Sentenza 2 ottobre 2008
Massime • 1
L'ordine questorile di lasciare il territorio dello Stato, impartito allo straniero che si sia ivi trattenuto senza giustificato motivo, non può essere reiterato, imponendosi l'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera, a condizione che l'inosservanza all'ordine sia stata oggetto di verifica giudiziale conclusasi con una pronuncia di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2008, n. 41219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41219 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 02/10/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2510
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 020132/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IW AV, N. IL 10/10/1971;
avverso ORDINANZA del 29/04/2008 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del procedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
Il 29 aprile 2008 il Tribunale di Torino, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., respingeva la richiesta di riesame formulata da IW UR, indagato in ordine al delitto di cui al D.Lgs. n.286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi reso inottemperante,
senza giustificato motivo, all'ordine di allontanamento emesso dal Questore della provincia di Verbano, Cusio, Ossola il 19 aprile 2008 e, per l'effetto, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Torino, terza sezione penale, datata 21 aprile 2008.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, IW UR, il quale lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, atteso che nei confronti del ricorrente era stato emesso in precedenza, il 7 luglio 2007, dal Questore di Torino un altro ordine di allontanamento e che, quindi, una volta verificata l'inosservanza del predetto provvedimento, si sarebbe dovuto procedere all'immediato accompagnamento alla frontiera.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, ultima parte, che prevede, dopo la prima violazione dell'intimazione a lasciare il territorio nazionale, in ogni caso l'accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero esclude che il Questore abbia il potere di emettere una ulteriore intimazione ai sensi del comma 5 bis, finalizzata all'abbandono volontario del territorio nazionale;
consente, invece, in presenza di difficoltà dovute alla identificazione dello straniero o alla mancanza di documenti per il viaggio, il trattenimento presso i centri di accoglienza (Cass., Sez. 1, 14 dicembre 2005. n. 1052, ric. P.G. in proc. Shumska, rv. 232382).
Il divieto di reiterazione dell'ordine di allontanamento ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e l'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica presuppongono, peraltro, che la prima inosservanza sia stata oggetto di verifica giudiziale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, compresa la legittimità dell'atto presupposto e l'assenza di esimenti, e che, all'esito della stessa, abbia dato luogo ad una pronuncia di condanna.
Tale risultato interpretativo, oltre ad essere confortato dall'interpretazione letterale e logico-sistematica del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, è avvalorato da probanti argomenti logici, che fanno apparire indubbiamente incoerente è irragionevole il divieto di un nuovo ordine del Questore in assenza di una condanna per un'analoga inosservanza e, quindi, di un parametro oggettivo cui correlare la manifestazione della volontà del soggetto di non volere abbandonare, senza giustificato motivo, il territorio italiano. Nel caso in esame il provvedimento impugnato ha correttamente evidenziato la circostanza che IW UR, pur essendo stato destinatario, il 7 luglio 2007, di un ordine di allontanamento del Questore di Torino, non era mai stato condannato in relazione all'inosservanza dello stesso e che, pertanto, per tale ragione, non scattava il divieto di reiterazione dell'intimazione e l'obbligo di immediato accompagnamento alla frontiera.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008