TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
2538/2023 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 27/11/2025, alle ore 09.45, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per gli opponenti nessuno è comparso;
per l'Avv. G. Corvaja il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e CP_1 chiede il rigetto delle conclusioni;
insiste nelle note conclusive depositate Il Giudice invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La parte presente discute oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali Quindi, il giudice decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato il 18.9.2024, i signori e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 497/2023, emesso dal Tribunale di Messina in data 28.3.2023, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in solido, in favore della CP_1 della complessiva somma di € 36.186,66 oltre interessi e spese, quale debito residuo derivante dal contratto di finanziamento a medio termine stipulato in data 23.1.2023. Gli opponenti, a fondamento dell'opposizione, eccepivano: l'insussistenza del credito per carenza di prova scritta ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c., assumendo che la non avrebbe CP_1 allegato integralmente la documentazione contrattuale e contabile;
l'illegittimità degli interessi applicati sul rapporto, deducendo un tasso superiore al consentito e, comunque, l'assenza di un conteggio matematico analitico degli accessori pretesi;
l'incertezza, non liquidità ed inesigibilità del credito, anche in ragione dell'assunta illegittimità della clausola contrattuale di determinazione del tasso di mora (T.U.R. maggiorato di sei punti); l'inoperatività della responsabilità solidale e della fideiussione prestata dalla signora per asserita irregolarità formale del contratto Parte_2 e mancata indicazione delle generalità del coobbligato. Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendone l'illegittimità e l'infondatezza, nonché – in via subordinata e gradata – la riduzione dell'eventuale debito al minore importo, la ripetizione di somme indebitamente percepite dalla e la compensazione con gli interessi che assumevano essere stati corrisposti CP_1 in misura maggiore al dovuto. In via istruttoria chiedevano, altresì, l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, volta ad accertare il tasso di interesse applicato, l'andamento del piano di ammortamento, il saldo in linea capitale e il saldo dare/avere tra le parti, previa produzione, da parte della convenuta di tutta la documentazione contabile del rapporto. CP_1
pagina1 di 7 All'udienza del 13.6.2024, parte opponente insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori e rilevava la mancata costituzione di parte opposta;
chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la contumacia. Il Presidente di sezione riservava la decisione. In data 25.6.2025, il Presidente di sezione scioglieva la riserva assunta all'udienza del 13.6.2024 e rilevava la nullità della citazione in ragione del fatto che la stessa non recava l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata;
ne disponeva, pertanto, la rinnovazione entro il 30.9.2024 e fissava l'udienza del 13.3.2025 per la nuova prima udienza di comparizione. Con comparsa del 5.12.2024, si costituiva in giudizio Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale chiedeva
[...] il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna degli opponenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. L'opposta deduceva la piena regolarità della procedura monitoria, sostenendo che il credito azionato era assistito da idonea prova scritta idonea, costituita dal contratto di finanziamento notarile del 23.1.2013; ancora, che la documentazione prodotta consentiva di ricostruire integralmente il rapporto e di determinare il capitale residuo, gli interessi dovuti e il saldo finale. Sottolineava la piena legittimità del tasso di interesse applicato, sia corrispettivo – pari all'1,30% – , sia moratorio, determinato secondo la clausola contrattuale che prevedeva l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti;
evidenziava, ancora, che il piano di ammortamento risultava puntualmente adempiuto dagli opponenti solo per le prime annualità, con successivo mancato pagamento di numerose rate e conseguente corretta iscrizione del credito in sofferenza;
sosteneva, altresì, la piena operatività della fideiussione prestata dalla signora rilevando che il contratto notarile conteneva correttamente le generalità Parte_2 delle parti e la clausola fideiussoria, con obbligazione solidale fino a concorrenza dell'importo garantito;
affermava la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, in quanto il conteggio finale era stato elaborato sulla base dei dati oggettivi risultanti dal sistema informatico dell'ente e dall'esposizione debitoria prodotta;
contestava, infine, la rilevanza delle eccezioni sollevate dagli opponenti, ritenute generiche, e la richiesta di c.t.u., assumendo che la stessa avrebbe avuto natura meramente esplorativa, essendo il rapporto finanziario integralmente documentato. Depositate le note ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza in presenza del 13.3.2025, per gli opponenti nessuno compariva;
