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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2024, n. 11912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11912 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile
Verbale di trattazione scritta all'udienza del 11/07/2024, innanzi al giudice Alberto Michele Cisterna è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 7527/2024;
Il Giudice lette le note scritte depositate per come trasmesse dalla cancelleria;
all'esito della camera di consiglio procede alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 281-sexies Cpc con deposito telematico del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 7527 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), - in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1
legale pro-tempore – rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Francesco Longo Bifano (C.F.
) e Francesco Corda ( giusta C.F._1 C.F._2
procura alle liti in atti.
-ricorrente- E
- in persona del sindaco pro-tempore – Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Monnalisa Terziani (C.F.
) giusta procura in atti. C.F._3
- resistente-
NONCHÉ
- in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore – con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar
n.14 (C.F. . P.IVA_2
- resistente/contumace-
NONCHÉ
- in persona del prefetto pro-tempore – con sede Controparte_3
legale in Roma alla via Quattro Novembre n. 119/A.
- resistente/contumace-
NONCHÉ
- in persona del sindaco pro-tempore – con Controparte_4
sede legale in Palestrina (LU) alla via del Tempio n.1.
- resistente/contumace- nonché
- in persona del sindaco pro- Controparte_5
tempore – con sede legale in Campagnano di Roma (RM) alla piazza
Cesare Leonelli n.15.
- resistente/contumace-
oggetto: opposizione avverso cartelle di pagamento conclusioni per «voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, in via Parte_1
preliminare, sospendere l'efficacia delle 3 cartelle di pagamento nn. 097
2023 02280860 70 001, 097 2023 02290643 88 001 e 097 2023 02318454
92 000 (e di ogni altro atto ad esse presupposto, conseguente o connesso), emesse dall' , su incarico, Controparte_6
rispettivamente, della (le prime 2) e dei Controparte_3 CP_7
e (la terza), tutte notificate a
[...] CP_4 Controparte_5
(in qualità di coobbligata) a mezzo pec in data 23 gennaio Parte_1
2024; in via principale, ritenere e dichiarare nulle, annullabile, illegittime e, comunque, inefficaci le sopra descritte cartelle di pagamento (e di ogni altro atto ad esse presupposto, conseguente o connesso) per le motivazioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, in accoglimento del presente ricorso, dichiararle nulle ed illegittime, nonché annullare tutte le sanzioni ivi comminate e, per l'effetto, dichiarare che la ricorrente nulla deve a riguardo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari». per «voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, in via Controparte_1
preliminare rigettare la domanda della società ricorrente/opponente dichiarando la carenza di legittimazione passiva del CP_1 CP_1
nel presente giudizio;
in subordine, rigettare la domanda della società ricorrente/opponente poiché inammissibile per i motivi espressi nel presente atto;
nel merito, rigettare la domanda della società ricorrente/opponente poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi espressi nel presente atto;
tutto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 22 della L. n. 689/81, la proponeva Parte_1
opposizione avverso tre cartelle di pagamento – ossia la n. 097 2023
02280860 70 001, n. 097 2023 02290643 88 001 e n. 097 2023 02318454
92 000 – tutte notificate in data 23/01/2024 ed afferenti al presunto mancato pagamento di una molteplicità di verbali concernenti violazioni del Codice della strada, per un importo complessivo di € 54.142,00. 2. In particolare, la ricorrente deduceva - in via recuperatoria avverso i verbali di accertamento già contestati ai conducenti dei mezzi - in primis la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto – a suo dire - svolgendo la stessa una mera attività di autonoleggio non risultava titolare nè tantomeno locataria di alcun veicolo, dunque non poteva essere considerata coobbligata ed assoggettata alla solidarietà ex art. 196 Cds rispetto ai clienti destinatari dei singoli verbali sottesi alle cartelle opposte;
che, in secondo luogo, deduceva la propria estraneità ai fatti, ossia l'assenza dell'elemento soggettivo in merito alle violazioni contestate, in quanto la stessa sarebbe stata teoricamente impossibilitata ad incidere causalmente sul verificarsi delle singole infrazioni.
3. Con comparsa datata 02/05/2024 si costituiva in giudizio il CP_1
il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva
[...]
nonché l'inammissibilità del ricorso;
che, più specificatamente l'ente comunale lamentava la tardività dell'opposizione sostenendo che qualsiasi contestazione doveva essere tempestivamente avanzata avverso i verbali prodromici alle cartelle di pagamento;
che, inoltre, lo stesso invocava la piena legittimazione passiva della ricorrente, in quanto
- a suo dire - la locazione di veicoli a lungo termine presupporrebbe una responsabilità solidale delle parti.
4. Di contro, le altre parti resistenti restavano contumaci.
5. Alla prima udienza del 15/05/2024 l'adito giudicante, riscontrati dei problemi nell'apertura di alcuni file del fascicolo telematico, rinviava la causa al 11/07/2024 invitando la alla regolarizzazione degli Parte_1
stessi.
6. Indi, ad esito della precitata udienza, svoltasi cartolarmente ex art 127- ter Cpc, il decidente si ritirava in camera di consiglio ai fini della pronuncia della presente sentenza ex art. 281-sexies Cpc;
7. Occorre, preliminarmente, dichiarare la contumacia dell'
[...]
, della , del , Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4 nonché del i quali, nonostante la rituale Controparte_5
notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, non si costituivano in giudizio.
8. In secondo luogo deve pronunciata l'incompetenza per materia di questo Tribunale.
9. Invero, giova evidenziare che la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada - configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata ossia a precetto - spetta alla cognizione del Giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, al pari della cognizione relativa all'opposizione ai verbali di accertamento presupposto;
10. E, infatti, sul punto la Corte di cassazione ha affermato - indipendentemente dal valore della causa - la competenza per materia del Giudice di pace, statuendo che «in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, comma 3, e della
L. n. 689 del 1981, art. 22 bis attribuisce, in via generale al Giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni al Codice della Strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l'inciso
“qualunque ne sia il valore”, presente invece nell'art. 7 c.p.c., comma 2»
(Cass. n. 25028/2017; Cass. n. 7460/2019; Cass. n.14304/2022).
12. Più esattamente, in caso di opposizione recuperatoria, quale è la presente «spetta al giudice di pace del luogo di accertamento delle infrazioni la competenza - per materia e per territorio - in ordine alle controversie riguardanti le contestazioni di pretese avanzate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada» (Cass. n.
14328/2023).
13. Nel caso de quo, considerando il luogo di commissione delle infrazioni, è pacifico che la competenza a decidere spetta rispettivamente a) al Giudice di pace di Roma, relativamente alle cartelle n. 097 2023
02280860 70 001 e 097 2023 02318454 92 000; b) al Giudice di pace di
Lucca, relativamente ai verbali n. 54482A/22P e 54483A/22P contenuti nella cartella 097 2023 02318454 92000; c) al Giudice di pace di Tivoli, relativamente al verbale n. PR6570/2020 contenuto nella cartella n. 097
2023 02318454 92000; d) al Giudice di pace di Tivoli di porto, relativamente ai verbali n. 340032G/19V, 341139G/19V, 344832G/19V,
21111C/20V, 21117C/20V, 349574G/20G, 349616G/20V, 351351G/20V,
351383G/20V, 366599G/20V, 36819G/20V, 371140G/20V e 376317G/20V contenuti nella cartella 097 2023 02318454 92000.
13. Le spese seguono l'esito del giudizio e devono essere liquidate in favore del solo secondo i parametri di cui all'art. 4 Controparte_1
DM 55 del 2014 e succ. mod. attestandosi nel quadrante dei valori minimi
(con esclusione della fase decisoria).
14. Nulle per le altre parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nel procedimento N.R.G. 7527/2024, così Parte_1
provvede:
1) dichiara la contumacia dell' , della Controparte_6
, del , nonché del Controparte_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5
2) dichiara la propria incompetenza per materia in favore di quella:
a) del Giudice di pace di Roma, relativamente alle cartelle n. 097 2023
02280860 70 001 e n. 097 2023 02318454 92 000;
b) del Giudice di pace di Lucca, relativamente ai verbali n. 54482A/22P e n. 54483A/22P contenuti nella cartella n. 097 2023 02318454 92000;
c) del Giudice di pace di Tivoli, relativamente al verbale n. PR6570/2020 contenuto nella cartella n. 097 2023 02318454 92000;
d) del Giudice di pace di Tivoli, relativamente ai verbali nn. 340032G/19V,
341139G/19V, 344832G/19V, 21111C/20V, 21117C/20V, 349574G/20G,
349616G/20V, 351351G/20V, 351383G/20V, 366599G/20V, 36819G/20V, 371140G/20V e 376317G/20V contenuti nella cartella n. 097 2023
02318454 92000;
3) assegna alle parti il termine di giorni 90 per la riassunzione del procedimento a decorrere dalla presente pronuncia;
4) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del che liquida in euro 232,00 oltre accessori di legge Controparte_1
ove dovuti.
5) nulla sulle spese per le altre parti contumaci.
Così deciso all'esito della camera di consiglio in data 11 luglio 2024.
Il Giudice
Alberto Cisterna
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere