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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2024, n. 4693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4693 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo di appello iscritto al n. 1309/2024 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n.63/2024 pubblicata il 4.1.2024, avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato in atti, dagli avv.ti
Roberta Guarracino (c.f. ) e Antonella Cirella (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec delle predette - C.F._3
PEC: e Email_1
Email_2
appellante
E
nato ad [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dell'avv. Lidia Mastroianni (C.F.
) ed elettivamente domicilia presso l' indirizzo pec della predetta - C.F._5
PEC: Email_3
1 Appellata
NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti allegate riportandosi ai rispettivi atti di costituzione.
La parte appellante ha concluso chiedendo che in accoglimento dell'appello sia dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rimessione del giudizio innanzi al Tribunale per la prosecuzione del giudizio
La parte appellata si è associata alla conclusioni formulate dalla parte appellante.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'appello.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
- .1. Con ricorso congiunto ex art. 173 bis. 51 c.p.c. depositato al Tribunale di Napoli Nord il
07.08.2023, e , premesso di aver contratto matrimonio il Controparte_1 Parte_1
10.06.2019 in Casoria (Na) dal quale erano nati i figli (nata a [...] Persona_1
(Na) il 08.05.2014) e ( nato a [...] il [...]), chiedevano Persona_2
venisse pronunciata la separazione consensuale con omologa delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio e segnatamente:
- la casa coniugale sita in Casoria (NA alla via Casolaro, 3, (di proprietà dei genitori del sig. sarà assegnata al marito e ai figli con tutti gli arredi;
CP_1
- nell'interesse della prole, in ottemperanza a quanto disposto dall'art 155, comma 1 del c.c., al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di assicurare ai figli il diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori e di preservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti, i due figli, e Per_1
, verranno affidati in forma condivisa alla madre e al padre, con residenza Per_2
privilegiata presso il padre;
- la sig.ra per esigenze lavorative provvederà a trasferire la residenza altrove e Pt_1
s'impegna a comunicare al sig. la nuova residenza;
CP_1
2 - la madre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti dei minori come di seguito specificato: tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 14.00 alle ore
21:00 inclusa la cena nel periodo estivo, mentre durante l'anno scolastico dalle 14 alle 19.30, da rimodulare eventualmente in base alle esigenze lavorative dei genitori e scolastiche dei figli;
due fine settimana alternati al mese, dalle ore 14.00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
per le festività natalizie, a partire dal Natale 2023, i minori trascorreranno, ad anni alterni, dalle ore 10:00 del giorno 24 dicembre alle ore 20:30 del giorno 26 dicembre con la madre, mentre dalle ore 10:00 del giorno 30 dicembre alle ore 20:30 del 2 gennaio con il padre;
i minori trascorreranno, sempre con il criterio dell'alternanza, il giorno dell'epifania dalle ore 10:00 alle ore 20:00 con il padre, a partire dall'anno 2023; per le festività pasquali, i minori trascorreranno il fine settimana della domenica delle Palme con la madre mentre il fine settimana della domenica di Pasqua e lunedì in Albis con il padre.
Negli anni successivi tale ordine sarà invertito. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori previo accordo telefonico almeno 48 ore prima;
per le vacanze estive i minori trascorreranno con la madre 2 settimane consecutive o da dividere nei mesi di luglio
e/o agosto da definirsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
le ricorrenze dei compleanni e degli onomastici saranno festeggiate, di anno in anno e secondo il principio dell'alternanza, con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio onomastico, compleanno e festa del papà o della mamma;
la madre potrà comunicare, telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo, con i minori anche quotidianamente;
la madre sarà informata, a cura del padre, sulle condizioni di salute dei figli nonché su ogni altro problema riguardante gli stessi;
nell'ipotesi in cui la sig.ra dovesse essere Pt_1
impossibilitata ad incontrare i figli, dovrà avvertire il padre almeno 24 ore prima e recuperare
l'incontro mancato concordandolo con quest'ultimo. Del pari, nella ipotesi in cui gli incontri suindicati dovessero saltare per un impedimento del padre, quest'ultimo dovrà avvertire la madre almeno 24 ore prima e concordare con quest'ultima un nuovo giorno per recuperare
l'incontro;
- per ciò che concerne gli aspetti economici, i ricorrenti stabiliscono che: la madre verserà, a titolo di mantenimento dei figli, e , l'importo mensile di € 200,00 Per_1 Per_2
(euro duecento/00 - ossia euro 100,00 per ciascun figlio). L'importo verrà corrisposto a mezzo bonifico sul conto corrente del sig. Tale somma sarà sottoposta a rivalutazione CP_1
secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati e degli operai;
la
3 madre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai minori, che riguardino: la salute, (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale), l'istruzione e l'attività sportiva, ed ogni altra eventuale spesa necessaria per i minori secondo il Protocollo d'intesa
e le linee guida del Tribunale di Napoli Nord. Le suddette spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori e, ai fini del rimborso, fiscalmente documentate;
gli assegni familiari
(assegno unico) in favore dei figli, saranno percepiti interamente dal sig. CP_1
L'indennità di frequenza percepita dal minore sarà versata su apposito conto Per_2
postale e sarà spesa esclusivamente per le spese riguardanti il piccolo , tali spese Per_2
dovranno essere previamente concordate dai genitori e documentate;
- i coniugi reciprocamente rinunciano a qualsiasi forma di sostentamento dell'uno verso
l'altro in quanto economicamente autosufficienti;
entrambi i coniugi sono obbligati a comunicare reciprocamente il proprio domicilio e residenza, ogni cambiamento dello stesso, nonché il recapito telefonico e l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura ed ogni altro spostamento dei minori;
i sig.ri e si impegnano a rimettere eventuali Controparte_1 Parte_1
querele-denunce reciprocamente sporte;
i coniugi si impegnano a tutelare gli interessi fisici
e psicologici della prole e fin quando gli stessi non avranno metabolizzato la separazione, per cui non potranno condividere le nuove relazioni con i minori a tutela del loro stabilità emotiva.
- le parti dichiarano di voler compensare le spese di giudizio, per la qual cosa i procuratori costituiti sottoscrivono il presente verbale, ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L. P.;
- i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto, per l'eventuale richiesta di passaporto per i minori i coniugi si impegnano a comunicarlo all'altro in tempi consoni e valuteranno l'eventuale consenso.
1.2. Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, per il giorno 21/12/2023, il
Presidente disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio per il relativo deposito alla data del 21.12.2023.
In data 19.12.2023 la depositava note scritte di trattazione con le quali revocava Pt_1
espressamente il consenso alla separazione consensuale nei termini ed alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio chiedendo espressamente al Tribunale di non voler procedere alla loro omologa essendo intervenute modifiche fattuali.
4 Parimenti il in ragione delle medesime circostanze, con note scritte depositate nella CP_1
medesima data, revocava il consenso alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e chiedeva il mutamento di rito per una separazione giudiziale.
Il Giudice delegato si riservava di riferire in camera di consiglio e il Tribunale, con la sentenza n. 63/2024 pubblicata il 04.01.2024, omologava la separazione delle parti confermando le condizioni originariamente previste dalle parti dando atto - erroneamente - che sia la Pt_1
che il , con le note di trattazione scritta, si erano riportati ai patti iniziali quali indicati CP_1
nel ricorso introduttivo
-2. Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 20.3.2024, ha proposto appello Pt_1
he ha censurato la sentenza impugnata evidenziando il grave errore di valutazione del
[...]
Tribunale per aver ignorato la successiva revoca del consenso a espressamente manifestata
– da entrambe le parti - con le note di trattazione scritta depositate il 19/12/2023.
L'appellante ha quindi precisato di essere stata indotta a prestare consenso all'omologa dall'ex coniuge ma che il successivo deterioramento dei rapporti e le intervenute modifiche fattuali della situazione familiare l'avrebbero indotta a revocare il consenso originariamente prestato.
