Ordinanza cautelare 5 novembre 2021
Sentenza 24 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 24/11/2023, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2023
N. 00336/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di PA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Pizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura - U.T.G. di Piacenza, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura - U.T.G. di Piacenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Caterina Luperto e udito, per l’amministrazione resistente, il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 10 agosto 2020, il sig. -OMISSIS-, titolare dell’impresa “-OMISSIS-”, presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Piacenza domanda di emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, in favore del lavoratore -OMISSIS-, odierno ricorrente.
La Prefettura di Piacenza avviava l’istruttoria, acquisendo i necessari pareri, tra cui quello negativo espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Piacenza, fondato sul presupposto che la ditta richiedente avesse oggetto sociale diverso da quello di attività agricola o di allevamento, zootecnica, pesca, acquacoltura e attività connesse, settori di attività richiesti ai fini della procedura di emersione, ai sensi dell’art. 103, comma 3, lettera a), del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34.
In ragione di tale parere negativo, la Prefettura di Piacenza, in data 26 novembre 2020, emetteva preavviso di rigetto, notificandolo all’istante in data 21 giugno 2021.
In data 24 giugno 2021, il datore di lavoro richiedente presentava alla Prefettura e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, per il tramite del consulente del lavoro, osservazioni al preavviso di rigetto.
In data 9 luglio 2021, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro confermava il parere negativo.
Con provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 14 luglio 2021 e notificato al datore di lavoro in data 12 agosto 2021, la Prefettura di Piacenza rigettava l’istanza di emersione del lavoro irregolare.
Avverso tale provvedimento il lavoratore sig. -OMISSIS- ha proposto l’odierno gravame, con istanza di misure cautelari sospensive.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Piacenza, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 180 del 5 novembre 2021, questo Tribunale rigettava l’istanza cautelare, ritenendo che “ in ragione della asimmetria tra i settori di attività, il ricorso appare allo stato sorretto da censure prive di fondamento ”.
Avverso tale ordinanza, parte ricorrente ha proposto appello.
Con ordinanza n. 108 del 14 gennaio 2022 la III^ Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, così motivando “ Rilevato che la distinzione tra attività principale ed attività secondaria non appare rilevante ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per la regolarizzazione del rapporto di lavoro, assumendo rilievo preminente, come si evince anche dal disposto dell’art. 3, comma 1, lett. c) d.m. 27 maggio 2020, che il lavoratore abbia “svolto attività di lavoro, nei settori di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019”; Rilevato che l’Amministrazione appellata non contesta la dichiarazione di emersione nella parte in cui riferisce il rapporto di lavoro dell’odierno appellante ad un settore di attività che, oltre ad essere ricompreso tra le attività – sebbene secondarie - dell’impresa assuntrice, è riconducibile ai codici ATECO indicati nell’allegato al citato d.m. ”.
Alla pubblica udienza del giorno 22 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Piacenza ha rigettato l’istanza di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34.
L’odierno gravame è affidato a due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990 ed il vizio di motivazione.
Assume parte ricorrente che, ad esito della comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge 241 del 1990, il datore di lavoro aveva presentato osservazioni, delle quali l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto, come è dato rilevare nella parte motiva del provvedimento, nella quale non risultano esplicitate le ragioni per cui sono state disattese le osservazioni proposte.
Il motivo è privo di pregio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa non occorre che la motivazione dell'atto amministrativo contenga una analitica confutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni svolte dalla parte a riscontro del preavviso di rigetto, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà e si rendano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle medesime nell'azione amministrativa (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 03 ottobre 2022, n.6052).
Nel caso di specie, in particolare, viene in rilievo una motivazione per relationem , dal momento che la Prefettura di Piacenza rigetta la domanda di emersione facendo espresso riferimento al parere negativo reso dall’Ispettorato Territoriale di Lavoro in ragione del fatto che “ (…) la Ditta individuale richiedente risulta avere oggetto sociale diverso dall’attività agricola o di allevamento, zootecnica, pesca, acquacoltura o attività connesse, ai sensi dell’art. 103, comma 3, lettera a), del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito in Legge 17/07/2020 n. 77”.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, il provvedimento amministrativo preceduto da atti istruttori o da pareri può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo ad essi, giacché tale richiamo sottintende l'intenzione dell'Autorità emanante di farli propri, assumendoli a causa giustificativa della determinazione adottata (cfr. ex plurimis TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 11 maggio 2020, n. 934).
Di talchè deve ritenersi infondata la censura articolata con il primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso si deducono la violazione dell’art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, degli artt. 3 e 4 del Decreto interministeriale 27 maggio 2020 e del relativo allegato 1 lett. a), il difetto di istruttoria e di motivazione.
