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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/12/2024, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 955/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
STURLONI SIMONA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in via
Duomo, 5 43121 43121 Parma ITALIA;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. PADOVANO TOMMASO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA SANTA TECLA N. 5 20122 MILANO;
CONVENUTA nonché nei confronti di
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_2 P.IVA_2
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE elettivamente domiciliato C/O CP_2
43100 PARMA;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: contratto a termine
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia al Giudice del Lavoro, previe le declaratorie del caso e di legge:
A) nel merito e in via principale:
1. Dichiarare per i fatti e le ragioni di diritto sopra espresse, che fra le parti, e Parte_1 intercorre rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 28 CP_3 giugno 2021, (data della quinta proroga) ovvero dal settembre 2021, (anno successivo alla stipula per assenza di causale)
2. Disporre il reintegro del lavoratore sul posto di lavoro, Parte_1
3. Per quanto sopra, condannare la resistente ai sensi dell' art 10 D.Lgs n CP_3
81/2015 al pagamento in favore del sig , della somma di € 11.607,89 (paga Parte_1 base € 1.658, 27 x 7 mesi ( maggio / dicembre 2022) oltre alle somme che andranno a maturare a titolo di retribuzione dalla presente domanda all' emissione del provvedimento, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, il tutto oltre relativi contributi e addizionali, tutti compresi;
4. Condannare la resistente ai sensi dell'art 10 D.Lgs n 81/2015, al pagamento CP_3 in favore del sig della somma di € 15.000,00 a titolo di risarcimento danni Parte_1 morali, biologici, di immagine, etc, tutti compresi, patiti e patiendi, e/o comunque nella
Pag. 2 di 10 somma minore maggiore che verrà ritenuta equa secondo giustizia e che non potrà essere inferiore ad € 5.000,00 ovvero a quanto stabilito dalla legge (minimo 2,5 e un massimo di
12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto) oltre oneri accessori se dovuti;
5. per i fatti espressi in premessa, condannare la società alla restituzione in CP_3 favore del , della somma complessiva di € 1.054,00 illegittimamente ed Parte_1 indebitamente trattenuta oltre interessi di legge dalla contestazione all'effettivo pagamento
(Pec del 07.07.2022);
6. condannare la società al pagamento nei confronti del lavoratore delle differenze retributive oltre alla regolarizzazione contributiva degli importi, interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo e/o comunque nella somma che verrà ritenuta equa secondo giustizia oltre il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi
7. in ogni caso rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto».
Per CP_4
« Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- respingere le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e/o per la migliore motivazione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali come da D.M. 55/2014 e ss. modifiche, CPA e IVA come per legge».
Per CP_2
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione in via principale
1) accertata l'avvenuta prestazione di opera lavorativa subordinata quale descritta ed allegata dal/la ricorrente nel periodo, negli orari, anche straordinari e festivi, e con espletamento delle mansioni da costui/ei indicati, in forza di contrati a tempo determinato reiteratamente prorogati per 5 volte nel lasso temporale di 20 gg a favore ed alle dipendenze della società con eventuale diritto al riconoscimento di rapporto di lavoro a tempo CP_3 indeterminato, con inquadramento ex lege ed ex contratto ed eventuale conseguente diritto di reintegra e ricostruzione del rapporto e della retribuzione debenza nonché alle
Pag. 3 di 10 retribuzioni differenziali rivendicate, per i motivi argomentati in ricorso, come da costui/ei rappresentati, con conseguente radicarsi, in capo al/la lavoratore/trice, di tutti i diritti retributivi, contributivi, contrattuali e normativi derivanti, in relazione al C.C.N.L. applicabile, qualora ritenuto inapplicabile l'accordo integrativo, con correlativa insorgenza dell'obbligo di regolarizzazione contributiva;
2) riconosciuti al/la ricorrente i diritti previdenziali conseguenti ad eventuale reintegra e/o ricostruzione del rapporto e/o all'inquadramento, alle mansioni, agli orari osservati alle ferie non fruite ed altri istituti contrattuali , in conformità alla legge, con correlativa agnizione del relativo obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e conseguente condanna delle stesse al pagamento di contributi con relativi accessori di legge
3) condannare la convenuta alla regolarizzazione contributiva, a favore del/la CP_3 ricorrente, nella misura prevista ex lege da quantificarsi all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che si d'ora si chiede;
4) in ogni caso consentirà ed accetterà il predetto versamento, sussistendone i CP_2 presupposti di legge all'uopo giudizialmente accertati, provvedendo altresì all'eventuale relativo calcolo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2022, premettendo di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze di in forza di successivi contratti a tempo CP_4 determinato dal 17.9.2020 al 31.5.2022, ha chiesto al Tribunale di Parma di:
- accertare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra sé e a partire dalla data della quinta proroga CP_3
(28.6.2021) o dal settembre 2021, una volta scaduto il primo anno di contratti a termine in assenza di causale;
- condannare a reintegrarlo in servizio e a corrispondergli l'indennità CP_3 risarcitoria prevista dalla legge;
- condannare al risarcimento del danno non patrimoniale CP_3
asseritamente patito per effetto della condotta illecita del datore di lavoro;
Pag. 4 di 10 - condannare alla restituzione di complessivi € 1.054,00, trattenuti in CP_3
busta paga;
- condannare al pagamento di differenze retributive e della relativa CP_3
regolarizzazione contributiva.
2. (poi divenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il CP_4 CP_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito del vano esperimento del tentativo di conciliazione, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che ha aderito alla domanda CP_2 attorea di regolarizzazione contributiva.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
6. Il ricorrente ha sostenuto che la parte convenuta abbia violato le norme relative alla legittimità dei contratti a tempo determinato.
7. In particolare, ai sensi dell'art. 21 co. 01 d.lgs. 81/2015 prevede che il contratto a tempo determinato possa essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali di cui all'art. 19 d.lgs. 81/2015. L'art. 21 co. 1 d.lgs. 81/2015 prevede, inoltre, che il contratto possa essere prorogato per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi;
qualora intervenga una quinta proroga, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
8. Nel caso di specie, il contratto a tempo determinato stipulato tra le parti in causa, con iniziale decorrenza dal 17.9.2020 e scadenza al 31.10.2020 (doc. 1 ricorrente) è stato interessato dalle seguenti proroghe:
- prima proroga: dal 31.10.2020 al 24.12.2020 (doc. 3 ricorrente);
- seconda proroga: dal 24.12.2020 al 31.1.2021 (doc. 4 ricorrente);
- terza proroga: dal 31.1.2021 al 30.4.2021 (doc. 5 ricorrente);
- quarta proroga: dal 30.4.2021 al 30.6.2021 (doc. 6 ricorrente);
- quinta proroga: dal 30.6.2021 al 31.5.2022 (doc. 7 ricorrente).
Pag. 5 di 10 9. Come si vede, le prime quattro proroghe sono intervenute entro i primi dodici mesi dall'originaria stipulazione del contratto e sono dunque pienamente legittime anche in assenza di causale.
10. Nell'esame della legittimità della quinta e ultima proroga occorre invece tenere in debita considerazione le modifiche apportate dalla normativa emergenziale finalizzata al contrasto della diffusione della pandemia da Covid-19.
11. In particolare, l'art. 93 co. 1 d.l. 34/2020, come modificato dall'art. 17 co. 1 d.l.
41/2021, in vigore dal 23.3.2021, prevede quanto segue:
«In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
12. L'art. 17 co. 2 d.l. 41/2021 precisa altresì che, nell'applicazione di tale norma eccezionale, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
13. Conseguentemente, la quinta proroga del contratto stipulato tra il ricorrente e la società convenuta risulta pienamente conforme alle prescrizioni legali: la sua durata
è infatti pari a dodici mesi e non determina una durata massima complessiva del rapporto superiore a ventiquattro mesi, sicché essa è legittima anche in assenza di specifica causale ai sensi dell'art. 19 co. 1 d.lgs. 81/2015.
14. Risulta irrilevante che, come allegato dal ricorrente, non sussistessero le ragioni tecniche e organizzative addotte da parte convenuta a giustificazione della decisione di non stabilizzare il contratto del lavoratore: alla scadenza del contratto a tempo determinato, infatti, il contratto cessa automaticamente di avere effetto, senza che sia necessario che sussista un giustificato motivo oggettivo a fondamento del recesso.
Pag. 6 di 10 15. È pertanto inammissibile l'istanza di parte ricorrente, reiterata in sede di note conclusive, di ordinare alla convenuta l'esibizione dei contratti a termine stipulati successivamente alla cessazione del rapporto, dato che si tratta di circostanza del tutto inconferente ai fini della valutazione della conformità del rapporto alle norme in materia di contratti a tempo determinato.
16. Né si comprende per quale motivo dovrebbe essere considerata abusiva, come sostenuto dal ricorrente, la condotta della convenuta, che si è limitata ad adottare legittime scelte imprenditoriali consentite dalla normativa vigente ratione temporis.
17. Le domande di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato e di conseguente condanna alla reintegrazione in servizio del ricorrente e al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria di legge sono dunque infondate.
18. È altresì infondata la domanda di risarcimento dell'asserito danno non patrimoniale subito dal ricorrente per effetto del recesso, peraltro allegato in modo del tutto generico e indeterminato: non sussiste infatti alcuna responsabilità civile in assenza di atti illeciti da parte del supposto danneggiante, che nel caso di specie ha agito in modo pienamente legittimo.
19. Il ricorrente ha poi domandato il pagamento delle differenze retributive che deriverebbero dallo svolgimento di numerose ore di lavoro straordinario e supplementare, a fronte di un contratto di lavoro che prevedeva un orario di lavoro a tempo parziale.
20. La domanda non può essere accolta: il ricorrente infatti non ha in alcun modo specificato quali sarebbero le ore di lavoro aggiuntive da lui svolte, limitandosi ad allegare che le ore di lavoro aggiuntive risulterebbero dagli stessi cedolini: non è stato però neppure allegato dal ricorrente che gli importi risultanti dai cedolini non siano stati interamente saldati dalla convenuta, sicché non si comprende a quale titolo la convenuta dovrebbe pagare nuovamente ore di lavoro la cui retribuzione, in assenza di allegazione contraria, deve ritenersi già corrisposta.
Pag. 7 di 10 21. Infine, il ricorrente contesta le trattenute di € 500,00, € 277,00 ed € 277,00 operate nelle buste paga di maggio e giugno 2022 (doc. 10 ricorrente), sostenendo la loro illegittimità, anche per l'assenza di previa contestazione da parte del datore di lavoro.
22. Con riferimento alle due trattenute di € 277,00, la convenuta ha allegato che esse sono riferibili a due sanzioni amministrative per eccesso di velocità elevate al ricorrente mentre questi si trovava alla guida di mezzi aziendali.
23. La società ha documentato che il ricorrente ha sottoscritto una dichiarazione di responsabilità per entrambe le contravvenzioni, nelle quali specificava altresì di non intendere contestare il verbale di accertamento (docc. 3 e 4 convenuta); eventuali vizi formali del procedimento disciplinare sono dunque irrilevanti, avendo il ricorrente ammesso senza riserve la sua responsabilità e non configurandosi dunque alcuna lesione del suo diritto di difesa.
24. Poiché la condotta di guida in violazione delle regole del Codice della strada configura un inadempimento del lavoratore al dovere di diligenza su di esso gravante ai sensi dell'art. 2104 c.c., il datore ha diritto al risarcimento del danno subito quale diretta conseguenza di tale violazione.
25. È altresì legittima la diretta trattenuta degli importi in busta paga, essendo consentito al datore di lavoro di procedere alla compensazione impropria dei suoi debiti e crediti nei confronti del lavoratore che trovino comune origine nel rapporto di lavoro (Cass. 26 ottobre 2016, n. 21646).
26. Con riferimento alla trattenuta di € 500,00, la convenuta ha allegato che essa è stata applicata a motivo di un danno all'intercooler e alla traversa del furgone guidato dal ricorrente, asseritamente causato da un urto nella parte bassa del furgone.
27. Il ricorrente allega di avere ricevuto la contestazione disciplinare solo in data
6.6.2022, quando la trattenuta era già stata operata nel cedolino di maggio 2022 (doc.
9 ricorrente); la convenuta ha invece allegato che la contestazione disciplinare era
Pag. 8 di 10 stata consegnata a mano in data 19.5.2022 e che il lavoratore si era rifiutato di firmarla, senza che pervenisse alcuna giustificazione nei dieci giorni successivi.
28. Deve però sottolinearsi che la trattenuta non si configura come sanzione disciplinare, rispetto alla quale possano assumere rilevanza le eventuali giustificazioni addotte dal lavoratore, ma come risarcimento del danno subito dal datore per effetto dell'asserito inadempimento del lavoratore al suo obbligo di diligenza.
29. Trovano pertanto applicazione gli ordinari principi in tema di responsabilità civile, tra cui, in primis, l'onere in capo al danneggiato di provare l'ammontare del danno subito.
30. Tale onere non può ritenersi assolto dalla convenuta, la quale ha prodotto una semplice mail effettuata dall'officina Antares di Parma nella quale il danno non viene quantificato (essendo meramente affermato che «il ripristino supera il costo della franchigia», cfr. doc. 2 convenuta) e non ha documentato alcun effettivo esborso sostenuto dalla società in relazione al danneggiamento del mezzo.
31. La convenuta deve pertanto essere condannata alla restituzione della trattenuta indebitamente operata in busta paga.
32. In ragione della prevalente soccombenza del lavoratore, si ritiene congruo disporre Contr la compensazione di un quarto delle spese di lite tra il ricorrente e la convenuta il ricorrente è condannato alla rifusione della restante parte delle spese
[...] processuali di già liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri CP_1 previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa e tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
33. È disposta la compensazione delle spese di lite tra e le altre parti, in CP_2
considerazione della posizione processuale meramente adesiva assunta dall'
[...]
. CP_5
Pag. 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di di € 500,00 CP_1 Parte_1
a titolo di restituzione di trattenuta in busta paga, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa il 25% delle spese di lite tra e Parte_1 CP_1 condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 di lite, che liquida in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4. compensa le spese di lite tra e le altre parti. CP_2
Così deciso in Parma, 11/12/2024
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
STURLONI SIMONA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in via
Duomo, 5 43121 43121 Parma ITALIA;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. PADOVANO TOMMASO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA SANTA TECLA N. 5 20122 MILANO;
CONVENUTA nonché nei confronti di
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_2 P.IVA_2
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE elettivamente domiciliato C/O CP_2
43100 PARMA;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: contratto a termine
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia al Giudice del Lavoro, previe le declaratorie del caso e di legge:
A) nel merito e in via principale:
1. Dichiarare per i fatti e le ragioni di diritto sopra espresse, che fra le parti, e Parte_1 intercorre rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 28 CP_3 giugno 2021, (data della quinta proroga) ovvero dal settembre 2021, (anno successivo alla stipula per assenza di causale)
2. Disporre il reintegro del lavoratore sul posto di lavoro, Parte_1
3. Per quanto sopra, condannare la resistente ai sensi dell' art 10 D.Lgs n CP_3
81/2015 al pagamento in favore del sig , della somma di € 11.607,89 (paga Parte_1 base € 1.658, 27 x 7 mesi ( maggio / dicembre 2022) oltre alle somme che andranno a maturare a titolo di retribuzione dalla presente domanda all' emissione del provvedimento, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, il tutto oltre relativi contributi e addizionali, tutti compresi;
4. Condannare la resistente ai sensi dell'art 10 D.Lgs n 81/2015, al pagamento CP_3 in favore del sig della somma di € 15.000,00 a titolo di risarcimento danni Parte_1 morali, biologici, di immagine, etc, tutti compresi, patiti e patiendi, e/o comunque nella
Pag. 2 di 10 somma minore maggiore che verrà ritenuta equa secondo giustizia e che non potrà essere inferiore ad € 5.000,00 ovvero a quanto stabilito dalla legge (minimo 2,5 e un massimo di
12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto) oltre oneri accessori se dovuti;
5. per i fatti espressi in premessa, condannare la società alla restituzione in CP_3 favore del , della somma complessiva di € 1.054,00 illegittimamente ed Parte_1 indebitamente trattenuta oltre interessi di legge dalla contestazione all'effettivo pagamento
(Pec del 07.07.2022);
6. condannare la società al pagamento nei confronti del lavoratore delle differenze retributive oltre alla regolarizzazione contributiva degli importi, interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo e/o comunque nella somma che verrà ritenuta equa secondo giustizia oltre il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi
7. in ogni caso rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto».
Per CP_4
« Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- respingere le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e/o per la migliore motivazione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali come da D.M. 55/2014 e ss. modifiche, CPA e IVA come per legge».
Per CP_2
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione in via principale
1) accertata l'avvenuta prestazione di opera lavorativa subordinata quale descritta ed allegata dal/la ricorrente nel periodo, negli orari, anche straordinari e festivi, e con espletamento delle mansioni da costui/ei indicati, in forza di contrati a tempo determinato reiteratamente prorogati per 5 volte nel lasso temporale di 20 gg a favore ed alle dipendenze della società con eventuale diritto al riconoscimento di rapporto di lavoro a tempo CP_3 indeterminato, con inquadramento ex lege ed ex contratto ed eventuale conseguente diritto di reintegra e ricostruzione del rapporto e della retribuzione debenza nonché alle
Pag. 3 di 10 retribuzioni differenziali rivendicate, per i motivi argomentati in ricorso, come da costui/ei rappresentati, con conseguente radicarsi, in capo al/la lavoratore/trice, di tutti i diritti retributivi, contributivi, contrattuali e normativi derivanti, in relazione al C.C.N.L. applicabile, qualora ritenuto inapplicabile l'accordo integrativo, con correlativa insorgenza dell'obbligo di regolarizzazione contributiva;
2) riconosciuti al/la ricorrente i diritti previdenziali conseguenti ad eventuale reintegra e/o ricostruzione del rapporto e/o all'inquadramento, alle mansioni, agli orari osservati alle ferie non fruite ed altri istituti contrattuali , in conformità alla legge, con correlativa agnizione del relativo obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e conseguente condanna delle stesse al pagamento di contributi con relativi accessori di legge
3) condannare la convenuta alla regolarizzazione contributiva, a favore del/la CP_3 ricorrente, nella misura prevista ex lege da quantificarsi all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che si d'ora si chiede;
4) in ogni caso consentirà ed accetterà il predetto versamento, sussistendone i CP_2 presupposti di legge all'uopo giudizialmente accertati, provvedendo altresì all'eventuale relativo calcolo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2022, premettendo di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze di in forza di successivi contratti a tempo CP_4 determinato dal 17.9.2020 al 31.5.2022, ha chiesto al Tribunale di Parma di:
- accertare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra sé e a partire dalla data della quinta proroga CP_3
(28.6.2021) o dal settembre 2021, una volta scaduto il primo anno di contratti a termine in assenza di causale;
- condannare a reintegrarlo in servizio e a corrispondergli l'indennità CP_3 risarcitoria prevista dalla legge;
- condannare al risarcimento del danno non patrimoniale CP_3
asseritamente patito per effetto della condotta illecita del datore di lavoro;
Pag. 4 di 10 - condannare alla restituzione di complessivi € 1.054,00, trattenuti in CP_3
busta paga;
- condannare al pagamento di differenze retributive e della relativa CP_3
regolarizzazione contributiva.
2. (poi divenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il CP_4 CP_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito del vano esperimento del tentativo di conciliazione, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che ha aderito alla domanda CP_2 attorea di regolarizzazione contributiva.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
6. Il ricorrente ha sostenuto che la parte convenuta abbia violato le norme relative alla legittimità dei contratti a tempo determinato.
7. In particolare, ai sensi dell'art. 21 co. 01 d.lgs. 81/2015 prevede che il contratto a tempo determinato possa essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali di cui all'art. 19 d.lgs. 81/2015. L'art. 21 co. 1 d.lgs. 81/2015 prevede, inoltre, che il contratto possa essere prorogato per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi;
qualora intervenga una quinta proroga, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
8. Nel caso di specie, il contratto a tempo determinato stipulato tra le parti in causa, con iniziale decorrenza dal 17.9.2020 e scadenza al 31.10.2020 (doc. 1 ricorrente) è stato interessato dalle seguenti proroghe:
- prima proroga: dal 31.10.2020 al 24.12.2020 (doc. 3 ricorrente);
- seconda proroga: dal 24.12.2020 al 31.1.2021 (doc. 4 ricorrente);
- terza proroga: dal 31.1.2021 al 30.4.2021 (doc. 5 ricorrente);
- quarta proroga: dal 30.4.2021 al 30.6.2021 (doc. 6 ricorrente);
- quinta proroga: dal 30.6.2021 al 31.5.2022 (doc. 7 ricorrente).
Pag. 5 di 10 9. Come si vede, le prime quattro proroghe sono intervenute entro i primi dodici mesi dall'originaria stipulazione del contratto e sono dunque pienamente legittime anche in assenza di causale.
10. Nell'esame della legittimità della quinta e ultima proroga occorre invece tenere in debita considerazione le modifiche apportate dalla normativa emergenziale finalizzata al contrasto della diffusione della pandemia da Covid-19.
11. In particolare, l'art. 93 co. 1 d.l. 34/2020, come modificato dall'art. 17 co. 1 d.l.
41/2021, in vigore dal 23.3.2021, prevede quanto segue:
«In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
12. L'art. 17 co. 2 d.l. 41/2021 precisa altresì che, nell'applicazione di tale norma eccezionale, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
13. Conseguentemente, la quinta proroga del contratto stipulato tra il ricorrente e la società convenuta risulta pienamente conforme alle prescrizioni legali: la sua durata
è infatti pari a dodici mesi e non determina una durata massima complessiva del rapporto superiore a ventiquattro mesi, sicché essa è legittima anche in assenza di specifica causale ai sensi dell'art. 19 co. 1 d.lgs. 81/2015.
14. Risulta irrilevante che, come allegato dal ricorrente, non sussistessero le ragioni tecniche e organizzative addotte da parte convenuta a giustificazione della decisione di non stabilizzare il contratto del lavoratore: alla scadenza del contratto a tempo determinato, infatti, il contratto cessa automaticamente di avere effetto, senza che sia necessario che sussista un giustificato motivo oggettivo a fondamento del recesso.
Pag. 6 di 10 15. È pertanto inammissibile l'istanza di parte ricorrente, reiterata in sede di note conclusive, di ordinare alla convenuta l'esibizione dei contratti a termine stipulati successivamente alla cessazione del rapporto, dato che si tratta di circostanza del tutto inconferente ai fini della valutazione della conformità del rapporto alle norme in materia di contratti a tempo determinato.
16. Né si comprende per quale motivo dovrebbe essere considerata abusiva, come sostenuto dal ricorrente, la condotta della convenuta, che si è limitata ad adottare legittime scelte imprenditoriali consentite dalla normativa vigente ratione temporis.
17. Le domande di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato e di conseguente condanna alla reintegrazione in servizio del ricorrente e al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria di legge sono dunque infondate.
18. È altresì infondata la domanda di risarcimento dell'asserito danno non patrimoniale subito dal ricorrente per effetto del recesso, peraltro allegato in modo del tutto generico e indeterminato: non sussiste infatti alcuna responsabilità civile in assenza di atti illeciti da parte del supposto danneggiante, che nel caso di specie ha agito in modo pienamente legittimo.
19. Il ricorrente ha poi domandato il pagamento delle differenze retributive che deriverebbero dallo svolgimento di numerose ore di lavoro straordinario e supplementare, a fronte di un contratto di lavoro che prevedeva un orario di lavoro a tempo parziale.
20. La domanda non può essere accolta: il ricorrente infatti non ha in alcun modo specificato quali sarebbero le ore di lavoro aggiuntive da lui svolte, limitandosi ad allegare che le ore di lavoro aggiuntive risulterebbero dagli stessi cedolini: non è stato però neppure allegato dal ricorrente che gli importi risultanti dai cedolini non siano stati interamente saldati dalla convenuta, sicché non si comprende a quale titolo la convenuta dovrebbe pagare nuovamente ore di lavoro la cui retribuzione, in assenza di allegazione contraria, deve ritenersi già corrisposta.
Pag. 7 di 10 21. Infine, il ricorrente contesta le trattenute di € 500,00, € 277,00 ed € 277,00 operate nelle buste paga di maggio e giugno 2022 (doc. 10 ricorrente), sostenendo la loro illegittimità, anche per l'assenza di previa contestazione da parte del datore di lavoro.
22. Con riferimento alle due trattenute di € 277,00, la convenuta ha allegato che esse sono riferibili a due sanzioni amministrative per eccesso di velocità elevate al ricorrente mentre questi si trovava alla guida di mezzi aziendali.
23. La società ha documentato che il ricorrente ha sottoscritto una dichiarazione di responsabilità per entrambe le contravvenzioni, nelle quali specificava altresì di non intendere contestare il verbale di accertamento (docc. 3 e 4 convenuta); eventuali vizi formali del procedimento disciplinare sono dunque irrilevanti, avendo il ricorrente ammesso senza riserve la sua responsabilità e non configurandosi dunque alcuna lesione del suo diritto di difesa.
24. Poiché la condotta di guida in violazione delle regole del Codice della strada configura un inadempimento del lavoratore al dovere di diligenza su di esso gravante ai sensi dell'art. 2104 c.c., il datore ha diritto al risarcimento del danno subito quale diretta conseguenza di tale violazione.
25. È altresì legittima la diretta trattenuta degli importi in busta paga, essendo consentito al datore di lavoro di procedere alla compensazione impropria dei suoi debiti e crediti nei confronti del lavoratore che trovino comune origine nel rapporto di lavoro (Cass. 26 ottobre 2016, n. 21646).
26. Con riferimento alla trattenuta di € 500,00, la convenuta ha allegato che essa è stata applicata a motivo di un danno all'intercooler e alla traversa del furgone guidato dal ricorrente, asseritamente causato da un urto nella parte bassa del furgone.
27. Il ricorrente allega di avere ricevuto la contestazione disciplinare solo in data
6.6.2022, quando la trattenuta era già stata operata nel cedolino di maggio 2022 (doc.
9 ricorrente); la convenuta ha invece allegato che la contestazione disciplinare era
Pag. 8 di 10 stata consegnata a mano in data 19.5.2022 e che il lavoratore si era rifiutato di firmarla, senza che pervenisse alcuna giustificazione nei dieci giorni successivi.
28. Deve però sottolinearsi che la trattenuta non si configura come sanzione disciplinare, rispetto alla quale possano assumere rilevanza le eventuali giustificazioni addotte dal lavoratore, ma come risarcimento del danno subito dal datore per effetto dell'asserito inadempimento del lavoratore al suo obbligo di diligenza.
29. Trovano pertanto applicazione gli ordinari principi in tema di responsabilità civile, tra cui, in primis, l'onere in capo al danneggiato di provare l'ammontare del danno subito.
30. Tale onere non può ritenersi assolto dalla convenuta, la quale ha prodotto una semplice mail effettuata dall'officina Antares di Parma nella quale il danno non viene quantificato (essendo meramente affermato che «il ripristino supera il costo della franchigia», cfr. doc. 2 convenuta) e non ha documentato alcun effettivo esborso sostenuto dalla società in relazione al danneggiamento del mezzo.
31. La convenuta deve pertanto essere condannata alla restituzione della trattenuta indebitamente operata in busta paga.
32. In ragione della prevalente soccombenza del lavoratore, si ritiene congruo disporre Contr la compensazione di un quarto delle spese di lite tra il ricorrente e la convenuta il ricorrente è condannato alla rifusione della restante parte delle spese
[...] processuali di già liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri CP_1 previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa e tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
33. È disposta la compensazione delle spese di lite tra e le altre parti, in CP_2
considerazione della posizione processuale meramente adesiva assunta dall'
[...]
. CP_5
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di di € 500,00 CP_1 Parte_1
a titolo di restituzione di trattenuta in busta paga, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa il 25% delle spese di lite tra e Parte_1 CP_1 condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 di lite, che liquida in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4. compensa le spese di lite tra e le altre parti. CP_2
Così deciso in Parma, 11/12/2024
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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