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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 599/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata a [...] il giorno 11/11/1956, c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Manlio Di Miceli;
-appellante -
CONTRO
con sede in Roma, c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Josephine Romano e Cesare Giovanni Grassini
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione al decreto del 3.11.2026 con cui il Tribunale Parte_1
di Palermo le aveva ingiunto, in favore della ricorrente Controparte_1
il pagamento della somma di € 10.775,38 per sottrazione di energia con allaccio
[...]
abusivo alla rete di distribuzione nel periodo compreso tra il 18.09.2010 e il 17.09.2015.
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Il Tribunale, con sentenza n. 3465 del 29.10.2020, respingeva l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
La soccombente ha proposto appello, di cui Controparte_1 costituendosi, ha dedotto l'infondatezza.
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte, il 9.7.2024 la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Sostiene l'appellante, criticando il contrario convincimento del giudice, di non avere stipulato alcun contratto di fornitura di energia elettrica relativo all'immobile menzionato in fattura, di non avere occupato l'immobile nel periodo al quale il credito è riferito, di non essere responsabile dell'allaccio abusivo alla rete.
I rilievi sono fondati.
ha agito nei confronti di sull'assunto che Controparte_1 Parte_1 la stessa si fosse resa responsabile dell'allaccio abusivo da cui sono stati attuati i prelievi nel periodo compreso tra il 18.09.2010 e il 17.09.2015.
L'opponente oggi appellante ha prodotto in appello la sentenza penale del Tribunale di
Palermo del 20.03.2023 n. 1965, definitiva, di sua assoluzione dal reato di furto di energia elettrica.
In ragione del difetto di prova dell'intestazione dell'utenza elettrica all'opponente e dell'efficacia vincolante nel giudizio civile del giudicato di assoluzione contenente l'accertamento dell'insussistenza del fatto illecito o della estraneità a esso dell'imputato, la pretesa della ricorrente in monitorio non può che essere disattesa, con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3465 del 29.10.2020, revoca il decreto ingiuntivo n. 843/2018 del Tribunale di Palermo e condanna Controparte_1
a rifondere a le spese del primo grado del giudizio,
[...] Parte_1
che liquida, in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali,
c.p.a. e i.v.a.; condanna alla rifusione delle spese di appello, che Controparte_1
liquida in complessivi € 5.809,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, c.p.a. e i.v.a., ordinandone il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso in Palermo il 6 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
pag. 2/3 Gabriele Strano
Giuseppe Lupo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 599/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata a [...] il giorno 11/11/1956, c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Manlio Di Miceli;
-appellante -
CONTRO
con sede in Roma, c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Josephine Romano e Cesare Giovanni Grassini
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione al decreto del 3.11.2026 con cui il Tribunale Parte_1
di Palermo le aveva ingiunto, in favore della ricorrente Controparte_1
il pagamento della somma di € 10.775,38 per sottrazione di energia con allaccio
[...]
abusivo alla rete di distribuzione nel periodo compreso tra il 18.09.2010 e il 17.09.2015.
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Il Tribunale, con sentenza n. 3465 del 29.10.2020, respingeva l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
La soccombente ha proposto appello, di cui Controparte_1 costituendosi, ha dedotto l'infondatezza.
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte, il 9.7.2024 la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Sostiene l'appellante, criticando il contrario convincimento del giudice, di non avere stipulato alcun contratto di fornitura di energia elettrica relativo all'immobile menzionato in fattura, di non avere occupato l'immobile nel periodo al quale il credito è riferito, di non essere responsabile dell'allaccio abusivo alla rete.
I rilievi sono fondati.
ha agito nei confronti di sull'assunto che Controparte_1 Parte_1 la stessa si fosse resa responsabile dell'allaccio abusivo da cui sono stati attuati i prelievi nel periodo compreso tra il 18.09.2010 e il 17.09.2015.
L'opponente oggi appellante ha prodotto in appello la sentenza penale del Tribunale di
Palermo del 20.03.2023 n. 1965, definitiva, di sua assoluzione dal reato di furto di energia elettrica.
In ragione del difetto di prova dell'intestazione dell'utenza elettrica all'opponente e dell'efficacia vincolante nel giudizio civile del giudicato di assoluzione contenente l'accertamento dell'insussistenza del fatto illecito o della estraneità a esso dell'imputato, la pretesa della ricorrente in monitorio non può che essere disattesa, con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3465 del 29.10.2020, revoca il decreto ingiuntivo n. 843/2018 del Tribunale di Palermo e condanna Controparte_1
a rifondere a le spese del primo grado del giudizio,
[...] Parte_1
che liquida, in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali,
c.p.a. e i.v.a.; condanna alla rifusione delle spese di appello, che Controparte_1
liquida in complessivi € 5.809,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, c.p.a. e i.v.a., ordinandone il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso in Palermo il 6 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
pag. 2/3 Gabriele Strano
Giuseppe Lupo
pag. 3/3