Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00150/2026REG.PROV.COLL.
N. 01125/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Caristi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa - sezione giurisdizionale n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo di Messina;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. IN Lo ST e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16 marzo 2021, la Prefettura di Messina revocava al sig. -OMISSIS- la licenza di porto di pistola per difesa personale.
Tale provvedimento veniva impugnato dinanzi a questo Consiglio, che, con la sentenza n.-OMISSIS-, accoglieva il gravame e, per l'effetto, annullava l'atto di revoca.
La decisione si fondava, in particolare, sulla "evidente contraddizione tra il ritenere l'appellante da un lato ancora in pericolo per la propria vita" - tanto che "il sig. -OMISSIS- è soggetto a misure di protezione, da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza" - "e dall'altro revocargli la licenza di porto di pistola per difesa personale".
Con ricorso depositato in data 5 novembre 2025, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Giudice in sede di ottemperanza, lamentando la perdurante inerzia dell'Amministrazione che, nonostante la notifica della sentenza avvenuta in data 7 novembre 2024, non ha ancora provveduto a dare esecuzione al giudicato, omettendo di ripristinare la validità della licenza di porto d'armi.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente.
Alla camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La sentenza n.-OMISSIS- di questo Consiglio, passata in giudicato, ha annullato il provvedimento di revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale del ricorrente e ha espressamente ordinato che "la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa".
L'annullamento giurisdizionale di un atto di ritiro (nella specie, una revoca) di un precedente titolo autorizzatorio ha un immediato e automatico effetto ripristinatorio, che comporta l'obbligo per l'amministrazione di ripristinare la situazione giuridica e fattuale preesistente.
Il titolo originario, caducato dall'atto annullato, riacquista la sua piena validità ed efficacia.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, l 'inerzia nel provvedere comporta i che, per effetto dell’annullamento giurisdizionale dell’atto di autotutela, il titolo originario posseduto dal ricorrente deve considerarsi altrimenti valido ed efficace.
Nel caso di specie, l'inadempimento dell'Amministrazione assume profili di particolare gravità. La sentenza di cui si chiede l'ottemperanza ha infatti accertato una palese contraddittorietà e illogicità nella condotta della Prefettura, la quale, da un lato, riconosceva la "persistente esposizione a rischio per la propria incolumità fisica" del ricorrente, tanto da mantenerlo sotto misure di protezione, e, dall'altro, lo privava dello strumento di autotutela per eccellenza.
L'attuale inerzia dell'Amministrazione non fa che perpetuare tale contraddizione, già censurata da questo Consiglio, aggravando ulteriormente la posizione del ricorrente e frustrando l'effettività della tutela giurisdizionale ottenuta.
L'Amministrazione è, di conseguenza, obbligata a dare immediata e puntuale esecuzione al giudicato, ripristinando la licenza di porto di pistola per difesa personale, altresì restituendo quanto eventualmente appreso in esecuzione dell’annullata revoca (armi e munizioni).
Ciò non esclude, naturalmente, il potere-dovere dell'Amministrazione di verificare la persistenza dei requisiti generali richiesti dalla legge per il mantenimento del titolo, quali l'idoneità psico-fisica. Tuttavia, tale potere deve essere esercitato entro il termine perentorio fissato per l'ottemperanza e non può tradursi in un'attività dilatoria o in una rivalutazione dei medesimi fatti già posti a fondamento del provvedimento annullato. L'Amministrazione potrà, altresì, valutare eventuali elementi sopravvenuti, ma solo qualora si tratti di circostanze nuove e diverse, non riconducibili a quelle già scrutinate nel giudizio di cognizione, né alle conseguenze di esse, e tali da giustificare, eventualmente, l'avvio di un autonomo e nuovo procedimento di revoca, nel rispetto delle garanzie partecipative.
Stante l'accertata inottemperanza, si rende necessaria la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, nonché la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come indicato in dispositivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
1) ordina al Ministero dell'Interno – Prefettura di Messina di dare piena ed esatta esecuzione alla sentenza n.-OMISSIS- di questo Consiglio.
2) assegna all'Amministrazione resistente il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza alle parti costituite, in persona dei relativi difensori costituiti, per ripristinare la licenza di porto di pistola per difesa personale in favore del ricorrente, fatta salva la verifica, da concludersi entro il medesimo termine, della persistenza dei requisiti di idoneità psico-fisica e dell'assenza di nuove e diverse circostanze ostative, non riconducibili a quelle già valutate nel giudizio di cognizione, come indicato in motivazione;
3) nomina sin d'ora, per il caso di perdurante inadempimento alla scadenza del termine assegnato, quale Commissario ad acta il Prefetto di Messina, con facoltà di delega, il quale provvederà al compimento degli atti necessari in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente entro i successivi 15 (quindici) giorni.
Fissa, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora di € 100,00 (cento/00) pro die a carico dell'Amministrazione, per ciascun giorno calendario di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, a decorrere da quello successivo alla scadenza del termine di cui al punto 2; per il caso di abnorme persistenza del ritardo, fissa l’entità massima delle penalità di mora cumulate in € 100.000,00 (Centomila/00).
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, distraendole in favore del difensore costituito che si è dichiarato antistatario.
Liquida il compenso di Euro 4.000 in favore del Commissario ad acta , per il caso che se ne renda necessario l’insediamento, a titolo di acconto e, in difetto di particolari difficoltà che dovessero palesarsi nel corso dell’incarico, anche di saldo, a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, a esclusivo carico del Ministero dell'Interno – Prefettura di Messina.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA de FR, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
IN Lo ST, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN Lo ST | MA de FR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.