Articolo 3 della Legge 13 ottobre 1965, n. 1188
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 novembre 1965
Art. 3.
All'onere di lire 140.000.000 per la concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1964.
All'onere di lire 140.000.000 per l'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione del fondo speciale, di parte corrente, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Entrata in vigore il 21 novembre 1965