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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4049/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 4049/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
Falaschi
- attore/opponente
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi
- convenuta/opposta
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Controparte_2 C.F._2
Costamagna
- terza chiamata
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari.
Conclusioni
Per l'attrice/opponente: come da note scritte depositate in data 4/11/2024, “1) nel merito, in via principale, accertare l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo;
2) sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo n°1111/21 per difetto di legittimazione sostanziale e/o processuale della e, conseguentemente, revocarlo;
3) sempre in via principale, CP_1 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del credito per capitale e interessi e, per
1 l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo, o in subordine accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli interessi tutti fino al 8/3/2017 e, in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo;
in via gradata, accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di finanziamento relativa agli interessi Taeg e Tan per indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto stante la discrasia fra
i tassi di interessi effettivi applicati, in misura superiore, e i tassi di interesse indicati nel contratto
e, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n°1111/21; 5) ancora nel merito, comunque accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. nei confronti di e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 1111/21; 6) in subordine, Parte_1 accertare e dichiarare l'avvenuta liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. e, per Parte_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
7) in via parimenti subordinata, in ogni caso accertare e dichiarare la terza chiamata tenuta, ai sensi dell'art. 1953 c.c., a Controparte_2
liberare dalla fideiussione prestata nel contratto di finanziamento per cui è causa;
8) Parte_1
in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere Parte_1
dichiarato tenuto al pagamento in forza del contratto di finanziamento per cui è causa, previo ricalcolo delle somme eventualmente dovute che potrà essere effettuato tramite la richiedenda CTU contabile, accertare, dichiarare e condannare la debitrice principale, , tenuta a Controparte_2 manlevare, garantire e tenere indenne l'odierno opponente da qualsiasi provvedimento pregiudizievole che il Giudice adito dovesse adottare nei suoi confronti e per quanto egli fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della Con vittoria di spese e competenze CP_1
professionali del presente giudizio ivi comprese le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dalla ; Controparte_3
per la convenuta/opposta: come da note depositate in data 7/11/2024, “Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via gradata Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 PT
per l'importo di 32.624,39, oltre interessi convenzionali dal 23/06/2015 sino all'effettivo
[...] soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia.
In estremo subordine: Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1
per l'importo rideterminato in base alle risultanze della ctu espletata. In ogni Parte_1
caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”; per la terza chiamata: come da comparsa di costituzione del 16/6/2024, “revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa dichiarare il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata IG.ra in quanto soggetto nei confronti Controparte_2 del quale esiste un diverso titolo esecutivo in favore della parte creditrice e per l'effetto pronunciare
2 l'estromissione dal giudizio della IG.ra . Con vittoria di spese ed onorari”. Controparte_2
Motivi della decisione
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 22/7/2021, la società ha Controparte_1 chiesto di ingiungere al IG. il pagamento di € 32.624,39, oltre interessi e spese della Parte_1
procedura monitoria.
A fondamento della propria domanda, ha dedotto che il credito azionato trae origine dal contratto di finanziamento n. 3440591, stipulato dall'ingiunto in data 30/11/2009, in qualità di coobbligato in solido con la IG.ra con la società (successivamente incorporata Controparte_2 Controparte_4
da in virtù della fusione del 27/3/2015); ha inoltre precisato che il Controparte_5
cliente non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dal suddetto contratto, risultando pertanto debitore della somma complessiva di € 32.624,39.
Conseguentemente, in data 24/7/2021, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1111/2021, notificato al IG. in data 16/9/2021. PT
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. ha proposto opposizione avverso il PT
decreto ingiuntivo, formulando istanza di chiamata in causa della IG.ra e deducendo CP_2
quanto segue:
- difetto di legittimazione attiva di per omessa comunicazione della cessione in Controparte_1 blocco del credito e mancata prova dell'inclusione del credito stesso nell'operazione di cessione;
- prescrizione del credito per mancata interruzione della stessa da parte della creditrice;
- mancanza di prova del credito e dell'avvenuta erogazione del finanziamento;
- nullità della clausola relativa agli interessi (TAEG e TAN) per indeterminatezza e/o indeterminabilità, in ragione della discrepanza tra i tassi indicati e quelli effettivamente applicati;
- decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. e applicabilità dell'art. 1955 c.c. con conseguente liberazione del fideiussore.
Sulla base di tali contestazioni, il IG. ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, PT
con condanna di al pagamento delle spese di lite;
in via subordinata, ha chiesto la Controparte_1
condanna della IG.ra in qualità di debitrice principale, a tenerlo indenne da eventuali CP_2
pagamenti.
1.2. Con comparsa depositata in data 13/6/2022, la società si è costituita in giudizio, Controparte_1 eccependo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Segnatamente, la convenuta ha rilevato che il IG. rivestiva la qualità di coobbligato in solido PT
e non di fideiussore, come invece da lui dedotto, circostanza desumibile dal tenore letterale del
3 contratto, con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista per la fideiussione di cui agli artt.
