Ordinanza cautelare 21 marzo 2018
Sentenza 20 dicembre 2022
Decreto cautelare 14 giugno 2023
Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/10/2025, n. 7750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7750 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07750/2025REG.PROV.COLL.
N. 05083/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5083 del 2023, proposto da EN MB, rappresentato e difeso dall’Avvocato RIrosaria Di Dona e dall’Avvocato Annalisa Baino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Caivano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza n. 7936 del 20 dicembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione II, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante contro dell’ordinanza di demolizione n. 2805 del 23 novembre 2017, con la quale il Comune di Caivano ha ordinato a RI MI OL, dante causa dell’odierno appellante, la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Caivano;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’odierno appellante l’Avvocato Giuseppe Lo Pinto per delega dell’Avvocato RIrosaria Di Dona
viste le conclusioni del Comune appellato, come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, EN MB, ha agito, nel presente giudizio, in qualità di erede legittimo di RI MI OL, già ricorrente in primo grado e proprietaria di un fondo sito in Caivano, alla via De Gasperi, identificato in Catasto al Foglio 23, particella n. 1904, ricadente in parte in Zona B (“Zone edificate e/o di completamento”) e in parte in Zona C1 (“Zone di espansione di nuovo impianto”).
1.1. La vicenda oggetto del presente contenzioso trae origine dai sopralluoghi effettuati dal Comune di Caivano presso il suddetto immobile, nel corso dei quali è stata riscontrata la realizzazione di opere edili abusive, in contrasto con le previsioni del P.R.G. e difformi rispetto al titolo abilitativo (concessione edilizia n. 53 del 13 settembre 1988).
1.2. In particolare, con relazione tecnica n. 16108 dell’11 luglio 2017, il Comune ha rilevato che « in luogo di una fascia di terreno aperta da destinare a strada, come da P.R.G., se ne riscontrava la chiusura mediante la realizzazione di un cordolo – muretto con sovrastante barriera metallica, per una lunghezza di mt. 5,00 » e che « tale chiusura risulta in contrasto con la concessione edilizia n. 53/88 del 13.09.1988, in ditta OL RI MI, in particolare con le indicazioni speciali in essa contenute ».
1.3. Gli accertamenti sopra richiamati sono stati dapprima cristallizzati nella comunicazione di notizia di reato n. 18 del 31 luglio 2017, elevata dalla Polizia Municipale e, successivamente, hanno condotto all’adozione dell’ordinanza di demolizione n. 2805 del 23 novembre 2017, con la quale il Comune di Caivano ha ordinato alla ricorrente la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Al fine di ottenere l’annullamento dell’ordine demolitorio, RI MI OL ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. II (di qui in avanti solo il Tribunale), incardinato al R.G. n° 565/2018.
2.1. L’originaria ricorrente, cui è succeduto, come detto, l’odierno appellante, ha articolato in primo grado due motivi di censura.
2.2. Con il primo motivo ella ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 841 c.c., dell’art. 41 Cost., la violazione degli artt. 22 e 35 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto la circostanza che sull’area gravi un vincolo di esproprio finalizzato alla realizzazione di una strada non preclude al proprietario la facoltà di costruire una recinsione a tutela del diritto domenicale.
2.2.1. In ogni caso, la recinzione, per esigenze di stabilità, è collocata su di un esile cordoletto di cemento e si potrebbe quindi dubitare che essa vada sottoposta a s.c.i.a., trattandosi di intervento non suscettibile di incidere sui parametri urbanistici.
2.2.2. Ma, anche in questo denegato caso, la sanzione da comminarsi non avrebbe potuto essere quella della demolizione, bensì quella sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001.
2.3. Con il secondo motivo la ricorrente in prime cure ha dedotto la violazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001, dato che il vincolo stabilito nello strumento urbanistico del 1995 per la costruzione della strada è decaduto per il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 9 dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001.
2.4. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Comune di Caivano per resistere al ricorso.
3. Il giudizio incardinato avanti al Tribunale si è concluso con la sentenza n. 7936 del 20 dicembre 2022, che ha respinto il ricorso.
3.1. Secondo il primo giudice, il provvedimento comunale contestato è plurimotivato, basandosi su due autonome ragioni, entrambi bastevoli a giustificare la demolizione, perché si fonda, da un lato, sulla riscontrata parziale difformità delle opere dal titolo e, in particolare, dalla concessione edilizia n. 53 del 1988 e si fonda, dall’altro, sull’esistenza di un vincolo sull’area previsto dal P.R.G.
3.2. La ricorrente, con i due motivi ricordati sopra, avrebbe contestato solo questa seconda parte della motivazione, relativa al vincolo esistente sull’area, senza invece contrastare la prima.
3.3. E sul punto, quanto alla prima ragione espressa nella motivazione del provvedimento gravato, il Tribunale ha rilevato che, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia, l’intervento concretamente realizzato, consistendo in un’opera stabile per la presenza di un cordolo murario che altera lo stato dei luoghi, richiederebbe, come già evidenziato in sede cautelare, il permesso di costruire.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello EN MB, erede legittimo di RI MI OL, riproponendo sostanzialmente tutte le censure articolate in primo grado, già disattese dal primo giudice.
4.1. Si è costituito il Comune di Caivano per chiedere la reiezione dell’appello.
4.2. La domanda di concessione di misure cautelari, proposta dall’appellante ai sensi dell’art. 98 c.p.a., è stata rigettata dalla VI sezione di questo Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 2863 del 12 luglio 2023, per assenza sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora .
4.3. Il 23 luglio 2025 il Comune di Caivano ha depositato la propria memoria in vista dell’udienza pubblica, mentre il 22 settembre 2025 è stata depositata una memoria di costituzione di nuovo difensore, in aggiunta a quello che già difendeva l’appellante.
4.4. Infine, nella pubblica udienza del 23 settembre 2025, il Collegio, sentito il difensore dell’appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’appello va respinto per le assorbenti ragioni che seguono.
5.1. Risulta invero determinante, e assorbente, il fatto che il cordolo con recinzione metallica sia stato realizzato senza alcun titolo edilizio e, dunque, in parziale difformità da quanto prevedeva la concessione n. 53/88 del 13 settembre 1988, come bene ha rilevato la sentenza impugnata.
6. Già in sede cautelare l’ordinanza n. 2683 del 13 luglio 2023 di questo Consiglio aveva osservato invero che l’appello non era e non è assistito da motivi suscettibili di favorevole apprezzamento, in ragione della necessità di un titolo edilizio per la recinzione costituita da muretto e barriere metalliche e non da mera rete metallica.
6.1. Al riguardo va osservato che la realizzazione di una recinzione, in assenza di titolo edilizio, è ammessa solo quando, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio del c.d. ius aedificandi e del c.d. ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (v., ex plurimis , Cons. giust. amm. sic., sez. giurisd., 3 giugno 2025, n. 438; Cons. St., sez. II, 9 aprile 2025, n. 2996).
6.2. In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, mentre il permesso di costruire non è necessario per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, come questa stessa Sezione ha chiarito anche di recente (v. ad esempio, ex plurimis , Cons. St., sez. VII, 17 luglio 2025, n. 6305, Cons. St., sez. VII, 16 luglio 2025, n. 6230, Cons. St., sez. VII, 9 luglio 2025 n. 5975), detto permesso lo è invece, come nel caso di specie, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, così rientrando nel novero degli interventi di nuova costruzione, concetto comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quella preesistente (Cons. St., sez. II, 8 agosto 2024, n. 7049).
6.3. Ne segue che, in assenza di titolo edilizio idoneo a giustificare la realizzazione dell’opera, in difformità, come ha osservato il primo giudice nel confermare la legittimità dell’ordinanza di demolizione qui contestata, dalla concessione edilizia n. 53/88 del 13 settembre 1988, l’opera stessa debba essere demolita in quanto abusiva.
7. Alla luce di tali ragioni, che pienamente giustificano e sorreggono in modo autonomo, sul piano motivazionale, l’ordinanza di demolizione che si presenta, come bene ha osservato il primo giudice, plurimotivata, risultano irrilevanti, ai fini del decidere, le censure mosse dall’appellante in ordine al fatto che il vincolo espropriativo per la realizzazione della strada era previsto dallo strumento urbanistico del 1995 ed, essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla norma di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001 di cui si ha eccepito la violazione, non era idoneo ad impedire alcunché.
8. Quando pure questo rilievo fosse fondato, infatti, resta il dato che la costruzione – cordolo con sovrastante recinzione metallica – necessitava di permesso di costruire (v., sul punto, anche Cons. St., sez. VII, 16 dicembre 2024, n. 10080), mai richiesto né ottenuto dall’odierno appellante, in parziale difformità alla richiamata concessione edilizia n. 53/88, indipendentemente dal fatto che sull’area interessata sia stata o meno costruita la strada prevista dal P.R.G.
9. Di qui, per le assorbenti ragioni esposte, la reiezione dell’appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
10. Tenuto conto della peculiarità in fatto della controversia sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di appello.
10.1. A carico del ricorrente rimane definitivamente il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da EN MB, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del giudizio di appello compensate.
Pone definitivamente a carico di EN MB il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO