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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/12/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 132/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Amoruso Presidente Dott. Gabriele Molinaro Giudice Dott.ssa Veronica Zanin Giudice Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 132/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Invernizzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(CF CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Picchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Come da foglio depositato il 19.5.2025
Per parte convenuta
Come da foglio depositato il 19.5.2025
Per il P.M. Nulla
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio a Novara il 15 ottobre 2016. Dall'unione coniugale sono nati , il 2.11.2013, il 2.12.2016, Persona_1 Persona_2 Per_3
il 1.12.2017 e , il 23.1.2020.
[...] CP_2 Con ricorso depositato il 18.1.2023, ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 CP_1 sentir pronunciare la separazione tra le parti. Il ricorrente ha, in particolare, dedotto che: a) nel 2022, il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta ha dichiarato l'adottabilità dei minori e la sentenza è stata impugnata da entrambe le parti;
b) i rapporti tra i genitori sono sempre stati molto tormentati;
c) la pronuncia del TM ed il tradimento della resistente hanno, tuttavia, spinto il ricorrente a lasciare la casa coniugale;
d) ciononostante, il ricorrente si è sempre reso disponibile a supportare, sia moralmente che materialmente la moglie, che al contrario non è alla ricerca di un'occupazione e vive nella casa coniugale con l'amante ed il fratello. Sulla base delle predette deduzioni, il ricorrente ha chiesto la separazione con addebito alla moglie e chiesto di regolamentare i profili di affido, collocamento e mantenimento dei minori in caso di riforma della dichiarazione di adottabilità. Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separazione, ma contestando la CP_1 ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente. La resistente ha, in particolare, dedotto che: a) il clima di tensione e litigi che ha caratterizzato il nucleo familiare è riconducibile all'abuso di alcool da parte del ricorrente;
b) nel 2022, dopo la pronuncia di adottabilità dei minori, il ricorrente ha minacciato la resistente incolpandola del fatto e di è allontanato dalla casa familiare, rientrando qualche giorno più tardi per asportare alcuni arredi (e ciò nonostante la resistente si trovasse ricoverata in ospedale); c) anche ad oggi il ricorrente invia messaggi offensivi e diffamatori alla resistente, che ne rivelano la natura disturbata ed il perdurante uso di alcool;
d) l'appello promosso contro la pronuncia di adottabilità è stato respinto. Sulla base di tali deduzioni, la resistente ha chiesto l'addebito della separazione al marito e chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili.
Con ordinanza del 18.8.2023, il Presidente ha autorizzato le parti a vivere separate, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge versando euro 800,00 mensili. Effettuato il passaggio alla fase contenziosa, con Sentenza depositata il 9.1.2024 è stata dichiarata la separazione personale tra le parti.
Con ordinanza del 15.1.2025, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, il contributo al mantenimento è stato ridotto ad euro 650,00 mensili. Disposto approfondimento attraverso la Guardia di Finanza, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe.
Istanze istruttorie. Le istanze istruttorie formulate dalle parti e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni non possono ritenersi ammissibili e rilevanti per le ragioni già illustrate dal Giudice Relatore nell'ordinanza del 6.3.2024, che il Collegio integralmente condivide.
Addebito della separazione. Entrambe le parti hanno formulato richiesta di addebito della separazione. Parte ricorrente ha, sul punto, dedotto la violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge. La circostanza, tuttavia, non è stata provata, né, invero, le istanze istruttorie formulate paiono idonee a provarla. Parte ricorrente ha, altresì, contestato il disinteresse della resistente per la famiglia e per i minori, che avrebbe condotto alla pronuncia di adottabilità degli stessi. Deve, invece, considerarsi come la pagina 2 di 4 pronuncia del Tribunale per i minorenni si fondi sull'inidoneità di entrambe le figure genitoriali, cosicché appare escluso che il ricorrente abbia semplicemente subito le condotte omissive del coniuge. La domanda del ricorrente non può, dunque, essere accolta. Parte resistente ha dedotto la sussistenza di atteggiamenti violenti ed aggressivi del coniuge, nonché l'abuso di sostanze stupefacenti. A sostegno della propria rappresentazione ha, tuttavia, prodotto unicamente il certificato penale del marito, che evidenzia precedenti di molto antecedenti al matrimonio. La sentenza di applicazione pena per guida in stato di alterazione alcolica risale al 2021 e non pare, comunque, fondare la fine dell'unione, tenuto conto che non risulta contestato che sia stato il ricorrente, di sua iniziativa, ad abbandonare la casa familiare. In generale, la vicenda processuale svoltasi avanti al Tribunale per i minorenni evidenzia che entrambe le parti hanno alimentato il contesto, non solo familiare ma anche di coppia, altamente disfunzionale (vedi sul punto le considerazioni contenute nell'ultimo paragrafo di pagina 5 di pagina 6). Nessuna delle condotte contestate, in sé considerate, pare, dunque, aver avuto incidenza causale diretta sulla fine dell'unione familiare, tale da fondare una pronuncia di addebito.
Contributo al mantenimento del coniuge. Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (vedi, tra le più recenti, Sentenza n. 12196 del 16/05/2017). Va, tuttavia, ulteriormente considerato come gravi sul richiedente l'onere di provare l'assenza di adeguati redditi propri , nonché, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (vedi, sul punto Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021). Parte resistente ha chiesto il riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento, evidenziando di essere prova di occupazione dal 2019 e di non aver reperito nessuna attività lavorativa dopo tale data, anche a causa delle proprie problematiche si salute. La perdita del posto di lavoro da parte della resistente è avvenuta in tempi compatibili con l'avvenuto inserimento in comunità unitamente ai minori. La resistente, con documentazione depositata il 13.6.2024, ha provato di essere iscritta ad agenzie per il lavoro e di aver svolto, per soli tre mesi, attività lavorativa;
il contratto non è stato rinnovato. Non è contestato che la resistente soffra di epilessia. Dagli approfondimenti svolti per il tramite della Guardia di Finanza è emerso come il ricorrente abbia prodotto, per l'anno 2023, redditi di euro 1.470,00. Era titolare di ditta individuale sino alla fine del 2024. E' titolare di tre automobili, tutte sottoposte a fermo amministrativo. E' proprietario di quote di diversi fabbricati a Novara, Pietra Ligure e Vercelli e proprietario esclusivo di tre immobili a Novara. Contrariamente a quanto sostenuto, la Guardia di Finanza non ha dato atto di trascrizioni pagina 3 di 4 pregiudizievoli su tali immobili. In comparsa conclusionale ha prodotto lettera di licenziamento proveniente dalla ditta del padre ove prestava attività lavorativa, senza percepire TFR. Sostiene importo mensile di euro 515,00 a titolo di mutuo. Ha recentemente aperto una nuova ditta individuale. E' rientrato in possesso della casa familiare. Anche alla luce di quanto rappresentato, perdura una disparità economica delle parti: il ricorrente ha, infatti, la disponibilità di un cospicuo patrimonio immobiliare, che può (quantomeno con riferimento agli immobili di cui è proprietario in via esclusiva e pacificamente rilasciati dalla resistente) mettere a frutto o alienare per far fronte alla propria esposizione debitoria. Al contrario, la ricorrente non ha patrimonio e non pare dotata di capacità lavorativa specifica, a differenza del ricorrente che ha più volte aperto ditte individuali per svolgere la propria attività lavorativa. Alla luce di tali circostanze e tenuto conto dei residui obblighi di solidarietà, pare equo porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della resistente nella misura di euro 250,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità successiva al giugno 2025 (data del licenziamento).
Le spese di lite. Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti:
a) pone a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, un assegno di importo pari a euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI), con decorrenza dal luglio del 2025, confermando per il pregresso quanto disposto in sede presidenziale nella misura già modificata;
b) Dispone la compensazione delle spese di lite.
.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 4.8.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Amoruso
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Amoruso Presidente Dott. Gabriele Molinaro Giudice Dott.ssa Veronica Zanin Giudice Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 132/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Invernizzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(CF CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Picchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Come da foglio depositato il 19.5.2025
Per parte convenuta
Come da foglio depositato il 19.5.2025
Per il P.M. Nulla
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio a Novara il 15 ottobre 2016. Dall'unione coniugale sono nati , il 2.11.2013, il 2.12.2016, Persona_1 Persona_2 Per_3
il 1.12.2017 e , il 23.1.2020.
[...] CP_2 Con ricorso depositato il 18.1.2023, ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 CP_1 sentir pronunciare la separazione tra le parti. Il ricorrente ha, in particolare, dedotto che: a) nel 2022, il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta ha dichiarato l'adottabilità dei minori e la sentenza è stata impugnata da entrambe le parti;
b) i rapporti tra i genitori sono sempre stati molto tormentati;
c) la pronuncia del TM ed il tradimento della resistente hanno, tuttavia, spinto il ricorrente a lasciare la casa coniugale;
d) ciononostante, il ricorrente si è sempre reso disponibile a supportare, sia moralmente che materialmente la moglie, che al contrario non è alla ricerca di un'occupazione e vive nella casa coniugale con l'amante ed il fratello. Sulla base delle predette deduzioni, il ricorrente ha chiesto la separazione con addebito alla moglie e chiesto di regolamentare i profili di affido, collocamento e mantenimento dei minori in caso di riforma della dichiarazione di adottabilità. Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separazione, ma contestando la CP_1 ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente. La resistente ha, in particolare, dedotto che: a) il clima di tensione e litigi che ha caratterizzato il nucleo familiare è riconducibile all'abuso di alcool da parte del ricorrente;
b) nel 2022, dopo la pronuncia di adottabilità dei minori, il ricorrente ha minacciato la resistente incolpandola del fatto e di è allontanato dalla casa familiare, rientrando qualche giorno più tardi per asportare alcuni arredi (e ciò nonostante la resistente si trovasse ricoverata in ospedale); c) anche ad oggi il ricorrente invia messaggi offensivi e diffamatori alla resistente, che ne rivelano la natura disturbata ed il perdurante uso di alcool;
d) l'appello promosso contro la pronuncia di adottabilità è stato respinto. Sulla base di tali deduzioni, la resistente ha chiesto l'addebito della separazione al marito e chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili.
Con ordinanza del 18.8.2023, il Presidente ha autorizzato le parti a vivere separate, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge versando euro 800,00 mensili. Effettuato il passaggio alla fase contenziosa, con Sentenza depositata il 9.1.2024 è stata dichiarata la separazione personale tra le parti.
Con ordinanza del 15.1.2025, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, il contributo al mantenimento è stato ridotto ad euro 650,00 mensili. Disposto approfondimento attraverso la Guardia di Finanza, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe.
Istanze istruttorie. Le istanze istruttorie formulate dalle parti e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni non possono ritenersi ammissibili e rilevanti per le ragioni già illustrate dal Giudice Relatore nell'ordinanza del 6.3.2024, che il Collegio integralmente condivide.
Addebito della separazione. Entrambe le parti hanno formulato richiesta di addebito della separazione. Parte ricorrente ha, sul punto, dedotto la violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge. La circostanza, tuttavia, non è stata provata, né, invero, le istanze istruttorie formulate paiono idonee a provarla. Parte ricorrente ha, altresì, contestato il disinteresse della resistente per la famiglia e per i minori, che avrebbe condotto alla pronuncia di adottabilità degli stessi. Deve, invece, considerarsi come la pagina 2 di 4 pronuncia del Tribunale per i minorenni si fondi sull'inidoneità di entrambe le figure genitoriali, cosicché appare escluso che il ricorrente abbia semplicemente subito le condotte omissive del coniuge. La domanda del ricorrente non può, dunque, essere accolta. Parte resistente ha dedotto la sussistenza di atteggiamenti violenti ed aggressivi del coniuge, nonché l'abuso di sostanze stupefacenti. A sostegno della propria rappresentazione ha, tuttavia, prodotto unicamente il certificato penale del marito, che evidenzia precedenti di molto antecedenti al matrimonio. La sentenza di applicazione pena per guida in stato di alterazione alcolica risale al 2021 e non pare, comunque, fondare la fine dell'unione, tenuto conto che non risulta contestato che sia stato il ricorrente, di sua iniziativa, ad abbandonare la casa familiare. In generale, la vicenda processuale svoltasi avanti al Tribunale per i minorenni evidenzia che entrambe le parti hanno alimentato il contesto, non solo familiare ma anche di coppia, altamente disfunzionale (vedi sul punto le considerazioni contenute nell'ultimo paragrafo di pagina 5 di pagina 6). Nessuna delle condotte contestate, in sé considerate, pare, dunque, aver avuto incidenza causale diretta sulla fine dell'unione familiare, tale da fondare una pronuncia di addebito.
Contributo al mantenimento del coniuge. Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (vedi, tra le più recenti, Sentenza n. 12196 del 16/05/2017). Va, tuttavia, ulteriormente considerato come gravi sul richiedente l'onere di provare l'assenza di adeguati redditi propri , nonché, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (vedi, sul punto Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021). Parte resistente ha chiesto il riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento, evidenziando di essere prova di occupazione dal 2019 e di non aver reperito nessuna attività lavorativa dopo tale data, anche a causa delle proprie problematiche si salute. La perdita del posto di lavoro da parte della resistente è avvenuta in tempi compatibili con l'avvenuto inserimento in comunità unitamente ai minori. La resistente, con documentazione depositata il 13.6.2024, ha provato di essere iscritta ad agenzie per il lavoro e di aver svolto, per soli tre mesi, attività lavorativa;
il contratto non è stato rinnovato. Non è contestato che la resistente soffra di epilessia. Dagli approfondimenti svolti per il tramite della Guardia di Finanza è emerso come il ricorrente abbia prodotto, per l'anno 2023, redditi di euro 1.470,00. Era titolare di ditta individuale sino alla fine del 2024. E' titolare di tre automobili, tutte sottoposte a fermo amministrativo. E' proprietario di quote di diversi fabbricati a Novara, Pietra Ligure e Vercelli e proprietario esclusivo di tre immobili a Novara. Contrariamente a quanto sostenuto, la Guardia di Finanza non ha dato atto di trascrizioni pagina 3 di 4 pregiudizievoli su tali immobili. In comparsa conclusionale ha prodotto lettera di licenziamento proveniente dalla ditta del padre ove prestava attività lavorativa, senza percepire TFR. Sostiene importo mensile di euro 515,00 a titolo di mutuo. Ha recentemente aperto una nuova ditta individuale. E' rientrato in possesso della casa familiare. Anche alla luce di quanto rappresentato, perdura una disparità economica delle parti: il ricorrente ha, infatti, la disponibilità di un cospicuo patrimonio immobiliare, che può (quantomeno con riferimento agli immobili di cui è proprietario in via esclusiva e pacificamente rilasciati dalla resistente) mettere a frutto o alienare per far fronte alla propria esposizione debitoria. Al contrario, la ricorrente non ha patrimonio e non pare dotata di capacità lavorativa specifica, a differenza del ricorrente che ha più volte aperto ditte individuali per svolgere la propria attività lavorativa. Alla luce di tali circostanze e tenuto conto dei residui obblighi di solidarietà, pare equo porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della resistente nella misura di euro 250,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità successiva al giugno 2025 (data del licenziamento).
Le spese di lite. Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti:
a) pone a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, un assegno di importo pari a euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI), con decorrenza dal luglio del 2025, confermando per il pregresso quanto disposto in sede presidenziale nella misura già modificata;
b) Dispone la compensazione delle spese di lite.
.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 4.8.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Amoruso
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin
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