il Presidente di sezione fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 27.11.2025. All'udienza del 27.11.2025 la causa era decisa. L'opposizione proposta dai signori e è infondata nel Parte_1 Parte_2 merito e va, pertanto, rigettata e ciò per quanto di ragione. Preliminarmente, occorre ricordare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è una mera azione di impugnazione di tale decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere nel ricorso, di talché l'opposizione assume la veste di un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Il giudice, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore anche se formalmente costui ha la veste di convenuto, mentre l'opponente – il quale assume la posizione sostanziale di convenuto – ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, con i relativi oneri probatori (v. Cass. 2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass. 21101/2015, Cass. 17371/2003), dovendo egli dimostrare sia l'an sia il quantum della sua pretesa (v. Cass. 5915/2011, Cass. 5071/2009). Da tanto ne consegue che, qualora siano contestate le pretese creditorie, il creditore deve dimostrare la sussistenza del proprio credito e, dovendosi svolgere il successivo giudizio secondo le ordinarie regole di cognizione, il ricorrente in sede monitoria – in qualità di attore sostanziale – è onerato di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa, eventualmente integrandone gli elementi pagina2 di 7 probatori e può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto in senso sostanziale – l'odierno opponente – prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore – l'odierna parte opposta e già ricorrente in monitorio – a fondamento della domanda, che, in difetto, debbono conseguentemente ritenersi ammessi, senza necessità di prova e con conseguente relevatio dell'avversario dall'onus probandi: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da ogni controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. ex plurimis Cass. 9439/2022; Cass. 26908/2020). Ciò posto, nel presente giudizio parte opposta – ricorrente nel giudizio monitorio e attrice in senso sostanziale – ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, mentre gli opponenti non hanno adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto. Nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore (nella presente sede l'odierna parte opposta) che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cassazione civ., sez. II, 8 gennaio 2018, n. 180). Nel caso in ispecie, parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento (doc. all. alla comparsa del 5.12.2024 all.2 contratto di finanziamento mt in notar nonché alle note ex art. Per_1
171 ter n. 1 c.p.c. all.2 Fascicolo telematico monitorio.zip) il quale indica dettagliatamente l'importo finanziato – “la C.R.I.A.S., ai sensi dell'art. 63 della Legge Regionale 4/2003 in attuazione alle disposizioni dettate dall'art. 187 della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso all'Impresa artigiana un finanziamento a medio termine di euro 50.000,00 a 6 anni senza preammortamento, da destinarsi alla integrazione di un programma di spesa ammontante ad euro 66.700,00 per acquisto di attrezzature e macchinari, come da fattura n. 14 del 2.11.2012 della ditta Romar costruzioni e arredamenti di […]” –, nonché Parte_3 il piano di ammortamento (doc. all. alla comparsa del 5.12.2024 all.3 piano di ammortamento rate pagate e rate insolute.pdf) dal quale risultano le rate corrisposte (indicate con la lettera G), le rate rimaste insolute (lettera I), la progressiva riduzione del capitale, gli importi delle quote capitale e interessi e il saldo residuo all'epoca della messa in mora. Più in particolare, dal contratto allegato emerge l'obbligo dei signori e Parte_1 [...]
– quest'ultima nella qualità di coobbligata/fideiussore (come risulta dall'ultimo capoverso Parte_2 dell'art. 3 e dalle firme apposte) –, di “rimborsare mediante il pagamento di rate mensili dell'importo di euro 774,08 ciascuna (tranne la prima dell'importo di euro 1.044,93 e le successive di euro 774,08) con decorrenza a sei mesi dalla data odierna” (art. 2 del contratto allegato, pag. 3 di 22), con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta. Invero, non è in contestazione tra le parti né la circostanza dell'avvenuto finanziamento, non avendo gli opponenti contestato specificamente la mancata erogazione delle somme, né del quantum dello stesso o, ancora, il mancato pagamento della somma ingiunta, essendo stati censurati solo profili di illegittimità di alcune previsioni contrattuali. Alla luce della documentazione già richiamata e prodotta – alla quale si aggiungono anche le attestazioni di credito ex art. 50 T.U.B. (rilasciate dal Responsabile dell'Area Crediti aventi ad oggetto l'ammontare del debito residuo alla data della messa in mora), nonché il dettaglio contabile della fase di precontenzioso e di quella di sofferenza, riportanti in modo analitico capitale scaduto, interessi corrispettivi, interessi moratori e spese, il verbale di pignoramento negativo elevato dall'Ufficiale
pagina3 di 7 giudiziario e comprovante l'infruttuosità delle azioni esecutive, nonché il bonifico bancario del 18.2.2013, dal quale risulta l'effettiva dazione della somma finanziata in favore del mutuatario (allegati alle note ex art. 171, n. 1, c.p.c. doc. all. 2 fascicolo monitorio) –, incombeva sugli opponenti l'onere di dimostrare l'adempimento delle proprie obbligazioni, allegando fatti estintivi della pretesa creditoria ovvero indicando, con puntualità, quali addebiti sarebbero indebiti e per quali ragioni il saldo richiesto non corrisponderebbe a quello contrattualmente dovuto. A tale onere, tuttavia, gli opponenti non hanno assolto;
costoro hanno, infatti, svolto solo contestazioni del tutto generiche, prive di specifici riferimenti alle singole componenti del credito, senza produrre quietanze di pagamento e senza offrire una diversa e motivata ricostruzione del rapporto. Pertanto, essendo pacifico l'an del credito – stipula del contratto, erogazione delle somme, obbligo restitutorio –, il quantum – determinatezza della rata, del piano e del saldo finale –, e l'inadempimento – rate insolute regolarmente documentate –, le doglianze degli opponenti sulla carenza di prova scritta devono essere disattese;
del credito allegato v'è, quindi, prova compiuta in atti. Parimenti infondata nel merito è la doglianza facente leva sulla pretesa illegittimità della clausola di determinazione degli interessi anche di mora. Diversamente da quanto dedotto dagli opponenti, il contratto di finanziamento oggetto di causa reca un chiaro ed espresso richiamo ai criteri di determinazione sia degli interessi corrispettivi, sia di quelli moratori, sicché la misura degli stessi è pienamente determinabile già al momento della stipula. Ne deriva, pertanto, l'infondatezza nel merito della prospettata nullità; il rinvio a parametri oggettivi e pubblicamente conoscibili integra un criterio di determinazione ex ante, conforme agli artt. 1346 c.c. e 117 T.U.B. Più specificamente, dal contratto di finanziamento emerge che il tasso applicato è pari all'1,30%, determinato in conformità ai criteri fissati dalla normativa regionale richiamata nel contratto – L.R. n. 32/2000 –, la quale disciplina i finanziamenti agevolati e individua il parametro di riferimento nel tasso ufficiale fissato secondo le direttive dell'Unione europea. Anche la misura degli interessi moratori è determinata ed espressamente contenuta nell'art. 2, ove si legge “è espressamente convenuto che, qualora l'impresa non provvedesse puntualmente, secondo quanto stabilito nel presente contratto, al pagamento alle rispettive scadenze, delle suddette rate, si produrrà di pieno diritto a favore della la maturazione degli interessi di mora, in CP_1 misura pari al tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE), maggiorato di sei punti, con decorrenza dal giorno dell'inadempimento fino a quello dell'effettivo pagamento da parte dell'impresa”. Le parti hanno, dunque, convenuto un tasso di interesse determinabile mediante rinvio al Tasso Ufficiale di Riferimento, parametro oggettivo, pubblicamente conoscibile e periodicamente aggiornato dalla Banca Centrale Europea. Sul punto, la Corte di cassazione, sez. III, con ordinanza n. 28824 del 2023, "La giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di occuparsi della determinabilità del tasso di interesse in varie occasioni, stabilendo, nella pronuncia n. 8028 del 30/03/2018, che in tema di contratto di mutuo, affinchè una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione. Per Cass. 26/06/2019 n. 17110, nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4, il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili
pagina4 di 7 e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla società di leasing. La Corte chiarisce che tale possibilità si desume in via indiretta dall'art. 117 TUB – perché non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purchè non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca – oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto "il tasso d' interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell' interesse, non solo attraverso l' indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco (cfr. anche Cass. 19/05/2010, n. 12276). […] (Sez. 3, Sentenza 13 maggio 2021 n. 12889, cit.)”. Nel caso di specie, gli elementi desumibili dal contratto prodotto sono sufficienti a consentire un'oggettiva determinabilità dei tassi applicati al rapporto in esame e il piano di ammortamento consente di verificare che il tasso applicato coincide con quello ricavabile dal parametro contrattualmente richiamato e non presenta alcuna difformità rispetto alle condizioni economiche pattuite. Parimenti infondata nel merito e generica è la censura facente leva sulla dedotta abnormità della misura degli interessi applicati (laddove si fa riferimento in citazione al 20% di interessi) Sul punto, si rileva che, ai sensi dell'art. 1815 c.c., “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, c. 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, mentre l'art. 1 della Legge n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della Legge n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Orbene, per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, di allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante. Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Nel caso che ci occupa, gli opponenti avrebbero dovuto in primo luogo articolare in maniera più dettagliata la doglianza e produrre in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia, non essendo i medesimi altrimenti conoscibili dal Giudice, data la loro natura di atti amministrativi, che rende loro inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all'art.113 c.p.c. coordinato, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 prel. c.c., il quale non annovera detti atti tra le fonti del diritto (cfr. Cassazione civile sez. III, 26 giugno 2001, n.8742; così anche Cassazione
