Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02614/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01011/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2026, proposto da
CO LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Felato, Vittoria Chiacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casandrino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ernesto Di Vizio, Sabatino Rainone, Maurizia Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Casandrino sull’atto di significazione e contestuale istanza ex art. 36/bis, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 - notificato a mezzo P.E.C. in data 12.12.2025 e protocollato il successivo 15 detti sub n. 24251 [v. all. n. 1)]- preordinato a conseguire, tra l’altro e per quanto, qui, rileva, il rilascio di at-testazione circa il decorso dei termini del procedimento e l'intervenuta formazione, nei sensi di cui alla richiamata previsione, di titolo abilitativo in sanatoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casandrino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa RI TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. Con il gravame introduttivo del giudizio il IG. LL chiede l’annullamento del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Casandrino sull’istanza ex art. 36 bis, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 (notificata a mezzo P.E.C. in data 12.12.2025 e protocollata sub n. 24251) preordinata a conseguire, tra l’altro, il rilascio di attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e l'intervenuta formazione, ai sensi della norma citata, del titolo abilitativo in sanatoria.
Si allega, in particolare, che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 105/2024 il signor LL, presentava una SCIA (prot. n. 12532), onde conseguire titolo in sanatoria alla stregua dell’art. 36 bis d.P.R. n. 380/2001, in relazione alle opere abusivamente eseguite presso l’immobile nella sua titolarità: si rappresenta che, con ordinanza di demolizione nr. 19/2017, veniva infatti contestato dall’Amministrazione resistente un “mutamento di destinazione d'uso, da non residenziale a residenziale” per le due unità immobiliari poste al secondo piano del suddetto immobile.
Sulla scorta di tali premesse, e allegando di non aver ricevuto alcuna replica, il ricorrente chiede, dunque, di dichiarare l'obbligo del Comune di provvedere al rilascio della richiesta “ attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione del titolo abilitativo ”.
Si è costituito l’ente resistente, eccependo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
All’udienza camerale in data 15 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Occorre, preliminarmente, scrutinare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente, sollevata dal Comune di Casandrino.
L’eccezione è fondata, per le ragioni che si passa ad esplicitare.
Dalle difese del Comune e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue.
Avverso la citata ordinanza di demolizione, il IG. LL ha proposto ricorso davanti a questo TAR, respinto con sentenza n° 6654 del 28.10.2022 (cfr. all. nr. 2 della produzione di parte resistente).
L’Ufficio competente del Comune di Casandrino, in data 21.11.2025, ha poi accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 19/2017 (cfr. verbali prot. n° 22880 del 21.11.2025 e prot. n° 23018 del 25.11.2025, di cui ai docc. 3 e 4 della produzione di parte resistente).
In questo contesto, la presentazione in data 27.09.2024 di istanza di accertamento di conformità, resta del tutto ininfluente rispetto alla già consolidata perdita della titolarità del bene immobile del quale si discorre, determinatasi in ragione del decorso di 90 giorni dalla comunicazione dell’ordine dei ripristino: in tal senso, detta istanza, così come il presente ricorso, risultano essere stati avanzati da un soggetto che, avendo già perso la titolarità del bene al quale la richiesta e il gravame si riferiscono, deve ritenersi sfornito della relativa legittimazione.
In termini: “ L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ha valenza di titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, con la conseguenza che la notifica all'interessato ha l'esclusiva funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà; l'accertamento dell'inottemperanza ad una ingiunzione di demolizione è normativamente configurato come atto ad efficacia meramente dichiarativa, il quale si limita a formalizzare l'effetto già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione di demolizione, ossia l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate. Tale acquisizione costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione ” (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. II, 7/10/2025, n. 17164);
“ È legittimo l'ordine di acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile abusivo quale atto, dal contenuto vincolato, che consegue alla mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall'articolo 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 e che, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, d.P.R. n. 380 stesso, ha natura dichiarativa e comporta, in base alle regole dell'obbligo propter rem , l'acquisto ipso iure del bene non ridotto in pristino e a titolo di sanzione la perdita della proprietà del bene nei confronti del proprietario che non abbia preceduto entro il termine assegnatogli alla riduzione in pristino ” (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 1/12/2023, n. 6601);
Ne discende che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per mera completezza di trattazione si osserva che l’istanza ex art. 36 bis TUed. non avrebbe, comunque, potuto trovare accoglimento, giacché infondata: si osserva in proposito che il mutamento di destinazione, urbanisticamente rilevante, tra categorie non omogenee, non è suscettibile di essere ricondotto alla previsione normativa in commento.
Peraltro, nel caso di specie la parte resistente ha dedotto nelle proprie difese l’incompatibilità della nuova destinazione rispetto alle vigenti previsioni urbanistiche comunali.
Le circostanze appena rimarcate avrebbero, dunque, impedito in ogni caso la formazione di un provvedimento tacito di assenso (essendo stata la fattispecie astratta richiamata in relazione a una fattispecie concreta in essa non sussumibile).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva in capo al IG. LL (il quale, come in precedenza osservato, ha rivolto all’Amministrazione un’istanza relativa a un bene del quale non è titolare).
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
IA RB VA, Presidente FF
RI TA, Primo Referendario, Estensore
IAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RI TA | IA RB VA |
IL SEGRETARIO