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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 11481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11481 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20292 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. SC GILIBERTI presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Raffaele GRIECO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha chiesto che il
Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti come da accordi sottoscritti dalle parti.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/09/2024, , premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio con a Napoli, in data 21/06/2004; Controparte_1 che dal matrimonio erano nati due figli: maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, e SC, nato il [...];
1 che per sopravvenute ragioni di incompatibilità la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile;
chiedeva a questo Tribunale:
“Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, dando disposizioni all'Ufficiale dello Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti nei Registri dello Stato civile a margine dell'atto;
b) Disporre che il padre corrisponda un assegno mensile di € 250,00 oltre aggiornamento ISTAT quale contributo per il mantenimento del figlio SC. Detta somma sarà corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alla SIa Pt_1
c) Regolare il diritto di visita del padre come segue: Il padre avrà facoltà di tenere il figlio con sé, d'accordo con la madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti. Il
SI potrà, in ogni caso, tenere con sé il figlio ogni martedì e giovedì pomeriggio, CP_1 dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 10,00 sino alle ore 20,00 della domenica a settimane alternate. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme. In particolare, il SI avrà facoltà di tenere con sé il figlio, nei CP_1 giorni 24 dicembre e 1 gennaio, da alternarsi ogni anno con i giorni 25 dicembre e 31 dicembre. In ogni caso il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con i figli, lo potrà tenere con sé per le festività di Pasqua.
d) Le spese mediche, scolastiche, di vestiario, ricreative e sportive per i figli saranno equamente divise al 50% fra i coniugi;
”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, rappresentando che lui e la sig.ra erano già separati di fatto. Pt_1
Ciò premesso, chiedeva:
“che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Napoli, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, rigetti, per quanto di ragione e tenuto conto di tutto quanto innanzi, ogni diversa domanda proposta da parte ricorrente ed emetta, anche in via riconvenzionale, i seguenti provvedimenti:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2 2. “autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
3. - affidare in via congiunta il figlio minore SC ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre;
Parte_1
4. - stabilire, tenuto conto dell'età del minore, prossimo alla maggiore età, che il diritto di visita del padre venga esercitato liberamente, d'accordo con la madre e secondo la volontà e gli impegni del minore SC. In ogni caso e ad ogni buon conto secondo le seguenti modalità: il sig. potrà tenere con sé il figlio ogni martedì e giovedì pomeriggio, dalle CP_1 ore 16:00 fino alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 10,00 sino alle ore 20,00 della domenica a settimane alternate. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dal figlio alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme. In particolare, il SI avrà facoltà di tenere con sé il figlio, nei CP_1 giorni 24 dicembre e 1 gennaio, da alternarsi ogni anno con i giorni 25 dicembre e 31 dicembre. In ogni caso il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con i figli, lo potrà tenere con sé per le festività di Pasqua;
5. - stabilire che contribuisca al mantenimento del figlio minore Controparte_1
SC con la corresponsione di un assegno mensile di € 250,00, da versare entro il giorno
5 di ogni mese con adeguamento annuale sulla base degli indici ISTAT ed al pagamento del
50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per il figlio minore, purché previamente concordate e documentate come previste nel Protocollo d'intesa tra Presidenza del
Tribunale e COA del 7/03/2018”.
6. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
All'udienza del 14/10/2025, innanzi al giudice relatore, le parti, comparse personalmente e assistite dai difensori, rappresentavano di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo, che chiedevano recepirsi.
Il Giudice, pertanto, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, recepiva in via provvisoria gli accordi come raggiunti dalle parti e riservava la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
3 Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come concordate all'udienza del 14.10.2025:
“affido condiviso del minore con collocazione presso la madre, incontri liberi tra padre e figlio stante l'età dello stesso, che raggiungerà la maggiore età a febbraio 2026; assegno a carico del sig. a titolo di contributo nel mantenimento del figlio SC di euro CP_1
250,00 mensili da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Pt_1
ISTAT annuale come per legge, spese straordinarie al 50% come da protocollo del Tribunale di
Napoli.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Quanto alle spese di giudizio, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 43, parte II, s. A, sez. K, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004);
[...]
• disciplina le condizioni accessorie alla separazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti come riportati in parte motiva;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui
4 all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito Dott. Raffaele Sdino
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