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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/06/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 25/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10821 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Di Biase Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno unico universale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di avere inoltrato, in data 24.3.2023, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'assegno unico universale per il di lei figlio minore , Persona_1
nato il [...] in [...] (cod.fisc. ), e di aver conseguito il C.F._1
pagamento della prestazione per il periodo marzo-luglio del 2023 – adiva l'intestato Tribunale CP_ del Lavoro, esponendo: che l aveva inteso revocare il beneficio a decorrere da agosto del
2023, avendo accertato che “nella procedura ANPR l'iscrizione per immigrazione dall'estero
è (era) avvenuta in data 15.09.2022”, con conseguente insussistenza del requisito del biennio di residenza sul territorio italiano;
che, in data 22.11.2024, era stata avanzata istanza di riesame, stante la sussistenza dell'ulteriore requisito normativamente previsto, alternativo a quello della residenza ed integrato dalla titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato avente una durata almeno semestrale;
che l'Istituto, con provvedimento del 29.11.2024, aveva ribadito che l'iscrizione per immigrazione dall'estero era stata effettuata in data 15.9.2022, aggiungendo che non risultava comprovata la conclusione di un contratto continuativo di lavoro per almeno sei mesi.
Tanto esposto in fatto e rimarcato di aver prestato attività lavorativa dal 9.9.2021 al 31.5.2022
(ed anche per periodi successivi) alle dipendenze dell'azienda , la predetta parte Parte_2
rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico per il periodo da agosto 2023 a dicembre 2023 per il minore
oltre alle mensilità maturande;
- per l'effetto condannare l' in Persona_1 CP_1
persona del suo direttore pro tempore, al pagamento della somma di € 4.110,90 da agosto del
2023 a dicembre del 2024 oltre le mensilità maturande , oltre interessi legali come per legge ,
o quella maggiore e/o minore che dovesse risultare a seguito delle espletanda istruttoria”. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che la domanda amministrativa era stata “posta in decadenza”, in quanto la parte istante non risiedeva in Italia da almeno due anni (anche non continuativi) e non era titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno sei mesi.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 25.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che l'assegno unico e universale per i figli a carico è stato istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.
Esso costituisce – secondo la definizione contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 230 cit. – “un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato”.
L'art. 2, rubricato “Beneficiari”, ai primi due commi, dispone, poi, che: “1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione
2 scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età; se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”.
I requisiti soggettivi del richiedente sono, invece, delineati dal successivo art. 3, a mente del quale: “
1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in
Italia; d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
2.2. Poste le condizioni per fruire della misura sopra descritta, nella specie è incontroverso che – alla data di presentazione della domanda amministrativa (24.3.2023) – l'odierna parte ricorrente fosse sprovvista del requisito di residenza in Italia per almeno due anni.
Difatti, l'Istituto ha dimostrato per tabulas che la è stata iscritta in data 15.9.2022 Pt_1 nell'anagrafe del Comune di Carapelle, per “immigrazione dall'estero”.
Occorre, pertanto, verificare se sussista il requisito – stabilito in via alternativa dal citato art. 3, comma 1, lett. d) – della titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Al quesito deve rispondersi negativamente.
Invero, restringendo l'indagine al solo anno di presentazione della domanda amministrativa, emerge per tabulas dal modello C/2 storico, versato in atti dalla stessa parte ricorrente, come
3 costei non fosse titolare di alcun contratto di lavoro alla data del 24.3.2023, avendo intrattenuto con l'azienda Agricola Del Sole s.r.l.s. un rapporto lavorativo iniziato il
3.11.2023 e cessato il 30.11.2023.
Già sotto questo profilo, la domanda attorea s'appalesa, dunque, destituita di fondamento.
A ciò si aggiunga che i rapporti di lavoro instaurati successivamente dalla ricorrente non hanno avuto una durata (da intendersi continuativa) almeno semestrale, rinvenendosi – per il periodo controverso (agosto 2023-dicembre 2024) – plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato, protrattisi per un lasso di tempo ben più circoscritto (precisamente, dall'8.1.2024 al 26.2.2024, dal 4.4.2024 al 5.7.2024, dal 30.7.2024 al 27.9.2024, dal 27.9.2024 al
19.10.2024).
