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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 342 2024 promossa da:
Parte_1 P.IVA_1
Avv. RASTELLI ROMANO
Attore contro
Controparte_1 P.IVA_2
Avv.BOGNANNI SIMONA
convenuto
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10/2024, Parte_1 emesso nell'ambito del giudizio R.G. n 14/2024, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno il 05/01/2024 chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: In via preliminare: Non concedere la provvisoria esecuzione poiché difettano i presupposti di cui all'art 648 c.p.c.
In via principale e nel merito: accertare che l'inadempimento lamentato da parte opponente vanta i requisiti della importanza e gravità, pertanto, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza da parte della società opposta, di conseguenza annullare e/o revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 10/2024 statuendo che nulla è dovuto a titolo di pagamento del credito portato nelle fatture sulle quali il monitorio si fonda.
In via subordinata: accertato e dichiarato il malfunzionamento del software e la mancata fornitura di una parte essenziale di esso come da contratto, nello specifico “carico ESAD passivi”, ridurre il pagamento dei canoni relativi rimasti inadempiuti e richiesti nel monitorio.
Il tutto, con ogni statuizione, anche in ordine agli oneri del giudizio, di cui si chiede la condanna alla refusione a favore del deducente o, in subordine, la totale compensazione fra le parti.
pagina 1 di 3 - Si costituiva in giudizio la contestando la domanda avversaria, così concludendo: In CP_1 via preliminare Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo Nel merito in via principale Rigettare la svolta opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confermando, per l'effetto, l'impugnato decreto ingiuntivo Nel merito in via gradata Accertare e dichiarare che creditrice nei confronti di codice fiscale , Via Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
Leonardo Da Vinci 31, 63857 - Amandola, FM per la somma di € 11.276,18, oltre interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito delle espletande trattazione/istruttoria. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende.
- all'udienza del 16.6.2025 le parti precisavano le conclusioni chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la causa veniva rimessa in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc
Motivi della decisione
Nel corso del presente giudizio il Tribunale ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc.
Le parti hanno aderito alla proposta ed i termini e le condizioni stabilite sono state integralmente soddisfatte dalle parti, come risulta senza dubbio dalle asserzioni difensive delle parti e dai documenti in atti.
Nel caso di specie, pertanto, sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Dunque, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite. Deve pertanto pagina 2 di 3 essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, con contestuale declaratoria di revoca del decreto opposto n. 10/2024, emesso nell'ambito del giudizio R.G. n 14/2024,
3.Nulla va disposto in merito alle spese di lite, già regolate con la proposta ex art. 185 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede: revoca il decreto opposto n. 10/2024, emesso nell'ambito del giudizio R.G. n 14/2024; dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese.
Così è deciso in Ascoli Piceno,18/06/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
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