Art. 41. Particolari esenzioni nel porto di Civitavecchia ((Nel porto di Civitavecchia, oltre alle merci indicate nell'articolo precedente, sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 31 le ceneri di piriti, gli animali vivi ed il pesce fresco in arrivo dalla Sardegna.
Sono esenti altresi' dalla tassa anzidetta tutte le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 2 aprile 1969, n. 165 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che l'esenzione per le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 9 febbraio 1963, n. 82 .
Sono esenti altresi' dalla tassa anzidetta tutte le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 2 aprile 1969, n. 165 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che l'esenzione per le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 9 febbraio 1963, n. 82 .