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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 602/2022 tra le parti:
(cf , Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. SANTERINI RAFFAELE (cf C.F._1
ATTRICE
(cf ), Parte_2 C.F._2 con l'avv. CATAPANO ASSUNTA (cf ; C.F._3
(cf e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(cf , C.F._5 con l'avv. GORI FRANCESCO (cf C.F._6
CONVENUTI
Decisa a Pistoia in data 01/01/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. dep. 9.9.2024, da intendersi qui integralmente richiamata.
Convenuto come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. dep. Parte_2
10.9.2024, da intendersi qui integralmente richiamata.
Convenuti come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. Controparte_3 dep. 9.9.2024, da intendersi qui integralmente richiamata.
Fatto e diritto
I.1. agisce in revocatoria ex art. 2901 Parte_1
c.c. avverso due atti contestuali di compravendita stipulati in data 17.4.2020 in favore di e e, in particolare: Controparte_1 Controparte_2 “1) alla sig.ra la quota dell'intero del diritto di piena proprietà di Controparte_1 un appartamento per civile abitazione, di un laboratorio e di una rimessa, posti nel Comune di AL (PT), via Primo Maggio n. 57-59, ed ivi rappresentati al
NCEU del Comune di AL (PT), foglio 28, part. 794, sub. 9 cat. A/3 classe 4 vani 5; foglio 28, part. 794, sub. 8 cat. C/3 mq 46; foglio 28, part. 794, sub. 10 cat. C/6 classe 1, mq 22, in ogni caso compreso il diritto alle utilità comuni distinte al foglio 28, part. 794, sub. 4 (bene comune non censibile ai subalterni
2, 3, 8, 11 – corte) e 5 (bene comune non censibile ai subalterni 9 e 10 – passo gravato da servitù a favore di terzi);
2) alla sig.ra ed al sig. ripartito in quote Controparte_1 Controparte_2 uguali di ½ ciascuno del diritto di nuda proprietà e per l'usufrutto indiviso congiuntivo con diritto di accrescimento reciproco, il diritto di piena proprietà di un appartamento per civile abitazione posto nel Comune di AL (PT), via
Primo Maggio n. 57-59, ed ivi rappresentato al NCEU del Comune di AL
(PT), foglio 28, part. 794, sub. 2 cat. A/3 classe 6 vani 5,5, in ogni caso compreso il diritto alle utilità comuni distinte al foglio 28, part. 794, sub. 4 (bene comune non censibile ai subalterni 2, 3, 8, 11 – corte) e 6 (bene comune non censibile ai subalterni 2, 3, e 11 – vano scale)”.
Parte attrice argomenta in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. e, in subordine, propone di simulazione ex art. 1414 c.c., così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) IN VIA PRINCIPALE, l'esponente chiede che siano revocato e dichiarato inefficace nei confronti di ex art. 2901 Parte_1 cod. civ. e ss., l'atto di compravendite immobiliari rogato il 17 aprile 2020 dal dott. notaio in Quarrata (PT), rep. 68.524 racc. 27.996, con Persona_1 cui il sig. ha ceduto contemporaneamente: 1) alla sig.ra Parte_2 la quota dell'intero del diritto di piena proprietà di un Controparte_1 appartamento per civile abitazione, di un laboratorio e di una rimessa, posti nel
Comune di AL (PT), via Primo Maggio n. 57-59, ed ivi rappresentati al
NCEU del Comune di AL (PT), foglio 28, part. 794, sub. 9 cat. A/3 classe 4 vani 5; foglio 28, part. 794, sub. 8 cat. C/3 mq 46; foglio 28, part. 794, sub. 10 cat. C/6 classe 1, mq 22, in ogni caso compreso il diritto alle utilità comuni distinte al foglio 28, part. 794, sub. 4 (bene comune non censibile ai subalterni 2, 3, 8, 11 – corte) e 5 (bene comune non censibile ai subalterni 9 e 10 – passo gravato da servitù a favore di terzi); 2) alla sig.ra ed al sig. Controparte_1
ripartito in quote uguali di ½ ciascuno del diritto di nuda Controparte_2 proprietà e per l'usufrutto indiviso congiuntivo con diritto di accrescimento reciproco, il diritto di piena proprietà di un appartamento per civile abitazione posto nel Comune di AL (PT), via Primo Maggio n. 57-59, ed ivi rappresentato al NCEU del Comune di AL (PT), foglio 28, part. 794, sub. 2 cat. A/3 classe 6 vani 5,5, in ogni caso compreso il diritto alle utilità comuni distinte al foglio 28, part. 794, sub. 4 (bene comune non censibile ai subalterni
2, 3, 8, 11 – corte) e 6 (bene comune non censibile ai subalterni 2, 3, e 11 – vano scale), con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2) IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare la nullità per simulazione assoluta, ex art. 1414 e ss. cod. civ., dell'atto di compravendite immobiliari rogato il 17 aprile 2020 dal dott. notaio in Quarrata (PT), rep. Persona_1
68.524 racc. 27.996, con cui il sig. ha ceduto Parte_2 contemporaneamente: 1) alla sig.ra la quota dell'intero del Controparte_1 diritto di piena proprietà di un appartamento per civile abitazione, di un laboratorio e di una rimessa, posti nel Comune di AL (PT), via Primo Maggio
n. 57-59, ed ivi rappresentati al NCEU del Comune di AL (PT), foglio 28, part. 794, sub. 9 cat. A/3 classe 4 vani 5; foglio 28, part. 794, sub. 8 cat. C/3 mq 46; foglio 28, part. 794, sub. 10 cat. C/6 classe 1, mq 22, in ogni caso compreso il diritto alle utilità comuni distinte al foglio 28, part. 794, sub. 4 (bene comune non censibile ai subalterni 2, 3, 8, 11 – corte) e 5 (bene comune non censibile ai subalterni 9 e 10 – passo gravato da servitù a favore di terzi); 2) alla sig.ra ed al sig. ripartito in Controparte_1 Controparte_2 quote uguali di ½ ciascuno del diritto di nuda proprietà e per l'usufrutto indiviso congiuntivo con diritto di accrescimento reciproco, il diritto di piena proprietà di un appartamento per civile abitazione posto nel Comune di AL (PT), via
Primo Maggio n. 57-59, ed ivi rappresentato al NCEU del Comune di AL
(PT), foglio 28, part. 794, sub. 2 cat. A/3 classe 6 vani 5,5, in ogni caso compreso il diritto alle utilità comuni distinte al foglio 28, part. 794, sub. 4 (bene comune non censibile ai subalterni 2, 3, 8, 11 – corte) e 6 (bene comune non censibile ai subalterni 2, 3, e 11 – vano scale), con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e compenso legale come per legge, ed ordine al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere ed annotare
l'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità”.
I.2. Si costituiscono in giudizio tutti i convenuti:
• da un lato, denunciando l'improcedibilità della domanda Parte_2 attorea ex d.lgs. n. 28/2010 e contestando nel merito la fondatezza della stessa, con richiesta di:
“IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del
d.lgs. n. 28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
IN VIA PRINCIPALE:
- Respingere le domande attoree perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il seguente atto: l'atto di compravendite immobiliari rogato il 17/04/2020 dal Notaio dott. di Quarrata Persona_1
(PT), rep. 68.524 acc. 27.996con cui il sig.re ha ceduto Parte_2 contemporaneamente : 1) alla sig.ra la quota dell'intero del Controparte_1 diritto i piena proprietà di un appartamento per civile abitazione , di un laboratorio e di una rimessa , posti nel Comune di AL (PT) , via Primo
Maggio n. 57-59 , ed ivi rappresentato al NCEU del Comune di AL (PT) foglio 28 part. 794 sub. 2 cat. A/3 classe 6 vani 5,5 in ogni caso compreso il diritto alle utilità comuni distinte al foglio 28 part. 794 sub. 4 e 5 ; 2) alla sig.ra ed al sig.re ripartito in quote uguali di ½ Controparte_1 Parte_2 ciascuno del diritto di nuda proprietà e per l'usufrutto indiviso congiunto con diritto di accrescimento reciproco , il diritto di piena proprietà di un appartamento per civile abitazione posto nel Comune di AL , via Primo
Maggio n. 57-59 , ed ivi rappresentato al NCEU del Comune Di AL (PT) , foglio 28 b, part. 794 , sub. 2 cat. A/3 classe 6 vani 5,5 in ogni caso compreso il diritto alle utilità comuni distinte al foglio 28 part. 794 , sub. 4 e 6 , con ogni consequenziale pronuncia di ragione di legge
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa con attribuzione al procuratore costituito anticipatario”;
• dall'altro lato, con unica comparsa e a mezzo il medesimo difensore,
e parimenti contestando gli assunti e le Controparte_1 Controparte_2 domande attoree e, in subordine e in ipotesi di accoglimento di queste, avanzando istanza risarcitoria nei confronti del venditore in relazione alle somme corrisposte per la compravendita:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, contrariis reiectis
- rigettare la domanda di revocatoria svolta dalla Banca perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti;
- rigettare la domanda di simulazione svolta dalla Banca perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti;
- per l'effetto ordinare alla Banca la cancellazione, a sue spese, della trascrizione della domanda giudiziale;
- in caso di accoglimento delle domande attoree, anche parzialmente, condannare il Sig. al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Parte_2
Sig.ra e dal Sig. , nella misura che risulterà di Controparte_1 Controparte_2 giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di causa di cui si fa istanza di distrazione in favore del procuratore antistatario”.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza emessa a oltre un anno di distanza dall'udienza ex art. 183 c.p.c. il g.o.p., in temporanea supplenza del magistrato titolare durante il congedo maternale, respinge le istanze istruttorie avanzate dalle parti: quindi, riassegnato il fascicolo al magistrato titolare, viene fissata udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in modalità cd. figurata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. A giudizio di questo Tribunale, le domande attoree sia principale che subordinata non meritano accoglimento per le ragioni che si vengono a esporre.
II.1. Quanto all'actio revocatoria, in applicazione del principio (rispondente a esigenze di economia processuale e decisionale) del cd. primato della ragione più liquida, assume portata dirimente la mancata prova, gravante sull'attrice ex art. 2697 c.c., dell'elemento soggettivo connotante i terzi contraenti ossia i beneficiari dell'atto traslativo (rectius, nella presente vicenda, degli atti traslativi) impugnato: elemento che, assieme agli altri (eventus damni ed elemento soggettivo connotante il soggetto disponente), concorre alla formazione della fattispecie di cui all'art. 2901 c.c. e la cui mancanza, quindi, determina ex se l'inaccoglibilità della tutela revocatoria.
In particolare, avendo parte attrice agito contro un atto traslativo a titolo oneroso e successivo al sorgere del credito, aderendosi sul punto alla consolidata elaborazione esegetica per la quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. qualora il negozio dispositivo revocando sia stato posto in essere da un fideiussore, ai fini dell'individuazione della data di insorgenza della posizione debitoria di costui si ha riguardo alla data di sottoscrizione della fideiussione occorsa, nella vicenda in disamina, nel 2007 a fronte di una compravendita immobiliare del 2020, trova applicazione il disposto dell'art. 2901 co. 1 n. 2 c.c. essendo quindi necessaria la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.
Ora, pur vero che l'elemento soggettivo ora indicato deve essere, secondo interpretazione conforme, inteso non solo come concreta e specifica conoscenza ma anche come conoscibilità tramite uso dell'ordinaria diligenza, deve però darsi atto di come parte attrice nulla abbia provato né chiesto di provare in proposito, appellandosi alla sola considerazione inerente il rapporto di parentela sussistente fra il disponente e uno dei beneficiari.
Sul punto, è bene fare chiarezza onde non incorrere in automatismi probatori indebiti e forieri di attribuire una sorta di sovratutela delle ragioni creditorie senza tenere nel giusto conto le buone ragioni anche del terzo acquirente: per cui, se deve convenirsi con l'orientamento giurisprudenziale che individua nella relazione di familiarità e parentela fra le parti paciscenti l'atto dispositivo censurato, specie se accompagnata dalla convivenza/coabitazione, un elemento probatorio particolarmente rilevante nell'ottica di dimostrare la scientia damni, non può però sol per questo dar rilievo a ogni tipo di relazione familiare comunque qualificata.
Nella presente contesa, i paciscenti sono in rapporto di parentela zio-nipote - anzi per vero uno dei due atti traslativi è stato concluso esclusivamente con la compagna del nipote - fra sé non conviventi, talché risulta difficile in un contesto del genere presumere la conoscenza in capo al nipote della situazione debitoria dello zio, in assenza di alcun ulteriore elemento probatorio anche indiziario tale da integrare idonea prova anche ai sensi dell'art. 2729 c.c..
Parte attrice, si ripete, nessun altro dato o argomentazione ha addotto sul punto, con l'effetto che la parentela zio/nipote non conviventi senza altri dati concreti indicativi di una particolare vicinanza o frequentazione tali da rendere del tutto verosimile – o, quantomeno, più verosimile che non – la conoscenza delle reciproche situazioni economiche e patrimoniali non soddisfa il requisito di cui all'art. 2901 co. 1 n. 2) c.c. tanto più considerando che nella vicenda in disamina il disponente neppure riveste la qualifica di debitore principale, ponendosi solo come fideiussore di un debito altrui così “allontanando” ancor più la relazione conoscitiva fra situazione debitoria e terzo acquirente.
II.2. Per quel che attiene alla domanda di simulazione contrattuale, svolta in subordine da parte attrice, occorre evidenziare come per un verso l'attrice non abbia fornito allegazioni rilevanti nell'ottica dell'art. 1414 c.c. e come, per altro verso e per contro, i convenuti abbiano fornito elementi probatori di rilievo a confutazione dell'avversa tesi.
Ci si riferisce, in particolare, alla copiosa e dettagliata documentazione prodotta dai convenuti circa l'intervenuto Controparte_4 versamento effettivo del prezzo della compravendita del 17.4.2020 (cfr. docc.
6-10 e 15 fasc. convenuti al qual proposito le Controparte_3 disquisizioni attoree versate in mem. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. si profilano del tutto generiche, ipotetiche, comunque prive di alcun dato concreto di preciso riferimento alla specifica vicenda in discorso, talché rimanendo indimostrate e su un piano di argomentazione generale non inficiano in alcun modo la rilevanza probatoria della documentazione di pagamento ex adverso depositata.
Ancora, a prova contraria rispetto alla indimostrata domanda di simulazione avanzata ex parte actoris, i convenuti hanno prodotto Controparte_3 contratto di mutuo fondiario di parti data degli atti traslativi di cui si discetta
17.4.2020 (cfr. doc. 7 fasc. convenuti e ad essi non Controparte_3 solo temporalmente ma anche testualmente collegato, come reso evidente dalla costituzione di ipoteca a garanzia del mutuo sugli immobili oggetto di compravendita, a segno della effettiva e reale volontà negoziale dei contraenti di addivenire alla compravendita de qua pagando per intero il prezzo, anche avvalendosi di finanza esterna (mutuo) per l'acquisto e ristrutturazione del bene.
D'altronde, parte attrice ha ancorato la propria tesi simulatoria essenzialmente sull'asserita eccessiva esiguità del prezzo di compravendita, senza però in alcun modo circostanziare tale assunto che è rimasto del tutto generico e sfornito di dati concreti di supporto: non sono stati infatti forniti dall'attrice né comparativi, né tabelle valoriali (OMI o altro) atti a suffragare la propria censura, talché risulta incensurabile la valutazione resa dal g.o.p. di inammissibilità della c.t.u. estimativa chiesta da parte attrice perché avente evidente natura esplorativa.
Mentre invece anche in tal caso, andando ben oltre gli oneri allegativi/probatori posti a loro carico (la prova di ciò essendo a carico dell'attrice agente per simulazione), i convenuti Controparte_3 hanno prodotto documentazione confortante l'assunto di piena congruità del prezzo pattuito negli atti di compravendita del 17.4.2020 (cfr. doc. 11 fasc. convenuti atto divisionale con relative stime peritali). Controparte_3
Alla luce di quanto sopra, anche la domanda subordinata attorea deve essere disattesa.
II.3. Il rigetto di entrambe le domande spiegate da parte attrice determina ex se l'assorbimento della domanda risarcitoria spiegata in subordine dai convenuti nei confronti dell'altro convenuto Controparte_3 [...]
Parte_2
II.4. Per mera completezza e onde evitare questioni sul punto, si osserva infine come l'eccezione di improcedibilità ex d.lgs. n. 28/2010 sollevata dal convenuto e da costui non espressamente riproposta in Parte_2 sede conclusionale – si che la stessa dovrebbe intendersi implicitamente rinunciata – non ha fondamento giuridico alcuno, non afferendo in alcun modo il presente contendere alla materia dei diritti reali (quanto piuttosto alla materia contrattuale).
III. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, con parziale riduzione dei compensi rispetto ai medi tabellare per la fase istruttoria siccome esauritasi nel deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, con riguardo alla sola parte anche per la fase conclusionale avendo questa Parte_2 depositato la sola memoria di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) respinge le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta
[...]
delle spese del presente giudizio che liquida Controparte_5 nell'importo di euro 20.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e Cpa di legge con ordine di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
3) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta
[...]
delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro Parte_2
18.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge con ordine di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Pistoia, 01/01/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini