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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11115/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 11115/2020 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Parte_1
Buccarelli, n.49/c, presso lo studio dell'avv. Andrea Lollo che lo rappresenta come da procura, depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
E
pagina 1 di 7
CP_1 Controparte_2 CP_3
, e
[...] Parte_2 Controparte_4 elettivamente domiciliati in Roma, Via Orazio, n. 3 presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Antonio Caruso, che li rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: all'udienza dell'11 settembre 2024 i convenuti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate in comparsa di risposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la domanda introduttiva di giudizio ha esposto Parte_1 di aver instaurato con un rapporto di collaborazione Controparte_5 professionale terminato nel 2018, precisando di essersi occupato, su incarico del dal 2005 al 2006 e dal 2016 al 2018, della CP_2 progettazione di edifici civili e industriali, utilizzando Autocard quale piattaforma grafica, della contabilità di lavori, di perizie per il tribunale e di pratiche catastali e comunali e di aver svolto, dal 2006 al 2016, attività di collaborazione professionale per sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, nell'ambito della discarica di Malagrotta, con mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e di aver, al contempo, tenuto la contabilità di altri cantieri, il tutto per un corrispettivo pagina 2 di 7 concordato nella misura di € 110,00 per ogni giornata lavorativa. Ha, quindi, riferito che il non gli aveva versato tutti i compensi CP_2 dovuti e aveva maturato un ritardo tale nei pagamenti per cui esso attore non era stato nelle condizioni di pagare l'IVA negli anni dal 2008 al 2010 così da aver subito un accertamento da parte della Agenzia delle Entrate che si era concluso con l'irrogazione di diverse sanzioni.
Ha, pertanto, chiesto la condanna del al pagamento in suo CP_2 favore della complessiva somma di € 97.430,22, di cui € 57.203,60, a titolo di compensi non corrisposti dal 2014 al 2018, ed € 40.126,62, a titolo di risarcimento del danno subito per il ritardato pagamento dei compensi a seguito degli accertamenti fiscali effettuati nei suoi confronti. citato per l'udienza del 22 maggio 2020, si è Controparte_5 costituito, in data 29 aprile 2020, eccependo la prescrizione ex art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. dei crediti per compensi riferiti al periodo antecedente al 3.02.2015 e, in subordine, ex art. 2946 c.c., dei crediti per compensi riferiti al periodo antecedente al 3.02.2010 nonché del credito risarcitorio per decorso del relativo termine quinquennale.
Il convenuto ha, quindi, negato di aver intrattenuto con l'attore il rapporto d'opera professionale descritto, e, in particolare, di avergli conferito l'incarico di coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva presso la discarica di Malagrotta, contestando lo svolgimento, a cura del delle attività indicate in citazione. In particolare, il convenuto Parte_3 ha riferito di aver intrattenuto con l'attore occasionali rapporti professionali e di aver provveduto al pagamento dei compensi dovuti per le attività svolte. Il NZ ha, quindi, rappresentato che l'attore aveva intrattenuto rapporti d'opera intellettuale con lo Controparte_6
pagina 3 di 7 s.r.l. al quale esso convenuto era estraneo. Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta ha rilevato che la controparte non aveva dato prova dell'esistenza del dedotto termine per il pagamento del compenso e, quindi, del danno subito e del nesso eziologico esistente tra il lamentato inadempimento e il dedotto danno.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
All'udienza del 7 marzo 2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso del convenuto, Controparte_5
Con ricorso depositato in data 18 maggio 2023 il ha Parte_1 provveduto alla riassunzione del processo per poi notificare il ricorso alla moglie e ai figli del CP_2
All'udienza del 24.10.2023, fissata per la prosecuzione del giudizio,
l'attore ha riferito che, in sede di notifica del ricorso in riassunzione, la moglie del e i suoi figli, CP_2 CP_1 CP_2 Pt_2
e avevano dichiarato di non essere eredi del CP_3 Controparte_4 convenuto così che, come richiesto dalla parte istante, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 23.04.2024 con termine per rinnovare la notifica del ricorso in riassunzione sino al 14.03.2024.
In data 14 marzo 2024 si sono costituiti CP_1 CP_2 CP_3
e i quali hanno riferito di aver rinunciato Pt_2 Controparte_4 all'eredità di con loro conseguente difetto di Controparte_5 legittimazione passiva. In subordine, hanno reiterato le difese svolte in comparsa di risposta dal convenuto, Controparte_5
L'attore non ha più partecipato al giudizio.
pagina 4 di 7 2. Tanto esposto si osserva che deve essere rigettata la domanda nei CP_ confronti di e CP_1 CP_3 Pt_2 Controparte_2 stante la relativa carenza di legittimazione passiva in quanto non sono eredi di e, conseguentemente, non rispondono dei Controparte_5 relativi debiti.
Al riguardo si osserva che, come chiarito dalla Corte di legittimità, “a seguito della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, che consente la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la parte evocata in riassunzione può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto incontroverso, oppure può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del "thema decidendum" all'esito della fase di trattazione;
in tal caso il giudice dovrà verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato” (cfr. Cass. n. 25885 del 16.11.2020).
Invero, nel caso di specie, non solo è rimasta indimostrata la qualità di eredi dei soggetti nei cui confronti è stato riassunto il giudizio, ma sono stati prodotti documenti in ragione dei quali, tale qualità deve essere esclusa.
Sono stati, infatti, depositati l'atto dell'11 agosto 2022, con cui CP_1
e hanno rinunciato all'eredità di
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4
pagina 5 di 7 e l'atto del 20.04.2023, con cui ha Controparte_5 Parte_2 rinunciato all'eredità del padre.
Ne consegue che va respinta la domanda proposta nei loro confronti per carenza di legittimazione passiva.
3. Nessun'altra pronuncia di merito deve essere resa considerato che l'attore non ha coltivato il giudizio nei confronti degli eredi di
[...]
CP_5
In particolare, considerato che l'attore non ha provveduto alla rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione nel termine assegnato, va, per il resto, dichiarata l'estinzione del giudizio in ragione di quanto previsto dall'art. 307, terzo comma, c.p.c.
4. Va disposta la compensazione delle spese di lite nel rapporto con le parti costituite.
Al riguardo si osserva che l'attore ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti dei parenti più prossimi del convenuto, la moglie e i quattro figli, certamente chiamati all'eredità, e che non vi sono ragioni per ritenere che lo stesso fosse nelle condizioni di sapere che questi avevano rinunciato all'eredità del loro congiunto.
Si osserva, inoltre, che lo stesso attore, venuto a sapere della rinuncia all'eredità, in occasione della notifica del ricorso in riassunzione, prima della costituzione dei convenuti, si è fatto parte diligente e all'udienza del
24.10.2023 ha riferito la circostanza.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
• rigetta la domanda nei confronti di CP_1 [...]
e CP_2 Controparte_3 Parte_2 [...]
per difetto di legittimazione passiva;
CP_4
• dichiara per il resto il giudizio estinto;
• compensa tra le parti le spese di lite nel rapporto tra le parti costituite.
Roma, 27 dicembre 2024
Il Giudice
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 11115/2020 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Parte_1
Buccarelli, n.49/c, presso lo studio dell'avv. Andrea Lollo che lo rappresenta come da procura, depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
E
pagina 1 di 7
CP_1 Controparte_2 CP_3
, e
[...] Parte_2 Controparte_4 elettivamente domiciliati in Roma, Via Orazio, n. 3 presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Antonio Caruso, che li rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: all'udienza dell'11 settembre 2024 i convenuti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate in comparsa di risposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la domanda introduttiva di giudizio ha esposto Parte_1 di aver instaurato con un rapporto di collaborazione Controparte_5 professionale terminato nel 2018, precisando di essersi occupato, su incarico del dal 2005 al 2006 e dal 2016 al 2018, della CP_2 progettazione di edifici civili e industriali, utilizzando Autocard quale piattaforma grafica, della contabilità di lavori, di perizie per il tribunale e di pratiche catastali e comunali e di aver svolto, dal 2006 al 2016, attività di collaborazione professionale per sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, nell'ambito della discarica di Malagrotta, con mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e di aver, al contempo, tenuto la contabilità di altri cantieri, il tutto per un corrispettivo pagina 2 di 7 concordato nella misura di € 110,00 per ogni giornata lavorativa. Ha, quindi, riferito che il non gli aveva versato tutti i compensi CP_2 dovuti e aveva maturato un ritardo tale nei pagamenti per cui esso attore non era stato nelle condizioni di pagare l'IVA negli anni dal 2008 al 2010 così da aver subito un accertamento da parte della Agenzia delle Entrate che si era concluso con l'irrogazione di diverse sanzioni.
Ha, pertanto, chiesto la condanna del al pagamento in suo CP_2 favore della complessiva somma di € 97.430,22, di cui € 57.203,60, a titolo di compensi non corrisposti dal 2014 al 2018, ed € 40.126,62, a titolo di risarcimento del danno subito per il ritardato pagamento dei compensi a seguito degli accertamenti fiscali effettuati nei suoi confronti. citato per l'udienza del 22 maggio 2020, si è Controparte_5 costituito, in data 29 aprile 2020, eccependo la prescrizione ex art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. dei crediti per compensi riferiti al periodo antecedente al 3.02.2015 e, in subordine, ex art. 2946 c.c., dei crediti per compensi riferiti al periodo antecedente al 3.02.2010 nonché del credito risarcitorio per decorso del relativo termine quinquennale.
Il convenuto ha, quindi, negato di aver intrattenuto con l'attore il rapporto d'opera professionale descritto, e, in particolare, di avergli conferito l'incarico di coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva presso la discarica di Malagrotta, contestando lo svolgimento, a cura del delle attività indicate in citazione. In particolare, il convenuto Parte_3 ha riferito di aver intrattenuto con l'attore occasionali rapporti professionali e di aver provveduto al pagamento dei compensi dovuti per le attività svolte. Il NZ ha, quindi, rappresentato che l'attore aveva intrattenuto rapporti d'opera intellettuale con lo Controparte_6
pagina 3 di 7 s.r.l. al quale esso convenuto era estraneo. Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta ha rilevato che la controparte non aveva dato prova dell'esistenza del dedotto termine per il pagamento del compenso e, quindi, del danno subito e del nesso eziologico esistente tra il lamentato inadempimento e il dedotto danno.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
All'udienza del 7 marzo 2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso del convenuto, Controparte_5
Con ricorso depositato in data 18 maggio 2023 il ha Parte_1 provveduto alla riassunzione del processo per poi notificare il ricorso alla moglie e ai figli del CP_2
All'udienza del 24.10.2023, fissata per la prosecuzione del giudizio,
l'attore ha riferito che, in sede di notifica del ricorso in riassunzione, la moglie del e i suoi figli, CP_2 CP_1 CP_2 Pt_2
e avevano dichiarato di non essere eredi del CP_3 Controparte_4 convenuto così che, come richiesto dalla parte istante, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 23.04.2024 con termine per rinnovare la notifica del ricorso in riassunzione sino al 14.03.2024.
In data 14 marzo 2024 si sono costituiti CP_1 CP_2 CP_3
e i quali hanno riferito di aver rinunciato Pt_2 Controparte_4 all'eredità di con loro conseguente difetto di Controparte_5 legittimazione passiva. In subordine, hanno reiterato le difese svolte in comparsa di risposta dal convenuto, Controparte_5
L'attore non ha più partecipato al giudizio.
pagina 4 di 7 2. Tanto esposto si osserva che deve essere rigettata la domanda nei CP_ confronti di e CP_1 CP_3 Pt_2 Controparte_2 stante la relativa carenza di legittimazione passiva in quanto non sono eredi di e, conseguentemente, non rispondono dei Controparte_5 relativi debiti.
Al riguardo si osserva che, come chiarito dalla Corte di legittimità, “a seguito della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, che consente la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la parte evocata in riassunzione può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto incontroverso, oppure può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del "thema decidendum" all'esito della fase di trattazione;
in tal caso il giudice dovrà verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato” (cfr. Cass. n. 25885 del 16.11.2020).
Invero, nel caso di specie, non solo è rimasta indimostrata la qualità di eredi dei soggetti nei cui confronti è stato riassunto il giudizio, ma sono stati prodotti documenti in ragione dei quali, tale qualità deve essere esclusa.
Sono stati, infatti, depositati l'atto dell'11 agosto 2022, con cui CP_1
e hanno rinunciato all'eredità di
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4
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Ne consegue che va respinta la domanda proposta nei loro confronti per carenza di legittimazione passiva.
3. Nessun'altra pronuncia di merito deve essere resa considerato che l'attore non ha coltivato il giudizio nei confronti degli eredi di
[...]
CP_5
In particolare, considerato che l'attore non ha provveduto alla rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione nel termine assegnato, va, per il resto, dichiarata l'estinzione del giudizio in ragione di quanto previsto dall'art. 307, terzo comma, c.p.c.
4. Va disposta la compensazione delle spese di lite nel rapporto con le parti costituite.
Al riguardo si osserva che l'attore ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti dei parenti più prossimi del convenuto, la moglie e i quattro figli, certamente chiamati all'eredità, e che non vi sono ragioni per ritenere che lo stesso fosse nelle condizioni di sapere che questi avevano rinunciato all'eredità del loro congiunto.
Si osserva, inoltre, che lo stesso attore, venuto a sapere della rinuncia all'eredità, in occasione della notifica del ricorso in riassunzione, prima della costituzione dei convenuti, si è fatto parte diligente e all'udienza del
24.10.2023 ha riferito la circostanza.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
• rigetta la domanda nei confronti di CP_1 [...]
e CP_2 Controparte_3 Parte_2 [...]
per difetto di legittimazione passiva;
CP_4
• dichiara per il resto il giudizio estinto;
• compensa tra le parti le spese di lite nel rapporto tra le parti costituite.
Roma, 27 dicembre 2024
Il Giudice
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