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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, dott. CO AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 2715 del R.G.A.C. per il 2024;
TRA
(C.F.: ) in persona del Ministro Parte_1 P.IVA_1 in carica, legale rappresentante p. t., difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
(C.F.: ); P.IVA_2 debitore opponente
E
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._1
creditrice opposta contumace nonché
(c.f. ); Controparte_2 P.IVA_3
terza pignorata contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate con le note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte opponente, premesso: che, con atto di pignoramento presso terzi, notificato il
02.07.2024, agiva in via esecutiva (Proc. R.G.E. n. 1847/2024) nei confronti del Controparte_1
per l'importo precettato di euro 67.669,00, asseritamente Parte_1 vantato in forza della sentenza n. 261/2023, emessa dal Tribunale di Catanzaro - Sezione Lavoro in data 21.03.2023; che il proponeva opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., Parte_1 deducendo l'illegittimità del pignoramento in ragione della inidoneità della sentenza azionata a fondare titolo esecutivo;
che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza comunicata il 18.09.2024, rigettava l'opposizione, assegnando il termine di giorni 40 dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito;
che, con il presente atto, viene introdotta la fase di merito per far valere l'illegittimità del pignoramento presso terzi in quanto non sorretto da un titolo esecutivo idoneo ad essere portato in esecuzione;
che, infatti, la citata sentenza non è idonea a costituire titolo esecutivo in quanto reca una condanna generica al pagamento delle differenze retributive spettanti alla dipendente pubblica a seguito della ricostruzione della sua carriera, senza procedere alla quantificazione delle somme dovute;
tanto premesso, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del pignoramento presso terzi incardinato da e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o Controparte_1
l'inefficacia ovvero disporne l'annullamento.
Non si sono costituiti la creditrice opposta, né il terzo pignorato, di cui va dichiarata la contumacia.
L'opposizione è fondata.
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata affrontata dal Tribunale di Vibo
Valentia – Sezione Lavoro con la recente sentenza n. 1858 del 05.11.2025. La motivazione di tale pronuncia viene pienamente condivisa da questo giudice, trattandosi di fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella di cui al presente giudizio, sicché, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno brevemente i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“…
La sentenza emessa da questo Tribunale, avente n. 424/2023, con cui, in accoglimento del ricorso proposto da , veniva dichiarato il diritto della stessa al riconoscimento integrale, sia Parte_2 ai fini giudici che economici – antecedentemente alla data della sua immissione a ruolo – del servizio prestato nella qualità di collaboratrice scolastica, con conseguente condanna del ad Parte_1 inquadrarla nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e a versare, in suo favore, le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione di carriera medesima, si appalesa generica e priva di elementi da cui evincere e determinare il quantum spettante, in concreto, a
. Parte_2
3. Pertanto, tale sentenza non costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
4. Secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sent. n. 11066 del 2.7.2012, il provvedimento definitivo con cui si condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma determinabile, costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. 4.1. Tuttavia, all'esito della disamina della sentenza n. 424/2024 – utilizzata da per Parte_2 iniziare l'esecuzione – non possiede elementi da cui è possibile desumere la sussistenza di un credito, neppure, determinabile in favore della ricorrente in quella sede, il quale risulta ancora controverso.
5. Per tale ragione, nel caso di specie, vi è stata una mera pronuncia nell'an e non anche sul quantum, rappresentativa di una condanna generica che non costituisce titolo esecutivo.
6. Più di recente la S.C. di Cassazione è tornata sul tema ribadendo che “la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento della illegittimita' della risoluzione datoriale del rapporto di lavoro costituisce valido titolo esecutivo se non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, in quanto alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidita' del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dai giudice come certi e oggettivamente gia' determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perche' cosi' presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo e non desumibili da elementi esterni (Cass. 2 settembre 2014, n. 18519, v. anche Cass. n. 22427/04; Cass. n. 9693/09;
Cass. 10164/10; Cass. ord. n. 2816/11).
7. Poiché neppure mediante un “mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere” si perviene ad una quantificazione del credito posto alla base dell'esecuzione intrapresa da , il precetto deve ritenersi illegittimo e l'opposizione Parte_2
Cont proposta dal deve accogliersi perché fondata. …”.
Pertanto, applicando i principi enucleati in tale pronuncia, si ritiene che la sentenza n. 261/2023, emessa dal Tribunale di Catanzaro - Sezione Lavoro in data 21.03.2023, costituisca una pronuncia generica di accertamento del diritto alle differenze retributive preruolo, inidonea a fungere da titolo esecutivo senza una specifica indicazione delle somme dovute al pubblico dipendente.
Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia delle parti convenute:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di pignoramento presso terzi (Proc. R.G.E. n.
1847/2024) che ha notificato, in data 02.07.2024, nei confronti del Controparte_1 [...]
; Parte_1 - dichiara irripetibili le spese di lite.
Catanzaro, 19.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
CO AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, dott. CO AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 2715 del R.G.A.C. per il 2024;
TRA
(C.F.: ) in persona del Ministro Parte_1 P.IVA_1 in carica, legale rappresentante p. t., difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
(C.F.: ); P.IVA_2 debitore opponente
E
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._1
creditrice opposta contumace nonché
(c.f. ); Controparte_2 P.IVA_3
terza pignorata contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate con le note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte opponente, premesso: che, con atto di pignoramento presso terzi, notificato il
02.07.2024, agiva in via esecutiva (Proc. R.G.E. n. 1847/2024) nei confronti del Controparte_1
per l'importo precettato di euro 67.669,00, asseritamente Parte_1 vantato in forza della sentenza n. 261/2023, emessa dal Tribunale di Catanzaro - Sezione Lavoro in data 21.03.2023; che il proponeva opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., Parte_1 deducendo l'illegittimità del pignoramento in ragione della inidoneità della sentenza azionata a fondare titolo esecutivo;
che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza comunicata il 18.09.2024, rigettava l'opposizione, assegnando il termine di giorni 40 dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito;
che, con il presente atto, viene introdotta la fase di merito per far valere l'illegittimità del pignoramento presso terzi in quanto non sorretto da un titolo esecutivo idoneo ad essere portato in esecuzione;
che, infatti, la citata sentenza non è idonea a costituire titolo esecutivo in quanto reca una condanna generica al pagamento delle differenze retributive spettanti alla dipendente pubblica a seguito della ricostruzione della sua carriera, senza procedere alla quantificazione delle somme dovute;
tanto premesso, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del pignoramento presso terzi incardinato da e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o Controparte_1
l'inefficacia ovvero disporne l'annullamento.
Non si sono costituiti la creditrice opposta, né il terzo pignorato, di cui va dichiarata la contumacia.
L'opposizione è fondata.
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata affrontata dal Tribunale di Vibo
Valentia – Sezione Lavoro con la recente sentenza n. 1858 del 05.11.2025. La motivazione di tale pronuncia viene pienamente condivisa da questo giudice, trattandosi di fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella di cui al presente giudizio, sicché, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno brevemente i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“…
La sentenza emessa da questo Tribunale, avente n. 424/2023, con cui, in accoglimento del ricorso proposto da , veniva dichiarato il diritto della stessa al riconoscimento integrale, sia Parte_2 ai fini giudici che economici – antecedentemente alla data della sua immissione a ruolo – del servizio prestato nella qualità di collaboratrice scolastica, con conseguente condanna del ad Parte_1 inquadrarla nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e a versare, in suo favore, le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione di carriera medesima, si appalesa generica e priva di elementi da cui evincere e determinare il quantum spettante, in concreto, a
. Parte_2
3. Pertanto, tale sentenza non costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
4. Secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sent. n. 11066 del 2.7.2012, il provvedimento definitivo con cui si condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma determinabile, costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. 4.1. Tuttavia, all'esito della disamina della sentenza n. 424/2024 – utilizzata da per Parte_2 iniziare l'esecuzione – non possiede elementi da cui è possibile desumere la sussistenza di un credito, neppure, determinabile in favore della ricorrente in quella sede, il quale risulta ancora controverso.
5. Per tale ragione, nel caso di specie, vi è stata una mera pronuncia nell'an e non anche sul quantum, rappresentativa di una condanna generica che non costituisce titolo esecutivo.
6. Più di recente la S.C. di Cassazione è tornata sul tema ribadendo che “la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento della illegittimita' della risoluzione datoriale del rapporto di lavoro costituisce valido titolo esecutivo se non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, in quanto alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidita' del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dai giudice come certi e oggettivamente gia' determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perche' cosi' presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo e non desumibili da elementi esterni (Cass. 2 settembre 2014, n. 18519, v. anche Cass. n. 22427/04; Cass. n. 9693/09;
Cass. 10164/10; Cass. ord. n. 2816/11).
7. Poiché neppure mediante un “mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere” si perviene ad una quantificazione del credito posto alla base dell'esecuzione intrapresa da , il precetto deve ritenersi illegittimo e l'opposizione Parte_2
Cont proposta dal deve accogliersi perché fondata. …”.
Pertanto, applicando i principi enucleati in tale pronuncia, si ritiene che la sentenza n. 261/2023, emessa dal Tribunale di Catanzaro - Sezione Lavoro in data 21.03.2023, costituisca una pronuncia generica di accertamento del diritto alle differenze retributive preruolo, inidonea a fungere da titolo esecutivo senza una specifica indicazione delle somme dovute al pubblico dipendente.
Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia delle parti convenute:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di pignoramento presso terzi (Proc. R.G.E. n.
1847/2024) che ha notificato, in data 02.07.2024, nei confronti del Controparte_1 [...]
; Parte_1 - dichiara irripetibili le spese di lite.
Catanzaro, 19.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
CO AR