Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 329/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. SOLAROLI MASSIMO
ATTORI
e c.f. Controparte_1 C.F._3
difeso dall'avv. GENNARI FRANCESCO e MARCO CONTARINI
CONVENUTO
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno citato in giudizio allo scopo Pt_1 Parte_2 Controparte_1 di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (danno morale), subiti in conseguenza dell'illecito perpetrato ai loro danni dal convenuto, consistito nell'induzione all'acquisto da in data 26.10.2015, al prezzo di € Persona_1
150.000,00 complessivi (pagati al ad estinzione di un finanziamento soci da CP_1 quest'ultimo fatto alla , il 15% (7,5% ciascuno) delle quote della REMP CP_2
RUBBER ENGINEERING MOLDING PLASTIC – REMP S.r.l. (d'ora innanzi
, società dichiarata fallita il 4.8.2016. CP_2
Quasi contestualmente all'acquisto, in data 6.11.2015, sempre rassicurati dal CP_1 gli attori (in realtà la sola , cfr. doc. 15) avevano altresì versato Parte_1
l'importo di € 75.000,00 a titolo di finanziamento soci.
1
Nella prospettazione attorea, tale acquisto sarebbe stato effettuato perché il CP_1 legato ai da rapporti di amicizia e amministratore di fatto della avrebbe Pt_1 CP_2 rappresentato, anche recandosi personalmente presso la residenza dei fratelli , Pt_1
l'operazione come un affare vantaggioso, dal momento che la situazione patrimoniale della società era florida.
Al fine di rendere maggiormente credibile la propria rappresentazione, il CP_1 avrebbe peraltro consegnato agli attori un progetto di bilancio relativo all'anno 2015, approvato nel marzo 2016, sostanzialmente rappresentativo di una situazione patrimoniale non veritiera, tant'è che il progetto di bilancio predisposto nel maggio
2016, mai approvato perché nella delibera del faceva emergere un patrimonio netto negativo al 31.12.2015 pari a - € 616.000,00 (il patrimonio netto negativo era invece pari a 1.015,969,01 al 31.3.2015).
Dall'intera operazione il avrebbe tratto un vantaggio, riuscendo ad uscire CP_1 dalla senza perdere i soldi versati – grazie all'acquisto delle quote da parte dei CP_2
che gli aveva consentito di rientrare dai finanziamenti effettuati alla società nel Pt_1 corso degli anni e all'opzione put sottoscritta dal in suo favore, in forza della Per_1 quale gli aveva alienato le quote al stesso – e ad acquisire, per il tramite di Per_1 una società a lui riconducibile, l'azienda della dal fallimento ad un prezzo CP_2 vantaggioso. si è costituito contestando le pretese attoree ed eccependo, in via Controparte_1 pregiudiziale, l'incompetenza dell'intestato Tribunale in favore della Sezione Specializzata d'Impresa del Tribunale di Bologna, e, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione.
Nel merito, egli ha contestato di aver rivestito la qualifica di amministratore di fatto della ha negato di aver suggerito agli attori di acquistare le quote, i quali CP_2 avrebbero dunque tentato di sfruttare un'opportunità di investimento, così come ha negato di aver tratto un vantaggio dall'operazione, il che renderebbe inverosimile che egli avesse realmente architettato gli artifici ed i raggiri descritti dagli attori.
I continui versamenti effettuati in favore della società renderebbero, inoltre, inverosimile che il fosse a conoscenza dell'effettiva situazione patrimoniale CP_1 della egli, infatti, aveva versato l'importo di € 100.000,00 a titolo di CP_2 sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato nell'ottobre 2013, versando ulteriori
€ 140.000,00 nel 2014, in parte a titolo di finanziamento soci, per poi investire ulteriori
2 € 110.000,00 tramite la AM OL (società da lui controllata), alla quale aveva ceduto le proprie quote in CP_2
Quest'ultima società, infine, nel corso degli anni 2014 e 2015, aveva erogato due ulteriori finanziamenti da € 87.5000,00. ha poi dedotto di non avere alcuna consapevolezza della reale condizione CP_1 economica e finanziaria della società, poiché essa era stata celata dal Per_1 amministratore unico della ed è emersa soltanto nel maggio 2016. CP_2
Nella prospettazione del convenuto, poi, l'acquisto dell'azienda della tramite la CP_2 newco Remp Molding Technology s.r.l. faceva parte di un'operazione ideata non appena si era manifestata la grave situazione finanziaria ed economica della CP_2 tesa a salvaguarda l'azienda e i posti di lavoro, alla quale inizialmente intendevano partecipare tutti i soci ma che, alla fine, era stata realizzata solamente dal CP_1
Infine, il convenuto ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
unico responsabile della perdita di valore delle quote della dal quale Per_1 CP_2 gli attori avevano acquistato le quote della società e soggetto al quale, nella qualità di amministratore unico, competeva la predisposizione del bilancio.
Autorizzata la chiamata in causa di costituitosi in data 22.10.2021, Persona_1
e concesse le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.1.2023 (in cui il terzo chiamato aveva insistito perché fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta nei propri confronti in quanto esercitabile soltanto dalla Curatela fallimentare di , viste le eccezioni CP_2 pregiudiziali sollevate dalle parti, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.3.2023.
Con sentenza non definitiva a verbale della citata udienza, il Tribunale, ritenuto che la domanda svolta nei confronti di fosse quailificabile quale azione di Per_1 responsabilità della soscietà nei confronti dell'amministratore, cui è legittimato soltanto il Fallimento, dichiarava “inammissibile la chiamata di da Persona_1 parte di e la domanda da questi svolta nei confronti del terzo Controparte_1 chiamato”.
La causa è stata dunque istruita documentalmente, oralmente (testi: Tes_1 commercialista che ha svolto attività professionale in favore della CP_2 [...]
, commercialista di in sede di istruzione Per_1 Testimone_2 CP_1 preventiva è stato ascoltato padre degli attori) e mediante Testimone_3
l'espletamento di una CTU contabile volta a verificare quale fosse il valore effettivo delle quote della acquistate dagli attori nell'ottobre 2015. CP_2
La domanda formulata dall'attrice è fondata nei limiti di seguito indicati.
3 Deve, innanzitutto, disattendersi l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di imprese ex art. 3, comma 2,lett. b), del D. Lgs. n. 168/2003 e successive modifiche.
Tale disposizione attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa le cause relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett.
d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20365 del 16/07/2021 (Rv. 662243 - 01).
Nel caso di specie, la causa non ha ovviamente ad oggetto un diritto del socio discendente dalle partecipazioni sociali, né riguarda un diritto derivante dall'atto di trasferimento delle stesse.
Il diritto al risarcimento del danno dedotto in giudizio non ha, infatti, quale fatto costitutivo soltanto l'acquisto delle partecipazioni sociali, poiché quest'ultimo costituisce solamente uno dei tasselli che compongono la causa petendi ed il fatto costitutivo del diritto.
La dedotta fonte dell'obbligazione risarcitoria, piuttosto, va individuata nella dedotta condotta illecita del che, in estrema sintesi, a conoscenza della situazione CP_1 patrimoniale della ha indotto gli attori ad acquistare dal le quote CP_2 Per_1 della società allo scopo di ottenere il pagamento di un debito che il al Per_1 contrario, non sarebbe stato in grado di pagare.
Tale condotta integra un illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., in base a quanto si dirà meglio nel prosieguo.
Del tutto priva di pregio è l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, atteso che l'atto di citazione individua chiaramente gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle domande.
Quanto al merito della controversia, deve osservarsi in diritto quanto segue.
4 Nel caso in cui la parte di un contratto deduca di averlo concluso perché indotta dalle false informazioni fornite da un terzo è configurabile la responsabilità risarcitoria di quest'ultimo, a prescindere dalla caducazione o meno del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c..