pagina5 di 7 civile sez. un., 29 aprile 2009, n.9941). Tale orientamento è stato ribadito da recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha introdotto il principio fondamentale per cui “la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata con la produzione in giudizio di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile” (Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2543). Gli opponenti hanno d'un verso omesso di precisare se l'esorbitante misura di interessi in tesi rivendicati fosse ultra soglia usuraria, per altro verso hanno (anche) omesso di precisare se il tema fosse quello dell'usura genetica o sopravvenuta e, infine, hanno omesso di produrre i decreti ministeriali sulla fissazione del taglio soglia;
l'onere (assertivo e) probatorio, pertanto, non può dirsi assolto;
la domanda degli opponenti va, quindi, anche in parte qua rigettata. Né la consulenza tecnica d'ufficio può sopperire alla carenza assoluta di allegazioni e di prova;
essa non ha funzione esplorativa. Infondata nel merito è la censura facente leva sulla pretesa invalidità e inoperatività della fideiussione prestata dalla opponente . Parte_2 La doglianza secondo cui la fideiussione sarebbe nulla per difetto di indicazione delle generalità del coobbligato non coglie nel segno. Dal contratto di finanziamento prodotto e, precisamente dall'art. 3, ultimo capoverso, risulta che “la signora presta in proprio garanzia fideiussoria solidale per l'importo Parte_2 concesso, oltre eventuali spese legali fino alla concorrenza di euro 8.000. Tale garanzia avrà durata fino al rientro del debito”, con espressa indicazione, a pag. 1 di 22 del contratto, delle sue generalità. La volontà negoziale è espressa in modo chiaro e inequivocabile anche nella parte dedicata alle “Garanzie” – pag. 12 di 22, nella quale è specificato che il finanziamento è assistito da fideiussione personale del coniuge –, nonché nella sezione finale del contratto (pag. 17 di 22), dove la stessa ha sottoscritto in qualità di fideiussore e coobbligato solidale. Il contratto è, pertanto, completo nei suoi elementi essenziali, recando l'indicazione dell'importo garantito, la clausola di solidarietà ex art. 1292 c.c., la rinuncia ai termini di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c. e la firma (mai contestata e) autografa della signora nella parte Parte_2 dedicata ai fideiussori. Per contro, gli opponenti si sono limitati a formulare una contestazione generica, priva dell'indicazione di specifici vizi formali e sostanziali. Deve, pertanto, escludersi qualunque vizio dell'obbligazione fideiussoria, la quale è pienamente valida ed efficace, con conseguente responsabilità solidale della signora Parte_2 per l'intero importo del debito residuo. In definitiva, non essendo state né allegati, né provati elementi idonei a sostenere le contestazioni formulate, le stesse devono essere tutte rigettate. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalle superiori considerazioni. L'opposizione va, pertanto, rigettata;
il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo. La domanda formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento. L'opposizione, sebbene infondata, non presenta profili di mala fede o colpa grave, né risulta proposta con finalità dilatorie o pretestuose tali da integrare i presupposti della responsabilità aggravata. La stessa deve, pertanto, essere rigettata. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale di cui al D.M. 147/2022, in ragione della natura delle questioni trattate, seguono la soccombenza, sicché gli opponenti – i signori e – devono Parte_1 Parte_2 essere condannati al pagamento di esse – liquidate in dispositivo facendo leva sulla tariffa vigente, il pagina6 di 7 valore dell'ingiunzione di pagamento e sui parametri minimi di tariffa – in favore di
[...]
, la parte opposta e già ricorrente in monitorio. Controparte_2 V'è prova, infine, , che parte opponente siasi sottratta alla procedura di mediazione senza giustificato motivo;
parte opponente va, quindi, condannata, ai sensi dell'art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di sezione dott. Ugo Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2538/2023 R.G promossa dai signori , nato a Parte_1 Patti il 26.3.1953, C.F.: e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2 C.F.. entrambi residenti in [...], rappresentati C.F._2 e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Carroccio ( - CodiceFiscale_3 P.I. - tel. fax. 090/635133 Studio Legale Avv. Salvatore Carroccio Pec.: P.IVA_1
ed elettivamente domiciliati in Messina Via Adolfo Celi n. 70 Email_1 (Studio Legale Avv. Salvatore Carroccio), opponenti contro Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania,
[...] Corso Italia n. 104, P.Iva: , ed elettivamente domiciliata in Messina, Via E. L. Pellegrino P.IVA_2 n. 111, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Corvaja (C.F.: - PEC: C.F._4
- fax: 090/6783755), che la rappresenta e difende, giusta procura Email_2 generale alle liti in Notar da Catania del 14/04/2015, repertorio n. 276276, Persona_2 opposta, così provvede: a) rigetta l'opposizione proposta;
b) conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
c) condanna gli opponenti al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese del presente giudizio liquidate in € 5.810,00 oltre s.g. al 15%, i.v.a. e cassa;
