CA
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati: dott. Assunta D'AMORE - Presidente dott. Giorgio SENSALE - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 843 R.G.A.C. per l'anno 2019, riservata in decisione immediata, senza assegnazione dei termini, all'udienza del 9.1.2025, vertente
TRA
( , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Parete (CE), via Marconi n. 12, presso lo studio dell'avv. Gino Pirozzi, dal quale, unitamente agli avv.ti Domenico
Bencivenga e Generoso Grasso, è rappresentato e difeso in giudizio per mandato in atti;
Appellante
CONTRO
( ), in persona dei suoi legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via
Aniello Falcone n. 332, presso lo studio dell'avv. Marcello Picciotti, dal quale è rappresentata e difesa in giudizio per mandato in atti;
Appellata
E
( ); Controparte_2 C.F._2
Appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 12.12.2024, celebrata con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, la Corte, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato alle parti, rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (in presenza) del 9.1.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno compariva.
In tale udienza, pertanto, la Corte riservava la causa in decisione immediata, senza assegnazione dei termini, per verificare la
1 sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Orbene, l'art. 127ter cpc, inserito dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n.
149/2022, rubricato “Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, prevede, al comma 4, che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Attesa, quindi, l'assenza delle parti anche all'udienza fisica del
9.1.2025, sono maturati i presupposti previsti dalla su richiamata disposizione normativa per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, da dichiarare con sentenza (ex art. 307, ultimo comma, c.p.c.).
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (ex art. 310, ultimo comma, c.p.c.), onde non occorre alcuna pronuncia al riguardo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 843
R.G.A.C. per l'anno 2019, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3201/2018, pubblicata in data 17.12.2018 (resa nell'ambito del procedimento con N. 5294/2017
RG), così provvede:
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Napoli il 9.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta D'Amore
2