Il rimedio risarcitorio è, infatti, indipendente dal rimedio caducatorio, come emerge anche dall'art. 1440 c.c.
Il risarcimento del danno è, peraltro, l'unico rimedio possibile nell'ipotesi in cui l'altra parte contrattuale non fosse a conoscenza della condotta decettiva del terzo (art. 1439, comma 2, c.c.).
Si tratta di una responsabilità risarcitoria che, nel caso in cui il terzo non sia legato al danneggiato da alcun rapporto contrattuale o non sia comunque individuabile un'obbligazione contrattuale da contatto sociale, va qualificata quale responsabilità aquiliana.
In proposito, è pacifica in giurisprudenza la risarcibilità dei pregiudizi derivanti dalla turbativa delle scelte contrattuali, conseguente, ad esempio, alla comunicazione di informazioni errate che, fornite da una fonte autorevole, abbiano indotto una parte a concludere (o a non concludere) un contratto, che altrimenti non avrebbe concluso (o avrebbe concluso) ovvero ancora avrebbe concluso a condizioni diverse (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3003 del 28/02/2012 (Rv. 621538 - 01), relativa al caso delle false informazioni fornite dalla società controllante alla controparte contrattuale della società controllata in ordine alla solidità di quest'ultima).
Detto principio di diritto va applicato al caso di specie, in cui si discorre di false informazioni fornite da un soggetto (fonte autorevole in quanto titolare, seppur indirettamente, di una rilevante quota della società) che hanno orientato le scelte contrattuali degli attori.
Occorre, perciò verificare se gli attori abbiano fornito la prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio, ossia:
a) condotta dolosa o colposa realizzata da già più volte Controparte_1 sinteticamente indicata nell'induzione all'acquisto del 15% delle quote della di CP_2 proprietà di e nell'erogazione alla di un finanziamento soci Persona_1 CP_2
a distanza di alcuni mesi dalla sentenza dichiarativa del fallimento della società (datata
4.8.2016), nella piena consapevolezza dello stato di decozione della società, volta a conseguire un profitto per sé costituito dall'impiego del corrispettivo della vendita per l'estinzione di un debito del nei confronti del convenuto;
Per_1
b) danno evento, costituito dalla turbativa delle scelte contrattuali e, quindi, dalla lesione della libertà di autodeterminazione negoziale;
nello specifico, nella conclusione
5 di un contratto (in realtà, due: contratto di compravendita ed erogazione di un finanziamento) che altrimenti non avrebbero concluso;
c) causalità materiale: nesso di causa tra la condotta e il danno evento;
d) danno conseguenza, costituito dalla perdita patrimoniale derivante dagli esborsi di denaro versati quale corrispettivo per l'acquisto di quote risultate totalmente prive di valore e nell'erogazione di un finanziamento nei confronti di una società prossima al fallimento;
e) causalità giuridica: accertamento della riconducibilità del danno conseguenza al danno evento, dovendo il primo costituire una conseguenza immediata e diretta del secondo.
Gli elementi costitutivi dell'illecito vanno adesso esaminati nel dettaglio.
a) Condotta dolosa o colposa.
L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che fu il a suggerire CP_1
l'operazione di investimento in ai . CP_2 Pt_1
Sia il teste , sia il teste hanno, infatti, confermato la Testimone_3 Persona_1 circostanza (cfr. verb. ud. 6.6.2023, in cui ha confermato che le Persona_1 trattative relative alla cessione delle quote furono condotte da e Testimone_4
cfr. verbale d'udienza del 5.8.2022, udienza in cui è stata Controparte_1 acquisita la testimonianza di , di identico tenore). Testimone_3
Invero, questa circostanza, nella sua materialità, è stata ammessa anche dal convenuto nella propria comparsa conclusionale, ove si afferma che “quando il Dott. CP_1 ha avuto occasionedi segnalare ai la possibilità di investimento, era ben lungi Pt_1 dal volerli“truffare contrattualmente”, avendo egli stesso investito ingentissime somme nell'operazione, avendo confidato nelle stesse notizie ricevute dai da Pt_1 parte di e di ” (pag. 19). Per_1 _4
Ancora, il teste ha confermato che l'operazione era stata prospettata Testimone_3 agli attori, nel corso di alcuni incontri avvenuti presso la residenza dei nella Pt_1 primavera del 2015 (tra le parti intercorrevano pacificamente rapporto di conoscenza ed amicizia di vecchia data) come vantaggiosa da parte del il quale consegnò CP_1 tramite persona di sua fiducia, un progetto di bilancio. Testimone_4
Tale documento non fu visionato dal teste, ma il teste della cui Testimone_5 attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare, ha riferito di aver ricevuto incarico dalla di effettuare una due diligence perché la società appariva in difficoltà CP_2 nonostante i bilanci mostrassero una “buona condizione”.
6 È, perciò, lecito presumere che quel progetto di bilancio mostrasse una situazione economico finanziaria positiva;
sarebbe, del resto, altrimenti del tutto irrazionale la scelta di investire la somma di complessivi € 225.000,00 (tra corrispettivo per l'acquisto delle quote e finanziamento soci) in una società che si trovava in “cattive acque”, senza che vi fosse un investimento iniziale da tentare di salvare (com'era invece per il . CP_1
La difesa del convenuto si impernia, allora, sull'assenza di consapevolezza circa la situazione di decozione della società.
Ciò emergerebbe dal fatto che egli, direttamente o tramite società da lui gestite, aveva investito ingenti somme, tra acquisto di quote, finanziamenti e sottoscrizione di aumenti di capitale, tra il 2013 e il 2015, nonché dal fatto che egli non ricopriva l'incarico di amministratore della società e non era, dunque, colui che predisponeva i bilanci.
Di detta situazione il sarebbe venuto a conoscenza solamente ad aprile 2016, CP_1 circa un mese prima della riunione del maggio 2016, in cui si deliberò, inter alia, di procedere alla presentazione di una domanda di concordato preventivo e alla liquidazione della società.
Tali allegazioni sono smentite dall'istruttoria svolta.
In primo luogo, è opportuno riepilogare i rapporti societari in essere nel periodo immediatamente antecedente all'ottobre 2015, pacifici tra le parti.
Nel novembre 2013 era divenuto titolare, a seguito della Controparte_1 sottoscrizione di un aumento di capitale, di una quota pari al 10% della di cui CP_2 erano già soci e Persona_1 Persona_2 Persona_3
Tra marzo e settembre 2014, AM OL S.r.l., controllata dal era CP_1 divenuta socia per un quota pari al 14%, la quale aveva successivamente acquistato la quota del e, nel dicembre 2014, una quota pari all'11% di cui era titolare il CP_1
Per_1
AM OL S.r.l. era così divenuta titolare, alla fine del 2014, di una quota pari al 35%, ed era altresì titolare, in forza di un patto parasociale del dicembre 2014 di un'opzione put relativamente alla quota del 20% al prezzo di € 200.000,00, opzione esercitata nel marzo 2016.
Gli altri soci erano, dopo la fine del 2014, e Persona_1 Persona_2
(quote, rispettivamente, del 50,85%, del 12,30% e dell'1,85%). Persona_3
Ciò premesso, va riportato l'esito dell'istruttoria orale relativa al profilo in esame.
