina 8 di 23 sollevato la questione di nullità (totale o parziale) delle fideiussioni omnibus da loro rilasciate in quanto redatte sulla base dello schema ABI e in quanto tali contrarie al divieto in intese anticoncorrenziali sancito dall'art. 2 della L.
287/1990, il Tribunale dichiarò l'inammissibilità dell'eccezione.
Il rilievo d'ufficio di eventuali nullità negoziali -spiego il giudice- presuppone il requisito della rituale acquisizione in giudizio gli elementi e i documenti dai quali emergano i relativi presupposti, mentre, nel caso di specie, gli opponenti non avevano tempestivamente prodotto in giudizio né la copia del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza sull'accertamento dell'infrazione, né il parere dell'AGCM al quale esso aveva prestato adesione né di contratti o negozi a valle che costituiscono applicazione di quelle intese illecite concluse a monte.
Pur ritenuta la legittimazione degli attori in opposizione, in ragione degli innegabili riflessi sull'obbligazione descritta come solidale, il primo giudice rigettò l'opposizione sull'assunto che:
• dal contenuto delle clausole previste nei contratti del 22 luglio 1996 da loro sottoscritti emergesse la qualificazione della garanzia alla stregua di contratto autonomo;
• conseguentemente, gli opponenti non potessero sollevare eccezioni volte a contestare la misura del credito, riservate unicamente alla società correntista e a eventuali fideiussori (tenuti alla stessa prestazione dovuta dal debitore principale e nell'ambito di un rapporto caratterizzato dalla accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale), e non venendo in rilievo, nella pagina 9 di 23 fattispecie, profili di contrarietà a norme imperative.
In merito alla qualificazione del negozio in questione, attraverso un articolato richiamo alla giurisprudenza legittimità e prescindendo dichiaratamente dal nomen juris utilizzato e dalla espressa esclusione della possibilità di formulare eccezioni ai sensi dell'art. 1945 c.c., il primo giudice qualificò il negozio come contratto autonomo di garanzia alla luce di un'interpretazione sistematica delle clausole ivi contenute, principalmente negli artt. 2, 6, 7, 8 e 10, tutte insieme volte a far venire meno il nesso di accessorietà.
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2. Contro la senza hanno proposto impugnazione i . Parte_6
2.1 Con un primo motivo di impugnazione, hanno censurato l'erronea ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento al rigetto, per insufficienza della documentazione versata in atti, dell'eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione omnibus stipulata sulla base dello schema ABI.
A sostegno della doglianza, gli appellanti hanno diffusamente richiamato le posizioni di legittimità sul tema e ribadito come le clausole che impongono maggiori oneri a carco del garante siano affette da nullità; ancora hanno eccepito come lo schema della fideiussione omnibus sia contrastante con l'art.2, secondo comma, lett. a), l. n. 287/1990 e come, pertanto, non sia necessario il deposito del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza o del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini dell'accertamento della nullità, come erroneamente ritenuto dal primo giudice.
2.2 Con un secondo motivo, l'appellante ha denunciato l'errata pagina 10 di 23 qualificazione del rapporto negoziale come contratto autonomo di garanzia con conseguente violazione della disciplina della fideiussione ex artt. 1936 e ss c.c.
Tale qualificazione del rapporto negoziale dal primo giudice -hanno argomentato gli appellanti- aveva precluso l'esame delle eccezioni di merito sollevate con l'atto di opposizione che, invece, nel caso di corretta qualificazione come fideiussione, avrebbero potuto essere oggetto di accertamento giudiziale.
Richiamata la differente natura della garanzia nominale tipica disciplinata dagli artt. 1936 ss. (solidarietà e l'accessorietà rispetto al rapporto principale) rispetto alla figura giurisprudenziale del contratto autonomo di garanzia (che si caratterizza proprio per l'assenza di tali caratteristiche), gli appellanti hanno eccepito come il primo giudice avesse ignorato diverse disposizioni contrattuali incompatibili con la configurazione del negozio come contratto autonomo di garanzia e hanno suggerito, sulla scorta dell'insegnamento di legittimità, come, ai fini della configurabilità del contratto autonomo di garanzia, non sia decisivo l'impiego o meno delle espressioni a semplice richiesta o a prima richiesta del creditore essendo, invece, fondamentale l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, che può ricavarsi dalla simultanea presenza delle clausole di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, idonee a qualificare il negozio quale contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibili con l'accessorietà, caratteristica della fideiussione.
Sottolineato come, nel caso di specie, mancasse una clausola del tipo senza eccezioni o equivalente, gli appellanti hanno esaminato il senso e la portata delle clausole nn. 4, 6, 7, 8, 9 e 10, al fine di sottolineare come il giudice di pagina 11 di 23 primo grado avesse forzato la loro interpretazione in senso favorevole alla qualificazione come contratto autonomo di garanzia, trascurando altre clausole che avrebbero deposto per la configurazione del contratto in termini di fideiussione.
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3. Il ha resistito in giudizio. Controparte_1
Al fine di resistere anche essa all'appello, con comparsa depositata in data
1° giugno 2021, è intervenuta nel giudizio in qualità di Controparte_2
cessionaria da di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti Controparte_4
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, fra cui quello vantato nei confronti della Parte_5
L'intervenuta ha richiamato tutte le difese, domande, eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio da parte della cedente Controparte_1
riproponendole anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
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4. Tenuta la causa a decisione una prima volta, il Collegio l'ha rimessa in lettura con ordinanza 8 gennaio 2010, con la quale è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione del saldo di conto corrente alla data del
30 aprile 2014.
Espletata la c.t.u., la causa è stata, nuovamente, tenuta a decisione dalla
Corte sulle conclusioni trascritte (per quanto riguarda la si è tenuto CP_2
conto delle conclusioni della comparsa di costituzione, perché quelle depositate in data 9 giugno 2025 sono, all'evidenza, riferibili a un altro procedimento pendente avanti ad altro giudice).
pagina 12 di 23 * * *
5. Il primo motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno lamentato il mancato riconoscimento della nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti in favore del per asserita violazione della normativa Controparte_1
antitrust, è inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 30 dicembre
2021, n. 41994, hanno chiarito che i contratti di fideiussione a valle delle intese anticoncorrenziali accertate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato sono affetti da nullità parziale, limitatamente alle clausole che riproducono quelle dichiarate contrarie all'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 287/1990 e all'art. 101 TFUE.
Tale nullità opera ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della medesima legge e dell'art. 1419 c.c., con la conseguenza che:
1. il contratto di fideiussione conserva validità ed efficacia, salvo che il garante dimostri che, in assenza delle clausole nulle, non avrebbe prestato la garanzia;
2. il garante non ha interesse all'accertamento della nullità parziale, ove non alleghi che, per effetto delle clausole nulle:
i. egli sia tenuto alla garanzia per il caso in cui la banca debba restituire somme già incassate (c.d. clausola di reviviscenza);
ii. sia eliminata la tutela codicistica costituita dalla decadenza della banca dalla garanzia nel caso in cui non agisca contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale
(clausola di deroga all'art. 1957 c.c.);
pagina 13 di 23 iii. egli sia tenuto alla garanzia anche se il contratto principale sia nullo o annullato (clausola di sopravvivenza).
Nel caso di specie, gli appellanti si sono limitati a dedurre la coincidenza formale dei contratti di fideiussione con lo schema ABI, senza allegare né tantomeno provare che:
• la sottoscrizione della garanzia non sarebbe avvenuta in assenza delle clausole nulle;
• per effetto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI la banca abbia tratto un vantaggio concreto e ingiustificato dalla presenza delle clausole nulle, con conseguente compressione dei loro diritti (ad esempio di regresso, di surroga o di opposizione).
Tale carenza di allegazioni e di prova comporta l'assenza di un interesse concreto e attuale all'accertamento della nullità parziale, ai sensi dell'art. 100
c.p.c., con conseguente inammissibilità del motivo di appello.
*
6. La doglianza sollevata col secondo motivo di appello è fondata e merita accoglimento (seppur non valga a giustificare l'accoglimento dell'impugnazione, dovendo essere confermata la sentenza di primo grado, per quanto verrà indicato al par. 7).
Richiamata la differenza ontologica tra la garanzia fideiussoria e quella atipica, il primo giudice ha ritenuto, sulla base dell'interpretazione delle clausole sottoscritte dagli odierni appellanti (in particolare quelle degli artt. 2, 7
e 8), di dover ricondurre la garanzia prestata al contratto autonomo di garanzia, per assenza di un rapporto di accessorietà tra obbligazione principale della pagina 14 di 23 società correntista e obbligazione di garanzia, con conseguente incongruenza di essa rispetto allo schema fideiussorio.
Il diverso approdo interpretativo degli appellanti è condiviso da questa
Corte.
6.1 Muovendo dal consolidato insegnamento per cui il giudice di merito è chiamato a ricostruire la volontà in concreto delle parti, quale risultante dall'intero regolamento contrattuale e non da singole clausole (Cass., ord. 27 dicembre 2024, n. 34678, Cass., 9 agosto 2016, n. 16825 e Cass. 8 gennaio
2010, n. 84), occorre osservare come le clausole (di deroga alle disposizioni codicistiche) solitamente inserite nelle fideiussioni omnibus siano, in sé considerate, compatibili anche con la figura codicistica e non siano tali da comportarne la trasformazione in garanzia autonoma.
La clausola di pagamento immediato e/o a prima richiesta, usualmente presente nel testo delle garanzie bancarie, ha (alternativamente o cumulativamente) l'effetto di un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale e/o di deroga all'art. 1957
c.c., nel senso di escludere la necessità di un'azione giudiziale per evitare la decadenza prevista dalla norma, essendo sufficiente una richiesta in forma scritta (in tale senso, Cass., ord. 10 gennaio 2025, n. 678).
Come chiarito dalla Banca d'Italia nella circolare n. 55/2005, anche se volta a rendere immediatamente esigibile l'obbligazione del garante, tale clausola non esclude la possibilità per quest'ultimo di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale, secondo lo schema del solve et repete.
Siffatta clausola svolge una funzione di rafforzamento della posizione del pagina 15 di 23 creditore e, dunque, agevola il mercato del credito, senza, per ciò solo, implicare la rinuncia dei garanti a proporre le eccezioni spettanti alla debitrice principale, ai sensi dell'art. 1945 c.c., la cui opponibilità risulta soltanto spostata in avanti rispetto al pagamento, secondo lo schema del c.d. solve et repete, sul modello dell'art. 1462 c.c.
Addirittura ove accompagnata dalla previsione senza eccezioni, la clausola a prima richiesta può essere compatibile con il principio di accessorietà avuto riguardo all'intero contenuto della convenzione negoziale (come è evidenziato da Cass. Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947).
La funzione satisfattoria propria della fideiussione omnibus risulta, infatti, incongrua rispetto a una interpretazione della clausola a prima richiesta come volta a staccare completamente l'obbligazione di garanzia dall'obbligazione principale.
La clausola di deroga all'art. 1957 c.c., pertanto, non comporta automaticamente la trasformazione in una garanzia di tipo autonomo, in quanto risponde a un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale (Cass., ord. 4 dicembre 2017, n. 28943 e ord. 4 giugno 2025, n. 14945).
Il c.d. patto di reviviscenza, con cui il fideiussore si impegna a rimborsare le somme che la banca avesse incassato (dal debitore) per le obbligazioni garantite quando fosse tenuta a restituirle in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi, comporta solo l'identificazione dell'oggetto dell'obbligazione fideiussoria come tuttora riferibile al rapporto principale,
pagina 16 di 23 posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile.
Anche la clausola c.d. di sopravvivenza non intacca l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale, dal momento che per effetto di tale clausola l'obbligo del fideiussore di garantire la restituzione delle somme comunque erogate, anche se le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, non comporta che il fideiussore non possa eccepire la validità dell'obbligazione garantita, ma soltanto che l'eventuale dichiarazione di nullità non possa, all'evidenza, influire sull'obbligo di restituzione della parte capitale effettivamente erogata.
Ai fini della qualificazione della garanzia, ancora, occorre tenere conto dell'insegnamento per cui non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni (cfr. per tutte Cass., ord. 31 maggio
2025, n. 14704, e ord. 31 marzo 2021, n. 8874).
pagina 17 di 23 6.2 Nel caso di specie, più elementi militano a favore della natura accessoria della garanzia azionata.
Dall'insieme delle clausole risulta:
- prima di tutto, la natura solidale delle obbligazioni assunte dai singoli garanti rispetto a quelle della società correntista (art. 3 le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili);
- che i garanti sono tenuti immediatamente […] a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del creditore (art. 7 della lettera di fideiussione), ma tale previsione non è accompagnata da una deroga espressa al disposto dell'art. 1945 c.c. né dalla dicitura senza eccezioni;
- l'estensione della garanzia alla restituzione delle somme erogate anche in dipendenza di un'obbligazione dichiarata invalida (art. 8), assolutamente compatibile con il generale obbligo di restituzione della parte capitale effettivamente erogata.
Malgrado quanto argomentato dal primo giudice, dunque, questa Corte ritiene che dall'interpretazione dell'art.7 derivi, non la preclusione per il fideiussore di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale, bensì la possibilità di far valere i propri diritti in un momento successivo all'avvenuta escussione da parte della banca.
La garanzia assunta dai deve ricondursi, in definitiva, alla Parte_6
figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione del regime suo proprio.
*
pagina 18 di 23 7. La riconduzione della garanzia assunta dagli appellanti alla figura tipica della fideiussione impone l'esame delle eccezioni sollevate dagli opponenti in primo grado relativamente alla pretesa creditoria.
S'impone, dunque, la rideterminazione del saldo del conto corrente per cui è causa, alla luce dell'opposizione volta a paralizzare l'avversa pretesa creditoria, in quanto avente a oggetto l'accertamento della non debenza di somme applicate dalla banca in forza di clausole contrattuali inefficaci, perché mancanti di regolamentazione scritta, come invero pacificamente riconosciuto dalla banca sin dalla proposizione del ricorso monitorio.
*
Attraverso consulenza tecnica d'ufficio, questa Corte ha provveduto alla determinazione del saldo del conto corrente n. 0861/40314:
- dalla data del primo estratto conto prodotto fino al primo trimestre 2010 -atteso che, pacificamente, non risulta agli atti una regolamentazione scritta del rapporto- con applicazione del tasso legale (cfr. Cass., ord. 20 marzo 2024, n. 7420) e non del tasso ex art. 117 T.U.B. sollecitato dai garanti, senza capitalizzazione trimestrale, senza commissioni e spese di sorta nonché con la valuta del giorno dell'operazione;
- con applicazione, per il periodo successivo e fino al 30 aprile
2014, delle condizioni indicate nel documento di sintesi del 12 marzo 2010 (doc. 1 . Controparte_1
Questa Corte ritiene, infatti, non fondata la contestazione degli appellanti in ordine all'idoneità del citato documento a integrare, a termini dell'art. 117,
pagina 19 di 23 primo comma, T.U.B., un contratto bancario redatto per iscritto, sul rilievo che la sottoscrizione apposta dal cliente su tale documento non va[rrebbe] a trasformarne la natura da informativa a negoziale, ma attest[erebbe] unicamente la presa visione delle condizioni riepilogate, presupponendo
l'esistenza di un distinto e completo corpo contrattuale (pag. 11 memoria conclusionale).
Il rilievo non è condivisibile.
Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è, evidentemente, finalizzato a tutelare i clienti, anche garantendo la completezza dell'informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (così, Cass., 1° ottobre 2012, n. 16671).
In questa prospettiva, deve ritenersi che la forma scritta debba connotare, non tanto un articolato e completo regolamento contrattuale (costituente un corpus di clausole negoziali necessitate e dal più diverso contenuto –seppure sia ciò che, invero, usualmente accade) quanto piuttosto le singole pattuizioni su cui le parti del rapporto (banca e cliente) intendano fondare i rispettivi diritti e obblighi.
Conseguentemente, la circostanza che il documento prodotto dalla e CP_4
sottoscritto dalla correntista costituisca -secondo quanto indicato a pag. 1 dello stesso- il frontespizio del contratto di conto corrente [e riporti] tutte le condizioni economiche ed una selezione delle clausole non strettamente economiche, ritenute più significative, inserite nel contratto e inerenti al conto corrente di corrispondenza, ed alle condizioni generali relative al rapporto banca-cliente consente di ritenere soddisfatto il requisito di forma previsto pagina 20 di 23 dall'art. 117, primo comma, T.U.B., per ciò che le pretese creditorie della banca trovano titolo nelle clausole contenute nello scritto in questione.
Non rileva, ai fini che ci occupano, che possano non risultare dal c.d. documento di sintesi ulteriori clausole, regolanti altri aspetti del rapporto, dato che tali profili non fondano la pretesa di una delle parti in causa e, in particolare, dalla banca.
*
Precisato come nessuna delle parti abbia svolto rilievi alla c.t.u. (non sotto il profilo della metodologia applicata né sotto quello della condivisione del merito dell'accertamento), sulla base delle risultanze della consulenza risulta che il saldo debitore complessivo rettificato del conto corrente, alla data del 30 aprile 2014, ammontasse a complessivi euro 284.088,66.
Atteso che, in sede monitoria, la ricorrente aveva chiesto l'ingiunzione per la minore somma di euro 271.425,76, oltre interessi al saggio legale dal 4 giugno 2014, e non aveva proposto domanda (ma solo un'eccezione) riconvenzionale per eventuali maggiori somme a essa spettanti (capo V delle domande), il credito rimane accertato nella misura indicata nel decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente, deve essere respinto l'appello, in quanto -sia pure in forza della diversa motivazione di questa Corte- risulta condivisile la decisione di rigetto dell'opposizione pronunciata dal primo giudice.
