Sentenza 1 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00772/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2026, proposto da
AR AR IP, PP AM, AN SA AB, ON AS ON, RO SC, AR ZI OG, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra Di Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Silvana Cirvelleri, Sentenza n. 417/2025 pubbl. il 13.02.2025 su ricorso RG n. 2373/2024 a mezzo della quale è stato così disposto: “P.Q.M. accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento alle seguenti annualità: - 2022/2023 e 2023/2024 quanto a PA AR AR; - 2023/2024 quanto a AM PP; - 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 quanto a TO AN SA AR; - 2022/2023 e 2023/2024 quanto a AS ON; - 2023/2024 quanto a SCORDO RO; - 2022/2023 quanto a NA AR ZI; condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ad erogare in favore dei ricorrenti attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale i seguenti importi: ✓ € 1.000,00 a PA AR AR, ✓ € 500,00 a AM PP, ✓ € 2000,00 a TO AN SA AR, ✓ € 1000,00 a AS ON, ✓ € 500,00 a SCORDO RO, ✓ € 500,00 a NA AR ZI“.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in vista dell’odierna camera di consiglio, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalla sentenza oggetto di ricorso in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, determinate in euro 1.300,00 (=milletrecento/--) per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NA, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
Lorenzo AR Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO NA |
IL SEGRETARIO