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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/12/2025, n. 4624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4624 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa AU RE, a seguito dell'udienza del 23 dicembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 840/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Palma Parte_1
Balsamo giusta procura in atti
- ricorrente -
contro già ), in persona del Presidente pro tempore, c.f.-p.iva P.IVA CP_1 CP_2
, rappresentato e difeso dall'avvocato Telora Maria P.IVA_1
- resistente -
Avente ad oggetto: accertamento del diritto all'inquadramento in livello superiore
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 23 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 127 ter
c.p.c., le procuratrici delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2024, ha dedotto di essere stato assunto Parte_1 con decorrenza dal 21.6.2022 dalla società convenuta per passaggio diretto dalla precedente ditta appaltatrice del servizio, Dusty s.r.l., e di essere stato inquadrato con la qualifica di operatore ecologico livello 2A del CCNL igiene ambientale;
- di essere stato comandato, in via di fatto, alla conduzione del mezzo denominato “gasolone”, autocarro di modeste dimensioni utilizzato per la raccolta dei rifiuti con meccanismo ribaltabile trilaterale dotato di compattatore posteriore e laterale definito minicompattatore, per distinguerlo dall'autocompattatore tre assi;
1 - che la predetta mansione rientrava tra quelle sussumibili al superiore inquadramento professionale previsto dal livello 3 del CCNL igiene ambientale che espressamente contempla i lavoratori addetti alle “… attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici”;
- di essere stato stabilmente impiegato nella conduzione dei predetti automezzi con continuità e prevalenza per un numero di giorni complessivo superiore a 120, come previsto dall'art. 16 del CCNL applicato, e di avere pertanto diritto al superiore livello con decorrenza dal 19.10.2022.
Richiamando i precedenti dell'Ufficio adito in fattispecie aventi il medesimo oggetto;
depositando le risultanze delle relazioni tecniche d'ufficio ivi elaborate sulla natura e le caratteristiche degli automezzi denominati “gasoloni”, ha chiesto conclusivamente all'odierno decidente quanto segue:
“
1. Dichiari che il sig. ha diritto all'inquadramento al livello 3°B di cui alla Parte_1 classificazione del CCNL per il settore igiene ambientale, con decorrenza dal 19 ottobre 2022. 2.
Condanni il in persona del legale rappresentante, ad operare il corretto CP_2 inquadramento del ricorrente, mantenendo l'attribuzione delle mansioni in atto.
3. Condanni la resistente al pagamento di spese ed onorari, da distrarre a favore del sottoscritto difensore. Con riserva di promuovere altro autonomo giudizio per le differenze retributive.”
1.2. Fissata la prima udienza per il 10.4.2024, il convenuto si è costituito tempestivamente CP_2 in giudizio con memoria depositata il 22.3.2024 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per genericità in punto di allegazione, contestando gli assunti attorei e formulando ampie difese volte al rigetto del ricorso;
nel merito ha dedotto che, contrariamente a quanto allegato, il ricorrente per l'intera durata del rapporto aveva sempre svolto le mansioni di operatore ecologico addetto allo spazzamento in conformità al suo livello di inquadramento 2A del CCNL igiene ambientale;
che lo stesso mai aveva condotto né il mezzo autocompattatore né gli altri descritti dalla declaratoria contrattuale del 3° livello (spazzatrici, innaffiatrici etc); che solo sporadicamente e all'occorrenza era stato addetto alla conduzione di automezzo costipatore chiamato in gergo c.d. gasolone, che per le sue caratteristiche tecniche non è assimilabile ai mezzi autocompattatori espressamente richiamati nella declaratoria del superiore livello 3 del CCNL applicato;
che anche laddove si fosse accertato lo svolgimento delle mansioni superiori come allegate, era carente il presupposto dello svolgimento delle stesse con la continuità dei 120 giorni prevista dall'art. 16 del CCNL avendo il ricorrente goduto di periodi di ferie e permessi oltre ad essersi assentato per malattia.
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: “…in via preliminare, dichiarare nullo e inammissibile e improcedibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 cpc, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, 2) nel merito, rigettare il ricorso introduttivo in quanto
2 assolutamente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra specificate. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale.