* * *
8. Le spese devono essere regolate secondo il criterio dell'esito globale del processo.
pagina 21 di 23 , , e , in solido Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
tra loro, devono essere condannati a rifondere l'appellata delle spese del presente grado di giudizio, in quanto soccombenti.
I compensi sono liquidati ai valori medi per le prime tre fasi e al valore minimo per la fase di decisione sullo scaglione di valore euro 260.001,00-
520.000,00, con la maggiorazione prevista dall'art. 4, secondo e quarto comma,
d.m. n. 55/2014 per il numero delle parti.
Nei rapporti tra le parti, le spese di c.t.u. devono essere poste a carico degli appellanti, che, con la loro contestazione infondata, hanno reso necessaria la c.t.u.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_3
e contro la sentenza n. 313/2020 del Parte_4 Parte_2
Tribunale di Oristano;
2. condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in euro 16.470,00 per compensi ed euro 14.823,00 per la maggiorazione per il numero delle parti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. e le spese di c.t.u. eventualmente anticipate;
pagina 22 di 23 3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 4 novembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 87 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), residenti a [...]; C.F._2
(c.f. ), residente ad Arborea Parte_3 C.F._3
(OR) e (c.f. , residente a Parte_4 C.F._4
BI (OR), tutti elettivamente domiciliati a Cagliari, presso l'avv. Andrea
Dedoni che, unitamente all'avv. Ibba Marcello, li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, appellanti contro
(p.i. ), con sede a Cagliari ed Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 23 elettivamente domiciliata a Oristano, presso l'avv. Enrico Maria Meloni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti, appellata
e contro
(p.i. ), con sede legale a Conegliano Controparte_2 P.IVA_2
(TV), e per essa, (p.i. ), con sede Controparte_3 P.IVA_3
legale a Milano, elettivamente domiciliata a Cagliari, presso l'avv. Micaela
Monni, rappresentata e difesa dall'avv. Arnaldi Andrea Davide in virtù di procura alle liti in atti, appellata
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Cagliari n.330/20: Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi sopra esposti:
In via preliminare:
1) accertata la sussistenza di gravi motivi, sospendere ai sensi dell'art.649
c.p.c., la provvisoria esecuzione accordata al decreto ingiuntivo n.119/16 emesso dal Tribunale Civile di Oristano, ovvero in caso di mancato accoglimento dell'istanza, procedere alla sospensione parziale del decreto ingiuntivo fino alla concorrenza della somma di €.195.430,99;
Nel merito in via principale:
2) dichiarare la nullità degli atti di fideiussione sottoscritti dagli odierni pagina 2 di 23 opponenti e per l'effetto rigettare l'avversa domanda fatta valere in sede monitoria in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via subordinata:
3) rigettare l'avversa domanda fatta valere in sede monitoria in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
4) accertare la reale situazione contabile del conto corrente n.0861/40314 del intestato alla nonché il reale saldo Controparte_1 Parte_5
del conto corrente, previa eliminazione degli interessi non dovuti, anche per capitalizzazione anatocistica, eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, delle spese forfettarie e ogni altra commissione bancaria e dei giorni di valuta non espressamente pattuiti;
5) per l'effetto determinare l'effettiva somma dovuta dagli opponenti nei limiti delle garanzie fideiussorie prestate;
In ogni caso:
6) con vittoria di spese e competenze del giudizio, per le quali si chiede fin da ora la distrazione in favore dei sottoscritti difensori.
Nell'interesse del voglia la Corte d'appello Controparte_1
adita, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, previe tutte le opportune declaratorie:
In via preliminare:
1. dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 345 c.p.c.;
pagina 3 di 23 In via principale:
2. rigettare l'appello perché infondato, in fatto ed in diritto.
In via subordinata, in accoglimento delle domande formulate in primo grado, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni formulate dal voglia Controparte_1
I. in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli opponenti, nella loro qualità di fideiussori omnibus a prima richiesta, a far valere e a esercitare diritti facenti capo al debitore garantito nei confronti del di lui creditore, in quanto estranei alla propria sfera giuridica e, pertanto, a sollevare questioni in merito alla legittimità della pretesa e alla corretta determinazione del saldo debitorio, non sollevate dal debitore;
II. in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda di parte opponente per decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto, nonché in considerazione delle ulteriori eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado;
III. in via pregiudiziale e/o preliminare subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., in subordine decennale ordinaria, di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di storno/o di riaccredito contabile e/o di rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti e/o versamenti costituenti pagamento che la controparte assume essere indebiti e/o illegittimi, con riguardo al conto pagina 4 di 23 corrente n. 0861/40314 dedotto in giudizio, risalenti ad oltre cinque anni, in subordine dieci, dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e, pertanto, anteriori rispettivamente al 21.06.2011, in subordine al
21.06.2006; in specie dovranno dichiararsi prescritte le avverse domande con riguardo agli addebiti e/o accrediti e/o versamenti che costituiscono pagamento avvenuti per i titoli contestati ex adverso, ossia per interessi, capitalizzazione trimestrale, commissioni, valute, spese e per qualsivoglia ulteriore titolo, per l'inutile decorso del quinquennio, in subordine del decennio, decorrente da ciascun pagamento a seguito del quale abbia avuto luogo l'attribuzione di somme in favore della banca per ciascun titolo contestato da controparte, avvenuto per mezzo di addebiti/versamenti e/o accrediti su conto passivo;
ovvero, per i periodi in cui il rapporto era assistito da apertura di credito, a mezzo delle rimesse extrafido solutorie, nella loro integrità o per la parte di esse che rivestisse natura solutoria, secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la Sentenza n. 24418/2010; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. degli interessi creditori eventualmente maturati in favore del correntista sulle somme che, in denegata ipotesi, fossero acclarate da decontare dal saldo debitorio;
IV. nel merito, dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, rigettare ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, anche istruttoria, per tutti i motivi eccepiti e dedotti, confermando in ogni caso, il D.I. opposto;
V. in denegata ipotesi, in ogni caso, condannare gli opponenti al pagamento a favore della banca delle somme che risulteranno dovute, come precisate nel ricorso per decreto ingiuntivo, nel presente atto e in corso di causa, o, in pagina 5 di 23 subordine, della somma eventualmente diversa, maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso del giudizio, tenuto conto delle prescrizioni sopra eccepite e tenuto conto nel ricalcolo di tutti gli importi dovuti a titolo di interessi convenzionali e in forza della altre condizioni contrattuali vigenti tra le parti, a favore del quantomeno dal 12.03.2010 Controparte_1
all'attualità – diritto in relazione al quale, per quanto necessario, si formula espressa eccezione riconvenzionale – in deteriore ipotesi, nella misura non contestata, per le ragioni tutte di cui alla precedente parte motiva, in tutti i casi, con interessi e oneri di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze professionali con riguardo a entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, oneri contribuitivi e fiscali.
Nell'interesse di voglia la Corte d'Appello adita, ogni Controparte_2
contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione:
in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 313/2020 (Tribunale di Oristano) e, dunque, il decreto ingiuntivo n. 119/16 (Tribunale di Oristano);
- dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art. 348-bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 313/2020 (Tribunale di Oristano) e, dunque, il decreto ingiuntivo n. 119/16 (Tribunale di Oristano);
- in ogni caso, rigettare l'avversa richiesta di sospensione, parziale e/o totale, dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 313/2020 (Tribunale di Oristano) e, dunque, del decreto ingiuntivo n. 119/16 (Tribunale di Oristano), per assenza pagina 6 di 23 dei presupposti di legge;
nel merito:
- respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dagli Appellanti con il presente Atto di citazione in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza n. 313/2020 emessa dal Tribunale di Oristano del 13 luglio 2020, pubblicata il 15 luglio
2020 e, dunque, il decreto ingiuntivo n. 119/16 (Tribunale di Oristano);
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse accogliere uno qualsiasi dei motivi di appello formulati dagli
Appellanti, accogliere le conclusioni già assunte da Controparte_1
nel giudizio di primo grado – da intendersi integralmente ritrascritte - anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta
Corte in ogni caso - con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Col decreto ingiuntivo n. 938 del 13 aprile 2016, il Tribunale di
Oristano ingiunse a , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4
, in qualità di fideiussori della il pagamento, in Parte_2 Parte_5
favore del di euro 271.425,76, oltre agli interessi al Controparte_1
tasso legale maturati a decorrere dal 4 giugno 2014 sino all'effettivo pagamento nonché delle spese della procedura monitoria, importo corrispondente all'esposizione debitoria maturata dalla società in relazione al conto corrente bancario n. 0861/40314, acceso presso la filiale del CP_1
pagina 7 di 23 di Oristano. CP_1
Nel ricorso monitorio, il dichiarò di avere proceduto al Controparte_1
ricalcolo delle somme dovute, provvedendo alla rettifica del saldo passivo finale mediante l'applicazione del tasso legale in luogo di quello convenzionale, alla neutralizzazione degli effetti della capitalizzazione periodica degli interessi nonché all'esclusione delle commissioni di massimo scoperto in ragione del mancato reperimento della documentazione contrattuale contenente la regolamentazione pattizia applicabile al periodo compreso tra il
19 luglio 1996 e il 12 marzo 2010 e all'applicazione delle condizioni pattuite per iscritto per il periodo successivo.
Gli ingiunti proposero opposizione, contestando, in particolare, la correttezza del conteggio effettuato dalla banca, in quanto basato sull'applicazione del tasso legale e non già dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., nonché l'indebita applicazione dei giorni valuta, in quanto, in assenza di una specifica pattuizione scritta, si sarebbero dovuti trovare applicazione i criteri di decorrenza stabiliti dall'art. 120 T.U.B.
Il resistette, eccependo -per quanto rileva in questa sede- Controparte_1
il difetto di legittimazione attiva degli opponenti in merito alla formulazione di eccezioni relative al rapporto principale, atteso che al fideiussore a prima richiesta non sarebbe consentito esercitare diritti facenti capo al debitore garantito sulla base della loro estraneità alla sua sfera giuridica.
Con la sentenza n. 313, pubblicata il 15 luglio 2020, il Tribunale rigettò
l'opposizione.
Rilevato che, solo con la comparsa conclusionale, gli opponenti avevano pagina 8 di 23 sollevato la questione di nullità (totale o parziale) delle fideiussioni omnibus da loro rilasciate in quanto redatte sulla base dello schema ABI e in quanto tali contrarie al divieto in intese anticoncorrenziali sancito dall'art. 2 della L.
287/1990, il Tribunale dichiarò l'inammissibilità dell'eccezione.
Il rilievo d'ufficio di eventuali nullità negoziali -spiego il giudice- presuppone il requisito della rituale acquisizione in giudizio gli elementi e i documenti dai quali emergano i relativi presupposti, mentre, nel caso di specie, gli opponenti non avevano tempestivamente prodotto in giudizio né la copia del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza sull'accertamento dell'infrazione, né il parere dell'AGCM al quale esso aveva prestato adesione né di contratti o negozi a valle che costituiscono applicazione di quelle intese illecite concluse a monte.
Pur ritenuta la legittimazione degli attori in opposizione, in ragione degli innegabili riflessi sull'obbligazione descritta come solidale, il primo giudice rigettò l'opposizione sull'assunto che:
• dal contenuto delle clausole previste nei contratti del 22 luglio 1996 da loro sottoscritti emergesse la qualificazione della garanzia alla stregua di contratto autonomo;
• conseguentemente, gli opponenti non potessero sollevare eccezioni volte a contestare la misura del credito, riservate unicamente alla società correntista e a eventuali fideiussori (tenuti alla stessa prestazione dovuta dal debitore principale e nell'ambito di un rapporto caratterizzato dalla accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale), e non venendo in rilievo, nella pagina 9 di 23 fattispecie, profili di contrarietà a norme imperative.
