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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/07/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 33/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 33/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 7.1.2025 da:
, con il patrocinio dell'avv. Beghin Matteo Pt_1
Parte ricorrente contro
, contumace CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione personale dei coniugi – pronuncia sullo status.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Dichiararsi la separazione personale dei coniugi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.1.2025 premesso di aver contratto matrimonio con Pt_1 CP_1
in data 6.7.1998 in Senegal, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
Loreggia (PD) al n.12, parte II, serie C, anno 2013 e che dal matrimonio sono nati i figli Persona_1
Per_ (il 1/12/2000), (in data 18/4/2004), (in data 26/12/2009), (in data 9/7/2014) e Per_2 Pt_2
(in data 6/10/2017), chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle Persona_4
pagina 1 di 4 condizioni indicate in ricorso, nonché, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 21.5.2025 il Giudice delegato, sentita la ricorrente, vista la documentazione allegata al ricorso, in particolare l'ordinanza del 7.10.2023 con cui il Gip di Padova ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie nei confronti del sig. per il delitto di maltrattamenti in famiglia, CP_1
anche in presenza di figli minori, visti altresì gli atti trasmessi dal Pubblico Ministero, tra cui il decreto che dispone il giudizio nei confronti di per i reati di cui agli artt. 572, 582, 576 n. 5 e 577 CP_1
u.c., 609bis commi 1 e 2 e 609 ter n. 5 quater c.p. nei confronti della moglie, datato 29.1.2024 e ritenute riscontrate le gravi allegazioni di violenza della ricorrente, di cui tenere conto nei provvedimenti inerenti la tutela dei figli minori ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul e dell'art. 473bis. 46 c.p.c., adottava i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente: “
1. Dichiara la contumacia di CP_1
Per_ 2. affida i figli minori , , , alla madre affinché la stessa possa Pt_2 Persona_4 Pt_1
assumere ogni decisione, anche di maggior interesse, sui figli minori ed in particolare quelle relative a salute, istruzione, educazione e residenza, ivi compreso il rilascio o rinnovo di documenti di identità per i minori;
3. assegna la casa familiare sita in Loreggia (PD) in Via Don A. Serafin n. 2 int. 7 piano 2 alla madre affinché vi abiti con i figli minori;
4. dispone che, ove il padre dovesse manifestare interesse per i figli minori, dovrà rivolgersi ai Servizi
Sociali competenti sul luogo di residenza dei minori i quali, previa valutazione della volontà dei figli e della idoneità del padre, potranno organizzare visite secondo le modalità ritenute più tutelanti per i figli;
5. pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € CP_1
600,00 mensili complessivi (€ 200,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data della domanda;
6. dispone che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla madre”; la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status di separazione.
******
Preliminarmente, attesa la natura della unione in questione che presente elementi di estraneità (le parti pagina 2 di 4 sono nate in Senegal ed ivi è stato celebrato il matrimonio), appare necessario verificare, con riferimento alla domanda di separazione, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sulla domanda di separazione sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano in base al
Regolamento UE 1111/2019, applicabile ratione temporis e a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
, che , con riferimento al precedente Regolamento (CE) n.2201/2003, Parte_3
ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri") e precisamente in base all'art. 3, paragrafo a) lettera i), il quale stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Nel caso di specie la residenza abituale dei coniugi risulta essere in Italia, in quanto, sebbene il ricorso introduttivo del presente giudizio sia stato notificato a ai sensi dell'art.143 c.p.c., dagli CP_1
atti penali acquisiti, in particolare dal decreto che dispone il giudizio datato 29.1.2024, si evince che lo stesso si trova ancora in Italia, ove sono nati tutti i figli ed è stata acquistata la casa coniugale.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8, del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e, dunque, va applicata la legge dello Stato italiano.
