Ordinanza collegiale 13 giugno 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 22108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22108 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22108/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01916/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1916 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di cui alla delibera Csm del 23 novembre 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. AS NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava la delibera del Consiglio superiore della magistratura (Csm) del 23 novembre 2021 che, in relazione alla procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di trentadue posti presso l’Ufficio del Giudice di pace di Napoli, determinava l’esclusione del punteggio preferenziale di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del bando, reputando lo svolgimento della funzione di difensore del vincolo presso un tribunale ecclesiastico non assimilabile all’esercizio di funzioni giurisdizionali.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, chiamata alla camera di consiglio del 19 aprile 2023, veniva rinviata a data da destinarsi su istanza della parte ricorrente, cui aderiva la resistente.
4. Le parti depositavano ulteriori memorie in vista dell’udienza del 21 novembre 2025, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo è possibile passare ad illustrare le varie censure formulate.
6. Con il primo motivo si denuncia una violazione del principio di legalità, atteso che l’amministrazione avrebbe violato, con la delibera interpretativa del 24 gennaio 2018, le disposizioni del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, nella parte in cui si sarebbe introdotto un divieto di cumulo tra i varî titoli valutabili ai fini dell’ammissione al tirocinio.
7. Tramite la seconda censura si lamenta una violazione dei principî di imparzialità e buon andamento, nella misura in cui si è negato il cumulo di titoli.
8. Per mezzo della terza ragione di gravame si evidenzia come la resistente avrebbe violato l’obbligo di motivare i proprî provvedimenti, non spiegando le ragioni del divieto di cumulo dei titoli.
9. Attraverso la quarta doglianza viene precisato come il mancato cumulo dei titoli avrebbe favorito una candidata (l’odierna controinteressata), meno meritevole del ricorrente.
10. Con il quinto mezzo d’impugnazione si denuncia l’illegittima eterointegrazione del bando in data successiva alla sua pubblicazione attraverso il responso alla richiesta di chiarimenti formulata dal Presidente della Corte d’appello di Milano.
11. I primi cinque motivi, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente: nessuno, peraltro, può essere accolto.
12. Preliminarmente, va chiarito come a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria del 2 maggio 2018, l’odierno ricorrente fosse collocato in posizione utile per l’ammissione al tirocinio, in quanto gli era stato riconosciuto il punteggio per l’esercizio delle pregresse funzioni giurisdizionali. Successivamente, veniva escluso tale punteggio con conseguente peggior posizionamento, non piú sufficiente per l’ammissione al tirocinio (gli veniva preferita la controinteressata avente il medesimo punteggio, ma una minore età anagrafica).
13. Come chiarito nell’illustrazione dei motivi, tale circostanza non viene contestata nell’odierno giudizio: difatti, tutte le censure si incentrano sul mancato riconoscimento della cumulabilità dei titoli indicati dal bando, secondo quanto previsto dalla delibera Csm del 24 gennaio 2018 (anteriore alla pubblicazione del bando, avvenuta il 13 febbraio 2018).
14. Orbene, il tema della cumulabilità o meno dei titoli ai fini dell’attribuzione del punteggio è già stato vagliato da questo Tribunale (cfr. Tar Lazio, sez. I, 29 ottobre 2024, n. 19023) e reputato conferme sia alla lettera della legge delega (art. 2, comma 3, lett. b) l. 28 aprile 2016, n. 57 che prevede un elenco numerato di titoli), sia al decreto delegato (art. 4 d.lgs. 116/2017 che li espone « nell’ordine »), sia al bando di concorso (art. 4, comma 1, secondo cui « costituiscono titolo di preferenza, nell’ordine »).
15. Pertanto, come evidente, il bando di concorso ha semplicemente dato pedissequa applicazione, ai criterî previsti dalla legge, prevedendo il medesimo ordine successivo (e non cumulativo) di valutazione dei titoli, e specificando che « in caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell’ordine… ».
16. Il chiaro riferimento normativo al «titolo» e non ai «titoli» di preferenza, tanto nel terzo quanto nel quarto comma, evidenzia che i criterî della maggiore anzianità, minore età, etc… si applicano solo a fronte del medesimo titolo di preferenza; nello stesso senso depone anche l’uso dell’espressione « nell’ordine ».
17. Da quanto premesso, appare quindi evidente come l’interpretazione delle disposizioni del bando offerta dal Csm nella delibera impugnata, nonché in quella presupposta del 24 gennaio 2018, sia corretta, di modo che i criterî di cui al quarto comma (maggiore durata delle funzioni, minore età, voto di laurea piú alto) vanno utilizzati per valutare la prevalenza di un candidato rispetto all’altro, volta per volta, in relazione ai singoli titoli di preferenza di cui al primo comma nell’ordine previsto.
18. Nello stesso senso, si è già pronunciato questo Tribunale rilevando come « non risulta, al contrario, accoglibile la pretesa del ricorrente di vedersi riconosciuto anche il punteggio relativo al titolo di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del bando, costituito dall’insegnamento delle materie giuridiche nelle università. Al riguardo il Csm ha fatto puntuale applicazione della disciplina contenuta nell’art. 4 del bando di concorso, il quale elenca i vari titoli di preferenza secondo un ordine prestabilito di gerarchia, con ciò significando che gli stessi devono essere valutati in ordine graduato » (v. Tar Lazio, sez. I, 12 dicembre 2024, n. 22492).
19. Alla luce di quanto osservato, deve concludersi che la pretesa del ricorrente di vedersi riconosciuto non solo il titolo di preferenza dell’esercizio della professione forense, ma anche quello relativo al dottorato di ricerca non è fondata, atteso che, per i posti di giudice onorario presso l’ufficio di Napoli di cui qui si discute, hanno concorso piú candidati che erano in possesso, al pari del ricorrente, del titolo di avvocato. Tra tutti costoro, dunque, la prevalenza doveva essere stabilita ricorrendo ai criterî di valutazione di cui all’art. 4, comma 4 del bando, previsti appunto per il caso di pari titolo di preferenza (ossia la minore età anagrafica, visto che tutti avevano almeno dieci anni di anzianità professionale) e non, invece, considerando i titoli di preferenza sussidiari, quale quello del dottorato di ricerca. Difatti, come si è già avuto modo di osservare, il bando ha elencato i varî titoli di preferenza secondo un ordine di gerarchia stabilito «a monte» dall’art. 4 d.lgs. 116/2017 che prevede la valutazione dei titoli valutati in ordine successivo e non cumulativo.
20. Non condivisibile, poi, è l’assunto secondo cui il previsto ordine di gerarchia tra i titoli di preferenza dei candidati contrasterebbe con i principî in tema di procedure concorsuali, i quali imporrebbero di valutare tutti i titoli di preferenza al fine di individuare il candidato in possesso di maggiori requisiti e quindi piú titolato. Invero, non appare irragionevole che in una selezione (procedura differente da un concorso) volta alla nomina dei giudici onorarî siano ritenute piú qualificanti alcune esperienze professionali rispetto ad altre e, in particolare, che sia riconosciuta maggiore pregnanza, tra tutte, proprio quella relativa alla pregressa esperienza nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie (titolo di preferenza prevalente, sub lett. a), art. 4).
21. Né può affermarsi che l’applicazione del criterio sussidiario della minore età anagrafica (di cui al dell’art. 4, comma 4 del bando e del d.lgs. 116/2017) atteso che si tratta dell’applicazione di un generale criterio residuale di preferenza (cfr. art. 5, comma 4 d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487) applicato da tutte le amministrazioni allorquando debbono effettuare una scelta obiettiva: ciò toglie anche fondamento alla censura secondo la quale l’amministrazione avrebbe preferito un soggetto meno qualificato (la controinteressata non avrebbe conseguito un dottorato di ricerca e vanterebbe un minor voto di laurea).
22. Pertanto, alla luce di quanto esposto, appare pienamente legittimo l’operato del Csm.
23. Infine, con l’ultimo motivo viene domandato il risarcimento dei danni cagionati dall’illegittimo operare dell’amministrazione.
24. Orbene, rilevata la pacifica legittimità degli atti impugnati, non può essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni (Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7), atteso che alcuna lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela si è verificata nel caso in esame.
25. Alla luce della complessiva infondatezza di tutte le domande, il ricorso è respinto.
26. Le spese, stante la natura della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ND ET, Presidente
AS NO, Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS NO | ND ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.