Tanto premesso ha concluso chiedendo che fosse dichiarata la nullità della sentenza rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Napoli Nord per la prosecuzione del giudizio previa conversione del rito in separazione giudiziale, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si è costituito il quale ha dedotto di aver provveduto in via esclusiva al Controparte_1
mantenimento dei figli e che la si sarebbe del tutto disinteressata della prole, sia Pt_1
economicamente che affettivamente, essendosi trasferita presso il nuovo compagno;
ha precisato di essere addivenuto a nuove trattative e di aver consentito la residenza privilegiata dei minori presso la madre, ma che i comportamenti assunti da quest'ultima lo avrebbero condotto a presentare diverse denunce e ad intervenire a tutela dei minori.
Ciò posto l'appellato ha, quindi, aderito ai motivi dell'impugnazione ed ha formulato le medesime conclusioni della chiedendo l'accoglimento dell'appello e, Pt_1
conseguentemente, pronunciarsi la nullità della sentenza di primo grado, con compensazione delle spese nel caso di rimessione al Tribunale.
Disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta, le parti ed il
P.G. hanno depositato le note di trattazione nei termini assegnati ed all'udienza del 25.9.2024, la Corte si è riservata la decisione.
5 -3. Tanto premesso e passando al merito si deve a questo punto esaminare il primo ed unico motivo di gravame con il quale l'appellante- con adesione dell'appellato- critica la sentenza impugnata avendo il giudice di prime cure omesso di valutare la revoca congiunta delle parti al consenso agli accordi formalizzati nel ricorso e quindi alla domanda congiunta di separazione.
L'appellante censura la decisione impugnata avendo Tribunale trascurato di considerare che, nella separazione consensuale, la revoca del consenso – anche unilaterale- impedisce l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di separazione comportando il venir meno degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, a meno che la domanda non costituisca il frutto di errore, violenza o dolo.
Ciò posto, rileva la Corte che, nel caso in esame, è incontestato che entrambe le parti, con note di trattazione scritta depositate in data 19/12/202 - quindi in epoca antecedente la prima udienza di comparazione, fissata per il 21/12/2023 innanzi al Giudice delegato - avevano espresso chiaramente la volontà di revocare il consenso prestato agli accordi congiunti contenuti nel ricorso introduttivo, in ragione di fatti sopravvenuti per i quali si rendeva necessario un approfondimento giudiziale.
Il giudice di primo grado ha tuttavia emesso la decisione impugnata con quale ha recepito integralmente il contenuto degli accordi malgrado il venir meno dei presupposti della domanda stessa, quale formulata inizialmente dalle parti.
Tanto premesso, rileva la Corte al riguardo, che, con orientamento ormai consolidato, la
Suprema Corte ha affermato che “ la revoca del consenso da parte dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti, configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronunzia del tribunale è rivolta unicamente ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo stipulato dai coniugi” ( cfr. Cassazione civile sez. VI - 24/07/2018,
n. 19540)
Del resto se la Suprema Corte ha affermato che” nel procedimento di separazione consensuale, la revoca del consenso anche da parte di uno solo dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti”, a maggior ragione, nel caso in esame - ove la revoca del consenso è stata espressa da entrambe le parti - era preclusa al giudice di primo cure la possibilità di
6 convalidare l'accordo essendo venuto meno il presupposto sostanziale della fattispecie nell'accordo tra i coniugi, al quale il tribunale era chiamato ad attribuire efficacia dall'esterno, mediante un'attività di controllo che non può mai tradursi in un'integrazione o una sostituzione del consenso delle parti.
L'acclarato errore del Tribunale, tuttavia, non può condurre, come richiesto dalle parti, ad una declaratoria di annullamento della sentenza con rinvio del giudizio al giudice di primo grado in quanto la fattispecie in questione non rientra tra le ipotesi di rimessione previste dall'art. 354 c.p.c.
Reputa, invece, la Corte che alla stregua delle suesposte considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di separazione congiunta proposta dalle parti debba essere rigettata.
-4. In considerazione della di sostanziale adesione all'impugnazione proposta dalla da Pt_1 parte dell'appellato nulla va previsto per le spese processuali CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n.63/2024 pubblicata il 4.1.2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, così decide:
a) accoglie l'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di separazione congiunta proposta dalle parti b) Nulla per le spese processuali.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11/9/2024
Il Consigliere estensore dott.ssa Ida D'Onofrio
Il Presidente dott. Antonio Di Marco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo di appello iscritto al n. 1309/2024 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n.63/2024 pubblicata il 4.1.2024, avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato in atti, dagli avv.ti
Roberta Guarracino (c.f. ) e Antonella Cirella (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec delle predette - C.F._3
PEC: e Email_1
Email_2
appellante
E
nato ad [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dell'avv. Lidia Mastroianni (C.F.
) ed elettivamente domicilia presso l' indirizzo pec della predetta - C.F._5
PEC: Email_3
1 Appellata
NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti allegate riportandosi ai rispettivi atti di costituzione.
La parte appellante ha concluso chiedendo che in accoglimento dell'appello sia dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rimessione del giudizio innanzi al Tribunale per la prosecuzione del giudizio
La parte appellata si è associata alla conclusioni formulate dalla parte appellante.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'appello.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
- .1. Con ricorso congiunto ex art. 173 bis. 51 c.p.c. depositato al Tribunale di Napoli Nord il
07.08.2023, e , premesso di aver contratto matrimonio il Controparte_1 Parte_1
10.06.2019 in Casoria (Na) dal quale erano nati i figli (nata a [...] Persona_1
(Na) il 08.05.2014) e ( nato a [...] il [...]), chiedevano Persona_2
venisse pronunciata la separazione consensuale con omologa delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio e segnatamente:
- la casa coniugale sita in Casoria (NA alla via Casolaro, 3, (di proprietà dei genitori del sig. sarà assegnata al marito e ai figli con tutti gli arredi;
CP_1
- nell'interesse della prole, in ottemperanza a quanto disposto dall'art 155, comma 1 del c.c., al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di assicurare ai figli il diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori e di preservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti, i due figli, e Per_1
, verranno affidati in forma condivisa alla madre e al padre, con residenza Per_2
privilegiata presso il padre;
- la sig.ra per esigenze lavorative provvederà a trasferire la residenza altrove e Pt_1
s'impegna a comunicare al sig. la nuova residenza;
CP_1
2 - la madre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti dei minori come di seguito specificato: tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 14.00 alle ore
21:00 inclusa la cena nel periodo estivo, mentre durante l'anno scolastico dalle 14 alle 19.30, da rimodulare eventualmente in base alle esigenze lavorative dei genitori e scolastiche dei figli;
due fine settimana alternati al mese, dalle ore 14.00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
per le festività natalizie, a partire dal Natale 2023, i minori trascorreranno, ad anni alterni, dalle ore 10:00 del giorno 24 dicembre alle ore 20:30 del giorno 26 dicembre con la madre, mentre dalle ore 10:00 del giorno 30 dicembre alle ore 20:30 del 2 gennaio con il padre;
i minori trascorreranno, sempre con il criterio dell'alternanza, il giorno dell'epifania dalle ore 10:00 alle ore 20:00 con il padre, a partire dall'anno 2023; per le festività pasquali, i minori trascorreranno il fine settimana della domenica delle Palme con la madre mentre il fine settimana della domenica di Pasqua e lunedì in Albis con il padre.
Negli anni successivi tale ordine sarà invertito. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori previo accordo telefonico almeno 48 ore prima;
per le vacanze estive i minori trascorreranno con la madre 2 settimane consecutive o da dividere nei mesi di luglio
e/o agosto da definirsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
le ricorrenze dei compleanni e degli onomastici saranno festeggiate, di anno in anno e secondo il principio dell'alternanza, con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio onomastico, compleanno e festa del papà o della mamma;
la madre potrà comunicare, telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo, con i minori anche quotidianamente;
la madre sarà informata, a cura del padre, sulle condizioni di salute dei figli nonché su ogni altro problema riguardante gli stessi;
nell'ipotesi in cui la sig.ra dovesse essere Pt_1
impossibilitata ad incontrare i figli, dovrà avvertire il padre almeno 24 ore prima e recuperare
l'incontro mancato concordandolo con quest'ultimo. Del pari, nella ipotesi in cui gli incontri suindicati dovessero saltare per un impedimento del padre, quest'ultimo dovrà avvertire la madre almeno 24 ore prima e concordare con quest'ultima un nuovo giorno per recuperare
l'incontro;
- per ciò che concerne gli aspetti economici, i ricorrenti stabiliscono che: la madre verserà, a titolo di mantenimento dei figli, e , l'importo mensile di € 200,00 Per_1 Per_2
(euro duecento/00 - ossia euro 100,00 per ciascun figlio). L'importo verrà corrisposto a mezzo bonifico sul conto corrente del sig. Tale somma sarà sottoposta a rivalutazione CP_1
secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati e degli operai;
la
3 madre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai minori, che riguardino: la salute, (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale), l'istruzione e l'attività sportiva, ed ogni altra eventuale spesa necessaria per i minori secondo il Protocollo d'intesa
e le linee guida del Tribunale di Napoli Nord. Le suddette spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori e, ai fini del rimborso, fiscalmente documentate;
gli assegni familiari
(assegno unico) in favore dei figli, saranno percepiti interamente dal sig. CP_1
L'indennità di frequenza percepita dal minore sarà versata su apposito conto Per_2
postale e sarà spesa esclusivamente per le spese riguardanti il piccolo , tali spese Per_2
dovranno essere previamente concordate dai genitori e documentate;
- i coniugi reciprocamente rinunciano a qualsiasi forma di sostentamento dell'uno verso
l'altro in quanto economicamente autosufficienti;
entrambi i coniugi sono obbligati a comunicare reciprocamente il proprio domicilio e residenza, ogni cambiamento dello stesso, nonché il recapito telefonico e l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura ed ogni altro spostamento dei minori;
i sig.ri e si impegnano a rimettere eventuali Controparte_1 Parte_1
querele-denunce reciprocamente sporte;
i coniugi si impegnano a tutelare gli interessi fisici
e psicologici della prole e fin quando gli stessi non avranno metabolizzato la separazione, per cui non potranno condividere le nuove relazioni con i minori a tutela del loro stabilità emotiva.
- le parti dichiarano di voler compensare le spese di giudizio, per la qual cosa i procuratori costituiti sottoscrivono il presente verbale, ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L. P.;
- i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto, per l'eventuale richiesta di passaporto per i minori i coniugi si impegnano a comunicarlo all'altro in tempi consoni e valuteranno l'eventuale consenso.
1.2. Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, per il giorno 21/12/2023, il
Presidente disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio per il relativo deposito alla data del 21.12.2023.
In data 19.12.2023 la depositava note scritte di trattazione con le quali revocava Pt_1
espressamente il consenso alla separazione consensuale nei termini ed alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio chiedendo espressamente al Tribunale di non voler procedere alla loro omologa essendo intervenute modifiche fattuali.
4 Parimenti il in ragione delle medesime circostanze, con note scritte depositate nella CP_1
medesima data, revocava il consenso alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e chiedeva il mutamento di rito per una separazione giudiziale.
Il Giudice delegato si riservava di riferire in camera di consiglio e il Tribunale, con la sentenza n. 63/2024 pubblicata il 04.01.2024, omologava la separazione delle parti confermando le condizioni originariamente previste dalle parti dando atto - erroneamente - che sia la Pt_1
che il , con le note di trattazione scritta, si erano riportati ai patti iniziali quali indicati CP_1
nel ricorso introduttivo
-2. Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 20.3.2024, ha proposto appello Pt_1
he ha censurato la sentenza impugnata evidenziando il grave errore di valutazione del
[...]
Tribunale per aver ignorato la successiva revoca del consenso a espressamente manifestata
– da entrambe le parti - con le note di trattazione scritta depositate il 19/12/2023.
L'appellante ha quindi precisato di essere stata indotta a prestare consenso all'omologa dall'ex coniuge ma che il successivo deterioramento dei rapporti e le intervenute modifiche fattuali della situazione familiare l'avrebbero indotta a revocare il consenso originariamente prestato.
Tanto premesso ha concluso chiedendo che fosse dichiarata la nullità della sentenza rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Napoli Nord per la prosecuzione del giudizio previa conversione del rito in separazione giudiziale, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si è costituito il quale ha dedotto di aver provveduto in via esclusiva al Controparte_1
mantenimento dei figli e che la si sarebbe del tutto disinteressata della prole, sia Pt_1
economicamente che affettivamente, essendosi trasferita presso il nuovo compagno;
ha precisato di essere addivenuto a nuove trattative e di aver consentito la residenza privilegiata dei minori presso la madre, ma che i comportamenti assunti da quest'ultima lo avrebbero condotto a presentare diverse denunce e ad intervenire a tutela dei minori.
Ciò posto l'appellato ha, quindi, aderito ai motivi dell'impugnazione ed ha formulato le medesime conclusioni della chiedendo l'accoglimento dell'appello e, Pt_1
conseguentemente, pronunciarsi la nullità della sentenza di primo grado, con compensazione delle spese nel caso di rimessione al Tribunale.
Disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta, le parti ed il
P.G. hanno depositato le note di trattazione nei termini assegnati ed all'udienza del 25.9.2024, la Corte si è riservata la decisione.
5 -3. Tanto premesso e passando al merito si deve a questo punto esaminare il primo ed unico motivo di gravame con il quale l'appellante- con adesione dell'appellato- critica la sentenza impugnata avendo il giudice di prime cure omesso di valutare la revoca congiunta delle parti al consenso agli accordi formalizzati nel ricorso e quindi alla domanda congiunta di separazione.
L'appellante censura la decisione impugnata avendo Tribunale trascurato di considerare che, nella separazione consensuale, la revoca del consenso – anche unilaterale- impedisce l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di separazione comportando il venir meno degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, a meno che la domanda non costituisca il frutto di errore, violenza o dolo.
Ciò posto, rileva la Corte che, nel caso in esame, è incontestato che entrambe le parti, con note di trattazione scritta depositate in data 19/12/202 - quindi in epoca antecedente la prima udienza di comparazione, fissata per il 21/12/2023 innanzi al Giudice delegato - avevano espresso chiaramente la volontà di revocare il consenso prestato agli accordi congiunti contenuti nel ricorso introduttivo, in ragione di fatti sopravvenuti per i quali si rendeva necessario un approfondimento giudiziale.
Il giudice di primo grado ha tuttavia emesso la decisione impugnata con quale ha recepito integralmente il contenuto degli accordi malgrado il venir meno dei presupposti della domanda stessa, quale formulata inizialmente dalle parti.
Tanto premesso, rileva la Corte al riguardo, che, con orientamento ormai consolidato, la
Suprema Corte ha affermato che “ la revoca del consenso da parte dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti, configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronunzia del tribunale è rivolta unicamente ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo stipulato dai coniugi” ( cfr. Cassazione civile sez. VI - 24/07/2018,
n. 19540)
Del resto se la Suprema Corte ha affermato che” nel procedimento di separazione consensuale, la revoca del consenso anche da parte di uno solo dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti”, a maggior ragione, nel caso in esame - ove la revoca del consenso è stata espressa da entrambe le parti - era preclusa al giudice di primo cure la possibilità di
6 convalidare l'accordo essendo venuto meno il presupposto sostanziale della fattispecie nell'accordo tra i coniugi, al quale il tribunale era chiamato ad attribuire efficacia dall'esterno, mediante un'attività di controllo che non può mai tradursi in un'integrazione o una sostituzione del consenso delle parti.
L'acclarato errore del Tribunale, tuttavia, non può condurre, come richiesto dalle parti, ad una declaratoria di annullamento della sentenza con rinvio del giudizio al giudice di primo grado in quanto la fattispecie in questione non rientra tra le ipotesi di rimessione previste dall'art. 354 c.p.c.
Reputa, invece, la Corte che alla stregua delle suesposte considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di separazione congiunta proposta dalle parti debba essere rigettata.
-4. In considerazione della di sostanziale adesione all'impugnazione proposta dalla da Pt_1 parte dell'appellato nulla va previsto per le spese processuali CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n.63/2024 pubblicata il 4.1.2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, così decide:
a) accoglie l'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di separazione congiunta proposta dalle parti b) Nulla per le spese processuali.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11/9/2024
Il Consigliere estensore dott.ssa Ida D'Onofrio
Il Presidente dott. Antonio Di Marco
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