TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/05/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4809/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. RM Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 4809/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Emilio Pettinicchio, giusta procura in atti;
(c.f ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'avv. Emilio Pettinicchio, giusta procura in atti;
- OPPONENTI - contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_3 difeso dall'avv. Fernando Antonucci e dall'avv. Filomena Supino, per mandato in atti;
(c.f ), rappresentata e difesa Parte_3 CodiceFiscale_4 dall'avv. Fernando Antonucci e dall'avv. Filomena Supino, per mandato in atti;
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_4 CodiceFiscale_5 dall'avv. Fernando Antonucci e dall'avv. Filomena Supino, per mandato in atti;
(c.f ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_5 CodiceFiscale_6 Fernando Antonucci e dall'avv. Filomena Supino, per mandato in atti;
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 13.5.2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 4.10.2023, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1100/2023-
3615/2023 R.G., emesso dal Tribunale di IA in data 17.07.2023 su richiesta di e Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, per il pagamento dell'importo complessivo di Euro 8.331,38 oltre interessi
[...] come da domanda, spese di procedura liquidate complessivamente in € 712,50, oltre spese generali, ed accessori (Cap e Iva) come per legge.
Con l'azione monitoria gli istanti hanno chiesto la restituzione della quota pari alla metà delle spese di giudizio liquidate con sentenza n. 212/2022 del 09.02.2022 emessa dalla Corte di Appello di Bari a parziale riforma della decisione N. 891 12014 del 13.1 1.2014, resa inter partes dal Tribunale di IA-articolazione
, nell'ambito del giudizio recante RG. N. 91000207/2003. Parte_6
A fondamento dell'opposizione e hanno eccepito Parte_1 Parte_2 la nullità del provvedimento monitorio in quanto emesso dal Tribunale, giudice incompetente per valore a seguito della riforma “Cartabia” introdotta con L.29 dicembre 2022, n. 197, anziché dal Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7, comma 1, c.p.c., oltre l'infondatezza nel merito per compensazione del credito azionato in via monitoria con un maggior credito vantato dagli stessi opponenti a titolo di conguaglio per la somma di € 13.804,33, come riconosciuto con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari. Hanno concluso, quindi, per la la revoca del provvedimento monitorio, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di risposta dell'8.2.2024 si sono costituiti in giudizio gli intimanti, contestando i motivi di opposizione ed insistendo nel rigetto della domanda e conferma del decreto ingiuntivo opposto;
non aderendo all'eccezione di incompetenza per valore sollevata da controparte, hanno chiesto inoltre in via riconvenzionale la condanna degli opponenti al pagamento della ulteriore somma pari a euro 4.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. parte opponente ha anche sollevato l'eccezione di improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato espletamento della negoziazione assistita con riferimento alla domanda riconvenzionale articolata dagli opposti.
All'udienza svoltasi ai sensi dell'art. 183 c.p.c. dinanzi al precedente Magistrato assegnatario, Dott.ssa Diletta Calò, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e viene decisa all'odierna udienza sulla documentazione in atti e sulle conclusioni delle parti.
In via preliminare va rigettata l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda sollevata da parte opposta perchè infondata. L'art. 3, co. 3, del Decreto- legge n. 132/2014 espressamente esclude dal novero dei procedimenti per i quali è obbligatorio l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita "i procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione".
Va ritenuta invece fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte opponente, dovendosi infatti ritenere competente ad emettere il provvedimento monitorio, per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a dieci mila euro il Giudice di Pace, in favore del quale va, quindi, declinata la competenza. A seguito infatti del correttivo all'art. 7
c,p,c. introdotto con D. Lgs n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia, la competenza per valore del Giudice di Pace, per i giudizi incardinati successivamente al 28.2.2023, è aumentata fino ad euro 10.000,00, rientrandovi pertanto anche l'azione monitoria proposta erroneamente dagli opposti in data 3.7.2023 dinanzi al
Tribunale di IA ed accolta con decreto ingiuntivo n. 1100 del 17.7.2023.
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo emesso ha ingiunto, in data 17.7.2023, agli opponenti, e , il pagamento della somma, per Parte_2 Parte_1 sorte capitale, di euro 8.331,38, oltre interessi come da domanda, ovvero interessi decorrenti dal 20.7.2017 che ammontano, alla data di emissione del provvedimento monitorio, a circa euro 734,66 per un totale della domanda pari a euro 9.066,04, e quindi di un valore rientrante nella competenza del Giudice di
Pace come di recente ampliata.