Assume parte ricorrente che la ditta richiedente svolge come attività prevalente “ attività di riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto ” di cui al codice ATECO 33.15, ma svolge anche, in via secondaria, attività di cui al codice ATECO 02.40 (“ servizi di supporto per la silvicoltura ”) e attività di cui al codice ATECO 03.11 (“ pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi ”).
Prospetta, in particolare, che l’istanza è stata presentata proprio in relazione all’attività di cui al codice ATECO 02.40 “ servizi di supporto per la silvicoltura ”.
Osserva, infine, come nessuna rilevanza possa essere attribuita al fatto che tale attività sia secondaria e non prevalente, risultando comunque la stessa tra quelle espressamente contemplate alla lett. a) dell’allegato 1 al Decreto Interministeriale 27 maggio 2020, emesso in attuazione del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34.
Il Collegio, melius re perpensa rispetto a quanto delibato in sede cautelare, ritiene che la censura sia fondata.
La questione all’attenzione del Collegio coinvolge i presupposti di legge per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a seguito dell’emersione del lavoro irregolare, in particolare, sotto il profilo specifico del settore di attività svolta dal datore di lavoro.
Giova anzitutto una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 ha introdotto un sistema di misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tra queste misure, l’art. 103 del citato decreto prevede la procedura extra ordinem di regolarizzazione in favore dei cittadini stranieri “irregolari” sul territorio italiano, con la precipua finalità di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria da Covid-19 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10 maggio 2023 n. 4722).
L’art. 103 al comma 3 indica specificamente i settori di attività per i quali è ammessa la regolarizzazione del rapporto di lavoro, precisando che “ Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ”.
Il Decreto Interministeriale 27 maggio 2020, nel precisare le modalità di presentazione dell'istanza di emersione dei rapporti di lavoro, ha previsto all’art. 4 “ Settori di attività ” che “ Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai seguenti settori di attività: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Le specifiche attività che rientrano nei settori di cui al comma 1 sono elencate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto ”.
La scelta legislativa è stata quella di favorire l’emersione del lavoro irregolare, oltre che nei settori di assistenza alla persona e del lavoro domestico, anche in quello relativo ad “ agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse ”.
Dalla piana lettura delle disposizioni normative non emerge, tuttavia, alcuna distinzione, per quanto attiene alla parte datoriale, tra attività svolta in via principale e attività svolta in via secondaria, ritenendosi necessaria la sola riferibilità del rapporto da regolarizzare al settore dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse.
Di talchè ben può ammettersi che il datore di lavoro, come nel caso di specie, eserciti l’attività prevalente in settori diversi e attività secondarie nei settori di cui all’art. 103 comma 3 citato.
L’elemento dirimente ai fini dell’ammissibilità della regolarizzazione è il fatto che il rapporto di lavoro attenga specificamente a quei settori di attività, ancorché svolti in via secondaria.
In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, secondo cui “ la distinzione tra attività principale ed attività secondaria non appare rilevante ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per la regolarizzazione del rapporto di lavoro, assumendo rilievo preminente, come si evince anche dal disposto dell’art. 3, comma 1, lett. c) d.m. 27 maggio 2020, che il lavoratore abbia “svolto attività di lavoro, nei settori di cui all'art. 4 ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza 14 gennaio 2022 n. 108).
Nella fattispecie de qua agitur , come documentato dalla parte ricorrente con produzione della visura camerale dell’impresa “-OMISSIS- di -OMISSIS-”, l’impresa in questione svolge in via prevalente “ attività di riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto ” di cui al codice ATECO 33.15, ma svolge anche, in via secondaria nella sede, attività di “ consulenza sulla tenuta delle aree forestali pulizia dai piccoli residui dei tagli dei tronchi max 1 metro e redazione di inventari ”, di cui al codice ATECO 02.40 ( servizi di supporto per la silvicoltura ), attività in ragione della quale è stata proposta l’istanza di regolarizzazione di cui trattasi.
Deve, pertanto, ritenersi soddisfatto il requisito previsto dall’art. 103, comma 3 del Decreto Legge 34 del 2020, attesa la riconducibilità dell’istanza di regolarizzazione in questione ad un’attività che, quantunque esercitata in via secondaria, rientra comunque nei settori di “ agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse ”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è fondato e deve essere accolto, derivandone, per l’effetto, l’annullamento del gravato provvedimento e l’obbligo per l’amministrazione resistente di riesaminare l’istanza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di PA (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Prefettura di Piacenza al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato (nella misura versata).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti menzionati nel presente provvedimento.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.