1955 e 1957 c.c.; quanto alla prescrizione, ne ha eccepito l'interruzione mediante l'invio di una missiva al IG. ricevuta in data 14/3/2017 (doc. 3, fascicolo di parte opposta); infine, ha PT
contestato la sussistenza di difformità tra i tassi TAEG e TAN indicati e quelli effettivamente applicati, sostenendo, in ogni caso, l'inapplicabilità della sanzione della nullità ex art. 117 T.U.B.
1.3. Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa depositata in data 16/6/2022, si è costituita in giudizio la IG.ra eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto Controparte_2
esistente nei suoi confronti un titolo esecutivo distinto, formatosi a seguito della mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in favore di per il medesimo credito Controparte_1
oggetto del presente giudizio (doc. 2, fascicolo della terza chiamata).
1.4. Con ordinanza del 23/6/2022, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha invitato le parti a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7/11/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. Questioni preliminari
2.1. In via preliminare, si rileva che la procedibilità della domanda risulta confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, obbligatorio ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, che ha avuto esito negativo, come attestato dal verbale del 15/9/2022, depositato dalla parte opposta in data 19/9/2022.
2.2. Ancora in via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall'opponente.
L'unicità del debito derivante dal contratto di finanziamento esclude il frazionamento degli interessi previsti nel piano di ammortamento, in quanto essi costituiscono il corrispettivo del finanziamento, così come degli interessi moratori, che presuppongono l'inadempimento; di conseguenza, non trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Cass. civ. n.
1110/1994, Cass. civ. 12707/2002, Cass. civ. 18915/2013).
Nel caso di specie, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data del 29/4/2011, allorché la finanziaria ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine nei confronti del cliente.
Tuttavia, tale termine è stato validamente interrotto dalla condotta stragiudiziale posta in essere dalla società opposta, la quale – onerata della prova in tal senso (ex multis, C.d.A. Firenze n. 1569/2024) –
4 ha dimostrato l'esistenza di atti interruttivi, consistenti nella missiva notificata al IG. in data PT
14/3/2017 (doc. 3, fascicolo di parte opposta).
Di contro, le contestazioni sollevate dall'opponente risultano prive di fondamento per le seguenti ragioni.
In primo luogo, la produzione in giudizio di una copia della lettera di costituzione in mora, unitamente all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata, genera una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva effettivamente ricevuta dalla controparte;
resta salvo l'onere, a carico del destinatario, di dimostrare di aver ricevuto una comunicazione con contenuto diverso o un plico privo di contenuto (Cass. civ. n. 24149/2018), prova che, nella specie, non è stata fornita.
In secondo luogo, la circostanza che CrediFamiglia Ifis S.p.A. abbia inviato la missiva in qualità di mandataria di trova esplicito riscontro nel contenuto stesso della diffida, elemento Controparte_1 che consente di ritenere provata l'esistenza del mandato e, di conseguenza, la riferibilità dell'atto interruttivo alla creditrice. Invero, ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito di un generico potere di rappresentanza, anche in assenza di specifiche formalità, potere che può essere provato con ogni mezzo, comprese le presunzioni (Cass. civ. n. 2965/2017).
2.3. Parimenti infondate risultano le eccezioni sollevate dall'opponente in merito alla mancata comunicazione della cessione del credito e all'asserita carenza di prova della titolarità dello stesso in capo alla finanziaria.
2.3.1. Con riferimento all'omessa comunicazione, appare sufficiente richiamare l'orientamento ormai granitico della Corte di legittimità e della giurisprudenza di merito, secondo cui la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti in blocco sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., sostituisce a pieno diritto la notificazione della cessione o l'accettazione del debitore ceduto, posto che mentre la disciplina ordinaria codicistica richiede la prova della notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale della cartolarizzazione richiede al cessionario la sola dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. (ex multis,
C.d.A. Salerno, 19/4/2024).
2.3.2. Quanto alla titolarità del credito, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ. n. 5857/2022; Cass. civ. n.
24798/2020).
5 Da ultimo, tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto di meglio precisare la questione dando continuità al seguente principio di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha
i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (cfr. Cass. civ. n. 5478/2024).
Con la medesima pronuncia, l'organo nomofilattico ha inoltre chiarito che la prova dell'esistenza delle cessioni e della riconducibilità del credito alla specifica cessione in blocco “può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (…) e che la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”.
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato esclusivamente la riconducibilità dello specifico credito alla cessione in blocco.
Tuttavia, dall'estratto della Gazzetta Ufficiale del 2/7/2015, n. 75, prodotto in giudizio da parte opposta, risulta che con atto del 22/6/2015 quale avente causa Controparte_6
6 di in seguito ad un'operazione di fusione per incorporazione efficace dal 1/6/2015, Controparte_4
ha ceduto a i crediti pecuniari rientranti nei criteri specificati, validi alla data del Controparte_1
22/6/2015 o alla diversa data indicata in relazione a ciascun criterio. Tra questi, rientrano anche i crediti elencati “nella lista notarizzata in data 22 giugno 2015 dal notaio , Persona_1
consultabile presso la sua sede in via delle Terme, 73, , nonche' presso la sede legale della CP_5
Cedente” (cfr. G.U., fascicolo monitorio), documento versato in atti dalla cessionaria (docc. 1 e 2, fascicolo di parte opposta).
Orbene, il credito oggetto del presente giudizio, oltre a soddisfare tutti i requisiti indicati in Gazzetta
Ufficiale e a non rientrare in alcuna delle ipotesi di esclusione ivi indicate, risulta presente nella suddetta lista dei crediti ceduti;
pertanto, gli elementi probatori forniti da sono Controparte_1
sufficienti a dimostrare la legittima titolarità del credito, anche tenuto conto della genericità e irrilevanza delle contestazioni sollevate dall'opponente in merito alla documentazione prodotta, che non inficiano in alcun modo la prova della legittimazione di Controparte_1
3. Nel merito
3.1. Venendo al merito, parte opposta ha dato prova, attraverso la produzione del contratto n. 3440591 del 30/11/2009 e della rispettiva documentazione contabile, dell'esistenza dell'obbligazione del IG.
di restituire le somme erogate alla IG.ra dall'istituto di credito a titolo di Pt_2 CP_2
finanziamento (art. 14, condizioni generali del contratto, fascicolo monitorio).
Il IG. , invece, non ha offerto alcuna prova del fatto estintivo della pretesa di controparte, Pt_2 costituito dal puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento delle rate mensili, né dell'impossibilità di adempiere come invece era suo onere (Cass. civ. S.U. n. 13533/2001; Cass. civ.
S.U. n. 3373/2010).
Al contrario, parte opponente ha eccepito: i) la mancanza di prova del credito e dell'avvenuta erogazione del finanziamento;
ii) la nullità della clausola relativa agli interessi (TAEG e TAN) per indeterminatezza e/o indeterminabilità, in ragione della discrepanza tra i tassi indicati e quelli effettivamente applicati;
iii) la decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. e applicabilità dell'art. 1955 c.c. con conseguente liberazione del fideiussore.
3.2. Orbene, non si pone alcun dubbio in merito alla sussistenza del credito vantato dall'opposta, atteso che quest'ultima ha prodotto, a supporto della propria pretesa, non solo l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. – debitamente sottoscritto dal rappresentante di –, ma anche Controparte_6
una copia del contratto di finanziamento, sottoscritta dal IG. Tale documentazione risulta PT pienamente idonea a comprovare l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti.
Quanto all'eccezione relativa all'insussistenza della traditio, si osserva che, sebbene CP_1 non abbia prodotto espressa quietanza di pagamento, l'avvenuta erogazione delle somme
[...]
7 finanziate alla IG.ra può comunque evincersi da una serie di elementi indiziari che CP_2
confermano la concreta disponibilità delle somme da parte della debitrice.
In primis, l'art. 1 delle condizioni generali del contratto di finanziamento prevede che “in caso di accoglimento della richiesta da parte della Società, la liquidazione dell'importo del finanziamento verrà disposta dalla Società a favore del Cliente, secondo la modalità di erogazione indicata a pag.
1/2” (cfr. p. 2, contratto, fascicolo monitorio), ossia sul conto corrente indicato nel contratto ed espressamente sottoscritto dall'opponente.
In secondo luogo, l'accoglimento della richiesta della banca – documentato in sede monitoria – prevede espressamente la facoltà di recesso da parte della debitrice mediante la restituzione delle somme erogate entro la data indicata;
tale previsione implica necessariamente che l'importo del finanziamento sia stato accreditato sul conto corrente della cliente, non potendo altrimenti quest'ultima provvedere alla restituzione in caso di recesso.
Infine, dalla lettura delle liste movimenti prodotte da parte opposta, ove è riportato il numero del contratto di finanziamento, si evince l'avvenuto pagamento, mediante Rid, di alcune rate del piano di ammortamento, il cui importo e dato temporale coincide con quanto indicato nei contratti. Tale circostanza è stata recentemente valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l'avvenuta erogazione del finanziamento può ritenersi provata dall'effettivo rimborso di alcune rate del piano di ammortamento, trattandosi di un elemento indiziario idoneo a confermare la traditio
(Cass. civ. n. 11147/2018).
3.3. Con riferimento alle censure in merito alla discrepanza tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, supportate dalla perizia di parte versata in atti (doc. 3, fascicolo di parte opponente), va premesso che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), noto anche come tasso annuo effettivo globale (TAEG), rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali di natura informativa, funzionale a garantire la trasparenza delle condizioni economiche del finanziamento e a consentire al cliente una valutazione ex ante dell'effettiva onerosità dell'operazione (Cass. civ. n. 4597/2023).
Poiché tale indicatore assolve unicamente a finalità di pubblicità e trasparenza, non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: di conseguenza, non rientra nella nozione di “tassi, prezzi e condizioni” ai sensi dell'art. 117, co. 6
T.U.B. (Cass. civ. n. 39169/2021).
Solo per il caso del credito al consumo, quale quello oggetto del presente giudizio, il legislatore ha introdotto una disciplina di tutela specifica, sancendo all'art. 125-bis, co. 6 T.U.B. c.p.c. che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in
8 modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124”, precisando altresì che “La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” (ex multis, Cass. civ. n. 14000/2023; Cass. civ. n. 13146/2023).
Nel caso di specie, l'erronea indicazione del TAEG ha trovato riscontro nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio; in particolare, dall'elaborato peritale – le cui conclusioni risultano supportate da un'analisi puntuale delle condizioni contrattuali e possono essere qui integralmente recepite in quanto logiche, adeguatamente motivate, anche in punto di replica alle osservazioni dei consulenti di parte – emerge che, alla luce degli oneri e spese indicate nel contratto di finanziamento, il TAEG ivi riportato non risulta correttamente calcolato, risultando che “a fronte di un TAEG / ISC rilevato del 15,31%, quello indicato in contratto era pari al 14,90%. Quello effettivamente applicato era quindi superiore”
(cfr. p. 12, c.t.u.).
Occorre, tuttavia, considerare che il contratto di finanziamento in esame è stato stipulato in data
30/11/2009, ossia anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche del D.lgs. n. 141/2010, che ha introdotto l'art. 125-bis c.p.c., con la conseguenza che deve trovare applicazione la disciplina previgente di cui all'art. 124 T.U.B.
Orbene, la sanzione prevista dall'art. 125-bis T.U.B. – consistente nella restituzione del solo capitale
Parte al tasso di interesse sostitutivo – non può estendersi anche ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della suddetta disposizione, atteso che la fattispecie regolata dall'art. 125-bis
T.U.B. differisce sostanzialmente da quella prevista dal previgente art. 124 T.U.B., il quale prevedeva l'applicazione del tasso sostitutivo BOT esclusivamente nei casi di totale omissione del TAEG in contratto, senza escludere gli ulteriori costi (ex multis, Trib. Benevento, 19/2/2023).
Né appare possibile ricondurre l'errata indicazione del TAEG alla fattispecie di cui all'art. 184, nella sua formulazione previgente, atteso che tale indicatore non costituisce una clausola determinativa delle condizioni contrattuali, le quali risultano specificamente previste e dettagliate all'interno del contratto stesso.
Si deve pertanto concludere che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il ricalcolo degli interessi dovuti mediante applicazione dei tassi sostitutivi BOT, con la conseguente reiezione della domanda dell'opponente.
3.4. Le medesime considerazioni valgono con riferimento al TAN, atteso che le contestazioni mosse in merito a tale parametro non assumono autonoma rilevanza, in quanto già compreso nel computo del TAEG.
3.5. Infine, deve essere rigettata la domanda di liberazione del IG. e di condanna della IG.ra Pt_2
a tenerlo indenne. CP_2
9 In primo luogo, dalla lettura del contratto di finanziamento emerge con chiarezza che il IG. Pt_2 ha assunto l'obbligazione in qualità di coobbligato e non di fideiussore, con la conseguenza che non trova applicazione la disciplina delle garanzie personali prevista dagli artt. 1936 e ss. c.c., bensì quella relativa alle obbligazioni solidali (Trib. Ancona n. 1773/2023). Tale qualificazione è confermata dall'interpretazione complessiva del contratto, che non presenta elementi idonei a configurare un vincolo di garanzia accessorio rispetto all'obbligazione principale, elementi peraltro non specificamente evidenziati neanche dalla difesa dell'opponente (Trib. Prato, 15/1/2022).
Per quanto concerne la richiesta di regresso nei confronti della IG.ra ai sensi dell'art. 1299 CP_2
c.c., si osserva che il presupposto essenziale di tale azione è l'integrale pagamento del debito da parte di uno dei coobbligati, condizione che nel caso di specie non risulta verificata. Si rammenta, inoltre, che il coobbligato in solido può richiedere al condebitore soltanto la parte corrispondente alla sua quota, che, in assenza di diversa pattuizione, si presume ripartita in quote uguali.
3.6. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta dal IG. deve essere rigettata Pt_2
e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
4. Spese
4.1. Le spese di lite tra il IG. e seguono la soccombenza e sono liquidate Pt_2 Controparte_1
come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, per lo scaglione di riferimento da € 26.001,00 a € 52.000,00.
4.2. Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 14/2/2023, devono essere poste a carico del IG.
. Pt_2
4.3. Le spese di lite tra il IG. e la IG.ra seguono la soccombenza e sono liquidate Pt_2 CP_2
come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, per lo scaglione di riferimento da € 26.001,00 a € 52.000,00, con riduzione ai minimi della fase decisoria, considerato il mancato deposito di memorie conclusionali e di replica.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
- condanna a rifondere in favore di e spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di PT
;
[...]