d) condanna gli opponenti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, il 27.11.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
pagina7 di 7
per l'Avv. G. Corvaja il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e CP_1 chiede il rigetto delle conclusioni;
insiste nelle note conclusive depositate Il Giudice invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La parte presente discute oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali Quindi, il giudice decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato il 18.9.2024, i signori e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 497/2023, emesso dal Tribunale di Messina in data 28.3.2023, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in solido, in favore della CP_1 della complessiva somma di € 36.186,66 oltre interessi e spese, quale debito residuo derivante dal contratto di finanziamento a medio termine stipulato in data 23.1.2023. Gli opponenti, a fondamento dell'opposizione, eccepivano: l'insussistenza del credito per carenza di prova scritta ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c., assumendo che la non avrebbe CP_1 allegato integralmente la documentazione contrattuale e contabile;
l'illegittimità degli interessi applicati sul rapporto, deducendo un tasso superiore al consentito e, comunque, l'assenza di un conteggio matematico analitico degli accessori pretesi;
l'incertezza, non liquidità ed inesigibilità del credito, anche in ragione dell'assunta illegittimità della clausola contrattuale di determinazione del tasso di mora (T.U.R. maggiorato di sei punti); l'inoperatività della responsabilità solidale e della fideiussione prestata dalla signora per asserita irregolarità formale del contratto Parte_2 e mancata indicazione delle generalità del coobbligato. Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendone l'illegittimità e l'infondatezza, nonché – in via subordinata e gradata – la riduzione dell'eventuale debito al minore importo, la ripetizione di somme indebitamente percepite dalla e la compensazione con gli interessi che assumevano essere stati corrisposti CP_1 in misura maggiore al dovuto. In via istruttoria chiedevano, altresì, l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, volta ad accertare il tasso di interesse applicato, l'andamento del piano di ammortamento, il saldo in linea capitale e il saldo dare/avere tra le parti, previa produzione, da parte della convenuta di tutta la documentazione contabile del rapporto. CP_1
pagina1 di 7 All'udienza del 13.6.2024, parte opponente insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori e rilevava la mancata costituzione di parte opposta;
chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la contumacia. Il Presidente di sezione riservava la decisione. In data 25.6.2025, il Presidente di sezione scioglieva la riserva assunta all'udienza del 13.6.2024 e rilevava la nullità della citazione in ragione del fatto che la stessa non recava l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata;
ne disponeva, pertanto, la rinnovazione entro il 30.9.2024 e fissava l'udienza del 13.3.2025 per la nuova prima udienza di comparizione. Con comparsa del 5.12.2024, si costituiva in giudizio Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale chiedeva
[...] il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna degli opponenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. L'opposta deduceva la piena regolarità della procedura monitoria, sostenendo che il credito azionato era assistito da idonea prova scritta idonea, costituita dal contratto di finanziamento notarile del 23.1.2013; ancora, che la documentazione prodotta consentiva di ricostruire integralmente il rapporto e di determinare il capitale residuo, gli interessi dovuti e il saldo finale. Sottolineava la piena legittimità del tasso di interesse applicato, sia corrispettivo – pari all'1,30% – , sia moratorio, determinato secondo la clausola contrattuale che prevedeva l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti;
evidenziava, ancora, che il piano di ammortamento risultava puntualmente adempiuto dagli opponenti solo per le prime annualità, con successivo mancato pagamento di numerose rate e conseguente corretta iscrizione del credito in sofferenza;
sosteneva, altresì, la piena operatività della fideiussione prestata dalla signora rilevando che il contratto notarile conteneva correttamente le generalità Parte_2 delle parti e la clausola fideiussoria, con obbligazione solidale fino a concorrenza dell'importo garantito;
affermava la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, in quanto il conteggio finale era stato elaborato sulla base dei dati oggettivi risultanti dal sistema informatico dell'ente e dall'esposizione debitoria prodotta;
contestava, infine, la rilevanza delle eccezioni sollevate dagli opponenti, ritenute generiche, e la richiesta di c.t.u., assumendo che la stessa avrebbe avuto natura meramente esplorativa, essendo il rapporto finanziario integralmente documentato. Depositate le note ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza in presenza del 13.3.2025, per gli opponenti nessuno compariva;
il Presidente di sezione fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 27.11.2025. All'udienza del 27.11.2025 la causa era decisa. L'opposizione proposta dai signori e è infondata nel Parte_1 Parte_2 merito e va, pertanto, rigettata e ciò per quanto di ragione. Preliminarmente, occorre ricordare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è una mera azione di impugnazione di tale decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere nel ricorso, di talché l'opposizione assume la veste di un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Il giudice, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore anche se formalmente costui ha la veste di convenuto, mentre l'opponente – il quale assume la posizione sostanziale di convenuto – ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, con i relativi oneri probatori (v. Cass. 2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass. 21101/2015, Cass. 17371/2003), dovendo egli dimostrare sia l'an sia il quantum della sua pretesa (v. Cass. 5915/2011, Cass. 5071/2009). Da tanto ne consegue che, qualora siano contestate le pretese creditorie, il creditore deve dimostrare la sussistenza del proprio credito e, dovendosi svolgere il successivo giudizio secondo le ordinarie regole di cognizione, il ricorrente in sede monitoria – in qualità di attore sostanziale – è onerato di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa, eventualmente integrandone gli elementi pagina2 di 7 probatori e può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto in senso sostanziale – l'odierno opponente – prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore – l'odierna parte opposta e già ricorrente in monitorio – a fondamento della domanda, che, in difetto, debbono conseguentemente ritenersi ammessi, senza necessità di prova e con conseguente relevatio dell'avversario dall'onus probandi: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da ogni controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. ex plurimis Cass. 9439/2022; Cass. 26908/2020). Ciò posto, nel presente giudizio parte opposta – ricorrente nel giudizio monitorio e attrice in senso sostanziale – ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, mentre gli opponenti non hanno adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto. Nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore (nella presente sede l'odierna parte opposta) che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cassazione civ., sez. II, 8 gennaio 2018, n. 180). Nel caso in ispecie, parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento (doc. all. alla comparsa del 5.12.2024 all.2 contratto di finanziamento mt in notar nonché alle note ex art. Per_1
171 ter n. 1 c.p.c. all.2 Fascicolo telematico monitorio.zip) il quale indica dettagliatamente l'importo finanziato – “la C.R.I.A.S., ai sensi dell'art. 63 della Legge Regionale 4/2003 in attuazione alle disposizioni dettate dall'art. 187 della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso all'Impresa artigiana un finanziamento a medio termine di euro 50.000,00 a 6 anni senza preammortamento, da destinarsi alla integrazione di un programma di spesa ammontante ad euro 66.700,00 per acquisto di attrezzature e macchinari, come da fattura n. 14 del 2.11.2012 della ditta Romar costruzioni e arredamenti di […]” –, nonché Parte_3 il piano di ammortamento (doc. all. alla comparsa del 5.12.2024 all.3 piano di ammortamento rate pagate e rate insolute.pdf) dal quale risultano le rate corrisposte (indicate con la lettera G), le rate rimaste insolute (lettera I), la progressiva riduzione del capitale, gli importi delle quote capitale e interessi e il saldo residuo all'epoca della messa in mora. Più in particolare, dal contratto allegato emerge l'obbligo dei signori e Parte_1 [...]
– quest'ultima nella qualità di coobbligata/fideiussore (come risulta dall'ultimo capoverso Parte_2 dell'art. 3 e dalle firme apposte) –, di “rimborsare mediante il pagamento di rate mensili dell'importo di euro 774,08 ciascuna (tranne la prima dell'importo di euro 1.044,93 e le successive di euro 774,08) con decorrenza a sei mesi dalla data odierna” (art. 2 del contratto allegato, pag. 3 di 22), con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta. Invero, non è in contestazione tra le parti né la circostanza dell'avvenuto finanziamento, non avendo gli opponenti contestato specificamente la mancata erogazione delle somme, né del quantum dello stesso o, ancora, il mancato pagamento della somma ingiunta, essendo stati censurati solo profili di illegittimità di alcune previsioni contrattuali. Alla luce della documentazione già richiamata e prodotta – alla quale si aggiungono anche le attestazioni di credito ex art. 50 T.U.B. (rilasciate dal Responsabile dell'Area Crediti aventi ad oggetto l'ammontare del debito residuo alla data della messa in mora), nonché il dettaglio contabile della fase di precontenzioso e di quella di sofferenza, riportanti in modo analitico capitale scaduto, interessi corrispettivi, interessi moratori e spese, il verbale di pignoramento negativo elevato dall'Ufficiale
pagina3 di 7 giudiziario e comprovante l'infruttuosità delle azioni esecutive, nonché il bonifico bancario del 18.2.2013, dal quale risulta l'effettiva dazione della somma finanziata in favore del mutuatario (allegati alle note ex art. 171, n. 1, c.p.c. doc. all. 2 fascicolo monitorio) –, incombeva sugli opponenti l'onere di dimostrare l'adempimento delle proprie obbligazioni, allegando fatti estintivi della pretesa creditoria ovvero indicando, con puntualità, quali addebiti sarebbero indebiti e per quali ragioni il saldo richiesto non corrisponderebbe a quello contrattualmente dovuto. A tale onere, tuttavia, gli opponenti non hanno assolto;
costoro hanno, infatti, svolto solo contestazioni del tutto generiche, prive di specifici riferimenti alle singole componenti del credito, senza produrre quietanze di pagamento e senza offrire una diversa e motivata ricostruzione del rapporto. Pertanto, essendo pacifico l'an del credito – stipula del contratto, erogazione delle somme, obbligo restitutorio –, il quantum – determinatezza della rata, del piano e del saldo finale –, e l'inadempimento – rate insolute regolarmente documentate –, le doglianze degli opponenti sulla carenza di prova scritta devono essere disattese;
del credito allegato v'è, quindi, prova compiuta in atti. Parimenti infondata nel merito è la doglianza facente leva sulla pretesa illegittimità della clausola di determinazione degli interessi anche di mora. Diversamente da quanto dedotto dagli opponenti, il contratto di finanziamento oggetto di causa reca un chiaro ed espresso richiamo ai criteri di determinazione sia degli interessi corrispettivi, sia di quelli moratori, sicché la misura degli stessi è pienamente determinabile già al momento della stipula. Ne deriva, pertanto, l'infondatezza nel merito della prospettata nullità; il rinvio a parametri oggettivi e pubblicamente conoscibili integra un criterio di determinazione ex ante, conforme agli artt. 1346 c.c. e 117 T.U.B. Più specificamente, dal contratto di finanziamento emerge che il tasso applicato è pari all'1,30%, determinato in conformità ai criteri fissati dalla normativa regionale richiamata nel contratto – L.R. n. 32/2000 –, la quale disciplina i finanziamenti agevolati e individua il parametro di riferimento nel tasso ufficiale fissato secondo le direttive dell'Unione europea. Anche la misura degli interessi moratori è determinata ed espressamente contenuta nell'art. 2, ove si legge “è espressamente convenuto che, qualora l'impresa non provvedesse puntualmente, secondo quanto stabilito nel presente contratto, al pagamento alle rispettive scadenze, delle suddette rate, si produrrà di pieno diritto a favore della la maturazione degli interessi di mora, in CP_1 misura pari al tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE), maggiorato di sei punti, con decorrenza dal giorno dell'inadempimento fino a quello dell'effettivo pagamento da parte dell'impresa”. Le parti hanno, dunque, convenuto un tasso di interesse determinabile mediante rinvio al Tasso Ufficiale di Riferimento, parametro oggettivo, pubblicamente conoscibile e periodicamente aggiornato dalla Banca Centrale Europea. Sul punto, la Corte di cassazione, sez. III, con ordinanza n. 28824 del 2023, "La giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di occuparsi della determinabilità del tasso di interesse in varie occasioni, stabilendo, nella pronuncia n. 8028 del 30/03/2018, che in tema di contratto di mutuo, affinchè una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione. Per Cass. 26/06/2019 n. 17110, nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4, il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili
pagina4 di 7 e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla società di leasing. La Corte chiarisce che tale possibilità si desume in via indiretta dall'art. 117 TUB – perché non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purchè non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca – oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto "il tasso d' interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell' interesse, non solo attraverso l' indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco (cfr. anche Cass. 19/05/2010, n. 12276). […] (Sez. 3, Sentenza 13 maggio 2021 n. 12889, cit.)”. Nel caso di specie, gli elementi desumibili dal contratto prodotto sono sufficienti a consentire un'oggettiva determinabilità dei tassi applicati al rapporto in esame e il piano di ammortamento consente di verificare che il tasso applicato coincide con quello ricavabile dal parametro contrattualmente richiamato e non presenta alcuna difformità rispetto alle condizioni economiche pattuite. Parimenti infondata nel merito e generica è la censura facente leva sulla dedotta abnormità della misura degli interessi applicati (laddove si fa riferimento in citazione al 20% di interessi) Sul punto, si rileva che, ai sensi dell'art. 1815 c.c., “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, c. 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, mentre l'art. 1 della Legge n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della Legge n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Orbene, per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, di allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante. Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Nel caso che ci occupa, gli opponenti avrebbero dovuto in primo luogo articolare in maniera più dettagliata la doglianza e produrre in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia, non essendo i medesimi altrimenti conoscibili dal Giudice, data la loro natura di atti amministrativi, che rende loro inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all'art.113 c.p.c. coordinato, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 prel. c.c., il quale non annovera detti atti tra le fonti del diritto (cfr. Cassazione civile sez. III, 26 giugno 2001, n.8742; così anche Cassazione
pagina5 di 7 civile sez. un., 29 aprile 2009, n.9941). Tale orientamento è stato ribadito da recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha introdotto il principio fondamentale per cui “la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata con la produzione in giudizio di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile” (Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2543). Gli opponenti hanno d'un verso omesso di precisare se l'esorbitante misura di interessi in tesi rivendicati fosse ultra soglia usuraria, per altro verso hanno (anche) omesso di precisare se il tema fosse quello dell'usura genetica o sopravvenuta e, infine, hanno omesso di produrre i decreti ministeriali sulla fissazione del taglio soglia;
l'onere (assertivo e) probatorio, pertanto, non può dirsi assolto;
la domanda degli opponenti va, quindi, anche in parte qua rigettata. Né la consulenza tecnica d'ufficio può sopperire alla carenza assoluta di allegazioni e di prova;
essa non ha funzione esplorativa. Infondata nel merito è la censura facente leva sulla pretesa invalidità e inoperatività della fideiussione prestata dalla opponente . Parte_2 La doglianza secondo cui la fideiussione sarebbe nulla per difetto di indicazione delle generalità del coobbligato non coglie nel segno. Dal contratto di finanziamento prodotto e, precisamente dall'art. 3, ultimo capoverso, risulta che “la signora presta in proprio garanzia fideiussoria solidale per l'importo Parte_2 concesso, oltre eventuali spese legali fino alla concorrenza di euro 8.000. Tale garanzia avrà durata fino al rientro del debito”, con espressa indicazione, a pag. 1 di 22 del contratto, delle sue generalità. La volontà negoziale è espressa in modo chiaro e inequivocabile anche nella parte dedicata alle “Garanzie” – pag. 12 di 22, nella quale è specificato che il finanziamento è assistito da fideiussione personale del coniuge –, nonché nella sezione finale del contratto (pag. 17 di 22), dove la stessa ha sottoscritto in qualità di fideiussore e coobbligato solidale. Il contratto è, pertanto, completo nei suoi elementi essenziali, recando l'indicazione dell'importo garantito, la clausola di solidarietà ex art. 1292 c.c., la rinuncia ai termini di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c. e la firma (mai contestata e) autografa della signora nella parte Parte_2 dedicata ai fideiussori. Per contro, gli opponenti si sono limitati a formulare una contestazione generica, priva dell'indicazione di specifici vizi formali e sostanziali. Deve, pertanto, escludersi qualunque vizio dell'obbligazione fideiussoria, la quale è pienamente valida ed efficace, con conseguente responsabilità solidale della signora Parte_2 per l'intero importo del debito residuo. In definitiva, non essendo state né allegati, né provati elementi idonei a sostenere le contestazioni formulate, le stesse devono essere tutte rigettate. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalle superiori considerazioni. L'opposizione va, pertanto, rigettata;
il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo. La domanda formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento. L'opposizione, sebbene infondata, non presenta profili di mala fede o colpa grave, né risulta proposta con finalità dilatorie o pretestuose tali da integrare i presupposti della responsabilità aggravata. La stessa deve, pertanto, essere rigettata. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale di cui al D.M. 147/2022, in ragione della natura delle questioni trattate, seguono la soccombenza, sicché gli opponenti – i signori e – devono Parte_1 Parte_2 essere condannati al pagamento di esse – liquidate in dispositivo facendo leva sulla tariffa vigente, il pagina6 di 7 valore dell'ingiunzione di pagamento e sui parametri minimi di tariffa – in favore di
[...]
, la parte opposta e già ricorrente in monitorio. Controparte_2 V'è prova, infine, , che parte opponente siasi sottratta alla procedura di mediazione senza giustificato motivo;
parte opponente va, quindi, condannata, ai sensi dell'art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di sezione dott. Ugo Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2538/2023 R.G promossa dai signori , nato a Parte_1 Patti il 26.3.1953, C.F.: e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2 C.F.. entrambi residenti in [...], rappresentati C.F._2 e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Carroccio ( - CodiceFiscale_3 P.I. - tel. fax. 090/635133 Studio Legale Avv. Salvatore Carroccio Pec.: P.IVA_1
ed elettivamente domiciliati in Messina Via Adolfo Celi n. 70 Email_1 (Studio Legale Avv. Salvatore Carroccio), opponenti contro Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania,
[...] Corso Italia n. 104, P.Iva: , ed elettivamente domiciliata in Messina, Via E. L. Pellegrino P.IVA_2 n. 111, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Corvaja (C.F.: - PEC: C.F._4
- fax: 090/6783755), che la rappresenta e difende, giusta procura Email_2 generale alle liti in Notar da Catania del 14/04/2015, repertorio n. 276276, Persona_2 opposta, così provvede: a) rigetta l'opposizione proposta;
b) conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
c) condanna gli opponenti al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese del presente giudizio liquidate in € 5.810,00 oltre s.g. al 15%, i.v.a. e cassa;
d) condanna gli opponenti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, il 27.11.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
pagina7 di 7