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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 4562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4562 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6464/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6464/2023 promossa da:
, c.f. , in proprio e nella qualità di Segretario del Comparto Parte_1 C.F._1
Scuola della nonché nella qualità di Segretario Nazionale Controparte_1
CP_ Vicario del Sindacato rappresentato e difeso dall'avv. UGO CEPPARULO e dall'avv. ALFREDO
CEPPARULO;
Parte ricorrente nei confronti di c.f. , in proprio e nella qualità di CP_3 C.F._2 Controparte_4
della rappresentata e difesa dall'avv.
[...] CP_1 Controparte_1
AR NO e dall'avv. ANTONIO SCARPATO;
Parte resistente e con la
P.IVA , Controparte_5 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. IGNAZIO ARDIZIO;
Parte intervenuta nonchè
, c.f. , , c.f. CP_6 C.F._3 Controparte_7
, , c.f. , , C.F._4 CP_8 C.F._5 Controparte_9
c.f. , , c.f. , e , c.f. C.F._6 CP_10 C.F._7 CP_11
CP_
in proprio e quali segretari di comparto del sindacato tutti rappresentati e C.F._8 difesi dall'avv. IGNAZIO ARDIZIO;
Parti intervenute pagina 1 di 7 Oggetto: Impugnativa delibera assembleare associazione non riconosciuta
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.9.2023 , in proprio e nella qualità di Segretario del Parte_1
Comparto Scuola della nonché nella qualità di Segretario Controparte_1
CP_ Nazionale Vicario del Sindacato ha impugnato la delibera del 24.7.2023 con la quale CP_3
CP_ era stata nominata Segretario temporaneo del Sindacato eccependo la contrarietà della delibera alle disposizioni statutarie in materia di nomina degli organi sindacali e alle norme codicistiche dettate per la convocazione e il regolare funzionamento delle assemblee sociali.
Descritte le condotte illegittime poste in essere da , l'istante ha chiesto anche la CP_3 declaratoria di inefficacia per invalidità derivata della comunicazione n. 3/2023 del 26.8.2023 e del provvedimento del 25.8.2023, con i quali aveva revocato la nomina di CP_3 Parte_1
a Segretario Nazionale di comparto scuola e disposto la sua espulsione dall'associazione, con conferma della propria qualità di Segretario Nazionale Vicario e Segretario Nazionale del comparto Scuola del
Sindacato già in capo al ricorrente.
Il ricorrente ha anche chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto di conoscere ed avere accesso al CP_ registro degli iscritti e/o al libro soci del sindacato con ordine di esibizione e di consegna degli stessi, CP_ nonché di dichiarare priva della carica di segretario Generale di e del potere di spesa CP_3
CP_ e di disposizione del patrimonio di
In via subordinata, per il caso in cui la nomina della resistente fosse stata ritenuta legittima, il ricorrente ha richiesto l'accertamento dell'esorbitanza degli atti posti in essere da rispetto alla delega CP_3 conferitale e la decadenza dalla carica della stessa.
In via cautelare, anche inaudita altera parte, il ricorrente ha anche concluso per la sospensione degli effetti della delibera di nomina di , illegittimamente assunta, al fine di garantire il corretto e CP_3 ordinato svolgimento della fase precongressuale e congressuale del Sindacato, e la sospensione dell'efficacia di tutti i provvedimenti posti in essere da nei confronti del ricorrente (segnatamente, CP_3 quello S.G. Prot. 2/2023 del 25/08/2023 e quello Prot. 3/2023 del 26/08/2023), nonché l'esibizione e la consegna dell'elenco ufficiale di tutti gli iscritti al Sindacato e la riattivazione/ripristino delle funzionalità degli account di posta elettronica riferibili al ricorrente e l'accesso alle funzionalità del sito web del
Sindacato (https://fisinazionale.it/), in modo da consentire al ricorrente, sia nella sua funzione di
Segretario Vicario che in quella di Segretario di Comparto, di organizzare e convocare il Congresso
Nazionale e a tutti i Segretari di Comparto di partecipare democraticamente alle attività necessarie secondo le rispettive prerogative e funzioni, con inibizione dall'utilizzo dei conti correnti dell'associazione da parte della resistente.
pagina 2 di 7 Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto del 28.9.2023 e notificato il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione di udienza, in data 3.11.2023 si è costituita in giudizio eccependo, in CP_3 via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente per non aver mai sottoscritto delega di adesione al sindacato, né mai versato quote e, dunque, per non rivestire la qualità di socio dell'associazione.
Precisato che l'assemblea del 24.7.2023 si era svolta d'urgenza via call, vista la prematura scomparsa dell'ex
Segretario Generale, ed illustrate le ragioni sottese alla nomina in suo favore, cui pure Parte_1 aveva prestato consenso, ha affermato che il ricorrente si era determinato ad agire solo a CP_3 fronte del rifiuto della stessa di provvedere ad una serie di richieste di rimborso spese, rimarcando la legittimità della delibera di nomina impugnata, trasmessa anche all'Agenzia delle Entrate, visto l'uso invalso di assemblee via call convocate mediante messaggio sul gruppo whatsapp della Segreteria Generale del
Sindacato, nonchè di tutti i provvedimenti contestati, e l'insussistenza dei presupposti dell'invocata misura cautelare.
Parte resistente ha rilevato, inoltre, che il congresso per l'elezione del nuovo segretario era in corso di organizzazione e che comunque non avrebbe potuto partecipare allo stesso ed Parte_1 esprimere il suo voto non essendo iscritto al sindacato e non avendo mai pagato le relative quote di iscrizione, evidenziando che il saldo bancario del sindacato da negativo era stato portato in attivo mediante una corretta gestione dei conti.
ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda spiegata da e delle CP_3 Parte_2 collegate richieste cautelari.
In data 14.11.2023 hanno spiegato intervento in giudizio , CP_6 Controparte_7
, , e i
[...] CP_8 CP_10 CP_11 Controparte_9
CP_ quali, affermatisi segretari nazionali di comparto del sindacato Italiana sindacati CP_1 intercategoriali) e premesso di rappresentare, unitamente al ricorrente principale , la Parte_1 maggioranza assoluta della segreteria generale del Sindacato, hanno censurato l'operato di CP_3
e i provvedimenti dalla stessa assunti, senza l'avallo della maggioranza dei segretari che l'aveva nominata, esorbitando dal limitato potere conferitole in occasione dell'assemblea del 24.7.2023 e comunque in palese CP_ violazione degli artt. 7, 8 e 12 dello statuto associativo aderendo alla prospettazione del ricorrente in ordine all'illegittimità del provvedimento di espulsione dal sindacato emesso nei confronti di Parte_1
.
[...]
In particolare, gli intervenuti hanno rappresentato che, nelle more del procedimento, Parte_1 era stato nominato segretario generale pro tempore e vice segretario generale organizzativo pro tempore
, con fissazione di una nuova sede legale del sindacato e affidamento della gestione dei CP_6 conti correnti bancari in capo al nuovo segretario generale p.t. e al vice segretario organizzativo, precisando, inoltre, che, previa nomina del collegio dei probiviri, era stata indetta un'ulteriore assemblea dei pagina 3 di 7 CP_ segretari nazionali e che , detta era stata espulsa dal sindacato con verbale CP_3 Per_1 di assemblea n. 1004/2023 del 14.11.2023, approvato dal collegio dei probiviri e registrato in data
21.11.2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Casoria (NA), per violazione dell'art. 7 comma 1 dello statuto associativo.
Le parti intervenute hanno, quindi, chiesto di prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere sulle domande formulate dal ricorrente principale nel proprio ricorso introduttivo, nonché di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di , detta e la conseguente CP_3 Per_1 inammissibilità di tutte le domande ed eccezioni dalla stessa formulate nella qualità di rappresentante legale CP_ del Sindacato con accertamento della responsabilità civile della resistente per avere conferito mandato CP_ ed essersi costituita in giudizio nella qualità di Segretario generale della senza che fosse alla stessa conferito specifico potere dalla segreteria generale del con condanna per lite temeraria ex Parte_3 art. 96, comma 3, c.p.c..
All'udienza del 15.11.2023, visti i nuovi fatti emersi dalle difese spiegate dagli intervenuti, il G.U. ha fissato una successiva udienza e concesso un termine per il deposito di memorie.
In data 26.11.2023 ha formalizzato intervento ex art 105 c.p.c. anche la Controparte_5
in persona del nuovo rappresentante legale , aderendo alle richieste
[...] CP_6 delle parti intervenute quali segretari nazionali e chiedendo, in particolare, di accertare la totale mancanza di CP_ rappresentanza legale del sindacato fin dalla data del 24.7.2023 in capo a , CP_3 affermatasi segretario generale del predetto sindacato, e di dichiarare la stessa falsus procurator del sindacato, CP_ per aver conferito mandato, nella affermata qualità di legale rappresentante della ai suoi difensori, oggi costituiti in giudizio, con declaratoria di inammissibilità di tutte le domande spiegate dalla resistente.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.11.2024, preso atto del verbale di assemblea n. 1004/2023 del 14.11.2023, approvato dal collegio dei probiviri e registrato in data 21.11.2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Casoria (NA), è stata dichiara cessata la materia del contendere sull' istanza di adozione delle invocate misure cautelari e, con separato decreto, è stato disposto il prosieguo del giudizio per l'ulteriore trattazione del procedimento.
All'udienza di trattazione del 5.2.2025, il procuratore delle parti intervenute ha rappresentato che, nelle more del giudizio, in occasione del congresso nazionale dell' svoltosi in data Controparte_12
27.11.2023, e erano stati nominati, rispettivamente, Segretario Parte_1 Controparte_6
Generale e Vice Segretario generale organizzativo del come da relativo verbale depositato Parte_3 in PCT, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, richiedendo, pertanto, la declaratoria di cessata materia del contendere rispetto a tutte le domande già spiegate nell'atto introduttivo, cui ha aderito anche
, con vittoria di spese e competenze per soccombenza virtuale. Parte_1
pagina 4 di 7 Parte resistente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, contestando, però, la richiesta di condanna della resistente, pienamente legittimata all'esercizio delle funzioni medio tempore assegnatele, instando per la compensazione delle spese di lite.
La causa è stata rinviata per conclusioni, con assegnazione alle parti di un termine a difesa fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 2.4.2025, il procuratore della parte resistente, pur assentendo alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha richiesto la condanna delle altre parti al pagamento delle spese di lite in proprio favore.
Tanto premesso sull'iter processuale e sulle rispettive posizioni difensive delle parti, vista la concorde richiesta sul punto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e rassegnino conclusioni conformi ed implica la sopravvenienza di una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto fra le parti facendo, di conseguenza, venire meno l'oggettiva necessità della pronuncia del giudice sull'oggetto originario del processo (Cass., SS. UU., n. 13969 del 2004).
La cessata materia del contendere rappresenta, quindi, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale per le ipotesi in cui, non essendovi rinuncia agli atti, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire e l'interesse delle parti alla naturale conclusione del procedimento che, come statuito dall'art. 100 c.p.c., rappresenta una vera e propria condizione dell'azione. (v. Cass. Civ., Sez I, 03/03/2006 n. 4714).
Nella specie, l'interesse all'impugnativa del deliberato del 24.7.2023 di nomina della resistente a Segretario pro tempore e degli atti conseguenti assunti dalla resistente in tale qualità risulta venuto meno in ragione delle successive determinazioni assunte dal e, in particolare, della espulsione di Parte_3 CP_3 dal Sindacato con verbale di assemblea n. 1004/2023 del 14.11.2023 – approvato dal collegio dei
[...] probiviri e registrato in data 21.11.2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Casoria (NA), per violazione dell'art. 7 comma 1 dello statuto associativo – e della elezione in occasione del congresso nazionale dell'associazione sindacale quale Segretario Generale, con conseguente venir Parte_4 meno dell'interesse all'impugnativa originariamente proposta, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ciò detto, occorre soffermarsi sulla questione della regolamentazione delle spese di lite, avendo la parte ricorrente e le parti intervenute richiesto espressamente la condanna di alla refusione, in CP_3 proprio favore, delle spese di giudizio in base al principio della soccombenza virtuale e avendo parte resistente insistito, di contro, per la condanna delle controparti in proprio favore.
pagina 5 di 7 Come rilevato in sede di legittimità, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta, in assenza di diversa richiesta delle parti, l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, individuando, cioè, la parte soccombente, sebbene solo virtualmente, mediante una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale ex art. 92
c.p.c.. (v. Cass. civ., sez. VI, n.24714 del 11/08/2022; sulla possibilità di compensare le spese cfr. Cass. Civ. sent. n 24234 del 29/11/2016).
Secondo quanto già segnalato nell'ordinanza resa in sede cautelare in data 20.1.2025, l'art. 7 dello Statuto dispone che il Segretario Generale è eletto dal congresso e dura in carica 4 anni, con la precisazione che, in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, lo stesso viene sostituito da uno dei segretari nazionali dallo stesso delegato, e, in mancanza di tale delega e di una previsione che disciplini l'ipotesi impedimento non temporaneo del Segretario, deve ritenersi che subentri nei poteri gestori del Segretario Generale impedito la Segreteria Nazionale di Federazione Generale, composta dai Segretari Nazionali di Federazione
e deputata per Statuto a coadiuvare il Segretario nell'attività gestoria, costituendo insieme allo stesso la
Segreteria Generale.