10 - condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_2 presente giudizio che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 5/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 4049/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
Falaschi
- attore/opponente
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi
- convenuta/opposta
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Controparte_2 C.F._2
Costamagna
- terza chiamata
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari.
Conclusioni
Per l'attrice/opponente: come da note scritte depositate in data 4/11/2024, “1) nel merito, in via principale, accertare l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo;
2) sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo n°1111/21 per difetto di legittimazione sostanziale e/o processuale della e, conseguentemente, revocarlo;
3) sempre in via principale, CP_1 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del credito per capitale e interessi e, per
1 l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo, o in subordine accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli interessi tutti fino al 8/3/2017 e, in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo;
in via gradata, accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di finanziamento relativa agli interessi Taeg e Tan per indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto stante la discrasia fra
i tassi di interessi effettivi applicati, in misura superiore, e i tassi di interesse indicati nel contratto
e, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n°1111/21; 5) ancora nel merito, comunque accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. nei confronti di e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 1111/21; 6) in subordine, Parte_1 accertare e dichiarare l'avvenuta liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. e, per Parte_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
7) in via parimenti subordinata, in ogni caso accertare e dichiarare la terza chiamata tenuta, ai sensi dell'art. 1953 c.c., a Controparte_2
liberare dalla fideiussione prestata nel contratto di finanziamento per cui è causa;
8) Parte_1
in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere Parte_1
dichiarato tenuto al pagamento in forza del contratto di finanziamento per cui è causa, previo ricalcolo delle somme eventualmente dovute che potrà essere effettuato tramite la richiedenda CTU contabile, accertare, dichiarare e condannare la debitrice principale, , tenuta a Controparte_2 manlevare, garantire e tenere indenne l'odierno opponente da qualsiasi provvedimento pregiudizievole che il Giudice adito dovesse adottare nei suoi confronti e per quanto egli fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della Con vittoria di spese e competenze CP_1
professionali del presente giudizio ivi comprese le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dalla ; Controparte_3
per la convenuta/opposta: come da note depositate in data 7/11/2024, “Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via gradata Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 PT
per l'importo di 32.624,39, oltre interessi convenzionali dal 23/06/2015 sino all'effettivo
[...] soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia.
In estremo subordine: Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1
per l'importo rideterminato in base alle risultanze della ctu espletata. In ogni Parte_1
caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”; per la terza chiamata: come da comparsa di costituzione del 16/6/2024, “revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa dichiarare il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata IG.ra in quanto soggetto nei confronti Controparte_2 del quale esiste un diverso titolo esecutivo in favore della parte creditrice e per l'effetto pronunciare
2 l'estromissione dal giudizio della IG.ra . Con vittoria di spese ed onorari”. Controparte_2
Motivi della decisione
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 22/7/2021, la società ha Controparte_1 chiesto di ingiungere al IG. il pagamento di € 32.624,39, oltre interessi e spese della Parte_1
procedura monitoria.
A fondamento della propria domanda, ha dedotto che il credito azionato trae origine dal contratto di finanziamento n. 3440591, stipulato dall'ingiunto in data 30/11/2009, in qualità di coobbligato in solido con la IG.ra con la società (successivamente incorporata Controparte_2 Controparte_4
da in virtù della fusione del 27/3/2015); ha inoltre precisato che il Controparte_5
cliente non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dal suddetto contratto, risultando pertanto debitore della somma complessiva di € 32.624,39.
Conseguentemente, in data 24/7/2021, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1111/2021, notificato al IG. in data 16/9/2021. PT
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. ha proposto opposizione avverso il PT
decreto ingiuntivo, formulando istanza di chiamata in causa della IG.ra e deducendo CP_2
quanto segue:
- difetto di legittimazione attiva di per omessa comunicazione della cessione in Controparte_1 blocco del credito e mancata prova dell'inclusione del credito stesso nell'operazione di cessione;
- prescrizione del credito per mancata interruzione della stessa da parte della creditrice;
- mancanza di prova del credito e dell'avvenuta erogazione del finanziamento;
- nullità della clausola relativa agli interessi (TAEG e TAN) per indeterminatezza e/o indeterminabilità, in ragione della discrepanza tra i tassi indicati e quelli effettivamente applicati;
- decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. e applicabilità dell'art. 1955 c.c. con conseguente liberazione del fideiussore.
Sulla base di tali contestazioni, il IG. ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, PT
con condanna di al pagamento delle spese di lite;
in via subordinata, ha chiesto la Controparte_1
condanna della IG.ra in qualità di debitrice principale, a tenerlo indenne da eventuali CP_2
pagamenti.
1.2. Con comparsa depositata in data 13/6/2022, la società si è costituita in giudizio, Controparte_1 eccependo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Segnatamente, la convenuta ha rilevato che il IG. rivestiva la qualità di coobbligato in solido PT
e non di fideiussore, come invece da lui dedotto, circostanza desumibile dal tenore letterale del
3 contratto, con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista per la fideiussione di cui agli artt.
1955 e 1957 c.c.; quanto alla prescrizione, ne ha eccepito l'interruzione mediante l'invio di una missiva al IG. ricevuta in data 14/3/2017 (doc. 3, fascicolo di parte opposta); infine, ha PT
contestato la sussistenza di difformità tra i tassi TAEG e TAN indicati e quelli effettivamente applicati, sostenendo, in ogni caso, l'inapplicabilità della sanzione della nullità ex art. 117 T.U.B.
1.3. Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa depositata in data 16/6/2022, si è costituita in giudizio la IG.ra eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto Controparte_2
esistente nei suoi confronti un titolo esecutivo distinto, formatosi a seguito della mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in favore di per il medesimo credito Controparte_1
oggetto del presente giudizio (doc. 2, fascicolo della terza chiamata).
1.4. Con ordinanza del 23/6/2022, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha invitato le parti a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7/11/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. Questioni preliminari
2.1. In via preliminare, si rileva che la procedibilità della domanda risulta confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, obbligatorio ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, che ha avuto esito negativo, come attestato dal verbale del 15/9/2022, depositato dalla parte opposta in data 19/9/2022.
2.2. Ancora in via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall'opponente.
L'unicità del debito derivante dal contratto di finanziamento esclude il frazionamento degli interessi previsti nel piano di ammortamento, in quanto essi costituiscono il corrispettivo del finanziamento, così come degli interessi moratori, che presuppongono l'inadempimento; di conseguenza, non trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Cass. civ. n.
1110/1994, Cass. civ. 12707/2002, Cass. civ. 18915/2013).
Nel caso di specie, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data del 29/4/2011, allorché la finanziaria ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine nei confronti del cliente.
Tuttavia, tale termine è stato validamente interrotto dalla condotta stragiudiziale posta in essere dalla società opposta, la quale – onerata della prova in tal senso (ex multis, C.d.A. Firenze n. 1569/2024) –
4 ha dimostrato l'esistenza di atti interruttivi, consistenti nella missiva notificata al IG. in data PT
14/3/2017 (doc. 3, fascicolo di parte opposta).
Di contro, le contestazioni sollevate dall'opponente risultano prive di fondamento per le seguenti ragioni.
In primo luogo, la produzione in giudizio di una copia della lettera di costituzione in mora, unitamente all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata, genera una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva effettivamente ricevuta dalla controparte;
resta salvo l'onere, a carico del destinatario, di dimostrare di aver ricevuto una comunicazione con contenuto diverso o un plico privo di contenuto (Cass. civ. n. 24149/2018), prova che, nella specie, non è stata fornita.
In secondo luogo, la circostanza che CrediFamiglia Ifis S.p.A. abbia inviato la missiva in qualità di mandataria di trova esplicito riscontro nel contenuto stesso della diffida, elemento Controparte_1 che consente di ritenere provata l'esistenza del mandato e, di conseguenza, la riferibilità dell'atto interruttivo alla creditrice. Invero, ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito di un generico potere di rappresentanza, anche in assenza di specifiche formalità, potere che può essere provato con ogni mezzo, comprese le presunzioni (Cass. civ. n. 2965/2017).
2.3. Parimenti infondate risultano le eccezioni sollevate dall'opponente in merito alla mancata comunicazione della cessione del credito e all'asserita carenza di prova della titolarità dello stesso in capo alla finanziaria.
2.3.1. Con riferimento all'omessa comunicazione, appare sufficiente richiamare l'orientamento ormai granitico della Corte di legittimità e della giurisprudenza di merito, secondo cui la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti in blocco sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., sostituisce a pieno diritto la notificazione della cessione o l'accettazione del debitore ceduto, posto che mentre la disciplina ordinaria codicistica richiede la prova della notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale della cartolarizzazione richiede al cessionario la sola dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. (ex multis,
C.d.A. Salerno, 19/4/2024).
2.3.2. Quanto alla titolarità del credito, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ. n. 5857/2022; Cass. civ. n.
24798/2020).
5 Da ultimo, tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto di meglio precisare la questione dando continuità al seguente principio di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha
i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (cfr. Cass. civ. n. 5478/2024).
Con la medesima pronuncia, l'organo nomofilattico ha inoltre chiarito che la prova dell'esistenza delle cessioni e della riconducibilità del credito alla specifica cessione in blocco “può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (…) e che la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”.
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato esclusivamente la riconducibilità dello specifico credito alla cessione in blocco.
Tuttavia, dall'estratto della Gazzetta Ufficiale del 2/7/2015, n. 75, prodotto in giudizio da parte opposta, risulta che con atto del 22/6/2015 quale avente causa Controparte_6
6 di in seguito ad un'operazione di fusione per incorporazione efficace dal 1/6/2015, Controparte_4
ha ceduto a i crediti pecuniari rientranti nei criteri specificati, validi alla data del Controparte_1
22/6/2015 o alla diversa data indicata in relazione a ciascun criterio. Tra questi, rientrano anche i crediti elencati “nella lista notarizzata in data 22 giugno 2015 dal notaio , Persona_1
consultabile presso la sua sede in via delle Terme, 73, , nonche' presso la sede legale della CP_5
Cedente” (cfr. G.U., fascicolo monitorio), documento versato in atti dalla cessionaria (docc. 1 e 2, fascicolo di parte opposta).
Orbene, il credito oggetto del presente giudizio, oltre a soddisfare tutti i requisiti indicati in Gazzetta
Ufficiale e a non rientrare in alcuna delle ipotesi di esclusione ivi indicate, risulta presente nella suddetta lista dei crediti ceduti;
pertanto, gli elementi probatori forniti da sono Controparte_1
sufficienti a dimostrare la legittima titolarità del credito, anche tenuto conto della genericità e irrilevanza delle contestazioni sollevate dall'opponente in merito alla documentazione prodotta, che non inficiano in alcun modo la prova della legittimazione di Controparte_1
3. Nel merito
3.1. Venendo al merito, parte opposta ha dato prova, attraverso la produzione del contratto n. 3440591 del 30/11/2009 e della rispettiva documentazione contabile, dell'esistenza dell'obbligazione del IG.
di restituire le somme erogate alla IG.ra dall'istituto di credito a titolo di Pt_2 CP_2
finanziamento (art. 14, condizioni generali del contratto, fascicolo monitorio).
Il IG. , invece, non ha offerto alcuna prova del fatto estintivo della pretesa di controparte, Pt_2 costituito dal puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento delle rate mensili, né dell'impossibilità di adempiere come invece era suo onere (Cass. civ. S.U. n. 13533/2001; Cass. civ.
S.U. n. 3373/2010).
Al contrario, parte opponente ha eccepito: i) la mancanza di prova del credito e dell'avvenuta erogazione del finanziamento;
ii) la nullità della clausola relativa agli interessi (TAEG e TAN) per indeterminatezza e/o indeterminabilità, in ragione della discrepanza tra i tassi indicati e quelli effettivamente applicati;
iii) la decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. e applicabilità dell'art. 1955 c.c. con conseguente liberazione del fideiussore.
3.2. Orbene, non si pone alcun dubbio in merito alla sussistenza del credito vantato dall'opposta, atteso che quest'ultima ha prodotto, a supporto della propria pretesa, non solo l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. – debitamente sottoscritto dal rappresentante di –, ma anche Controparte_6
una copia del contratto di finanziamento, sottoscritta dal IG. Tale documentazione risulta PT pienamente idonea a comprovare l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti.
Quanto all'eccezione relativa all'insussistenza della traditio, si osserva che, sebbene CP_1 non abbia prodotto espressa quietanza di pagamento, l'avvenuta erogazione delle somme
[...]
7 finanziate alla IG.ra può comunque evincersi da una serie di elementi indiziari che CP_2
confermano la concreta disponibilità delle somme da parte della debitrice.
In primis, l'art. 1 delle condizioni generali del contratto di finanziamento prevede che “in caso di accoglimento della richiesta da parte della Società, la liquidazione dell'importo del finanziamento verrà disposta dalla Società a favore del Cliente, secondo la modalità di erogazione indicata a pag.
1/2” (cfr. p. 2, contratto, fascicolo monitorio), ossia sul conto corrente indicato nel contratto ed espressamente sottoscritto dall'opponente.
In secondo luogo, l'accoglimento della richiesta della banca – documentato in sede monitoria – prevede espressamente la facoltà di recesso da parte della debitrice mediante la restituzione delle somme erogate entro la data indicata;
tale previsione implica necessariamente che l'importo del finanziamento sia stato accreditato sul conto corrente della cliente, non potendo altrimenti quest'ultima provvedere alla restituzione in caso di recesso.
Infine, dalla lettura delle liste movimenti prodotte da parte opposta, ove è riportato il numero del contratto di finanziamento, si evince l'avvenuto pagamento, mediante Rid, di alcune rate del piano di ammortamento, il cui importo e dato temporale coincide con quanto indicato nei contratti. Tale circostanza è stata recentemente valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l'avvenuta erogazione del finanziamento può ritenersi provata dall'effettivo rimborso di alcune rate del piano di ammortamento, trattandosi di un elemento indiziario idoneo a confermare la traditio
(Cass. civ. n. 11147/2018).
3.3. Con riferimento alle censure in merito alla discrepanza tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, supportate dalla perizia di parte versata in atti (doc. 3, fascicolo di parte opponente), va premesso che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), noto anche come tasso annuo effettivo globale (TAEG), rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali di natura informativa, funzionale a garantire la trasparenza delle condizioni economiche del finanziamento e a consentire al cliente una valutazione ex ante dell'effettiva onerosità dell'operazione (Cass. civ. n. 4597/2023).
Poiché tale indicatore assolve unicamente a finalità di pubblicità e trasparenza, non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: di conseguenza, non rientra nella nozione di “tassi, prezzi e condizioni” ai sensi dell'art. 117, co. 6
T.U.B. (Cass. civ. n. 39169/2021).
Solo per il caso del credito al consumo, quale quello oggetto del presente giudizio, il legislatore ha introdotto una disciplina di tutela specifica, sancendo all'art. 125-bis, co. 6 T.U.B. c.p.c. che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in
8 modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124”, precisando altresì che “La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” (ex multis, Cass. civ. n. 14000/2023; Cass. civ. n. 13146/2023).
Nel caso di specie, l'erronea indicazione del TAEG ha trovato riscontro nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio; in particolare, dall'elaborato peritale – le cui conclusioni risultano supportate da un'analisi puntuale delle condizioni contrattuali e possono essere qui integralmente recepite in quanto logiche, adeguatamente motivate, anche in punto di replica alle osservazioni dei consulenti di parte – emerge che, alla luce degli oneri e spese indicate nel contratto di finanziamento, il TAEG ivi riportato non risulta correttamente calcolato, risultando che “a fronte di un TAEG / ISC rilevato del 15,31%, quello indicato in contratto era pari al 14,90%. Quello effettivamente applicato era quindi superiore”
(cfr. p. 12, c.t.u.).
Occorre, tuttavia, considerare che il contratto di finanziamento in esame è stato stipulato in data
30/11/2009, ossia anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche del D.lgs. n. 141/2010, che ha introdotto l'art. 125-bis c.p.c., con la conseguenza che deve trovare applicazione la disciplina previgente di cui all'art. 124 T.U.B.
Orbene, la sanzione prevista dall'art. 125-bis T.U.B. – consistente nella restituzione del solo capitale
Parte al tasso di interesse sostitutivo – non può estendersi anche ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della suddetta disposizione, atteso che la fattispecie regolata dall'art. 125-bis
T.U.B. differisce sostanzialmente da quella prevista dal previgente art. 124 T.U.B., il quale prevedeva l'applicazione del tasso sostitutivo BOT esclusivamente nei casi di totale omissione del TAEG in contratto, senza escludere gli ulteriori costi (ex multis, Trib. Benevento, 19/2/2023).
Né appare possibile ricondurre l'errata indicazione del TAEG alla fattispecie di cui all'art. 184, nella sua formulazione previgente, atteso che tale indicatore non costituisce una clausola determinativa delle condizioni contrattuali, le quali risultano specificamente previste e dettagliate all'interno del contratto stesso.
Si deve pertanto concludere che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il ricalcolo degli interessi dovuti mediante applicazione dei tassi sostitutivi BOT, con la conseguente reiezione della domanda dell'opponente.
3.4. Le medesime considerazioni valgono con riferimento al TAN, atteso che le contestazioni mosse in merito a tale parametro non assumono autonoma rilevanza, in quanto già compreso nel computo del TAEG.
3.5. Infine, deve essere rigettata la domanda di liberazione del IG. e di condanna della IG.ra Pt_2
a tenerlo indenne. CP_2
9 In primo luogo, dalla lettura del contratto di finanziamento emerge con chiarezza che il IG. Pt_2 ha assunto l'obbligazione in qualità di coobbligato e non di fideiussore, con la conseguenza che non trova applicazione la disciplina delle garanzie personali prevista dagli artt. 1936 e ss. c.c., bensì quella relativa alle obbligazioni solidali (Trib. Ancona n. 1773/2023). Tale qualificazione è confermata dall'interpretazione complessiva del contratto, che non presenta elementi idonei a configurare un vincolo di garanzia accessorio rispetto all'obbligazione principale, elementi peraltro non specificamente evidenziati neanche dalla difesa dell'opponente (Trib. Prato, 15/1/2022).
Per quanto concerne la richiesta di regresso nei confronti della IG.ra ai sensi dell'art. 1299 CP_2
c.c., si osserva che il presupposto essenziale di tale azione è l'integrale pagamento del debito da parte di uno dei coobbligati, condizione che nel caso di specie non risulta verificata. Si rammenta, inoltre, che il coobbligato in solido può richiedere al condebitore soltanto la parte corrispondente alla sua quota, che, in assenza di diversa pattuizione, si presume ripartita in quote uguali.
3.6. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta dal IG. deve essere rigettata Pt_2
e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
4. Spese
4.1. Le spese di lite tra il IG. e seguono la soccombenza e sono liquidate Pt_2 Controparte_1
come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, per lo scaglione di riferimento da € 26.001,00 a € 52.000,00.
4.2. Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 14/2/2023, devono essere poste a carico del IG.
. Pt_2
4.3. Le spese di lite tra il IG. e la IG.ra seguono la soccombenza e sono liquidate Pt_2 CP_2
come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, per lo scaglione di riferimento da € 26.001,00 a € 52.000,00, con riduzione ai minimi della fase decisoria, considerato il mancato deposito di memorie conclusionali e di replica.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
- condanna a rifondere in favore di e spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di PT
;
[...]
10 - condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_2 presente giudizio che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 5/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
11