TAR Milano, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 438
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  • Accolto
    Eccesso di potere e violazione di legge

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, accertando che il ricorrente era in possesso di un visto d'ingresso e di un permesso di soggiorno per motivi familiari valido al momento della presentazione dell'istanza. Ha inoltre rilevato che l'amministrazione non ha fornito prova contraria né ha dimostrato l'annullamento in autotutela del permesso di soggiorno preesistente. Pertanto, il provvedimento impugnato è stato considerato viziato per aver presupposto una situazione di irregolarità inesistente.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha esaminato il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso il provvedimento della Questura di archiviazione della sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, motivata dalla presunta irregolarità del richiedente sul territorio nazionale per mancanza di visto d'ingresso. Il ricorrente ha dedotto censure di eccesso di potere, in particolare per ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti, disparità di trattamento, irragionevolezza, omessa valutazione, erroneità della motivazione e violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione, nonché violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990. Il Ministero dell'Interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha documentato di essere entrato in Italia con regolare visto, di aver ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari scaduto successivamente, e di aver presentato l'istanza di rinnovo prima della scadenza del titolo. La difesa erariale ha sostenuto che il permesso per motivi familiari fosse stato ritirato e che l'istanza fosse stata presentata in ritardo, producendo una schermata da un portale informatico a supporto della propria tesi.

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l'inutilizzabilità della memoria difensiva del ricorrente depositata tardivamente. Nel merito, ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Ha accertato che il ricorrente aveva documentato l'ingresso con visto regolare e il possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al 25.6.2023, senza che l'amministrazione avesse adottato un provvedimento di annullamento in autotutela. La schermata prodotta dalla difesa erariale è stata ritenuta priva dei requisiti minimi per valere come atto provvedimentale. Inoltre, il Ministero non ha fornito prova del ritardo nella presentazione dell'istanza, contrariamente a quanto documentato dal ricorrente. Il Giudice ha altresì escluso la possibilità di integrare la motivazione dell'atto impugnato con elementi emersi da un supplemento istruttorio successivo, in quanto tale integrazione postuma è inammissibile. Pertanto, il provvedimento impugnato è stato annullato per essere stato adottato sulla base di un presupposto errato, ossia l'irregolarità del ricorrente. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero dell'Interno, liquidate in euro 1.000,00, e sono state disposte le opportune misure per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 438
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 438
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo