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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/12/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 436/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Fuzio Giudice dott. Angela Randazzo Giudice rel.
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio n. 436/2025
promosso da
(C.F. - P.IVA , con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Scanzorosciate (Bg) in via Monte Bastia n. 20 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. con l'avv. Tino Montagnosi e l'avv. Elena Montagnosi Parte_2
RICORRENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA
letto il ricorso proposto in data 24.11.2025 da er la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
esaminata la documentazione allegata dal debitore;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché la società debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Scanzorosciate (Bg) in via Monte Bastia n. 20;
valutato che la società debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa esercente attività edile (costruzioni immobiliari e ristrutturazioni), e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società ricorrente, evincibile dalle dichiarazioni confessorie in atti e dai bilanci depositati, da cui emerge una consistente esposizione debitoria (ammontante ad € 2.612.236), senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
ritenuto di indicare come curatore l'avv. iscritto all'Albo dei soggetti CP_1 incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
p.q.m.
visto l'art. 49 C.C.I.I.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di C.F. Parte_1
- P.IVA , con sede legale a Scanzorosciate (Bg) in via Monte Bastia n. 20, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante sig. ); Parte_2 C.F._1
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina curatore l'avv. (C.F. ); CP_1 C.F._2
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 10 marzo 2026 ore 10:30;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: 1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero ed al Curatore, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 26 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Angela Randazzo dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Fuzio Giudice dott. Angela Randazzo Giudice rel.
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio n. 436/2025
promosso da
(C.F. - P.IVA , con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Scanzorosciate (Bg) in via Monte Bastia n. 20 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. con l'avv. Tino Montagnosi e l'avv. Elena Montagnosi Parte_2
RICORRENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA
letto il ricorso proposto in data 24.11.2025 da er la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
esaminata la documentazione allegata dal debitore;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché la società debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Scanzorosciate (Bg) in via Monte Bastia n. 20;
valutato che la società debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa esercente attività edile (costruzioni immobiliari e ristrutturazioni), e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società ricorrente, evincibile dalle dichiarazioni confessorie in atti e dai bilanci depositati, da cui emerge una consistente esposizione debitoria (ammontante ad € 2.612.236), senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
ritenuto di indicare come curatore l'avv. iscritto all'Albo dei soggetti CP_1 incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
p.q.m.
visto l'art. 49 C.C.I.I.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di C.F. Parte_1
- P.IVA , con sede legale a Scanzorosciate (Bg) in via Monte Bastia n. 20, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante sig. ); Parte_2 C.F._1
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina curatore l'avv. (C.F. ); CP_1 C.F._2
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 10 marzo 2026 ore 10:30;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: 1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero ed al Curatore, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 26 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Angela Randazzo dott. Vincenzo Domenico Scibetta
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.