Non risultando integrato il requisito soggettivo normativamente previsto, s'impone, in definitiva, il rigetto del ricorso.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10821/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 25.6.2025
Il Giudice
Ivano Caputo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 25/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10821 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Di Biase Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno unico universale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di avere inoltrato, in data 24.3.2023, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'assegno unico universale per il di lei figlio minore , Persona_1
nato il [...] in [...] (cod.fisc. ), e di aver conseguito il C.F._1
pagamento della prestazione per il periodo marzo-luglio del 2023 – adiva l'intestato Tribunale CP_ del Lavoro, esponendo: che l aveva inteso revocare il beneficio a decorrere da agosto del
2023, avendo accertato che “nella procedura ANPR l'iscrizione per immigrazione dall'estero
è (era) avvenuta in data 15.09.2022”, con conseguente insussistenza del requisito del biennio di residenza sul territorio italiano;
che, in data 22.11.2024, era stata avanzata istanza di riesame, stante la sussistenza dell'ulteriore requisito normativamente previsto, alternativo a quello della residenza ed integrato dalla titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato avente una durata almeno semestrale;
che l'Istituto, con provvedimento del 29.11.2024, aveva ribadito che l'iscrizione per immigrazione dall'estero era stata effettuata in data 15.9.2022, aggiungendo che non risultava comprovata la conclusione di un contratto continuativo di lavoro per almeno sei mesi.
Tanto esposto in fatto e rimarcato di aver prestato attività lavorativa dal 9.9.2021 al 31.5.2022
(ed anche per periodi successivi) alle dipendenze dell'azienda , la predetta parte Parte_2
rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico per il periodo da agosto 2023 a dicembre 2023 per il minore
oltre alle mensilità maturande;
- per l'effetto condannare l' in Persona_1 CP_1
persona del suo direttore pro tempore, al pagamento della somma di € 4.110,90 da agosto del
2023 a dicembre del 2024 oltre le mensilità maturande , oltre interessi legali come per legge ,
o quella maggiore e/o minore che dovesse risultare a seguito delle espletanda istruttoria”. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che la domanda amministrativa era stata “posta in decadenza”, in quanto la parte istante non risiedeva in Italia da almeno due anni (anche non continuativi) e non era titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno sei mesi.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 25.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che l'assegno unico e universale per i figli a carico è stato istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.
Esso costituisce – secondo la definizione contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 230 cit. – “un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato”.
L'art. 2, rubricato “Beneficiari”, ai primi due commi, dispone, poi, che: “1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione
2 scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età; se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”.
I requisiti soggettivi del richiedente sono, invece, delineati dal successivo art. 3, a mente del quale: “
1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in
Italia; d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
2.2. Poste le condizioni per fruire della misura sopra descritta, nella specie è incontroverso che – alla data di presentazione della domanda amministrativa (24.3.2023) – l'odierna parte ricorrente fosse sprovvista del requisito di residenza in Italia per almeno due anni.
Difatti, l'Istituto ha dimostrato per tabulas che la è stata iscritta in data 15.9.2022 Pt_1 nell'anagrafe del Comune di Carapelle, per “immigrazione dall'estero”.
Occorre, pertanto, verificare se sussista il requisito – stabilito in via alternativa dal citato art. 3, comma 1, lett. d) – della titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Al quesito deve rispondersi negativamente.
Invero, restringendo l'indagine al solo anno di presentazione della domanda amministrativa, emerge per tabulas dal modello C/2 storico, versato in atti dalla stessa parte ricorrente, come
3 costei non fosse titolare di alcun contratto di lavoro alla data del 24.3.2023, avendo intrattenuto con l'azienda Agricola Del Sole s.r.l.s. un rapporto lavorativo iniziato il
3.11.2023 e cessato il 30.11.2023.
Già sotto questo profilo, la domanda attorea s'appalesa, dunque, destituita di fondamento.
A ciò si aggiunga che i rapporti di lavoro instaurati successivamente dalla ricorrente non hanno avuto una durata (da intendersi continuativa) almeno semestrale, rinvenendosi – per il periodo controverso (agosto 2023-dicembre 2024) – plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato, protrattisi per un lasso di tempo ben più circoscritto (precisamente, dall'8.1.2024 al 26.2.2024, dal 4.4.2024 al 5.7.2024, dal 30.7.2024 al 27.9.2024, dal 27.9.2024 al
19.10.2024).
Non risultando integrato il requisito soggettivo normativamente previsto, s'impone, in definitiva, il rigetto del ricorso.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10821/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 25.6.2025
Il Giudice
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