7 Il teste interrogato sul cap. 16 di parte attrice (“Vero che durante lo Testimone_5 svolgimento dell'incarico ricevuto da le fu riferito da , CP_2 Testimone_4 direttore finanziario della società, che era a conoscenza del fatto Controparte_1 che il bilancio relativo all'esercizio2015, approvato in data 09.03.2016, contenevadatinon corrispondenti alla realtà”) ha infatti riferito che: “ mi ha _4 chiesto un appuntamento, si è recato presso il mio studio e aveva un fascicolo di documenti che io rifiutai di acquisire a sostegno della tesi e delle sue affermazioni, in forza delle quali egli mi voleva dimostrare che lui aveva sempre circolarizzato a tutti
i soci, e quindi al e al la reale situazione della società, che era CP_1 Per_1 molto divergente da quanto veniva rappresentato dai bilanci. L'attività era in corso ed era già emerse turbolenza tra i soci nel corso delle riunioni che avevo indetto, e le avevo indette perché volevo che ci fosse consapevolezza da parte dei soci con riferimento alla situazione della società e volevo che ci fosse un voto assembleare per quanto riguardava l'incarico di effettuare il tentativo di concordato. è venuto _4 da me penso intorno a maggio giugno”.
Soprattutto, ha ricordato lo scambio di accuse tra e Testimone_5 Per_1 CP_1
“…che si rimpallavano la responsabilità di aver occultato la situazione di crisi dell'impresa. Ed è stato in costanza di queste accuse che è venuto da me e mi _4 ha detto guarda che tutti sapevano tutto” (con riguardo all'efficacia probatoria della testimonianza de relato si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015 (Rv.
634331 - 01), per cui “In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.”).
cui si riferisce il dott. era stato segnalato a Testimone_4 Tes_1 CP_2 nell'ottobre 2013 da (cfr. pag. 2 delle SIT doc. 19 di Controparte_1 _4 parte convenuta) per curare la riorganizzazione amministrativa e finanziaria della società.
Ora, la rilevante quota societaria detenuta dalla società controllata dal CP_1
(AM OL), i rapporti fra le parti;
il tipo di gestione amministrativa della società
(dal doc. 9 di parte attrice emerge che vi era una continua interlocuzione dei soci, anche del sulle scelte amministrative dell'amministratore unico) nonché tra lo CP_1 ed il (si è già detto che il primo fu segnalato a dal secondo in _4 CP_1 CP_2
8 concomitanza con l'ingresso di questi nella compagine sociale di ed è CP_2 improbabile che non informasse il dell'effettiva situazione della _4 CP_1 società), sono elementi gravi, precisi e concordanti che supportano la testimonianza de relato del teste in punto di consapevolezza del rispetto alla situazione Tes_1 CP_1 della società.
Ancora, in tal senso depone il doc. 14 di parte convenuta;
si tratta di una mail inviata da a e ad in cui si il mittente Testimone_6 Controparte_1 Persona_1 esordisce affermando che “la situazione finanziaria è sempre molto complicata e tirata…” e prosegue esponendo le difficoltà nei pagamenti della società.
Da questa mail di ricava non soltanto che il sapesse di una situazione non CP_1 florida nel settembre 2015, ma anche che il modus operandi era quello di coinvolgere il sull'andamento della società (ciò è confermato anche da CP_1 [...]
cfr. verb ud. 19.9.2023); senza con ciò arrivare ad affermare che egli Per_1 svolgesse il ruolo di amministratore di fatto, ruolo escluso sia da Parte_3 ragioniere della sia da stesso (cfr. docc. 19, SIT di CP_2 Testimone_4 _4 già richiamate, e 18, SIT ).
[...] Parte_3
Il fatto che il abbia continuato ad investire denaro nella REMP non CP_1 costituisce, poi, un elemento che, a fronte della chiara testimonianza del dott. e Tes_1 degli ulteriori elementi presuntivi sopra richiamati, induce a ritenere che il convenuto fosse all'oscuro della situazione societaria.
È, infatti, ben possibile che egli, una volta effettuato l'investimento iniziale senza conoscere esattamente la situazione finanziaria e patrimoniale della società, abbia continuato ad investirvi denaro nella speranza che essa potesse risollevarsi ed evitare così di perdere i soldi già investiti.
Ancora, va osservato che il avesse tutto l'interesse all'acquisto delle quote CP_1 del da parte dei , avendo percepito il corrispettivo della Per_1 Pt_1 compravendita (cfr. verb. ub 19.9.2023, testimonianza dott. a titolo di Tes_2 saldo di un debito del Per_1
Va poi osservato che non appare neppure dirimente, al fine di escludere la realizzazione della condotta addebitata al agli attori, che questi ultimi, non appena appreso CP_1 della reale situazione della società, abbiano rivolto le loro richieste risarcitorie all'amministratore unico (cfr. mail del 8.5.2016, inviata da , doc. 11 Parte_2 di parte convenuta, pag. 9), trattandosi di una richiesta fatta “a caldo”, in risposta alla mail del commercialista dott. che esponeva la reale situazione, senza dunque le Tes_1 adeguate valutazioni, di fatto e di diritto, del caso.
9 Infine, va osservato che, anche qualora il non fosse stato esattamente a CP_1 conoscenza dell'esatta situazione della e non si potesse dunque parlare di dolo, CP_2 comunque sarebbe ravvisabile una colpa in capo al convenuto.
Egli, infatti, avrebbe potuto e dovuto, per i suoi rapporti con e per la certa _4 consapevolezza di una situazione difficile quantomeno sotto il profilo finanziario, astenersi dal prospettare ai fratelli l'operazione di acquisto delle quote Pt_1 CP_2 come vantaggiosa, mentre essa si rivelò, al contrario, disastrosa.
b) Danno evento e causalità materiale.
Si tratta dell'incidenza cuasale della condotta del sulle scelte contrattuali CP_1 degli attori, ed è un fatto sostanzialmente non contestato;
come detto, la difesa del si incentra sull'assenza di ogni consapevolezza in ordine al reale stato CP_1 economico e finanziario della CP_2
Esso, comunque, risulta sia dai documenti di causa – non appena avuta effettiva contezza dello stato della società, la prima reazione di fu quella di Parte_2 ritenersi truffato (cfr. doc. 11 di parte convenuta) – sia ex art. 2729 c.c., poiché la grave situazione della società costituisce un elemento che induce a ritenere che qualunque potenziale investitore ragionevole (che non avesse già investito nella REMP, come aveva invece fatto il avrebbe desistito dal proprio intento. CP_1
c) Danno conseguenza e causalità giuridica.
Dalla CTU, condivisibile e logicamente motivata sebbene svolta senza l'acquisizione di una parte dei documenti richiesti al , è emerso che il valore Parte_4 complessivo della REMP alla data del 26.10.2015 era pari a - € 547.621.
Le quote acquistate dai al complessivo prezzo di € 150.000,00 avevano dunque Pt_1 un valore pari a 0.
È, peraltro, sostanzialmente pacifico che l'investimento – quello per l'acquisto delle quote sia quello relativo al finanziamento del 6.11.2015 – sia andato perduto.
Occorre adesso affrontare il tema dell'esercizio dell'opzione put relativamente alla rivendita delle quote di cui erano titolari i così come il nei confronti Pt_1 CP_1 di Per_1
Tale circostanza rileva sotto il profilo della causalità giuridica e, più in particolare, sotto quello dell'art. 1227, comma 2, c.c., per cui si escludono dalle conseguenze risarcibili quelle che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza.
Esercitando l'opzione put, infatti, i fratelli avrebbero potuto recuperare le Pt_1 somme pagate a titolo di corrispettivo per l'acquisto delle quote.
10 A tal fine, sarebbe stato senz'altro necessario l'esercizio di un'azione giudiziaria nei confronti del che infatti aveva resistito in giudizio alla domanda di Per_1 accertamento dell'intervenuta conclusione del contratto di rivendita delle quote derivante dall'esercizio del diritto di opzione da parte del (per il tramite di CP_1
AM OL), peraltro tentando di sottrarre propri beni alla garanzia del creditore alienandoli simulatamente a terzi (cfr. doc. 21 di parte convenuta).
Tuttavia, è pacifico in giurisprudenza che l'ordinaria diligenza richiesta dall'art. 1227
c.c. non implica, al fine di evitare un concorso del danneggiato nella produzione del danno, l'onere di proporre azioni giudiziarie rischiose o gravose (cfr. Sez. 3, Sentenza
n. 19139 del 29/09/2005 (Rv. 587268 - 01).
È per tale ragione che non può ritenersi che i fratelli , omettendo di proporre le Pt_1 azioni necessarie al recupero delle somme nei confronti del non hanno Per_1 concorso nella produzione del danno, che rimane perciò ascrivibile al danno evento cagionato dalla condotta del CP_1
Non può invece farsi analogo discorso per quanto riguarda il finanziamento di €
75.000,00 erogato in data 6.11.2015 da . Persona_4
In proposito, va innanzitutto chiarito che la domanda di diretta al Parte_2 risarcimento della metà di tale importo non è fondata perché difetta la prova del danno conseguenza.
Come detto, infatti, risulta dal doc. 15 che il finanziamento fu erogato solamente da
; l'assegno, infatti, consegnato al ragioniere , è sottoscritto Parte_1 Parte_3 solamente da . Parte_1
Tale importo, però, non può essere riconosciuto neppure a ex art. 1227, Parte_1 comma 2, c.c.
Una volta entrata nella società, infatti, l'attrice avrebbe, in virtù degli acquisiti diritti di controllo connessi alla qualità di socia, potuto e dovuto, prima di erogare finanziamenti, approfondire, eventualmente anche nominando propri professionisti, la situazone societaria, prima di investire ulteriori ingenti somme.
La scelta di finanziare la società fu, in effetti, avventata e non appare conforme all'ordinaria diligenza del socio medio.
Concludendo con riguardo alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, va condannato al pagamento in favore degli attori di € 75.750,00 Controparte_1 ciascuno (somma comprensiva delle spese notarili, cfr. doc. 24 di parte attrice).
Tale somma costituisce un debito di valore e va perciò devalutata alla data dell'esborso e rivalutata con interessi legali all'attualità (cfr. S.U 1712/1995).
11 Non va, invece, riconosciuta a tale titolo la metà dell'importo di € 75.000,00 ad
, poiché non risulta che egli l'abbia erogato e che, quindi, abbia Parte_2 patito il danno.
A non può essere riconosciuto l'importo di € 75.000,00 erogato a titolo Parte_1 di finanziamento in parte perché non richiesto (avendo ella richiesto la metà dell'importo) e in parte perché si tratta di un danno riconducibile alla condotta colposa della socia, che ha avventatamente erogato un finanziamento senza verificare, pur potendo procedere a tali verifiche, quale fosse la situazione della società.
Il richiesto danno non patrimoniale, sub specie del danno morale, non può essere riconosciuto perché si tratta di un danno che, al pari di tutte le altre voci di danno, non
è in re ipsa ma va allegato e provato, seppur con un minor rigore nella valutazione della prova dovuto alla oggettiva difficoltà di provare di uno stato interiore (cfr. Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024 (Rv. 672920 - 01), per cui “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento
e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139
c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.”).
Attesa la soccombenza reciproca – dovuta non all'accoglimento in misura minore della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, ma al rigetto della domanda di risarcimento del danno morale, che costituisce una domanda diversa rispetto alla quale gli attori sono effettivamente soccombenti in forza dell'insegnamento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 – le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base allo scaglione di valore di riferimento, vanno compensate in misura pari al 50%.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste, in base al medesimo criterio, per il 75% a carico del convenuto e per il 25% a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: 12 a) condanna al pagamento dell'importo di € 75.000,00 per Controparte_1 ciascun attore, somma da devalutarsi e rivalutarsi come indicato in motivazione, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo;
b) rigetta tutte le altre domande proposte dagli attori;
c) condanna alla refusione del 50% delle spese di lite sostenute Controparte_1 dagli attori, liquidate in € 14.103,00 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, oltre spese di CTP;
d) pone le spese di CTU a carico delle parti come indicato in motivazione.
Si comunichi.
8.2.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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