Lo Statuto non disciplina le modalità di convocazione e deliberazione della Segreteria Nazionale di
Federazione Generale, quindi, la convocazione via whatsapp e la indicazione nell'ambito di una riunione mediante applicativo “zoom” di uno dei segretari nazionali quale rappresentante del sindacato in sostituzione temporanea del Segretario Generale defunto può ritenersi un atto rientrante nei compiti gestori della Segreteria, essendo funzionale alla gestione ordinaria del sindacato, legittimamente adottato.
A fronte di tale conclusione la domanda sub 1) dell'atto introduttivo doveva essere rigettata.
Anche per queste ragioni va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione ab origine di , CP_3 vista la regolare nomina della stessa a rappresentante legale del sindacato e la persistenza di tale condizione almeno fino alla sua costituzione nel presente giudizio e considerato che la notifica del ricorso introduttivo CP_ nei confronti della resistente e della stessa citata in persona della resistente, si è perfezionata il
3.10.2023, prima della nuova determinazione dei segretari nazionali del 30.10.2023.
A ben vedere, poi, la “sfiducia” a del 30.10.2023 non si presenta assunta a maggioranza. CP_3
Pur non avendo le parti prodotto un elenco preciso dei Segretari Nazionali del Sindacato, confrontando le determinazioni della Segreteria Nazionale del luglio e dell'ottobre 2023 appare che i Segretari Nazionali erano in tutto 15 e che la determinazione del 30.10.2023 sia stata assunta da sette segretari non corrispondenti alla maggioranza dei componenti, con conseguente non regolarità della revoca dell'incarico provvisorio già conferito.
Non regolarizza tale atto la comunicazione di sfiducia a firma del segretario datata 24.10.2023, di CP_10 cui neanche si è dato conto nella determina del 30.10.2023, non adottata in un contesto deliberativo. pagina 6 di 7 Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione della resistente va esclusa con riferimento al momento della costituzione della stessa in giudizio (14.11.2023), salva la validità degli atti successivi assunti dagli organi del Sindacato rispetto a quali non risulta promossa alcuna impugnazione.
La revoca della nomina a Segretario Nazionale assunta da , invece, non appare legittima. CP_3
Pur in assenza di una specifica regolamentazione statutaria sulla revoca della nomina dei Segretari Nazionali scelti per cooptazione ex art. 8 comma 2 dello Statuto, deve affermarsi che per la revoca vada seguito lo stesso iter della nomina e, quindi, la proposta del Segretario Generale sottoposta alla Segreteria Generale e la decisione a maggioranza della stessa.
Tale iter non è stato seguito da , che ha revocato la nomina con nota a sua firma del CP_3
23.8.2023, con conseguente illegittimità della revoca disposta e impugnata.
La domanda sub 2) dell'atto introduttivo andava, quindi, accolta.
Pure va affermata la fondatezza della domanda sub 3) delle conclusioni di di ottenere Parte_1
CP_ l'accesso al registro degli iscritti e/o al libro soci del sindacato atteso che, pur non risultando lo stesso socio, comunque rivestiva una carica associativa legittimante il suo diritto di accesso.
La domanda sub 4), invece, non andava accolta, vista la legittimità della nomina di a CP_3
Segretario Generale pro tempore ai fini della gestione corrente del Sindacato, implicante anche poteri di spesa e di disposizione del patrimonio del Sindacato ai limitati fini della gestione stessa, compresa la verifica delle eventuali richieste di rimborso.
Ciò esposto, nei rapporti tra la parte ricorrente e la parte resistente, considerata la soccombenza virtuale della resistente rispetto alle domande sub 2) e 3) dell'atto introduttivo e la soccombenza virtuale del ricorrente rispetto alle domande sub 1) e sub 4), valutata comunque la eccezionale situazione in cui si è ritrovato il Sindacato all'esito della improvvisa morte del Segretario Generale, che non aveva conferito delega in caso di eventuali impedimenti, le spese vanno interamente compensate.
La compensazione va disposta anche con riferimento alla posizione degli intervenuti, che non sono stati chiamati in causa da alcuno e che si sono spontaneamente costituiti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Compensa integralmente, tra tutte le parti in causa, le spese di lite.
Lì, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6464/2023 promossa da:
, c.f. , in proprio e nella qualità di Segretario del Comparto Parte_1 C.F._1
Scuola della nonché nella qualità di Segretario Nazionale Controparte_1
CP_ Vicario del Sindacato rappresentato e difeso dall'avv. UGO CEPPARULO e dall'avv. ALFREDO
CEPPARULO;
Parte ricorrente nei confronti di c.f. , in proprio e nella qualità di CP_3 C.F._2 Controparte_4
della rappresentata e difesa dall'avv.
[...] CP_1 Controparte_1
AR NO e dall'avv. ANTONIO SCARPATO;
Parte resistente e con la
P.IVA , Controparte_5 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. IGNAZIO ARDIZIO;
Parte intervenuta nonchè
, c.f. , , c.f. CP_6 C.F._3 Controparte_7
, , c.f. , , C.F._4 CP_8 C.F._5 Controparte_9
c.f. , , c.f. , e , c.f. C.F._6 CP_10 C.F._7 CP_11
CP_
in proprio e quali segretari di comparto del sindacato tutti rappresentati e C.F._8 difesi dall'avv. IGNAZIO ARDIZIO;
Parti intervenute pagina 1 di 7 Oggetto: Impugnativa delibera assembleare associazione non riconosciuta
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.9.2023 , in proprio e nella qualità di Segretario del Parte_1
Comparto Scuola della nonché nella qualità di Segretario Controparte_1
CP_ Nazionale Vicario del Sindacato ha impugnato la delibera del 24.7.2023 con la quale CP_3
CP_ era stata nominata Segretario temporaneo del Sindacato eccependo la contrarietà della delibera alle disposizioni statutarie in materia di nomina degli organi sindacali e alle norme codicistiche dettate per la convocazione e il regolare funzionamento delle assemblee sociali.
Descritte le condotte illegittime poste in essere da , l'istante ha chiesto anche la CP_3 declaratoria di inefficacia per invalidità derivata della comunicazione n. 3/2023 del 26.8.2023 e del provvedimento del 25.8.2023, con i quali aveva revocato la nomina di CP_3 Parte_1
a Segretario Nazionale di comparto scuola e disposto la sua espulsione dall'associazione, con conferma della propria qualità di Segretario Nazionale Vicario e Segretario Nazionale del comparto Scuola del
Sindacato già in capo al ricorrente.
Il ricorrente ha anche chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto di conoscere ed avere accesso al CP_ registro degli iscritti e/o al libro soci del sindacato con ordine di esibizione e di consegna degli stessi, CP_ nonché di dichiarare priva della carica di segretario Generale di e del potere di spesa CP_3
CP_ e di disposizione del patrimonio di
In via subordinata, per il caso in cui la nomina della resistente fosse stata ritenuta legittima, il ricorrente ha richiesto l'accertamento dell'esorbitanza degli atti posti in essere da rispetto alla delega CP_3 conferitale e la decadenza dalla carica della stessa.
In via cautelare, anche inaudita altera parte, il ricorrente ha anche concluso per la sospensione degli effetti della delibera di nomina di , illegittimamente assunta, al fine di garantire il corretto e CP_3 ordinato svolgimento della fase precongressuale e congressuale del Sindacato, e la sospensione dell'efficacia di tutti i provvedimenti posti in essere da nei confronti del ricorrente (segnatamente, CP_3 quello S.G. Prot. 2/2023 del 25/08/2023 e quello Prot. 3/2023 del 26/08/2023), nonché l'esibizione e la consegna dell'elenco ufficiale di tutti gli iscritti al Sindacato e la riattivazione/ripristino delle funzionalità degli account di posta elettronica riferibili al ricorrente e l'accesso alle funzionalità del sito web del
Sindacato (https://fisinazionale.it/), in modo da consentire al ricorrente, sia nella sua funzione di
Segretario Vicario che in quella di Segretario di Comparto, di organizzare e convocare il Congresso
Nazionale e a tutti i Segretari di Comparto di partecipare democraticamente alle attività necessarie secondo le rispettive prerogative e funzioni, con inibizione dall'utilizzo dei conti correnti dell'associazione da parte della resistente.
pagina 2 di 7 Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto del 28.9.2023 e notificato il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione di udienza, in data 3.11.2023 si è costituita in giudizio eccependo, in CP_3 via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente per non aver mai sottoscritto delega di adesione al sindacato, né mai versato quote e, dunque, per non rivestire la qualità di socio dell'associazione.
Precisato che l'assemblea del 24.7.2023 si era svolta d'urgenza via call, vista la prematura scomparsa dell'ex
Segretario Generale, ed illustrate le ragioni sottese alla nomina in suo favore, cui pure Parte_1 aveva prestato consenso, ha affermato che il ricorrente si era determinato ad agire solo a CP_3 fronte del rifiuto della stessa di provvedere ad una serie di richieste di rimborso spese, rimarcando la legittimità della delibera di nomina impugnata, trasmessa anche all'Agenzia delle Entrate, visto l'uso invalso di assemblee via call convocate mediante messaggio sul gruppo whatsapp della Segreteria Generale del
Sindacato, nonchè di tutti i provvedimenti contestati, e l'insussistenza dei presupposti dell'invocata misura cautelare.
Parte resistente ha rilevato, inoltre, che il congresso per l'elezione del nuovo segretario era in corso di organizzazione e che comunque non avrebbe potuto partecipare allo stesso ed Parte_1 esprimere il suo voto non essendo iscritto al sindacato e non avendo mai pagato le relative quote di iscrizione, evidenziando che il saldo bancario del sindacato da negativo era stato portato in attivo mediante una corretta gestione dei conti.
ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda spiegata da e delle CP_3 Parte_2 collegate richieste cautelari.
In data 14.11.2023 hanno spiegato intervento in giudizio , CP_6 Controparte_7
, , e i
[...] CP_8 CP_10 CP_11 Controparte_9
CP_ quali, affermatisi segretari nazionali di comparto del sindacato Italiana sindacati CP_1 intercategoriali) e premesso di rappresentare, unitamente al ricorrente principale , la Parte_1 maggioranza assoluta della segreteria generale del Sindacato, hanno censurato l'operato di CP_3
e i provvedimenti dalla stessa assunti, senza l'avallo della maggioranza dei segretari che l'aveva nominata, esorbitando dal limitato potere conferitole in occasione dell'assemblea del 24.7.2023 e comunque in palese CP_ violazione degli artt. 7, 8 e 12 dello statuto associativo aderendo alla prospettazione del ricorrente in ordine all'illegittimità del provvedimento di espulsione dal sindacato emesso nei confronti di Parte_1
.
[...]
In particolare, gli intervenuti hanno rappresentato che, nelle more del procedimento, Parte_1 era stato nominato segretario generale pro tempore e vice segretario generale organizzativo pro tempore
, con fissazione di una nuova sede legale del sindacato e affidamento della gestione dei CP_6 conti correnti bancari in capo al nuovo segretario generale p.t. e al vice segretario organizzativo, precisando, inoltre, che, previa nomina del collegio dei probiviri, era stata indetta un'ulteriore assemblea dei pagina 3 di 7 CP_ segretari nazionali e che , detta era stata espulsa dal sindacato con verbale CP_3 Per_1 di assemblea n. 1004/2023 del 14.11.2023, approvato dal collegio dei probiviri e registrato in data
21.11.2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Casoria (NA), per violazione dell'art. 7 comma 1 dello statuto associativo.
Le parti intervenute hanno, quindi, chiesto di prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere sulle domande formulate dal ricorrente principale nel proprio ricorso introduttivo, nonché di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di , detta e la conseguente CP_3 Per_1 inammissibilità di tutte le domande ed eccezioni dalla stessa formulate nella qualità di rappresentante legale CP_ del Sindacato con accertamento della responsabilità civile della resistente per avere conferito mandato CP_ ed essersi costituita in giudizio nella qualità di Segretario generale della senza che fosse alla stessa conferito specifico potere dalla segreteria generale del con condanna per lite temeraria ex Parte_3 art. 96, comma 3, c.p.c..
All'udienza del 15.11.2023, visti i nuovi fatti emersi dalle difese spiegate dagli intervenuti, il G.U. ha fissato una successiva udienza e concesso un termine per il deposito di memorie.
In data 26.11.2023 ha formalizzato intervento ex art 105 c.p.c. anche la Controparte_5
in persona del nuovo rappresentante legale , aderendo alle richieste
[...] CP_6 delle parti intervenute quali segretari nazionali e chiedendo, in particolare, di accertare la totale mancanza di CP_ rappresentanza legale del sindacato fin dalla data del 24.7.2023 in capo a , CP_3 affermatasi segretario generale del predetto sindacato, e di dichiarare la stessa falsus procurator del sindacato, CP_ per aver conferito mandato, nella affermata qualità di legale rappresentante della ai suoi difensori, oggi costituiti in giudizio, con declaratoria di inammissibilità di tutte le domande spiegate dalla resistente.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.11.2024, preso atto del verbale di assemblea n. 1004/2023 del 14.11.2023, approvato dal collegio dei probiviri e registrato in data 21.11.2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Casoria (NA), è stata dichiara cessata la materia del contendere sull' istanza di adozione delle invocate misure cautelari e, con separato decreto, è stato disposto il prosieguo del giudizio per l'ulteriore trattazione del procedimento.
All'udienza di trattazione del 5.2.2025, il procuratore delle parti intervenute ha rappresentato che, nelle more del giudizio, in occasione del congresso nazionale dell' svoltosi in data Controparte_12
27.11.2023, e erano stati nominati, rispettivamente, Segretario Parte_1 Controparte_6
Generale e Vice Segretario generale organizzativo del come da relativo verbale depositato Parte_3 in PCT, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, richiedendo, pertanto, la declaratoria di cessata materia del contendere rispetto a tutte le domande già spiegate nell'atto introduttivo, cui ha aderito anche
, con vittoria di spese e competenze per soccombenza virtuale. Parte_1
pagina 4 di 7 Parte resistente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, contestando, però, la richiesta di condanna della resistente, pienamente legittimata all'esercizio delle funzioni medio tempore assegnatele, instando per la compensazione delle spese di lite.
La causa è stata rinviata per conclusioni, con assegnazione alle parti di un termine a difesa fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 2.4.2025, il procuratore della parte resistente, pur assentendo alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha richiesto la condanna delle altre parti al pagamento delle spese di lite in proprio favore.
Tanto premesso sull'iter processuale e sulle rispettive posizioni difensive delle parti, vista la concorde richiesta sul punto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e rassegnino conclusioni conformi ed implica la sopravvenienza di una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto fra le parti facendo, di conseguenza, venire meno l'oggettiva necessità della pronuncia del giudice sull'oggetto originario del processo (Cass., SS. UU., n. 13969 del 2004).
La cessata materia del contendere rappresenta, quindi, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale per le ipotesi in cui, non essendovi rinuncia agli atti, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire e l'interesse delle parti alla naturale conclusione del procedimento che, come statuito dall'art. 100 c.p.c., rappresenta una vera e propria condizione dell'azione. (v. Cass. Civ., Sez I, 03/03/2006 n. 4714).
Nella specie, l'interesse all'impugnativa del deliberato del 24.7.2023 di nomina della resistente a Segretario pro tempore e degli atti conseguenti assunti dalla resistente in tale qualità risulta venuto meno in ragione delle successive determinazioni assunte dal e, in particolare, della espulsione di Parte_3 CP_3 dal Sindacato con verbale di assemblea n. 1004/2023 del 14.11.2023 – approvato dal collegio dei
[...] probiviri e registrato in data 21.11.2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Casoria (NA), per violazione dell'art. 7 comma 1 dello statuto associativo – e della elezione in occasione del congresso nazionale dell'associazione sindacale quale Segretario Generale, con conseguente venir Parte_4 meno dell'interesse all'impugnativa originariamente proposta, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ciò detto, occorre soffermarsi sulla questione della regolamentazione delle spese di lite, avendo la parte ricorrente e le parti intervenute richiesto espressamente la condanna di alla refusione, in CP_3 proprio favore, delle spese di giudizio in base al principio della soccombenza virtuale e avendo parte resistente insistito, di contro, per la condanna delle controparti in proprio favore.
pagina 5 di 7 Come rilevato in sede di legittimità, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta, in assenza di diversa richiesta delle parti, l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, individuando, cioè, la parte soccombente, sebbene solo virtualmente, mediante una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale ex art. 92
c.p.c.. (v. Cass. civ., sez. VI, n.24714 del 11/08/2022; sulla possibilità di compensare le spese cfr. Cass. Civ. sent. n 24234 del 29/11/2016).
Secondo quanto già segnalato nell'ordinanza resa in sede cautelare in data 20.1.2025, l'art. 7 dello Statuto dispone che il Segretario Generale è eletto dal congresso e dura in carica 4 anni, con la precisazione che, in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, lo stesso viene sostituito da uno dei segretari nazionali dallo stesso delegato, e, in mancanza di tale delega e di una previsione che disciplini l'ipotesi impedimento non temporaneo del Segretario, deve ritenersi che subentri nei poteri gestori del Segretario Generale impedito la Segreteria Nazionale di Federazione Generale, composta dai Segretari Nazionali di Federazione
e deputata per Statuto a coadiuvare il Segretario nell'attività gestoria, costituendo insieme allo stesso la
Segreteria Generale.
Lo Statuto non disciplina le modalità di convocazione e deliberazione della Segreteria Nazionale di
Federazione Generale, quindi, la convocazione via whatsapp e la indicazione nell'ambito di una riunione mediante applicativo “zoom” di uno dei segretari nazionali quale rappresentante del sindacato in sostituzione temporanea del Segretario Generale defunto può ritenersi un atto rientrante nei compiti gestori della Segreteria, essendo funzionale alla gestione ordinaria del sindacato, legittimamente adottato.
A fronte di tale conclusione la domanda sub 1) dell'atto introduttivo doveva essere rigettata.
Anche per queste ragioni va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione ab origine di , CP_3 vista la regolare nomina della stessa a rappresentante legale del sindacato e la persistenza di tale condizione almeno fino alla sua costituzione nel presente giudizio e considerato che la notifica del ricorso introduttivo CP_ nei confronti della resistente e della stessa citata in persona della resistente, si è perfezionata il
3.10.2023, prima della nuova determinazione dei segretari nazionali del 30.10.2023.
A ben vedere, poi, la “sfiducia” a del 30.10.2023 non si presenta assunta a maggioranza. CP_3
Pur non avendo le parti prodotto un elenco preciso dei Segretari Nazionali del Sindacato, confrontando le determinazioni della Segreteria Nazionale del luglio e dell'ottobre 2023 appare che i Segretari Nazionali erano in tutto 15 e che la determinazione del 30.10.2023 sia stata assunta da sette segretari non corrispondenti alla maggioranza dei componenti, con conseguente non regolarità della revoca dell'incarico provvisorio già conferito.
Non regolarizza tale atto la comunicazione di sfiducia a firma del segretario datata 24.10.2023, di CP_10 cui neanche si è dato conto nella determina del 30.10.2023, non adottata in un contesto deliberativo. pagina 6 di 7 Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione della resistente va esclusa con riferimento al momento della costituzione della stessa in giudizio (14.11.2023), salva la validità degli atti successivi assunti dagli organi del Sindacato rispetto a quali non risulta promossa alcuna impugnazione.
La revoca della nomina a Segretario Nazionale assunta da , invece, non appare legittima. CP_3
Pur in assenza di una specifica regolamentazione statutaria sulla revoca della nomina dei Segretari Nazionali scelti per cooptazione ex art. 8 comma 2 dello Statuto, deve affermarsi che per la revoca vada seguito lo stesso iter della nomina e, quindi, la proposta del Segretario Generale sottoposta alla Segreteria Generale e la decisione a maggioranza della stessa.
Tale iter non è stato seguito da , che ha revocato la nomina con nota a sua firma del CP_3
23.8.2023, con conseguente illegittimità della revoca disposta e impugnata.
La domanda sub 2) dell'atto introduttivo andava, quindi, accolta.
Pure va affermata la fondatezza della domanda sub 3) delle conclusioni di di ottenere Parte_1
CP_ l'accesso al registro degli iscritti e/o al libro soci del sindacato atteso che, pur non risultando lo stesso socio, comunque rivestiva una carica associativa legittimante il suo diritto di accesso.
La domanda sub 4), invece, non andava accolta, vista la legittimità della nomina di a CP_3
Segretario Generale pro tempore ai fini della gestione corrente del Sindacato, implicante anche poteri di spesa e di disposizione del patrimonio del Sindacato ai limitati fini della gestione stessa, compresa la verifica delle eventuali richieste di rimborso.
Ciò esposto, nei rapporti tra la parte ricorrente e la parte resistente, considerata la soccombenza virtuale della resistente rispetto alle domande sub 2) e 3) dell'atto introduttivo e la soccombenza virtuale del ricorrente rispetto alle domande sub 1) e sub 4), valutata comunque la eccezionale situazione in cui si è ritrovato il Sindacato all'esito della improvvisa morte del Segretario Generale, che non aveva conferito delega in caso di eventuali impedimenti, le spese vanno interamente compensate.
La compensazione va disposta anche con riferimento alla posizione degli intervenuti, che non sono stati chiamati in causa da alcuno e che si sono spontaneamente costituiti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Compensa integralmente, tra tutte le parti in causa, le spese di lite.
Lì, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
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