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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/06/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3535/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di LU, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 2/8/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SERGIO Parte_1 C.F._1
CONTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in LU (LU), via G. Pascoli n. 206, giusta procura in atti e (C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato LORENZO Parte_2 C.F._2
CRISTOFANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in LU (LU), via San Marco n. 245, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «Voglia il Tribunale di LU, divenuto definitivo il provvedimento che disciplina la separazione personale dei coniugi e decorso il termine di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti a LU (LU) in data 21.06.2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LU al n. 35, parte II, anno 2014, Serie A. Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni, alle stesse condizioni di cui alla separazione, con l'aggiunta che il trasferirà la proprietà della propria autovettura, , tg. FJ731YN, alla Sig.ra Parte_2 CP_1
, a titolo gratuito, ma ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 989/70 e ss. modd. ed integrazioni come Pt_1 una tantum divorzile. Spese legali interamente compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in LU (LU) il 21/6/2014, dal quale sono nati i due figli
1 (nato il [...]) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_1 Per_2 congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di LU, con sentenza n. 433/2024 pubblicata il 7/11/2024, passata in giudicato in data 9/5/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – dell'11/6/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di LU, definitivamente pronunciando, così provvede: a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n LU (LU) in data 21/6/2014, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di LU (LU) all'Atto Numero 35, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2014; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LU (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in LU, l'11/6/2025. Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di LU, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 2/8/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SERGIO Parte_1 C.F._1
CONTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in LU (LU), via G. Pascoli n. 206, giusta procura in atti e (C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato LORENZO Parte_2 C.F._2
CRISTOFANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in LU (LU), via San Marco n. 245, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «Voglia il Tribunale di LU, divenuto definitivo il provvedimento che disciplina la separazione personale dei coniugi e decorso il termine di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti a LU (LU) in data 21.06.2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LU al n. 35, parte II, anno 2014, Serie A. Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni, alle stesse condizioni di cui alla separazione, con l'aggiunta che il trasferirà la proprietà della propria autovettura, , tg. FJ731YN, alla Sig.ra Parte_2 CP_1
, a titolo gratuito, ma ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 989/70 e ss. modd. ed integrazioni come Pt_1 una tantum divorzile. Spese legali interamente compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in LU (LU) il 21/6/2014, dal quale sono nati i due figli
1 (nato il [...]) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_1 Per_2 congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di LU, con sentenza n. 433/2024 pubblicata il 7/11/2024, passata in giudicato in data 9/5/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – dell'11/6/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di LU, definitivamente pronunciando, così provvede: a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n LU (LU) in data 21/6/2014, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di LU (LU) all'Atto Numero 35, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2014; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LU (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in LU, l'11/6/2025. Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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