Venendo al merito, la domanda di separazione merita accoglimento in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese da parte ricorrente, del disinteresse della parte resistente per il processo che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'inizio della causa.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore per il proseguimento del giudizio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere Pt_1 CP_1
separati nel reciproco rispetto;
pagina 3 di 4 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 33/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 7.1.2025 da:
, con il patrocinio dell'avv. Beghin Matteo Pt_1
Parte ricorrente contro
, contumace CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione personale dei coniugi – pronuncia sullo status.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Dichiararsi la separazione personale dei coniugi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.1.2025 premesso di aver contratto matrimonio con Pt_1 CP_1
in data 6.7.1998 in Senegal, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
Loreggia (PD) al n.12, parte II, serie C, anno 2013 e che dal matrimonio sono nati i figli Persona_1
Per_ (il 1/12/2000), (in data 18/4/2004), (in data 26/12/2009), (in data 9/7/2014) e Per_2 Pt_2
(in data 6/10/2017), chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle Persona_4
pagina 1 di 4 condizioni indicate in ricorso, nonché, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 21.5.2025 il Giudice delegato, sentita la ricorrente, vista la documentazione allegata al ricorso, in particolare l'ordinanza del 7.10.2023 con cui il Gip di Padova ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie nei confronti del sig. per il delitto di maltrattamenti in famiglia, CP_1
anche in presenza di figli minori, visti altresì gli atti trasmessi dal Pubblico Ministero, tra cui il decreto che dispone il giudizio nei confronti di per i reati di cui agli artt. 572, 582, 576 n. 5 e 577 CP_1
u.c., 609bis commi 1 e 2 e 609 ter n. 5 quater c.p. nei confronti della moglie, datato 29.1.2024 e ritenute riscontrate le gravi allegazioni di violenza della ricorrente, di cui tenere conto nei provvedimenti inerenti la tutela dei figli minori ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul e dell'art. 473bis. 46 c.p.c., adottava i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente: “
1. Dichiara la contumacia di CP_1
Per_ 2. affida i figli minori , , , alla madre affinché la stessa possa Pt_2 Persona_4 Pt_1
assumere ogni decisione, anche di maggior interesse, sui figli minori ed in particolare quelle relative a salute, istruzione, educazione e residenza, ivi compreso il rilascio o rinnovo di documenti di identità per i minori;
3. assegna la casa familiare sita in Loreggia (PD) in Via Don A. Serafin n. 2 int. 7 piano 2 alla madre affinché vi abiti con i figli minori;
4. dispone che, ove il padre dovesse manifestare interesse per i figli minori, dovrà rivolgersi ai Servizi
Sociali competenti sul luogo di residenza dei minori i quali, previa valutazione della volontà dei figli e della idoneità del padre, potranno organizzare visite secondo le modalità ritenute più tutelanti per i figli;
5. pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € CP_1
600,00 mensili complessivi (€ 200,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data della domanda;
6. dispone che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla madre”; la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status di separazione.
******
Preliminarmente, attesa la natura della unione in questione che presente elementi di estraneità (le parti pagina 2 di 4 sono nate in Senegal ed ivi è stato celebrato il matrimonio), appare necessario verificare, con riferimento alla domanda di separazione, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sulla domanda di separazione sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano in base al
Regolamento UE 1111/2019, applicabile ratione temporis e a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
, che , con riferimento al precedente Regolamento (CE) n.2201/2003, Parte_3
ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri") e precisamente in base all'art. 3, paragrafo a) lettera i), il quale stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Nel caso di specie la residenza abituale dei coniugi risulta essere in Italia, in quanto, sebbene il ricorso introduttivo del presente giudizio sia stato notificato a ai sensi dell'art.143 c.p.c., dagli CP_1
atti penali acquisiti, in particolare dal decreto che dispone il giudizio datato 29.1.2024, si evince che lo stesso si trova ancora in Italia, ove sono nati tutti i figli ed è stata acquistata la casa coniugale.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8, del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e, dunque, va applicata la legge dello Stato italiano.
Venendo al merito, la domanda di separazione merita accoglimento in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese da parte ricorrente, del disinteresse della parte resistente per il processo che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'inizio della causa.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore per il proseguimento del giudizio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere Pt_1 CP_1
separati nel reciproco rispetto;
pagina 3 di 4 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 4 di 4