Art. 168.
(Dichiarazione di blocco).
Il blocco e' dichiarato dal Governo del Re o dalle competenti autorita' militari.
La dichiarazione deve indicare la data dell'inizio del blocco, i limiti geografici della zona bloccata e il termine entro il quale e' permessa l'uscita delle navi neutrali.
La dichiarazione e' resa nota alle autorita' marittime nazionali ed e' notificata:
1° agli Stati neutrali, per via diplomatica;
2° alle autorita' locali della zona bloccata, a cura del comandante della forza bloccante.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso che il blocco sia esteso o limitato o tolto, ovvero ripreso dopo essere stato tolto.
(Dichiarazione di blocco).
Il blocco e' dichiarato dal Governo del Re o dalle competenti autorita' militari.
La dichiarazione deve indicare la data dell'inizio del blocco, i limiti geografici della zona bloccata e il termine entro il quale e' permessa l'uscita delle navi neutrali.
La dichiarazione e' resa nota alle autorita' marittime nazionali ed e' notificata:
1° agli Stati neutrali, per via diplomatica;
2° alle autorita' locali della zona bloccata, a cura del comandante della forza bloccante.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso che il blocco sia esteso o limitato o tolto, ovvero ripreso dopo essere stato tolto.