Per quanto poi concerne l'asserito valore della causa nel diverso importo di euro
12.331,38, derivante dalla sommatoria tra la sorte capitale del decreto ingiuntivo opposto e l'importo richiesto a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., è appena il caso di ribadire il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il valore della domanda di risarcimento danni, per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c., non può mai essere cumulato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 c.p.c. con il valore della domanda principale, trattandosi di domanda che rientra nella competenza funzionale - sia per "l'an" che per il
"quantum" - del giudice che è competente a conoscere della domanda principale
(cfr, ex multis, Cass. 13387/2011; Cass. 1322/2004; Cass. 6967/2001; Trib. Roma,
3.3.2000). Pertanto, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza per valore del Giudice che lo ha emesso.
A conferma va richiamato l'insegnamento, anche recente, della Corte di legittimità secondo cui “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione” (Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023).
Le parti controvertono anche in ordine alla regolazione delle spese di lite, di cui chiedono la rifusione.
Sul punto, preme richiamare la giurisprudenza sopra citata, evidenziando che sussiste obiettivamente soccombenza dell'opposto in ordine al giudizio di opposizione (che qui si chiude mediante declaratoria di incompetenza e revoca del decreto ingiuntivo). Le spese di lite, dunque, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'opposto soccombente e vengono liquidate come da dispositivo, ex dm
55 del 2014, come successivamente modificato e integrato, ai parametri minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, scaglione corrispondente all'importo della domanda, in considerazione della natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale a decidere sulla controversia in esame, essendo competente il Giudice di Pace di IA;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n 1100/2023 – RG 3615 in oggetto, emesso dal Tribunale di IA in data 17.7.2023;
3) assegna 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione dinanzi al giudice competente. 4) Condanna altresì la parte opposta a rimborsare agli opponenti, Pt_2
e , le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in
[...] Parte_1
€ 145,50 per esborsi, euro 1.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se e come dovute per legge e 15% per spese generali.
IA, 13 maggio 2025
Il G.O.T. - avv. RM Inchingolo pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. RM Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 4809/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Emilio Pettinicchio, giusta procura in atti;
(c.f ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'avv. Emilio Pettinicchio, giusta procura in atti;
- OPPONENTI - contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_3 difeso dall'avv. Fernando Antonucci e dall'avv. Filomena Supino, per mandato in atti;
(c.f ), rappresentata e difesa Parte_3 CodiceFiscale_4 dall'avv. Fernando Antonucci e dall'avv. Filomena Supino, per mandato in atti;
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_4 CodiceFiscale_5 dall'avv. Fernando Antonucci e dall'avv. Filomena Supino, per mandato in atti;
(c.f ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_5 CodiceFiscale_6 Fernando Antonucci e dall'avv. Filomena Supino, per mandato in atti;
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 13.5.2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 4.10.2023, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1100/2023-
3615/2023 R.G., emesso dal Tribunale di IA in data 17.07.2023 su richiesta di e Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, per il pagamento dell'importo complessivo di Euro 8.331,38 oltre interessi
[...] come da domanda, spese di procedura liquidate complessivamente in € 712,50, oltre spese generali, ed accessori (Cap e Iva) come per legge.
Con l'azione monitoria gli istanti hanno chiesto la restituzione della quota pari alla metà delle spese di giudizio liquidate con sentenza n. 212/2022 del 09.02.2022 emessa dalla Corte di Appello di Bari a parziale riforma della decisione N. 891 12014 del 13.1 1.2014, resa inter partes dal Tribunale di IA-articolazione
, nell'ambito del giudizio recante RG. N. 91000207/2003. Parte_6
A fondamento dell'opposizione e hanno eccepito Parte_1 Parte_2 la nullità del provvedimento monitorio in quanto emesso dal Tribunale, giudice incompetente per valore a seguito della riforma “Cartabia” introdotta con L.29 dicembre 2022, n. 197, anziché dal Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7, comma 1, c.p.c., oltre l'infondatezza nel merito per compensazione del credito azionato in via monitoria con un maggior credito vantato dagli stessi opponenti a titolo di conguaglio per la somma di € 13.804,33, come riconosciuto con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari. Hanno concluso, quindi, per la la revoca del provvedimento monitorio, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di risposta dell'8.2.2024 si sono costituiti in giudizio gli intimanti, contestando i motivi di opposizione ed insistendo nel rigetto della domanda e conferma del decreto ingiuntivo opposto;
non aderendo all'eccezione di incompetenza per valore sollevata da controparte, hanno chiesto inoltre in via riconvenzionale la condanna degli opponenti al pagamento della ulteriore somma pari a euro 4.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. parte opponente ha anche sollevato l'eccezione di improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato espletamento della negoziazione assistita con riferimento alla domanda riconvenzionale articolata dagli opposti.
All'udienza svoltasi ai sensi dell'art. 183 c.p.c. dinanzi al precedente Magistrato assegnatario, Dott.ssa Diletta Calò, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e viene decisa all'odierna udienza sulla documentazione in atti e sulle conclusioni delle parti.
In via preliminare va rigettata l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda sollevata da parte opposta perchè infondata. L'art. 3, co. 3, del Decreto- legge n. 132/2014 espressamente esclude dal novero dei procedimenti per i quali è obbligatorio l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita "i procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione".
Va ritenuta invece fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte opponente, dovendosi infatti ritenere competente ad emettere il provvedimento monitorio, per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a dieci mila euro il Giudice di Pace, in favore del quale va, quindi, declinata la competenza. A seguito infatti del correttivo all'art. 7
c,p,c. introdotto con D. Lgs n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia, la competenza per valore del Giudice di Pace, per i giudizi incardinati successivamente al 28.2.2023, è aumentata fino ad euro 10.000,00, rientrandovi pertanto anche l'azione monitoria proposta erroneamente dagli opposti in data 3.7.2023 dinanzi al
Tribunale di IA ed accolta con decreto ingiuntivo n. 1100 del 17.7.2023.
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo emesso ha ingiunto, in data 17.7.2023, agli opponenti, e , il pagamento della somma, per Parte_2 Parte_1 sorte capitale, di euro 8.331,38, oltre interessi come da domanda, ovvero interessi decorrenti dal 20.7.2017 che ammontano, alla data di emissione del provvedimento monitorio, a circa euro 734,66 per un totale della domanda pari a euro 9.066,04, e quindi di un valore rientrante nella competenza del Giudice di
Pace come di recente ampliata.
Per quanto poi concerne l'asserito valore della causa nel diverso importo di euro
12.331,38, derivante dalla sommatoria tra la sorte capitale del decreto ingiuntivo opposto e l'importo richiesto a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., è appena il caso di ribadire il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il valore della domanda di risarcimento danni, per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c., non può mai essere cumulato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 c.p.c. con il valore della domanda principale, trattandosi di domanda che rientra nella competenza funzionale - sia per "l'an" che per il
"quantum" - del giudice che è competente a conoscere della domanda principale
(cfr, ex multis, Cass. 13387/2011; Cass. 1322/2004; Cass. 6967/2001; Trib. Roma,
3.3.2000). Pertanto, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza per valore del Giudice che lo ha emesso.
A conferma va richiamato l'insegnamento, anche recente, della Corte di legittimità secondo cui “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione” (Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023).
Le parti controvertono anche in ordine alla regolazione delle spese di lite, di cui chiedono la rifusione.
Sul punto, preme richiamare la giurisprudenza sopra citata, evidenziando che sussiste obiettivamente soccombenza dell'opposto in ordine al giudizio di opposizione (che qui si chiude mediante declaratoria di incompetenza e revoca del decreto ingiuntivo). Le spese di lite, dunque, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'opposto soccombente e vengono liquidate come da dispositivo, ex dm
55 del 2014, come successivamente modificato e integrato, ai parametri minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, scaglione corrispondente all'importo della domanda, in considerazione della natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale a decidere sulla controversia in esame, essendo competente il Giudice di Pace di IA;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n 1100/2023 – RG 3615 in oggetto, emesso dal Tribunale di IA in data 17.7.2023;
3) assegna 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione dinanzi al giudice competente. 4) Condanna altresì la parte opposta a rimborsare agli opponenti, Pt_2
e , le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in
[...] Parte_1
€ 145,50 per esborsi, euro 1.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se e come dovute per legge e 15% per spese generali.
IA, 13 maggio 2025
Il G.O.T. - avv. RM Inchingolo pagina 6 di 6