In merito alla qualificazione del negozio in questione, attraverso un articolato richiamo alla giurisprudenza legittimità e prescindendo dichiaratamente dal nomen juris utilizzato e dalla espressa esclusione della possibilità di formulare eccezioni ai sensi dell'art. 1945 c.c., il primo giudice qualificò il negozio come contratto autonomo di garanzia alla luce di un'interpretazione sistematica delle clausole ivi contenute, principalmente negli artt. 2, 6, 7, 8 e 10, tutte insieme volte a far venire meno il nesso di accessorietà.
*
2. Contro la senza hanno proposto impugnazione i . Parte_6
2.1 Con un primo motivo di impugnazione, hanno censurato l'erronea ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento al rigetto, per insufficienza della documentazione versata in atti, dell'eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione omnibus stipulata sulla base dello schema ABI.
A sostegno della doglianza, gli appellanti hanno diffusamente richiamato le posizioni di legittimità sul tema e ribadito come le clausole che impongono maggiori oneri a carco del garante siano affette da nullità; ancora hanno eccepito come lo schema della fideiussione omnibus sia contrastante con l'art.2, secondo comma, lett. a), l. n. 287/1990 e come, pertanto, non sia necessario il deposito del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza o del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini dell'accertamento della nullità, come erroneamente ritenuto dal primo giudice.
2.2 Con un secondo motivo, l'appellante ha denunciato l'errata pagina 10 di 23 qualificazione del rapporto negoziale come contratto autonomo di garanzia con conseguente violazione della disciplina della fideiussione ex artt. 1936 e ss c.c.
Tale qualificazione del rapporto negoziale dal primo giudice -hanno argomentato gli appellanti- aveva precluso l'esame delle eccezioni di merito sollevate con l'atto di opposizione che, invece, nel caso di corretta qualificazione come fideiussione, avrebbero potuto essere oggetto di accertamento giudiziale.
Richiamata la differente natura della garanzia nominale tipica disciplinata dagli artt. 1936 ss. (solidarietà e l'accessorietà rispetto al rapporto principale) rispetto alla figura giurisprudenziale del contratto autonomo di garanzia (che si caratterizza proprio per l'assenza di tali caratteristiche), gli appellanti hanno eccepito come il primo giudice avesse ignorato diverse disposizioni contrattuali incompatibili con la configurazione del negozio come contratto autonomo di garanzia e hanno suggerito, sulla scorta dell'insegnamento di legittimità, come, ai fini della configurabilità del contratto autonomo di garanzia, non sia decisivo l'impiego o meno delle espressioni a semplice richiesta o a prima richiesta del creditore essendo, invece, fondamentale l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, che può ricavarsi dalla simultanea presenza delle clausole di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, idonee a qualificare il negozio quale contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibili con l'accessorietà, caratteristica della fideiussione.
Sottolineato come, nel caso di specie, mancasse una clausola del tipo senza eccezioni o equivalente, gli appellanti hanno esaminato il senso e la portata delle clausole nn. 4, 6, 7, 8, 9 e 10, al fine di sottolineare come il giudice di pagina 11 di 23 primo grado avesse forzato la loro interpretazione in senso favorevole alla qualificazione come contratto autonomo di garanzia, trascurando altre clausole che avrebbero deposto per la configurazione del contratto in termini di fideiussione.
*
3. Il ha resistito in giudizio. Controparte_1
Al fine di resistere anche essa all'appello, con comparsa depositata in data
1° giugno 2021, è intervenuta nel giudizio in qualità di Controparte_2
cessionaria da di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti Controparte_4
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, fra cui quello vantato nei confronti della Parte_5
L'intervenuta ha richiamato tutte le difese, domande, eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio da parte della cedente Controparte_1
riproponendole anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
*
4. Tenuta la causa a decisione una prima volta, il Collegio l'ha rimessa in lettura con ordinanza 8 gennaio 2010, con la quale è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione del saldo di conto corrente alla data del
30 aprile 2014.
Espletata la c.t.u., la causa è stata, nuovamente, tenuta a decisione dalla
Corte sulle conclusioni trascritte (per quanto riguarda la si è tenuto CP_2
conto delle conclusioni della comparsa di costituzione, perché quelle depositate in data 9 giugno 2025 sono, all'evidenza, riferibili a un altro procedimento pendente avanti ad altro giudice).
pagina 12 di 23 * * *
5. Il primo motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno lamentato il mancato riconoscimento della nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti in favore del per asserita violazione della normativa Controparte_1
antitrust, è inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 30 dicembre
2021, n. 41994, hanno chiarito che i contratti di fideiussione a valle delle intese anticoncorrenziali accertate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato sono affetti da nullità parziale, limitatamente alle clausole che riproducono quelle dichiarate contrarie all'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 287/1990 e all'art. 101 TFUE.
Tale nullità opera ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della medesima legge e dell'art. 1419 c.c., con la conseguenza che:
1. il contratto di fideiussione conserva validità ed efficacia, salvo che il garante dimostri che, in assenza delle clausole nulle, non avrebbe prestato la garanzia;
2. il garante non ha interesse all'accertamento della nullità parziale, ove non alleghi che, per effetto delle clausole nulle:
i. egli sia tenuto alla garanzia per il caso in cui la banca debba restituire somme già incassate (c.d. clausola di reviviscenza);
ii. sia eliminata la tutela codicistica costituita dalla decadenza della banca dalla garanzia nel caso in cui non agisca contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale
(clausola di deroga all'art. 1957 c.c.);
pagina 13 di 23 iii. egli sia tenuto alla garanzia anche se il contratto principale sia nullo o annullato (clausola di sopravvivenza).
Nel caso di specie, gli appellanti si sono limitati a dedurre la coincidenza formale dei contratti di fideiussione con lo schema ABI, senza allegare né tantomeno provare che:
• la sottoscrizione della garanzia non sarebbe avvenuta in assenza delle clausole nulle;
• per effetto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI la banca abbia tratto un vantaggio concreto e ingiustificato dalla presenza delle clausole nulle, con conseguente compressione dei loro diritti (ad esempio di regresso, di surroga o di opposizione).
Tale carenza di allegazioni e di prova comporta l'assenza di un interesse concreto e attuale all'accertamento della nullità parziale, ai sensi dell'art. 100
c.p.c., con conseguente inammissibilità del motivo di appello.
*
6. La doglianza sollevata col secondo motivo di appello è fondata e merita accoglimento (seppur non valga a giustificare l'accoglimento dell'impugnazione, dovendo essere confermata la sentenza di primo grado, per quanto verrà indicato al par. 7).
Richiamata la differenza ontologica tra la garanzia fideiussoria e quella atipica, il primo giudice ha ritenuto, sulla base dell'interpretazione delle clausole sottoscritte dagli odierni appellanti (in particolare quelle degli artt. 2, 7
e 8), di dover ricondurre la garanzia prestata al contratto autonomo di garanzia, per assenza di un rapporto di accessorietà tra obbligazione principale della pagina 14 di 23 società correntista e obbligazione di garanzia, con conseguente incongruenza di essa rispetto allo schema fideiussorio.
Il diverso approdo interpretativo degli appellanti è condiviso da questa
Corte.
6.1 Muovendo dal consolidato insegnamento per cui il giudice di merito è chiamato a ricostruire la volontà in concreto delle parti, quale risultante dall'intero regolamento contrattuale e non da singole clausole (Cass., ord. 27 dicembre 2024, n. 34678, Cass., 9 agosto 2016, n. 16825 e Cass. 8 gennaio
2010, n. 84), occorre osservare come le clausole (di deroga alle disposizioni codicistiche) solitamente inserite nelle fideiussioni omnibus siano, in sé considerate, compatibili anche con la figura codicistica e non siano tali da comportarne la trasformazione in garanzia autonoma.
La clausola di pagamento immediato e/o a prima richiesta, usualmente presente nel testo delle garanzie bancarie, ha (alternativamente o cumulativamente) l'effetto di un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale e/o di deroga all'art. 1957
c.c., nel senso di escludere la necessità di un'azione giudiziale per evitare la decadenza prevista dalla norma, essendo sufficiente una richiesta in forma scritta (in tale senso, Cass., ord. 10 gennaio 2025, n. 678).
Come chiarito dalla Banca d'Italia nella circolare n. 55/2005, anche se volta a rendere immediatamente esigibile l'obbligazione del garante, tale clausola non esclude la possibilità per quest'ultimo di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale, secondo lo schema del solve et repete.
Siffatta clausola svolge una funzione di rafforzamento della posizione del pagina 15 di 23 creditore e, dunque, agevola il mercato del credito, senza, per ciò solo, implicare la rinuncia dei garanti a proporre le eccezioni spettanti alla debitrice principale, ai sensi dell'art. 1945 c.c., la cui opponibilità risulta soltanto spostata in avanti rispetto al pagamento, secondo lo schema del c.d. solve et repete, sul modello dell'art. 1462 c.c.
Addirittura ove accompagnata dalla previsione senza eccezioni, la clausola a prima richiesta può essere compatibile con il principio di accessorietà avuto riguardo all'intero contenuto della convenzione negoziale (come è evidenziato da Cass. Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947).
La funzione satisfattoria propria della fideiussione omnibus risulta, infatti, incongrua rispetto a una interpretazione della clausola a prima richiesta come volta a staccare completamente l'obbligazione di garanzia dall'obbligazione principale.
La clausola di deroga all'art. 1957 c.c., pertanto, non comporta automaticamente la trasformazione in una garanzia di tipo autonomo, in quanto risponde a un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale (Cass., ord. 4 dicembre 2017, n. 28943 e ord. 4 giugno 2025, n. 14945).
Il c.d. patto di reviviscenza, con cui il fideiussore si impegna a rimborsare le somme che la banca avesse incassato (dal debitore) per le obbligazioni garantite quando fosse tenuta a restituirle in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi, comporta solo l'identificazione dell'oggetto dell'obbligazione fideiussoria come tuttora riferibile al rapporto principale,
pagina 16 di 23 posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile.
Anche la clausola c.d. di sopravvivenza non intacca l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale, dal momento che per effetto di tale clausola l'obbligo del fideiussore di garantire la restituzione delle somme comunque erogate, anche se le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, non comporta che il fideiussore non possa eccepire la validità dell'obbligazione garantita, ma soltanto che l'eventuale dichiarazione di nullità non possa, all'evidenza, influire sull'obbligo di restituzione della parte capitale effettivamente erogata.
Ai fini della qualificazione della garanzia, ancora, occorre tenere conto dell'insegnamento per cui non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni (cfr. per tutte Cass., ord. 31 maggio
2025, n. 14704, e ord. 31 marzo 2021, n. 8874).
pagina 17 di 23 6.2 Nel caso di specie, più elementi militano a favore della natura accessoria della garanzia azionata.
Dall'insieme delle clausole risulta:
- prima di tutto, la natura solidale delle obbligazioni assunte dai singoli garanti rispetto a quelle della società correntista (art. 3 le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili);
- che i garanti sono tenuti immediatamente […] a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del creditore (art. 7 della lettera di fideiussione), ma tale previsione non è accompagnata da una deroga espressa al disposto dell'art. 1945 c.c. né dalla dicitura senza eccezioni;
- l'estensione della garanzia alla restituzione delle somme erogate anche in dipendenza di un'obbligazione dichiarata invalida (art. 8), assolutamente compatibile con il generale obbligo di restituzione della parte capitale effettivamente erogata.
Malgrado quanto argomentato dal primo giudice, dunque, questa Corte ritiene che dall'interpretazione dell'art.7 derivi, non la preclusione per il fideiussore di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale, bensì la possibilità di far valere i propri diritti in un momento successivo all'avvenuta escussione da parte della banca.
La garanzia assunta dai deve ricondursi, in definitiva, alla Parte_6
figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione del regime suo proprio.
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pagina 18 di 23 7. La riconduzione della garanzia assunta dagli appellanti alla figura tipica della fideiussione impone l'esame delle eccezioni sollevate dagli opponenti in primo grado relativamente alla pretesa creditoria.
S'impone, dunque, la rideterminazione del saldo del conto corrente per cui è causa, alla luce dell'opposizione volta a paralizzare l'avversa pretesa creditoria, in quanto avente a oggetto l'accertamento della non debenza di somme applicate dalla banca in forza di clausole contrattuali inefficaci, perché mancanti di regolamentazione scritta, come invero pacificamente riconosciuto dalla banca sin dalla proposizione del ricorso monitorio.
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Attraverso consulenza tecnica d'ufficio, questa Corte ha provveduto alla determinazione del saldo del conto corrente n. 0861/40314:
- dalla data del primo estratto conto prodotto fino al primo trimestre 2010 -atteso che, pacificamente, non risulta agli atti una regolamentazione scritta del rapporto- con applicazione del tasso legale (cfr. Cass., ord. 20 marzo 2024, n. 7420) e non del tasso ex art. 117 T.U.B. sollecitato dai garanti, senza capitalizzazione trimestrale, senza commissioni e spese di sorta nonché con la valuta del giorno dell'operazione;
- con applicazione, per il periodo successivo e fino al 30 aprile
2014, delle condizioni indicate nel documento di sintesi del 12 marzo 2010 (doc. 1 . Controparte_1
Questa Corte ritiene, infatti, non fondata la contestazione degli appellanti in ordine all'idoneità del citato documento a integrare, a termini dell'art. 117,
pagina 19 di 23 primo comma, T.U.B., un contratto bancario redatto per iscritto, sul rilievo che la sottoscrizione apposta dal cliente su tale documento non va[rrebbe] a trasformarne la natura da informativa a negoziale, ma attest[erebbe] unicamente la presa visione delle condizioni riepilogate, presupponendo
l'esistenza di un distinto e completo corpo contrattuale (pag. 11 memoria conclusionale).
Il rilievo non è condivisibile.
Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è, evidentemente, finalizzato a tutelare i clienti, anche garantendo la completezza dell'informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (così, Cass., 1° ottobre 2012, n. 16671).
In questa prospettiva, deve ritenersi che la forma scritta debba connotare, non tanto un articolato e completo regolamento contrattuale (costituente un corpus di clausole negoziali necessitate e dal più diverso contenuto –seppure sia ciò che, invero, usualmente accade) quanto piuttosto le singole pattuizioni su cui le parti del rapporto (banca e cliente) intendano fondare i rispettivi diritti e obblighi.
Conseguentemente, la circostanza che il documento prodotto dalla e CP_4
sottoscritto dalla correntista costituisca -secondo quanto indicato a pag. 1 dello stesso- il frontespizio del contratto di conto corrente [e riporti] tutte le condizioni economiche ed una selezione delle clausole non strettamente economiche, ritenute più significative, inserite nel contratto e inerenti al conto corrente di corrispondenza, ed alle condizioni generali relative al rapporto banca-cliente consente di ritenere soddisfatto il requisito di forma previsto pagina 20 di 23 dall'art. 117, primo comma, T.U.B., per ciò che le pretese creditorie della banca trovano titolo nelle clausole contenute nello scritto in questione.
Non rileva, ai fini che ci occupano, che possano non risultare dal c.d. documento di sintesi ulteriori clausole, regolanti altri aspetti del rapporto, dato che tali profili non fondano la pretesa di una delle parti in causa e, in particolare, dalla banca.
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Precisato come nessuna delle parti abbia svolto rilievi alla c.t.u. (non sotto il profilo della metodologia applicata né sotto quello della condivisione del merito dell'accertamento), sulla base delle risultanze della consulenza risulta che il saldo debitore complessivo rettificato del conto corrente, alla data del 30 aprile 2014, ammontasse a complessivi euro 284.088,66.
Atteso che, in sede monitoria, la ricorrente aveva chiesto l'ingiunzione per la minore somma di euro 271.425,76, oltre interessi al saggio legale dal 4 giugno 2014, e non aveva proposto domanda (ma solo un'eccezione) riconvenzionale per eventuali maggiori somme a essa spettanti (capo V delle domande), il credito rimane accertato nella misura indicata nel decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente, deve essere respinto l'appello, in quanto -sia pure in forza della diversa motivazione di questa Corte- risulta condivisile la decisione di rigetto dell'opposizione pronunciata dal primo giudice.
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8. Le spese devono essere regolate secondo il criterio dell'esito globale del processo.
pagina 21 di 23 , , e , in solido Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
tra loro, devono essere condannati a rifondere l'appellata delle spese del presente grado di giudizio, in quanto soccombenti.
I compensi sono liquidati ai valori medi per le prime tre fasi e al valore minimo per la fase di decisione sullo scaglione di valore euro 260.001,00-
520.000,00, con la maggiorazione prevista dall'art. 4, secondo e quarto comma,
d.m. n. 55/2014 per il numero delle parti.
Nei rapporti tra le parti, le spese di c.t.u. devono essere poste a carico degli appellanti, che, con la loro contestazione infondata, hanno reso necessaria la c.t.u.
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Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_3
e contro la sentenza n. 313/2020 del Parte_4 Parte_2
Tribunale di Oristano;
2. condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in euro 16.470,00 per compensi ed euro 14.823,00 per la maggiorazione per il numero delle parti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. e le spese di c.t.u. eventualmente anticipate;
pagina 22 di 23 3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 4 novembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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