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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/09/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5368/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 12/05/2025 da con il proc. e dom. avv. CIMENTI IACOPO Parte_1
e da MA MA con il proc. e dom. avv. REGIS GIULIA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 03/09/1983 in UDINE (UD), con atto trascritto presso il Comune di UDINE (UD) al numero 123, parte 2, serie A, anno
1983; Per_
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 31/10/1986) e (il 21/10/1988), Per_1 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e MA Parte_1
MA, il cui matrimonio è stato celebrato in data 03/09/1983, in UDINE (UD), con atto trascritto presso il comune di UDINE (UD) al n. 123, Parte 2, Serie A, anno 1983, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a stabilire il proprio domicilio/residenza ove lo riterranno opportuno;
2) dà atto che la casa coniugale, sita a Udine (UD) in Via Galileo Galilei n. 12, rimarrà alla moglie;
il marito si è impegnato a rilasciare la predetta casa entro il termine di 10 giorni dalla data del ricorso;
3) dà atto che, sempre al fine di definire la crisi coniugale, entro il termine di 30 giorni dalla sentenza di omologa il sig. si impegna a cedere gratuitamente alla Parte_1 moglie, sig.ra NI UI, la quale accetta, le proprie quote della metà indivisa (i) dell'immobile sito in Via Lungomare Trieste n. 78 Piano 4 a Lignano Sabbiadoro e (ii) del garage sito in Via Treviso n. 21 Piano 3 a Lignano Sabbiadoro, con relative pertinenze, accessori e arredi, così rispettivamente distinti al Catasto Fabbricati del
Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
(i) al Foglio 46 Particella 143 Subalterno 15, Categoria A/3, Classe 7, consistenza
5,0 vani, superficie 66 mq, totale escluse aree scoperte 64 mq (Via Lungomare
Trieste n. 78 Piano 4 a Lignano Sabbiadoro), nonché
(ii) al Foglio 45 Particella 566 Subalterno 151, Rendita euro 88,83, Categoria C/6,
Classe 2, Consistenza 43 mq (Via Treviso n. 21 Piano 3 a Lignano Sabbiadoro).
Resta inteso che le spese notarili ed accessorie per l'atto di cessione della quota degli immobili dianzi menzionati saranno a carico integrale della sig.ra NI UI, la quale chiede, sin d'ora, le agevolazioni di cui alla legge 74/87;
4) dà atto che il mutuo acceso presso NC PO di MI (debito residuo circa
6.800,00) continuerà ad essere pagato dal sig. sino a completa estinzione;
Pt_1
2 5) dispone che a partire dalla pronuncia della presente sentenza di separazione, il GN
[...] corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, l'assegno mensile Pt_1 di € 300,00, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente a lei intestato e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6) dà atto che le parti dichiarano di aver perfettamente compreso il contenuto del ricorso e di averne accettato integralmente il contenuto e i suoi effetti e si riconoscono quindi di null'altro aver reciprocamente da pretendere ad alcun titolo o ragione, neppure restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario, fatta eccezione per quanto concordato con il ricorso, rinunciando ad ogni e qualsivoglia pretesa di sorta.
7) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 123, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1983.
Udine, li 11/09/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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