Versione
12 aprile 1983
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1 gennaio 1999
1 gennaio 1999
Art. 2. Indennita' di impiego operativo
Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.
Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, e' fatta salva la possibilita' di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennita' mensile per servizio di istituto prevista dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni.
A detto personale e' attribuito altresi', qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all' articolo 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R 10 maggio 1996, n.360 ha disposto (con l'art. 4,comma 3) che " La maggiorazione percentuale annua dell'indennita' di impiego operativo, determinata dall' art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennita' percepita e quella di cui all' art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato
servizio presso i suddetti enti."
Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.
Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, e' fatta salva la possibilita' di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennita' mensile per servizio di istituto prevista dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni.
A detto personale e' attribuito altresi', qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all' articolo 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R 10 maggio 1996, n.360 ha disposto (con l'art. 4,comma 3) che " La maggiorazione percentuale annua dell'indennita' di impiego operativo, determinata dall' art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennita' percepita e quella di cui all' art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato
servizio presso i suddetti enti."
Commentari • 4
- 1. Proroga missioni internazionali anno 2009Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 marzo 2009 · 0.7405336
Giurisprudenza • 194
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 19/06/2015, n. 100Provvedimento: […] Con ricorso depositato in data 13 giugno 2014, quindi, C.R. proponeva ricorso innanzi a questa Corte rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Voglia annullare il decreto qui impugnato nella parte in cui liquida l'indennità di ausiliaria, accertando il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi computare, nel calcolo dell'indennità di ausiliaria stessa, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna di cui all'art. 3 della legge 78/1983 e non l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 2 della legge 78/1983 e condannando l'Amministrazione a riliquidare l'indennità di ausiliaria e a versare all'odierno ricorrente gli arretrati;Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- spese giudiziarie compensate·
- trattamento economico accessorio·
- legge n. 404/1990·
- indennità di ausiliaria·
- trattamento pensionistico·
- legge n. 78/1983·
- indennità di impiego operativo·
- cumulabilità indennità