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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
(art. 445-bis, comma 5°, c.p.c.)
Ricorso iscritto al N.R.G. 914 /2024
promosso da
(avv. Maria Caterina Bodo) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(dottoressa Valentina Forti) CP_1
- convenuto -
Oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex artt. 445- bis e 696-bis c.p.c..
Il Giudice Onorario di Pace
Visti gli atti;
visto l'artt. 445- bis c.p.c.; vista la relazione depositata dal nominato C.T.U.; visto il proprio Decreto di fissazione dei termini cui all'art. 445-bis, comma 4°, c.p.c.; viste le notifiche alle parti;
considerato che
, nel termine perentorio previsto, nessuna delle parti ha depositato la dichiarazione scritta di contestazione delle conclusioni rassegnate dal Consulente Tecnico
d'Ufficio;
considerato che
, ai sensi dell'art. 445- bis, comma 5°, c.p.c., in assenza di contestazione, il giudice, ove non proceda, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., alla rinnovazione della perizia, deve procedere ad omologare l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio con Decreto non impugnabile né modificabile provvedendo anche in ordine alla liquidazione delle spese;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le seguenti risultanze probatorie indicate nella relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, dott. Persona_1
“1°) Alla data di presentazione della domanda amministrativa (12/03/2024) il ricorrente,
Sig. , era affetto dalle seguenti patologie: recente adenocarcinoma Parte_1 prostatico trattato con radioterapia, in follow-up. Adenocarcinoma del colon di basso grado trattato con emicolectomia destra (2022) in follow-up, senza attuali segni di ripresa.
1 Cerebro-vasculopatia ischemica cronica multi-infartuale; declino cognitivo severo.
Incontinenza doppia. Cardiopatia ipertensiva. DM di tipo II in trattamento farmacologico orale in mediocre controllo glico-metabolico. Litiasi uretere sinistro trattata con litotrissia extracorporea a onde d'urto.
Tali patologie, che permangono al presente, consentono da allora il riconoscimento dello stato di: Invalido ultrasessanticinquenne con necessità di Assistenza Continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
2°) Le minorazioni inabilitanti non risultano suscettibili di riduzione attraverso trattamenti riabilitativi di sorta”.
Liquida le spese dell'accertamento in favore del predetto consulente in euro 350,00 oltre
IVA, ponendole a carico dell' . CP_1
Condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
1.200,00 per compenso professionale oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, CPA ed
IVA come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Il presente Decreto non è impugnabile né modificabile.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente Decreto alle parti ed al C.T.U. .
Eventuale notifica all' a cura del ricorrente. CP_1
Perugia, 17 marzo 2025
Il G.O.P.
Paolo Sconocchia
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