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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00438/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosella Pitrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. prot. -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- – Ufficio Immigrazione (-OMISSIS-) in data 14.11.2023 e notificato il 19.12.2023 di irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa SI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Questura di -OMISSIS- ha archiviato l’istanza con cui il sig. -OMISSIS- ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in quanto il richiedente è irregolare sul territorio nazionale ai sensi art. 13, c. 2, d.lgs. n. 286/1998, non essendo munito di visto per l’ingresso.
Il sig. -OMISSIS- ne ha domandato l’annullamento per i seguenti motivi:
I. eccesso di potere in tutte le forme ed in particolare per ingiustizia manifesta e per difetto dei presupposti - disparità di trattamento – irragionevolezza – omessa valutazione ed erroneità della motivazione - violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione;
II. violazione di legge - eccesso di potere in tutte le forme ed in particolare per ingiustizia manifesta - violazione e/o falsa applicazione dell’art 10-bis l. 241/90.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
Con ordinanze n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e -OMISSIS-il Tar ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente ai fini di un motivato riesame che, pur sollecitato, l’amministrazione non ha tuttavia effettuato.
All’udienza del 18 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente deve rilevarsi la tardività della memoria depositata dal difensore del ricorrente in data 17.12.2025.
Per orientamento consolidato in materia, i termini fissati dall'art. 73, comma 1, cod.proc.amm. per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice; sicché la loro violazione conduce all'inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, che vanno considerati tamquam non essent, salvo non sussistano i presupposti di cui all'art. 54 comma 1 c.p.a., ossia la difficoltà di produzione nel termine di legge, fattispecie che non ricorre nella presente vicenda.
Della memoria non può pertanto tenersi conto ai fini della decisione.
Con il primo motivo viene contestato il presupposto in ragione del quale la Questura ha archiviato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo – la mancanza di un visto per l’ingresso nel territorio dello Stato - esponendo che:
- il sig. -OMISSIS- è giunto in Italia in data 25.6.2021 con regolare visto, rilasciato dal Consolato Italiano del Paese d’origine, il Marocco, e ha poi ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari, per la durata di due anni, rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- in data 27.9.2021, con scadenza 25.6.2023;
- l’istanza di permesso di soggiorno rigettata con il provvedimento impugnato sarebbe stata spedita in data 30.5.2023 - e non come indicato nel provvedimento impugnato in data 8.11.2023 – anteriormente, quindi, alla scadenza del titolo;
- il sig. -OMISSIS- non sarebbe stato, dunque, privo del visto rilasciato dal consolato italiano del paese d’origine e non sarebbe irregolare sul territorio dello Stato.
La difesa erariale nella memoria depositata in giudizio ha esposto che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di famiglia era stato ritirato in data 28.9.2022 dalla Questura di -OMISSIS- a seguito dell’abbandono della casa familiare da parte del sig. -OMISSIS- e dell’avvio, da parte della moglie, delle pratiche di divorzio, come risulterebbe dal portale “Stranieriweb”; che il permesso per motivi di famiglia è comunque scaduto in data 25.6.2023 e non sarebbe motivata la ragione del ritardo nella presentazione della domanda; da un supplemento istruttorio effettuato in data 5.12.2024 sarebbe emerso che il ricorrente non risulta anagraficamente iscritto in nessun Comune italiano e verserebbe in una precaria condizione lavorativa che non consentirebbe il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il motivo è fondato.
Il ricorrente ha documentato di avere ottenuto da parte del consolato italiano del Marocco il rilascio di un visto per l’ingresso nel territorio dello Stato (doc.3) e di essere titolare un permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari con scadenza 25.6.2023 (doc. 4), titolo con riferimento al quale l’amministrazione non risulta avere adottato un provvedimento di annullamento in autotutela.
Tale non può, difatti, essere considerata la schermata depositata in giudizio dalla difesa erariale la quale non ha i connotati minimi per essere qualificata come un atto avente natura provvedimentale, essendo oltretutto priva dell’indicazione del funzionario che l’ha compilata e di qualsiasi sottoscrizione.
La difesa erariale ha affermato che l’istanza sarebbe stata presentata in ritardo – circostanza che non figura nel provvedimento impugnato – ma non ha fornito alcuna prova che smentisca quanto è stato invece documentato dal ricorrente circa l’invio della domanda di rilascio del titolo in data 30.5.2023, anteriormente, quindi, alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di famiglia (doc. 7 del ricorrente).
Il provvedimento impugnato è pertanto viziato, essendo stato adottato in ragione di un presupposto – la irregolarità del ricorrente sul territorio nazionale – che la documentazione depositata in giudizio ha rivelato essere errato.
Non può, infine, tenersi conto degli esiti del supplemento istruttorio effettuato successivamente all’adozione del provvedimento impugnato.
Invero, nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990). È invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5984).
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto. Le ulteriori censure dedotte possono essere assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio, a favore del ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BR NZ, Presidente
SI AN, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AN | BR NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.