1.4 Con ordinanza del 5 novembre 2025, esaminate le difese, istanze ed eccezioni formulate dalle parti;
viste segnatamente le note sostitutive d'udienza depositate da parte resistente con le quali si rappresenta che: “La società dichiara di riconoscere (nel prossimo cedolino paga) al CP_1 ricorrente l'inquadramento nel superiore livello 3B con la decorrenza economica dal 01/11/2025 e decorrenza normativa di anzianità convenzionale dal 19/10/2022. L'Avv. Telora, stante l'avvenuto riconoscimento da parte della resistente del superiore livello 3B rivendicato dal ricorrente ed oggetto del petitum, chiede compensarsi le spese di lite”; si invitava parte ricorrente ad interloquire in ordine al suddetto riconoscimento e alla conseguente cessazione della materia del contendere, d'altro verso ordinando a parte resistente di produrre il cedolino paga dal quale evincere l'effettivo adempimento di quanto riconosciuto.
Concesso un ulteriore breve rinvio interlocutorio per adempiere a quanto richiesto, infine alla udienza di discussione del 23 dicembre 2025 trattata nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c., depositate dai procuratori delle parti costituite le note conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione.
Viene quindi definita nei termini che seguono.
***
2 .Con il presente giudizio parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'inquadramento al superiore livello, per aver svolto sin dalla data di assunzione mansioni superiori inquadrabili in livello 3B del CCNL Igiene ambientale in ragione della prospettata conduzione di automezzi
“compattatori”, e ciò a decorrere dal 19 ottobre 2022.
2.1. Con note del 3 novembre 2025 la resistente, seppure dopo complessa istruttoria, ha dichiarato di riconoscere al ricorrente l'inquadramento nel superiore livello 3B con la decorrenza economica dal
01/11/2022 e decorrenza normativa di anzianità convenzionale dal 19/10/2022.
In ragione dell'avvenuto riconoscimento del superiore livello 3B rivendicato dal ricorrente ed oggetto del petitum, ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Acquisito agli atti il cedolino afferente il mese di novembre 2025 dal quale si evince in effetti il suddetto inquadramento, nonché la corresponsione di € 465,00 a titolo di differenze retributive per mansioni superiori calcolate per il periodo dal mese di novembre 2022 al mese di novembre 2025, e dunque dal 121° giorno successivo al 21/06/2022 (data di assunzione), va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3 2.2 Sono venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, l'interesse ad agire e a contraddire;
con la conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Si è dunque nel caso di specie prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile
(Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto dell'espresso riconoscimento delle ragioni avversarie e segnatamente sia del diritto al vantato inquadramento nel livello 3B rivendicato sia della decorrenza dello stesso.
Sulla domanda - che peraltro non ha ad oggetto né l'accertamento né la condanna ad una somma precisa a titolo di differenze retributive, anzi avendo parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio riservato di promuovere altro autonomo giudizio per le differenze retributive – non vi è più ragione di contrasto tra le parti, sopravvenuta così anche la carenza di interesse alla prosecuzione della lite.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta tuttavia pur sempre l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, fatta salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n. 11494/2004), “...potendo al più residuare” infatti
“un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. (Cass. Sez. 3, n. 11962/2005, Rv. 582510 - 01, Sez. 2, n.
21757/2021, Rv. 661966 - 01)” (così Cass. 1043/2024 in parte motiva).
Deve dunque nella specie considerarsi che, a fronte della richiesta della parte resistente di compensazione delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna alla rifusione dei
4 compensi, attesa la fondatezza originaria delle posizioni difensive, il comportamento processuale delle parti, i tempi di reazione alle censure mosse e i precedenti specifici sezionali sul caso concreto.
Nel caso a mano, non ricorrono pertanto ragioni che depongano per la compensazione nemmeno parziale delle spese di lite, considerato che il riconoscimento delle giuste pretese avversarie è avvenuto all'esito della prova per testi espletata;
acquisita consulenza tecnica d'ufficio disposta in fattispecie analoga e alla vigilia della decisione della causa il cui esito – anche in considerazione degli orientamenti sezionali - era prevedibile.
Le spese vanno pertanto poste a carico della resistente e liquidate in favore della parte ricorrente in applicazione del principio della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri del d.m. n. 55/2014, sì come integrato e modificato dal DM 147/2022; da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratasi antistataria ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna già a rifondere le spese di lite nei confronti del ricorrente, CP_1 CP_2 spese che si liquidano in euro 3.809,00 oltre IVA, spese generali e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Palma Balsamo.
Così deciso in Catania il 28 dicembre 2025
La giudice del lavoro
AU RE
5
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa AU RE, a seguito dell'udienza del 23 dicembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 840/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Palma Parte_1
Balsamo giusta procura in atti
- ricorrente -
contro già ), in persona del Presidente pro tempore, c.f.-p.iva P.IVA CP_1 CP_2
, rappresentato e difeso dall'avvocato Telora Maria P.IVA_1
- resistente -
Avente ad oggetto: accertamento del diritto all'inquadramento in livello superiore
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 23 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 127 ter
c.p.c., le procuratrici delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2024, ha dedotto di essere stato assunto Parte_1 con decorrenza dal 21.6.2022 dalla società convenuta per passaggio diretto dalla precedente ditta appaltatrice del servizio, Dusty s.r.l., e di essere stato inquadrato con la qualifica di operatore ecologico livello 2A del CCNL igiene ambientale;
- di essere stato comandato, in via di fatto, alla conduzione del mezzo denominato “gasolone”, autocarro di modeste dimensioni utilizzato per la raccolta dei rifiuti con meccanismo ribaltabile trilaterale dotato di compattatore posteriore e laterale definito minicompattatore, per distinguerlo dall'autocompattatore tre assi;
1 - che la predetta mansione rientrava tra quelle sussumibili al superiore inquadramento professionale previsto dal livello 3 del CCNL igiene ambientale che espressamente contempla i lavoratori addetti alle “… attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici”;
- di essere stato stabilmente impiegato nella conduzione dei predetti automezzi con continuità e prevalenza per un numero di giorni complessivo superiore a 120, come previsto dall'art. 16 del CCNL applicato, e di avere pertanto diritto al superiore livello con decorrenza dal 19.10.2022.
Richiamando i precedenti dell'Ufficio adito in fattispecie aventi il medesimo oggetto;
depositando le risultanze delle relazioni tecniche d'ufficio ivi elaborate sulla natura e le caratteristiche degli automezzi denominati “gasoloni”, ha chiesto conclusivamente all'odierno decidente quanto segue:
“
1. Dichiari che il sig. ha diritto all'inquadramento al livello 3°B di cui alla Parte_1 classificazione del CCNL per il settore igiene ambientale, con decorrenza dal 19 ottobre 2022. 2.
Condanni il in persona del legale rappresentante, ad operare il corretto CP_2 inquadramento del ricorrente, mantenendo l'attribuzione delle mansioni in atto.
3. Condanni la resistente al pagamento di spese ed onorari, da distrarre a favore del sottoscritto difensore. Con riserva di promuovere altro autonomo giudizio per le differenze retributive.”
1.2. Fissata la prima udienza per il 10.4.2024, il convenuto si è costituito tempestivamente CP_2 in giudizio con memoria depositata il 22.3.2024 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per genericità in punto di allegazione, contestando gli assunti attorei e formulando ampie difese volte al rigetto del ricorso;
nel merito ha dedotto che, contrariamente a quanto allegato, il ricorrente per l'intera durata del rapporto aveva sempre svolto le mansioni di operatore ecologico addetto allo spazzamento in conformità al suo livello di inquadramento 2A del CCNL igiene ambientale;
che lo stesso mai aveva condotto né il mezzo autocompattatore né gli altri descritti dalla declaratoria contrattuale del 3° livello (spazzatrici, innaffiatrici etc); che solo sporadicamente e all'occorrenza era stato addetto alla conduzione di automezzo costipatore chiamato in gergo c.d. gasolone, che per le sue caratteristiche tecniche non è assimilabile ai mezzi autocompattatori espressamente richiamati nella declaratoria del superiore livello 3 del CCNL applicato;
che anche laddove si fosse accertato lo svolgimento delle mansioni superiori come allegate, era carente il presupposto dello svolgimento delle stesse con la continuità dei 120 giorni prevista dall'art. 16 del CCNL avendo il ricorrente goduto di periodi di ferie e permessi oltre ad essersi assentato per malattia.
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: “…in via preliminare, dichiarare nullo e inammissibile e improcedibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 cpc, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, 2) nel merito, rigettare il ricorso introduttivo in quanto
2 assolutamente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra specificate. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale.
1.4 Con ordinanza del 5 novembre 2025, esaminate le difese, istanze ed eccezioni formulate dalle parti;
viste segnatamente le note sostitutive d'udienza depositate da parte resistente con le quali si rappresenta che: “La società dichiara di riconoscere (nel prossimo cedolino paga) al CP_1 ricorrente l'inquadramento nel superiore livello 3B con la decorrenza economica dal 01/11/2025 e decorrenza normativa di anzianità convenzionale dal 19/10/2022. L'Avv. Telora, stante l'avvenuto riconoscimento da parte della resistente del superiore livello 3B rivendicato dal ricorrente ed oggetto del petitum, chiede compensarsi le spese di lite”; si invitava parte ricorrente ad interloquire in ordine al suddetto riconoscimento e alla conseguente cessazione della materia del contendere, d'altro verso ordinando a parte resistente di produrre il cedolino paga dal quale evincere l'effettivo adempimento di quanto riconosciuto.
Concesso un ulteriore breve rinvio interlocutorio per adempiere a quanto richiesto, infine alla udienza di discussione del 23 dicembre 2025 trattata nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c., depositate dai procuratori delle parti costituite le note conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione.
Viene quindi definita nei termini che seguono.
***
2 .Con il presente giudizio parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'inquadramento al superiore livello, per aver svolto sin dalla data di assunzione mansioni superiori inquadrabili in livello 3B del CCNL Igiene ambientale in ragione della prospettata conduzione di automezzi
“compattatori”, e ciò a decorrere dal 19 ottobre 2022.
2.1. Con note del 3 novembre 2025 la resistente, seppure dopo complessa istruttoria, ha dichiarato di riconoscere al ricorrente l'inquadramento nel superiore livello 3B con la decorrenza economica dal
01/11/2022 e decorrenza normativa di anzianità convenzionale dal 19/10/2022.
In ragione dell'avvenuto riconoscimento del superiore livello 3B rivendicato dal ricorrente ed oggetto del petitum, ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Acquisito agli atti il cedolino afferente il mese di novembre 2025 dal quale si evince in effetti il suddetto inquadramento, nonché la corresponsione di € 465,00 a titolo di differenze retributive per mansioni superiori calcolate per il periodo dal mese di novembre 2022 al mese di novembre 2025, e dunque dal 121° giorno successivo al 21/06/2022 (data di assunzione), va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3 2.2 Sono venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, l'interesse ad agire e a contraddire;
con la conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Si è dunque nel caso di specie prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile
(Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto dell'espresso riconoscimento delle ragioni avversarie e segnatamente sia del diritto al vantato inquadramento nel livello 3B rivendicato sia della decorrenza dello stesso.
Sulla domanda - che peraltro non ha ad oggetto né l'accertamento né la condanna ad una somma precisa a titolo di differenze retributive, anzi avendo parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio riservato di promuovere altro autonomo giudizio per le differenze retributive – non vi è più ragione di contrasto tra le parti, sopravvenuta così anche la carenza di interesse alla prosecuzione della lite.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta tuttavia pur sempre l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, fatta salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n. 11494/2004), “...potendo al più residuare” infatti
“un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. (Cass. Sez. 3, n. 11962/2005, Rv. 582510 - 01, Sez. 2, n.
21757/2021, Rv. 661966 - 01)” (così Cass. 1043/2024 in parte motiva).
Deve dunque nella specie considerarsi che, a fronte della richiesta della parte resistente di compensazione delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna alla rifusione dei
4 compensi, attesa la fondatezza originaria delle posizioni difensive, il comportamento processuale delle parti, i tempi di reazione alle censure mosse e i precedenti specifici sezionali sul caso concreto.
Nel caso a mano, non ricorrono pertanto ragioni che depongano per la compensazione nemmeno parziale delle spese di lite, considerato che il riconoscimento delle giuste pretese avversarie è avvenuto all'esito della prova per testi espletata;
acquisita consulenza tecnica d'ufficio disposta in fattispecie analoga e alla vigilia della decisione della causa il cui esito – anche in considerazione degli orientamenti sezionali - era prevedibile.
Le spese vanno pertanto poste a carico della resistente e liquidate in favore della parte ricorrente in applicazione del principio della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri del d.m. n. 55/2014, sì come integrato e modificato dal DM 147/2022; da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratasi antistataria ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna già a rifondere le spese di lite nei confronti del ricorrente, CP_1 CP_2 spese che si liquidano in euro 3.809,00 oltre IVA, spese generali e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Palma Balsamo.
Così deciso in Catania il 28 dicembre 2025
La giudice del lavoro
AU RE
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